Il commento affronta il tema della prededucibilità dei crediti sorti in funzione ed in occasione della procedura di concordato preventivo e si sofferma sulla sorte di quelli maturati post omologa della procedura concordataria in caso di successiva dichiarazione di fallimento (apertura della liquidazione giudiziale secondo il CCII).
Massima In tema di concordato preventivo in continuità aziendale, i crediti sorti dopo la chiusura della procedura ai sensi dell'articolo 181 l. fall. e durante la fase di esecuzione del concordato medesimo non beneficiano, nella procedura fallimentare successivamente aperta, della prededucibilità c.d. “in funzione”, di cui all'articolo 111, comma 2, l. fall., come ridelineata da Cass., sez. un., n. 42093/2021. Il caso Con ricorso in cassazione l'Agenzia delle Entrate ha impugnato il decreto con il quale il Tribunale di Modena ha rigettato l'opposizione ai sensi dell'articolo 98 l. fall. avverso il provvedimento del giudice delegato che aveva ammesso al passivo fallimentare il credito (relativo a ritenute non versate, iva e imposta di registro), riconoscendo tuttavia la prededuzione, invocata ex articolo 111 l. fall., soltanto per quelli maturati tra la data di deposito della domanda di concordato prenotativa ai sensi dell'articolo 161, comma 6, l. fall. e la data di omologazione del concordato in continuità aziendale, e non anche per i crediti maturati durante la fase di esecuzione della procedura concordataria omologata. In particolare, i giudici di primo grado modenesi hanno motivato la propria decisione - in contrasto con il prevalente orientamento dei giudici di legittimità - sul presupposto che il riconoscimento della prededuzione per tutti i crediti maturati durante la fase di esecuzione del concordato preventivo determinerebbe paradossalmente il depauperamento dell'attivo distribuibile nel caso di successivo fallimento della società in concordato, con conseguente pregiudizio dei creditori, privati, in pendenza della esecuzione del concordato preventivo, di una effettiva protezione da parte degli organi della procedura contro le scelte dell'imprenditore “tornato in bonis” per effetto della chiusura del concordato ai sensi dell'articolo 181 l. fall. La S.C., alla luce del recente approdo sul tema da parte delle Sezioni Unite con la sentenza 31 dicembre 2021, n. 42093, ha ritenuto necessaria la revisione dei precedenti favorevoli al riconoscimento della prededuzione dei crediti sorti in esecuzione del concordato preventivo in continuità aziendale ed ha quindi rigettato il ricorso, con compensazione integrale delle spese. La questione e le soluzioni giuridiche La sentenza in esame consente di affrontare il tema della prededucibilità dei crediti sorti in funzione ed in occasione della procedura di concordato preventivo e di soffermarsi sulla sorte di quelli maturati post omologa della procedura concordataria in caso di successiva dichiarazione di fallimento (apertura della liquidazione giudiziale secondo il CCII). I giudici di legittimità, preliminarmente, ricordano le tre forme di prededuzione contemplate dal secondo comma dell'articolo 111 l. fall. – quella attribuita da una specifica disposizione legislativa, quella spettante ai crediti sorti “in occasione” di una procedura concorsuale e quella attribuibile ai crediti sorti “in funzione” di una procedura concorsuale – facendo presente che per le Sezioni Unite, nella sopra richiamata sentenza n. 42093/2021, «la nozione unificante i tre titoli di prededuzione è la strumentalità agli scopi della procedura». Tanto premesso, la S.C. esclude relativamente ai crediti oggetto della controversia sia la prededuzione ex lege, sia quella attribuita ai crediti sorti “in occasione” di una procedura concorsuale, dal momento che il concordato preventivo «si chiude con il decreto di omologazione» (articolo 181 l. fall., riproposto dall'articolo 113 CCII in base al quale «la procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione ai sensi dell'articolo 48»). Al riguardo, viene richiamata la suddetta sentenza 42093/2021 nella quale le Sezioni Unite, dopo aver ribadito l'autonomia del parametro dell'occasionalità rispetto a quello della funzionalità, hanno evidenziato che il paradigma dell'insorgenza del credito “in occasione” della procedura si declina non soltanto sotto il profilo cronologico, ma anche «per l'imputazione del rispettivo titolo all'attività degli organi della procedura stessa»; con la conseguenza che solo gli impegni assunti direttamente dagli organi della procedura assurgono a costi che possono gravare sulla medesima, in quanto intrinsecamente sostenibili in vista delle sue finalità concorsuali (conformi Cass. 9 maggio 2023, n. 12332 e Cass. 30 ottobre 2023, n. 29999). Con riferimento alla prededucibilità dei crediti “in funzione”, i giudici di legittimità ricordano come tale categoria sia stata ridisegnata con la suddetta sentenza n. 42093/2023 delle Sezioni Unite, in maniera tale da non potersi concepire se non come legata ad un'attività prodromica (o al più coeva) all'accesso e allo svolgimento della procedura – mai alla fase successiva alla sua chiusura – nell'ottica di una funzionalità strettamente orientata alla procedura medesima, piuttosto che all'attività imprenditoriale del soggetto che vi accede. In tale sentenza è infatti specificato che «la funzionalità può dirsi sussistente, allora, quando l'attività originante il credito sia ragionevolmente assunta, nella prospettazione delle circostanze ad essa coeve, proprio per assecondare, con l'instaurazione o lo svolgimento della specifica procedura concorsuale cui è volta, le utilità (patrimoniali, aziendali, negoziali) su cui può contare tipologicamente, cioè secondo le regole del modello implicato, l'intera massa dei creditori, destinati a prendere posizione sulla proposta del debitore; ciò ne permette l'assimilazione ad una nozione di costo esterno sostenibile al pari di quelli prodotti dalle attività interne degli organi concorsuali, se e quando potranno operare». La S.C. si sofferma anche sul tema della consecuzione tra la procedura concordataria e quella fallimentare, osservando che la consecutio - qualora la questione riguardi la prededuzione e dunque in assenza di una norma più specifica - non si limita a postulare l'identità dell'elemento oggettivo sul quale sono fondate le procedure in sequenza, ma esige che tra le stesse non vi sia discontinuità anche organizzativa, non potendosi trascurare che «il rischio di devalorizzazione della stessa consistenza della massa attiva appare anzi crescere all'incremento di crediti prededuttivi che non trovino corrispettivo in altrettante addizioni patrimoniali». In tale ottica, osserva la S.C., è lo stesso difetto di legittimazione dei creditori nuovi (per crediti sorti successivamente all'omologa) a chiedere la risoluzione o l'annullamento del concordato, ai sensi dell'articolo 186 l. fall., a testimoniare la loro estraneità ad una procedura (concordato preventivo) che si è chiusa, ex articolo 186 l. fall., con l'omologazione, sicché sarebbe paradossale che essi beneficiassero di una precedenza , rispetto ai creditori concordatari che hanno approvato o subito la ristrutturazione, sacrificando i loro diritti di credito, originata dalla consecuzione tra una procedura, cui tuttavia sono estranei, e il successivo fallimento. Da questo punto di vista, la tutela apprestata dall'ordinamento attraverso l'esenzione da revocatoria ex articolo 67, comma 3, lett. e), l. fall. – volta a preservare da ripetizione il pagamento effettuato in loro favore dall'imprenditore tornato in bonis, in attuazione del piano concordatario – appare congrua e sistematicamente coerente, mentre risulterebbe ultronea la loro “antergazione prededuttiva”. In considerazione di quanto sopra, i giudici di legittimità hanno enunciato il principio di diritto in base al quale «in tema di concordato preventivo in continuità aziendale, i crediti sorti dopo la chiusura della procedura ai sensi dell'articolo 181 L.Fall. e durante la fase di esecuzione del concordato medesimo non beneficiano, nella procedura fallimentare successivamente aperta, della prededucibilità c.d. in funzione , di cui all'articolo 111, comma 2, L.Fall., come ridelineata da Cass. Sez. U, n. 42093 del 2021», concludendo per il rigetto del ricorso. Osservazioni L'articolo 111, comma 2, l. fall., come noto, considera prededucibili i crediti qualificati da una specifica disposizione di legge ed i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali. In virtù di tale disposizione, pertanto, la prededuzione è riconosciuta, oltre che nelle fattispecie tassativamente previste dalla legge fallimentare, anche per i crediti sorti durante la procedura e per quelli in funzione della stessa, cioè per i crediti sorti antecedentemente alla procedura concorsuale strumentali alle finalità della medesima. La disposizione in esame detta, quindi, un precetto di carattere generale che, al fine di favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, introduce un'eccezione al principio della par condicio creditorum, estendendo, in caso di fallimento, la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali (Cass. 8 aprile 2013, n. 8533, secondo cui l'articolo 111, comma 2, l. fall., intenderebbe prevedere la prededucibilità per tutti i crediti sorti in funzione di procedure concorsuali, senza distinzioni tra tipologie di crediti). Venendo al tradizionale tema del trattamento dei crediti maturati nel corso del concordato preventivo nell'ambito del successivo fallimento (liquidazione giudiziale secondo il CCII), è noto che le questioni maggiormente controverse in dottrina e giurisprudenza hanno riguardato l'interpretazione dei criteri di formazione della prededuzione atipica. Al riguardo, è opportuno evidenziare, preliminarmente, che è consolidato il principio dell'alternatività ed autonomia tra i due criteri menzionati, dovendosi ritenere disgiuntiva la congiunzione “o” utilizzata dalla norma (v., ex multis, Cass. 5 marzo 2014, n. 5098). Il primo dei due criteri (occasionalità) postula la coincidenza cronologica tra credito e procedura. Invero, dottrina e giurisprudenza si sono divise in merito alla necessità che l'elemento temporale sia integrato anche da un legame soggettivo e/o funzionale con la stessa. Si è discusso, in altri termini, se il credito, oltre a dover sorgere nel corso di una procedura aperta, debba anche essere riconducibile all'attività degli organi della stessa o, comunque, utile agli scopi perseguiti da quest'ultima. A ben vedere, il dettato normativo, privo com'è di ogni riferimento alla necessità di verifiche o autorizzazioni (preventive e successive) degli organi della procedura concordataria, sembrerebbe escluderne la necessità. Tuttavia, la giurisprudenza di merito ha avallato quest'ultima interpretazione, attualmente prevalente, fondando le proprie motivazioni sulla preoccupazione che possano beneficiare di un trattamento privilegiato crediti relativi a prestazioni prive di utilità, se non addirittura dannose per i creditori (F. Cocito, La prededuzione dei crediti sorti nel concordato preventivo: limiti e criteri per il riconoscimento di un trattamento preferenziale ai professionisti, in Il Fallimento, 2014, 926). Un ulteriore argomento oggetto di dibattito in relazione al criterio cronologico attiene all'individuazione del dies a quo per la decorrenza del lasso temporale nel quale possa ravvisarsi il requisito dell'occasionalità. Si è discusso, cioè, se debba ritenersi rilevante, al fine di decidere l'insorgenza del credito “in occasione” della procedura, la data del deposito del ricorso per la domanda di concordato ex articolo 161 l. fall., oppure, in alternativa, quella del deposito del decreto di ammissione alla procedura ex articolo 163 l. fall. Sul punto, è da ritenere condivisibile individuare nella data di pubblicazione nel registro delle imprese del deposito del ricorso l'inizio della procedura ai fini del requisito dell'occasionalità, a prescindere dal fatto che il ricorso contenga anche il piano e la proposta, considerato il generico riferimento letterale all'articolo 161 l. fall. Il criterio della funzionalità assume invece un significato di tipo teleologico, in base al quale è possibile riconoscere il beneficio della prededucibilità a crediti sorti per attività prestate in funzione di una procedura concorsuale. L'assenza di ogni legame temporale con la procedura ha comunque indotto gli interpreti a ritenere che il criterio potesse essere applicato anche a crediti per prestazioni effettuate in data anteriore all'inizio della stessa. In particolare, il criterio in esame non può risolversi nella semplice attinenza di un credito rispetto ad una procedura concorsuale, ma va ancorato al requisito della utilità per la medesima, da intendersi come necessaria strumentalità rispetto alla procedura e come rispondenza al suo scopo ed all'interesse della massa dei creditori, giustificandosi soltanto in questa ipotesi il particolare beneficio della prededuzione (per Cass. 10 gennaio 2017, n. 280, il carattere alternativo dei criteri di occasionalità e funzionalità (cronologico e teleologico) «non consente, peraltro, l'estensione della prededucibilità a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un sia pur labile collegamento con la procedura concorsuale, dovendosi in ogni caso accertare il vantaggio arrecato alla massa dei creditori». In senso conforme, Cass. 9 settembre 2016, n. 17911; Cass. 15 aprile 2016, n. 7579; Cass. 18 dicembre 2015, n. 25589). I due parametri della occasionalità e della funzionalità hanno dato origine a diverse pronunce dei giudici di legittimità, fino a quando, in esito ad un conflitto interpretativo interno alla Prima Sezione, con ordinanza 23 aprile 2021, n. 10885 le questioni sono state rimesse al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, che si è pronunciata con la più volte citata sentenza 31 dicembre 2021, n. 42093 (in Fall., 2022, 356-365 con commento di G.B. Nardecchia, La prededuzione secondo le Sezioni Unite, 365-375. Sul tema, v. anche F. Casa, La “quadratura del cerchio”; note minime su una sentenza importante (Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2021, n. 42093), in ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, 24 gennaio 2022). In linea generale, le Sezioni Unite hanno chiarito in maniera definitiva che senza ammissione non ci può essere prededuzione ai sensi dell'articolo 111, comma 2, l. fall., demandando al giudice di merito qualsiasi valutazione sulla funzionalità della prestazione, anteriore o successiva al deposito della domanda ex articolo 161, comma 6, l. fall., sempre che l'imprenditore venga ammesso alla procedura ai sensi dell'articolo 163 l. fall. L'esclusione della prededuzione senza ammissione non genera, però, alcun automatismo al contrario, quando l'ammissione ci sia, dal momento che andrà sempre valutata la funzionalità della prestazione professionale, nel senso che la stessa deve appalesarsi così da contribuire «con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa». In particolare, secondo le Sezioni Unite il parametro della funzionalità «esprime un'attitudine di vantaggio per il ceto creditorio, compendiato nella stessa procedura concorsuale in cui esso è organizzato, così attenendo a crediti maturati in capo a terzi, per prestazioni svolte anche prima dell'inizio della procedura e perciò al di fuori di un diretto controllo dei relativi organi ma comunque in una relazione di inerenza necessaria allo scopo dell'iniziativa, più che al risultato; essa appare più appropriata ad ospitare la fattispecie di causa, poiché l'atto originante il credito risulta essere stato espletato proprio in vista del concordato o del suo successo». La pronuncia delle Sezioni Unite si riflette altresì sul rapporto tra prededuzione ed esenzione da revocatoria, con particolare riferimento a quella prevista dal terzo comma, lett. g), dell'articolo 67 l. fall. - in base alla quale sono sottratti all'azione revocatoria «i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo» - la cui ratio, al pari dell'articolo 111, comma 2, l. fall., è quella di favorire il ricorso al concordato preventivo quale strumento di regolazione della crisi volto alla conservazione dei valori aziendali (v., per tutte, Cass. 9 gennaio 2020, n. 220; Cass. 16 maggio 2018, n. 12017). Sul punto, le Sezioni Unite hanno evidenziato la “limitata simmetria” tra la funzionalità di cui all'articolo 111, comma 2, l. fall. e la strumentalità di cui all'articolo 67, comma 3, lett. g), privilegiando un'interpretazione restrittiva di quest'ultima disposizione che, a tutela della garanzia patrimoniale dei creditori anteriori, limiti l'ambito di applicazione dell'esenzione ai soli atti espressamente previsti dal piano e quindi sottoposti all'approvazione dei creditori. «Nel nuovo cono visuale aperto dalle Sezioni unite del 2021», osservano i giudici di legittimità nella pronuncia che si commenta, deve apprezzarsi come sistematicamente incoerente che la prededuzione dei crediti sorti per effetto di finanziamenti (strumenti essenziali per la riuscita di una ristrutturazione) debba essere attribuita dalla legge, mentre per altre operazioni, anche di minore o dubbia rilevanza nell'economia concordataria, possa risultare sufficiente il presupposto di integrare atti in esecuzione del concordato. Allo stesso modo, conclude la S.C., non pare più conciliabile con quel concetto di funzionalità procedurale che i crediti dei terzi sorti durante la procedura concordataria possano beneficiare della prededuzione soltanto in forza di una specifica disposizione di legge (l'articolo 161, comma 7, l. fall.), mentre quelli sorti successivamente alla chiusura della procedura, e solo in quanto in esecuzione della medesima, possano beneficiare della prededuzione in assenza di previsioni di legge, salvo, appunto, l'articolo 182-quater, comma 1, l. fall., che tuttavia riguarda esclusivamente i finanziamenti, “ad ulteriore riprova che quel perimetro tracciato dalla legge – in un ambito di indubbia eccezionalità rispetto al principio generale della par condicio creditorum – non possa essere dilatato in via interpretativa”. Alla luce della prededucibilità “in funzione” come ricostruita dalle Sezioni Unite, i giudici di legittimità hanno quindi ritenuto che i crediti sorti successivamente alla chiusura della procedura concordataria ai sensi dell'articolo 181 l. fall. e durante la fase di esecuzione del concordato, non beneficiano della prededuzione nella procedura fallimentare successivamente aperta. I principi sanciti nella più volte menzionata sentenza n. 42093/2021, richiamati nella pronuncia della Cassazione oggetto di commento, sono in linea con le soluzioni adottate dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, nel quale la prededuzione è enunciata all'articolo 6, collocato tra i principi generali del CCII, nella Sezione II riservata al principio di economicità delle procedure (per un approfondimento si rinvia a F. Pani, La prededuzione prima e dopo il codice della crisi, in ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, 19 agosto 2022). Ai sensi dell'articolo 6 CCII la prededuzione è riconosciuta, oltre ai crediti espressamente qualificati in questo modo dalla legge, a: a) i crediti inerenti a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e sempre che gli accordi o il piano siano omologati; c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e sempre che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47 CCII; d) i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento. Il codice della crisi, pertanto, «àncora la prededuzione all'apertura della procedura concordataria o all'omologazione degli accordi di ristrutturazione, facendo conseguire la preferenza processuale al credito a condizione che l'instaurazione della concorsualità, per iniziativa volontaria, si protragga sino ad un provvedimento giudiziale positivo che confermerebbe l'adeguatezza delle prestazioni ingaggiate dal debitore rispetto alla specifica procedura concorsuale e stabilizzerebbe gli stessi effetti concorsuali, solo iniziati con la domanda introduttiva» (così I.L. Nocera, SS.UU.: credito del professionista prededucibile solo se la proposta concordataria era ammissibile, in altalex.com, 13 gennaio 2022). Dalla lettura del citato articolo 6 CCII emerge la soppressione della “prededuzione funzionale” generica, ovvero di quelle prededuzioni che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 111 l. fall., si possono formare prima dell'apertura della procedura concorsuale. A ben vedere, la prededuzione dei crediti “in funzione” è stata collocata nel CCII nel ristretto ambito di disposizioni dedicate ai professionisti, nel senso che soltanto a quest'ultimi, pur con limitazioni e condizioni, è attribuita la preferenza per crediti inerenti a prestazioni professionali svolte prima dell'apertura della procedura (sul tema, G.B. Nardecchia, La prededuzione dei professionisti nel concordato preventivo, in Fall., 2020, 175 ss.; V. Zanichelli, Prededuzione dei crediti tra interpretazioni attuali (incerte) e possibili soluzioni future, in Fall., 2020, 559). La “prededuzione funzionale” trova, inoltre, un ulteriore spazio con riferimento ai finanziamenti “ponte” ripristinati nell'articolo 99, comma 5, CCII. Sul punto, è stato osservato che il legislatore ha eliminato la funzionalità anticipata ma non anche la funzionalità interna alla procedura, come testimoniato dalla locuzione (attributiva della prededuzione) secondo la quale la preferenza spetta «ai crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa» (M. Fabiani, La prededuzione nel Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, in dirittodellacrisi.it, 27 aprile 2023). In tale scenario, pertanto, non pare esserci spazio per la prededucibilità “in funzione” dei crediti sorti dopo la chiusura del concordato preventivo per effetto dell'omologa ex articolo 181. l. fall. (articolo 113 CCII) e durante la fase di esecuzione della procedura concordataria nel caso di successiva apertura del fallimento (liquidazione giudiziale secondo il CCII). Ciò in quanto si creerebbe una ingiusta disparità tra i creditori “nuovi”, per crediti sorti post omologa (così definiti dalla sentenza della Cassazione in commento) – per i quali non è contemplata la prededuzione in esecuzione della procedura stessa, salvo la fattispecie di cui all'articolo 182-quater, comma 1, l. fall. in tema di finanziamenti – ed i creditori concordatari che, a differenza dei primi (creditori “nuovi”), hanno approvato o subito la ristrutturazione, sacrificando in tal modo i loro diritti di credito. Fonte: IUS/Crisi d'impresa
Presidente Terrusi - Relatore Vella Fatti di causa 1. – L'Agenzia delle entrate impugna con tre motivi di ricorso per cassazione il decreto con cui il Tribunale di Modena ha rigettato l'opposizione ex articolo 98 L.Fall. avverso il provvedimento del giudice delegato che aveva ammesso al passivo del FALLIMENTO BBS Srl il credito complessivo di Euro 808.719,35 (a titolo di ritenute non versate, Iva e imposta di registro) riconoscendo la prededuzione, invocata ai sensi dell'articolo 111 L.Fall., solo per i crediti maturati tra la data di deposito della domanda di concordato con riserva ex articolo 161, comma 6, L.Fall. (6 luglio 2015) e la data di omologazione del concordato in continuità aziendale ex articolo 186-bis L.Fall., ed escludendola invece per i crediti maturati durante la fase di esecuzione del concordato omologato. 1.1. – Il Tribunale, richiamate le motivazioni di propri precedenti, resi nell'ambito della stessa procedura fallimentare, ha ribadito (in consapevole dissenso rispetto all'orientamento di legittimità) che il riconoscimento della prededuzione per tutti i crediti maturati durante la fase di esecuzione del concordato preventivo comporterebbe una conseguenza paradossale il depauperamento dell'attivo distribuibile per il caso di successivo fallimento della società in concordato, con inammissibile, ma inevitabile, pregiudizio dei creditori concordatari (in alcuni casi oltretutto dissenzienti, ed in altri, addirittura, neppure votanti), privati altresì, pendente la esecuzione del concordato, di una effettiva protezione, da parte degli organi della procedura, avverso le scelte (in ipotesi controproducenti) di un imprenditore ormai tornato in bonis , auspicando perciò una rimeditazione da parte del Supremo Consesso di legittimità , onde scongiurare scenari quasi eversivi dell'ordine delle cause di prelazione e di tutela del credito , emblematicamente rappresentati dalla posizione dei lavoratori dipendenti, che, pur non avendo diritto di voto, in quanto destinati ad essere soddisfatti integralmente, in ipotesi di successivo fallimento verrebbero a subire il prosciugamento dell'attivo concorsuale proprio a causa delle prededuzioni maturate nella fase esecutiva del concordato, peraltro a procedura concorsuale ormai chiusa, ai sensi dell'articolo 181 L.Fall. 1.2. – Il Fallimento intimato ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. 1.3. – Con ordinanza interlocutoria n. 7717/2024 è stata disposta la trattazione del ricorso in pubblica udienza, in ragione dell'opportunità di verificare la persistente tenuta dell'orientamento favorevole al riconoscimento della prededuzione, espresso in vari precedenti di questa Corte, tenendo conto non solo i) della chiusura della procedura di concordato ex articolo 181 L.Fall.; ii) del ritorno in bonis del debitore concordatario e delle finalità dei poteri residui di vigilanza in capo al commissario giudiziale ex articolo 185 L.Fall.; iii) della riconducibilità della prededuzione ex articolo 111 L.Fall. post omologa al criterio della occasionalità (da riferire pur sempre agli scopi della procedura da ultimo, Cass. 29999/2023) o della funzionalità (che esprime un'attitudine di vantaggio per il ceto creditorio, compendiato nella stessa procedura concorsuale in cui esso è organizzato, secondo una valutazione di strumentalità ex ante da ultimo, Cass. 13819/2022); iv) della portata della specifica previsione in tema di finanziamenti in esecuzione del concordato ex articolo 182-quater, comma 1, L.Fall.; v) della compatibilità con il presupposto del miglior soddisfacimento dei creditori ex articolo 186-bis L.Fall. nel concordato in continuità aziendale, non caratterizzato dalla segregazione patrimoniale tipica di quello liquidatorio; vi) della reciproca sfera di influenza tra prededuzione e non revocabilità ex articolo 67, comma 3, lett. e), L.Fall.; vii) della reale esplicazione del favor per il concordato , ma anche, e soprattutto, del nuovo perimetro della prededuzione tracciato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 42093 del 2021. 2. – Tutte le parti hanno depositato ulteriori memorie e conclusioni scritte in vista della pubblica udienza, nel corso della quale sono state rassegnate le conclusioni indicate in epigrafe. Ragioni della decisione 2.1. – Con il primo motivo ( Violazione/falsa applicazione dell'articolo 2741, I comma, cod. civ., nonché del principio generale di par condicio creditorum, in combinato disposto con gli articolo 93, 94, 98, 99 e 111 del R.d. 16 marzo 1942, n. 267, in una con l'articolo 2909 cod. civ., in relazione all'articolo 360, I comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. ), l'Agenzia delle entrate deduce che il Tribunale avrebbe fatto improprio ricorso alla tecnica della motivazione per relationem , riducendosi a un semplice rinvio alle argomentazioni esposte in analoghe decisioni adottate nell'ambito della stessa procedura fallimentare, alle quali ha erroneamente ritenuto di doversi conformare per rispettare il principio della par condicio creditorum. 2.2. – Con il secondo mezzo ( Violazione/falsa applicazione dell'articolo 111, II comma, L.Fall., in relazione all'articolo 360, I comma, n. 3), cod. proc. civ. ) la ricorrente lamenta che il Tribunale si sia discostato dall'orientamento di questa Corte sulla prededucibilità' dei crediti maturati durante la fase di esecuzione del concordato preventivo in continuità aziendale, orientamento che secondo il ricorrente andrebbe confermato trattandosi di crediti sorti in funzione dell'attuazione dei risultati perseguiti da siffatta procedura, in caso di successivo fallimento per uno stato di insolvenza manifestatosi senza soluzione di continuità' con la crisi economica sottesa all'ammissione al predetto concordato . 2.3. – Il terzo motivo denunzia Omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell'articolo 360, I comma, n. 5), cod. proc. civ. nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che, anche a voler seguire il diverso orientamento di legittimità, non sarebbe stata fornita la prova della strumentalità delle operazioni dalle quali erano originati i crediti fiscali de quibus rispetto al raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano, trascurando così le specifiche allegazioni dell'opponente. 3. – Il primo motivo è manifestamente infondato – poiché la motivazione del provvedimento impugnato non si risolve affatto nella mera adesione acritica ai precedenti dello stesso Tribunale (cfr. Cass. Sez. U, 642/2015) – ed anche il secondo va rigettato, con assorbimento del terzo. 4. – Sul tema posto dal secondo motivo, si ritiene che i precedenti favorevoli alla prededucibilità dei crediti sorti durante l'esecuzione del concordato con continuità omologato meritino di essere rivisti, alla luce dei recenti approdi delle Sezioni unite sul tema della prededuzione (Cass. Sez. U, 42093/2021). 5. – In termini generali è sufficiente ricordare che l'articolo 111, comma 2, L.Fall. contempla tre forme di prededuzione i) quella attribuita da una specifica disposizione di legge (criterio legale); ii) quella attribuibile ai crediti sorti in occasione di una procedura concorsuale (criterio cronologico-soggettivo); iii) quella attribuibile ai crediti sorti in funzione di una procedura concorsuale (criterio teleologico). Al riguardo, le Sezioni Unite citate hanno sottolineato che la nozione unificante i tre titoli di prededuzione è la strumentalità agli scopi della procedura . Occorre allora scrutinare se i crediti oggetto del presente giudizio, sorti durante la fase di esecuzione di un concordato con continuità omologato (ritenute non versate, Iva e imposta di registro), rientrino o meno in una delle tre categorie di cui si è detto. 5.1. – Va sicuramente esclusa la c.d. prededuzione ex lege, in assenza di una norma specifica che li dichiari espressamente prededucibili. Che anzi, e proprio con riguardo ai crediti sorti in esecuzione del concordato preventivo omologato, vi è una norma, l'articolo 182-quater L.Fall., che attribuisce la prededucibilità solo ai finanziamenti . 5.2. – I crediti in disamina non possono nemmeno annoverarsi nella seconda categoria, in quanto la procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione (articolo 181 L.Fall.) e, come si suol dire, il debitore torna in bonis . A fronte del dato normativo, non depone in contrario, per la persistenza della procedura, il fatto che il commissario giudiziale resti in carica al fine di sorvegliarne l'adempimento e riferire al giudice eventuali fatti pregiudizievoli per i creditori, come prevede l'articolo 185 L.Fall. (di cui peraltro non sono qui applicabili ratione temporis i commi da 3 a 6, introdotti dal D.L. 83/2015, conv. con modifiche dalla L. 132/2015). La citata sentenza delle Sezioni unite del 2021, dopo aver ribadito la spiccata connotazione autonoma del parametro dell'occasionalità rispetto a quello della funzionalità (Cass. 5098/2014, 10130/2021, 22670/2021), ha sottolineato che il paradigma dell'insorgenza del credito in occasione della procedura concorsuale si declina non solo sul piano cronologico, ma anche per l'imputazione del rispettivo titolo all'attività' degli organi della procedura stessa ; attività che, nel caso di specie, non viene in rilievo. Il punto è dirimente, a fronte del consolidato orientamento per cui il criterio dell'occasionalità, per avere un senso compiuto, va integrato con l'implicito profilo soggettivo di cui si è detto, poiché altrimenti risulterebbe palesemente irragionevole, in quanto porterebbe a considerare come prededucibili, per il solo fatto di essere sorti in occasione della procedura, i crediti conseguenti ad attività del debitore non funzionali ad esigenze della stessa (così Cass. Sez. U, 42093/2021 cit.). Con la conseguenza che solo gli impegni assunti direttamente dagli organi concorsuali – così come le obbligazioni geneticamente scaturenti dalla loro attività – assurgono a costi che possono gravare sulla procedura, in quanto intrinsecamente sostenibili in vista delle sue finalità concorsuali (conf. Cass. 12332/2023, 29999/2023). 5.3. – Resta dunque da scrutinare la riconducibilità dei crediti per cui è causa alla terza categoria dei crediti in funzione . 6. – In effetti è proprio ad essa che fanno più o meno esplicito riferimento i precedenti favorevoli alla prededucibilità (resi post riforma 2006 e in fattispecie non soggette ratione temporis alla novella del 2010, che ha introdotto, tra l'altro, l'articolo 182-quater L.Fall. sulla prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo), laddove evocano il criterio della funzionalità, applicandolo però alla fase esecutiva del concordato. Nelle pronunce più significative si è detto a chiare lettere che la ragione per cui i crediti nascenti da nuovi contratti stipulati dal debitore nel corso dell'esecuzione del concordato preventivo – ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano e dell'adempimento della proposta, pur se non espressamente contemplati nel piano medesimo – vanno ammessi in prededuzione allo stato passivo del fallimento consecutivo, dichiarato per effetto della risoluzione del concordato, è che le nuove obbligazioni contratte dal debitore, siccome traenti origine da negozi diretti al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano, devono senz'altro ritenersi sorte in funzione della procedura (Cass. 380/2018, che sul punto cita espressamente Cass. 17911/2016, ove però la prededuzione era stata espressamente condizionata alla previsione, nel piano, di quelle future obbligazioni; cfr. Cass. 12044/2018). Quelle pronunce sono state poi di recente richiamate da Cass. 43/2023, sia pure al solo fine di correggere, ai sensi dell'articolo 384, ultimo comma, c.p.c., la motivazione del Tribunale sulla portata innovativa dell'articolo 182-quater, L.Fall. – che in tesi avrebbe attratto nell'orbita dell'articolo 111 L.Fall. crediti prima ad essa estranei, in quanto non sorti in occasione o in funzione della procedura concordataria – ferma restando però la decisione di escludere, in quel caso, la prededucibilità di un finanziamento effettuato durante l'esecuzione del concordato, ma non previsto nel piano. 7. – Ora, come anticipato, la categoria della prededuzione in funzione è stata ridisegnata dalle Sezioni unite con la più volte citata sentenza n. 42093 del 2021, in modo tale da non potersi concepire se non come legata ad un'attività prodromica (o al più coeva) all'accesso e allo svolgimento della procedura – giammai come successiva alla sua chiusura – nell'ottica di una funzionalità strettamente orientata alla procedura stessa, piuttosto che all'attività imprenditoriale del soggetto che vi accede. Vi si legge infatti che la funzionalità può dirsi sussistente, allora, quando l'attività originante il credito sia ragionevolmente assunta, nella prospettazione delle circostanze ad essa coeve, proprio per assecondare, con l'instaurazione o lo svolgimento della specifica procedura concorsuale cui è volta, le utilità (patrimoniali, aziendali, negoziali) su cui può contare tipologicamente, cioè secondo le regole del modello implicato, l'intera massa dei creditori, destinati a prendere posizione sulla proposta del debitore; ciò ne permette l'assimilazione ad una nozione di costo esterno sostenibile al pari di quelli prodotti dalle attività interne degli organi concorsuali, se e quando potranno operare . Inoltre, proprio la funzionalità ben si presta ad includere i crediti di terzi per prestazioni eseguite a favore del debitore in termini di preparazione ed allestimento delle procedure concorsuali anche minori (...); il parametro ricorre pertanto, a volerne assicurare autonomia, laddove per esse la coadiuvazione non riguardi in senso stretto la conservazione dell'impresa in sé (cioè gli atti di amministrazione, cui hanno diverso riguardo ad esempio - nel corso del concordato - il descritto articolo 161, comma 7, L.f. ovvero le varie ipotesi di finanziamento in esecuzione, in funzione o interinale), bensì la ristrutturazione del passivo e i progetti di soddisfacimento dei creditori proprio per come organizzati nelle forme e con gli atti necessari (per legge) o parimenti indispensabili (secondo il tenore dell'iniziativa attivata) all'instaurazione e all'ordinato svolgimento della procedura cui sono strumentali . E ancora la funzionalità, infatti, come parametro direttamente attributivo, appare per un verso antitetica al riconoscimento de plano di un credito solo perché afferente ad una prestazione che si sia inserita fenomenicamente nell'iter che ha condotto ad una procedura ovvero ne sia stata coeva – ma non anche, si noti, successiva – esigendo piuttosto, a necessario elemento integrativo, che il rapporto di inerenza alle finalità della procedura al cui vantaggio è stata rivolta trovi un apprezzamento anche nella transizione verso altra procedura che segua la prima, specie quando ne sia la conferma d'insuccesso del relativo progetto ristrutturativo . Sotto il profilo della c.d. consecutio si aggiunge che, in questo senso, la consecutività - ove la questione riguardi la prededuzione e dunque in assenza di una norma più specifica - non si limita a postulare l'identità dell'elemento oggettivo su cui sono fondate le procedure in sequenza, ma esige che tra di esse non vi sia discontinuità anche organizzativa , non potendosi trascurare che il rischio di devalorizzazione della stessa consistenza della massa attiva appare anzi crescere all'incremento di crediti prededuttivi che non trovino corrispettivo in altrettante addizioni patrimoniali . 7.1. – Che questa sia l'evoluzione del diritto vivente in subiecta materia emerge anche da più recenti pronunce di questa sezione, totalmente in linea con i dicta del massimo organo nomofilattico, laddove si ribadisce che i crediti prededucibili si sottraggono, sì, all'operatività della regola della par condicio creditorum (articolo 111, comma 1, L.Fall.), nondimeno vi si sottraggono, propriamente, nell'ambito della procedura concorsuale, nominativamente identificata, che cronologicamente li determina ovvero che teleologicamente li giustifica ovvero, ancora, nell'ambito della procedura concorsuale, di eguale identificazione nominativa, verso cui si proiettano. Al di fuori di siffatti ambiti procedurali i crediti prededucibili fanno eccezione alla regola della par condicio creditorum se ed in quanto – sostanzialmente – assistiti da causa legittima di prelazione (Cass. 22772/2024). 7.2. – Si tratta di una ricostruzione assiologica e sistematica in linea con il plesso normativo di riferimento, giacché l'articolo 111, comma 2, L.Fall. contempla, oltre alla categoria delle prededuzioni ex lege, solo le categorie dei crediti sorti in funzione o in occasione – non anche in esecuzione – delle procedure concorsuali; mentre per i crediti in esecuzione (segnatamente del concordato preventivo, come quelli oggetto del presente giudizio) il dato normativo esistente ne conferma la riconducibilità alla prima (v. articolo 182-quater L.Fall.). 7.3. –Nel nuovo cono visuale aperto dalle Sezioni unite del 2021 deve apprezzarsi come sistematicamente incoerente che la prededuzione dei crediti sorti per effetto di finanziamenti (strumenti notoriamente essenziali per la riuscita di una ristrutturazione) debba essere attribuita dalla legge, mentre per altre operazioni di anche minore o dubbia rilevanza nell'economia concordataria possa risultare sufficiente il presupposto – che pure esse condividono con i primi – di integrare atti in esecuzione del concordato. Allo stesso modo non pare più conciliabile con quel concetto di funzionalità procedurale che i crediti dei terzi sorti durante la procedura concordataria possano fruire della prededuzione solo in forza di una specifica disposizione di legge (l'articolo 161, comma 7 L.Fall.), mentre quelli sorti dopo la chiusura della procedura, e sol perché in esecuzione della stessa, possano fruire della prededuzione in assenza di previsioni di legge, salvo, appunto, l'articolo 182-quater, comma 1, L.Fall., che però come detto riguarda esclusivamente i finanziamenti, ad ulteriore riprova che quel perimetro tracciato dalla legge – in un ambito di indubbia eccezionalità rispetto al principio generale della par condicio creditorum – non possa essere dilatato in via interpretativa. 7.4. – In quella nuova visione della consecutio tra procedure, è lo stesso difetto di legittimazione dei creditori nuovi (per crediti sorti post-omologa) a chiedere la risoluzione o l'annullamento del concordato, ex articolo 186 L.Fall., a testimoniare la loro estraneità ad una procedura che si è chiusa, appunto, con l'omologazione (articolo 181 L.Fall.), sicché sarebbe paradossale che essi beneficiassero di una precedenza – rispetto ai creditori concordatari che hanno approvato o subito la ristrutturazione, sacrificando i loro diritti di credito – originata dalla consecuzione tra una procedura, cui però sono estranei, e il successivo fallimento. Da questo punto di vista, la tutela apprestata dall'ordinamento attraverso l'esenzione da revocatoria ex articolo 67, comma 3, lett. e) L.Fall. – che preserva da ripetizione il pagamento effettuato in loro favore dall'imprenditore tornato in bonis, in attuazione del piano concordatario – appare congrua e sistematicamente coerente, mentre risulterebbe ultronea la loro antergazione prededuttiva. 8. – Viene formulato il seguente principio di diritto In tema di concordato preventivo in continuità aziendale, i crediti sorti dopo la chiusura della procedura ai sensi dell'articolo 181 L.Fall. e durante la fase di esecuzione del concordato medesimo non beneficiano, nella procedura fallimentare successivamente aperta, della prededucibilità c.d. in funzione , di cui all'articolo 111, comma 2, L.Fall., come ridelineata da Cass. Sez. U, n. 42093 del 2021 . 9. – In conclusione, il ricorso va rigettato, ma ricorrono giusti motivi, in relazione al panorama giurisprudenziale di cui si è dato conto, per disporre la compensazione delle spese. Sussistono invece i presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.