Nei casi di condanna per maltrattamenti in famiglia, non è prevista la revoca anticipata della sospensione condizionale della pena subordinata all’effettivo svolgimento di un percorso terapeutico-riabilitativo, per comportamenti asseritamente violenti intervenuti in corso di trattamento, in quanto non è possibile attribuire rilevanza a fatti intermedi prima della scadenza del termine fissato per il completamento del percorso.
La Corte di Cassazione affronta il tema della revoca anticipata della sospensione condizionale della pena, con particolare riferimento ai casi di condanna per maltrattamenti in famiglia ex articolo 572 c.p , in cui il beneficio è subordinato all'effettivo svolgimento di un percorso terapeutico-riabilitativo . Il caso trae origine dall'ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Varese, in qualità di giudice dell'esecuzione, disponeva la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a soggetto condannato con sentenza di patteggiamento per il reato di maltrattamenti in famiglia ex articolo 572 c.p. Il beneficio veniva subordinato infatti, all'obbligo di frequentare con esito positivo un percorso terapeutico-riabilitativo entro un anno e sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Il giudice dell'esecuzione ha, tuttavia, disposto la revoca anticipata della sospensione condizionale , ritenendo che fossero già emerse circostanze di fatto in grado di giustificare tale provvedimento. In particolare, la decisione si fondava su una comunicazione del Centro presso cui il condannato seguiva la terapia di gruppo: in tale nota si segnalava la ripresa di atteggiamenti violenti da parte del condannato nei confronti della persona offesa. Avverso l'ordinanza, il difensore del condannato proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi, tra cui: l'erronea applicazione della nuova disciplina introdotta dalla legge 168/2023 , rilevando l'impossibilità di revoca anticipata in assenza di una esplicita previsione normativa e in pendenza del termine assegnato per l'adempimento dell'obbligo terapeutico. La Cassazione, richiamando il proprio precedente ( Sez. I, n. 17907/2025 , rv 288167), ribadisce che le modifiche dell' articolo 165, comma 5, c.p. non incidono sulla sostanza degli obblighi trattamentali e sulla verifica finale della loro esecuzione. La revoca anticipata della sospensione condizionale trova fondamento solo quando il condannato omette di avviare il percorso entro i termini fissati in sentenza , oppure in caso di contestuale applicazione e violazione di una misura di prevenzione personale ( articolo 165, comma 5, c.p. ), mentre non è ammessa una valutazione “intermedia” o una revoca anticipata durante il trattamento in assenza delle ipotesi tassativamente previste . La Corte sottolinea quindi, che la disciplina vigente consente la revoca anticipata esclusivamente in presenza di una espressa previsione di legge. In tutti gli altri casi – e in particolare quando il percorso è stato avviato nei termini – la legge non prevede verifiche intermedie o revoche anticipate fondate sui comportamenti tenuti durante il trattamento. Solo al termine del periodo assegnato è possibile valutare il reale adempimento degli obblighi, distinguendo tra effettiva adesione e adesione solo apparente. La giurisprudenza di legittimità rafforza tale interpretazione richiamando il meccanismo di controllo previsto dall' articolo 165, comma 5, c.p. e le analoghe previsioni in tema di misure alternative alla detenzione ( articolo 47 l. 354/1975 ). In assenza di una delle due condizioni tassative, la revoca anticipata non è consentita: ciò comporta l'annullamento senza rinvio del provvedimento del GIP che aveva disposto la revoca sulla base di comportamenti asseritamente violenti intervenuti in corso di trattamento, con riconoscimento dell'impossibilità di attribuire rilevanza a fatti intermedi prima della scadenza del termine fissato per il completamento del percorso.
Presidente Centofanti - Relatore Magi Ritenuto in fatto Con ordinanza resa in data 5 marzo 2025 il GIP del Tribunale di Varese – quale giudice della esecuzione – ha disposto la revoca del beneficio della pena sospesa concesso a S.R con sentenza di patteggiamento – per il reato di cui all' articolo572 cod.pen. - del 30 aprile 2024, irrevocabile il 20 maggio 2024. In premessa si rappresenta che il beneficio è subordinato – in sentenza – alla frequentazione con esito positivo di un percorso terapeutico-riabilitativo «entro un anno e sei mesi dal passaggio in giudicato» e dunque entro il 20 novembre del 2025. Tuttavia si afferma che sono già emerse – alla data della decisione - circostanze di fatto tali da comportare la revoca del beneficio. In particolare, si compie riferimento ai contenuti di una comunicazione del Centro ove è in corso la terapia di gruppo – comunicazione del 4 ottobre 2024 – in cui si fa menzione della ripresa di atteggiamenti violenti posti in essere dal S. nei confronti della C.M. (già vittima del reato di maltrattamenti oggetto di definizione concordata). Le condotte sarebbero state riferite telefonicamente dalla C. a una operatrice del Centro. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – S.R.. Il ricorso è affidato a tre motivi. Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge con violazione dell' articolo2 cod.pen. . Secondo la difesa il giudice della esecuzione ha applicato una disposizione di legge peggiorativa rispetto alla data del commesso reato, ossia la variazione dell' articolo 165 cod.pen. adottata con legge num.168 del 24 novembre 2023 . Il testo vigente al momento del fatto non consentiva la revoca del beneficio ma esclusivamente il potere di verificare la partecipazione al corso. Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge. Si evidenzia che pur volendo superare la prima doglianza, la disposizione di legge attualmente vigente impone di valutare il comportamento del condannato solo al termine del periodo di trattamento e non anche nel corso del medesimo. Nel caso in discussione il percorso era iniziato nel mese di giugno del 2024 e si sarebbe dovuto concludere entro novembre del 2025. La revoca anticipata non è prevista dalla legge, specie lì dove il condannato – come nel caso del ricorrente – ha iniziato a sottoporsi al programma. Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione. In sede di trattazione della udienza la difesa ha in ogni caso prodotto una corposa documentazione tesa a contestare la attendibilità della C. (copia di una chat da cui risulta che la persona offesa sarebbe animata da intenti vendicativi dovuti alla gelosia). Dei contenuti di detta produzione non vi è traccia alcuna nella decisione impugnata. Considerato in diritto Il ricorso è fondato, al secondo motivo. Il primo motivo è infondato. Questa Corte di legittimità con la decisione Sez. I n. 17907 del 11.02.2025, rv 288167 ha già precisato che in tema di sospensione condizionale della pena, le modifiche all' articolo 165, comma quinto, cod. pen. introdotte dalla legge 24 novembre 2023, n. 168 non hanno mutato gli obblighi trattamentali posti a carico del soggetto condannato per reati di violenza di genere e le loro modalità accertative, poiché se ne sono solo precisate le modalità di adempimento e di controllo, senza incidere né sulla sostanza della prestazione richiesta, né sulla verifica dell'effettiva e proficua partecipazione al percorso di recupero. Alle motivazioni esposte in detta decisione, condivise dal Collegio, si fa integrale rinvio, con particolare riguardo alle considerazioni per cui la valutazione «finale» di inadempimento degli obblighi cui era correlato il beneficio (dovuta alla disattenzione del condannato durante gli incontri terapeutici con valutazione negativa del comportamento) determina la applicazione della ipotesi di revoca della pena sospesa di cui all' articolo 168 comma 1 n.1 cod.pen. sia in riferimento al quadro normativo antecedente alla modifica apportata con la legge del 2023 - ma derivante dall' articolo6 della legge n.69 del 19 luglio 2019 - che in relazione all'attuale assetto dell'istituto. 1. Il secondo motivo è fondato. La revoca del beneficio della pena sospesa è testualmente prevista dalla legge in alcuni casi specifici. Per quanto rileva nella vicenda qui in trattazione - ed in rapporto ai casi di beneficio subordinato alla osservanza di obblighi – viene in rilievo la generale previsione di cui all' articolo 168 comma 1 numero 1 cod.pen. lì dove si prevede l'effetto revocatorio nei casi di «inadempimento». Per esservi inadempimento di un obbligo occorre verificare il termine di legge che viene offerto a qualunque soggetto obbligato, oltre a tipologìa e consistenza della obbligazione. Nel caso di obblighi di fare correlati alla pena sospesa la legge prevede che il termine sia stabilito dal giudice nella sentenza che ingloba il beneficio (nel caso in esame un anno e sei mesi) e (sempre il testo della legge) così individua la prestazione : partecipazione con cadenza almeno bisettimanale e «superamento con esito favorevole» di specifici percorsi di recupero. Da ciò una prima considerazione: in ipotesi di omesso avvio del percorso di recupero, nei tempi stabiliti, si concretizza una immediata ipotesi di inadempimento dell'obbligo di partecipazione (con conseguente revoca anticipata del beneficio rispetto alla scadenza, sempre previo contraddittorio), ma nelle ipotesi di avvenuta «partecipazione» il legislatore non ha previsto momenti di verifica intermedia dei comportamenti del condannato, ma soltanto una verifica «finale». All'esito del percorso si potrà dire se vi è stata effettiva adesione (e dunque adempimento) o adesione solo apparente al percorso di recupero (e dunque inadempimento e conseguente revoca del beneficio). Le considerazioni che precedono sono rafforzate da due considerazioni di carattere sistematico, che portano a confermare la necessaria previsione espressa del potere di revoca anticipata del beneficio. La prima è quella che deriva dalla lettura del testo dell' articolo165 comma 5 cod.pen. nella sua interezza. Il legislatore ha infatti previsto un articolato meccanismo di controllo dei comportamenti del soggetto ‘condizionalmente sospeso', con previsione di una possibile applicazione in tale periodo di una misura di prevenzione personale, dalla durata non inferiore a quella del percorso di recupero. In tale contesto è prevista la possibilità di revoca della pena sospesa nei casi di «violazione della misura di prevenzione personale» . Dunque non è del tutto estranea alla voluntas legis la verifica dei comportamenti del soggetto sottoposto al programma di recupero ma simile verifica passa attraverso una valutazione di attuale pericolosità sociale del condannato, destinatario di misura di prevenzione personale. Solo in tal caso una violazione delle prescrizioni correlate alla misura di prevenzione può determinare la valutazione anticipata di «fallimento del percorso» con revoca del beneficio, in ragione di una previsione di legge ad hoc . La seconda riguarda il settore, per certi versi affine, delle misure alternative alla detenzione, nel cui ambito l' ordinamento penitenziario conosce più ipotesi tipizzate di revoca della misura per comportamenti posti in essere durante il periodo di sottoposizione (v. articolo 47 comma 11 l.n.354 del 1975 ). Dunque ad avviso del Collegio il potere di revoca anticipata del beneficio della pena sospesa – rispetto alla scadenza del termine previsto per l'adempimento di una condizione - può essere esercitato; a) nel caso dell'omesso avvio del percorso terapeutico; b) nel particolare caso previsto dall'articolo165 comma 5 di contestuale applicazione della misura di prevenzione personale con violazione delle prescrizioni. Ciò porta a non riconoscere nel caso in esame l'esistenza del potere di revoca anticipata, posto che il percorso era stato avviato. Ciò rende non necessario esaminare il terzo motivo di ricorso, in punto di assenza di apprezzamento dei profili di attendibilità della persona offesa, dovendo essere emessa una decisione di annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.