Le mansioni di massaggiatore ufficiale di una squadra sportiva, sotto il regime dell’articolo 2 l.n. 91/ 1981, oggi abrogata, non possono di per sé costituire un’ipotesi di lavoro subordinato. La necessità di rispettare l'orario degli allenamenti e degli impegni della squadra sono caratteristiche che dipendono direttamente dal tipo di prestazione concordata tra le parti ad inizio stagione e non possono costituire il risultato dell'assoggettamento al potere del datore di lavoro di modificare, di volta in volta, la modalità della prestazione.
Il massaggiatore di una squadra di calcio, dopo aver stipulato un contratto di lavoro autonomo, si induceva a rivendicare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato . La questione è collocata, temporalmente, antecedentemente ai decreti legislativi del 2021 che, come noto, hanno innovato l'intera materia del rapporto di lavoro sportivo. In ogni caso, a tutela dei propri interessi come sopra indicati, l'interessato adiva il giudice competente, rivendicando l'inquadramento nel terzo livello del CCNL per gli addetti agli impianti sportivi e chiedeva la condanna della presunta datrice al pagamento di varie differenze retributive. Radicatosi il contraddittorio, il tribunale prima e la Corte territoriale successivamente, rigettavano la domanda. In particolare, il giudice di secondo grado riteneva che alla fattispecie non fosse applicabile la norma prevista dall' articolo 2 l.n. 91/1981 , che, fra l'altro, non prevedeva specificamente la figura del massaggiatore fra i soggetti cui era applicabile la ridetta regolamentazione, con la conseguenza che occorreva fare riferimento alle regole ordinarie sulla subordinazione . Nel merito, i giudici di secondo grado escludevano che, dall'istruttoria orale, fosse emersa la prova degli indici rivelatori della predetta fattispecie; ulteriormente mancava un qualunque documento scritto che potesse suffragare la domanda del ricorrente. Avverso la sentenza di secondo grado, proponeva ricorso per cassazione il massaggiatore, affidando gravame a sei motivi, cui resisteva la società con controricorso. Prima di affrontare le argomentazioni della pronuncia, occorre ricordare che la l. n.91/1981 è stata definitivamente abrogata, con l'entrata in vigore, in particolare, del d.lgs. 36/2021 che ha riordinato tutta la materia del lavoro sportivo , unitamente ad altri provvedimenti legislativi. Più specificamente, in base agli articolo 27 e 28 del decreto di cui sopra, la prestazione di lavoro sportivo a titolo oneroso, svolta con carattere di continuità, può costituire oggetto di un contratto di lavoro subordinato o autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. In sostanza il legislatore ha lasciato libere le parti di regolarsi in relazione alla natura del rapporto , anche avuto riguardo all'ipotesi di una tipologia che riguardi il professionista, oppure il dilettante. Venendo ora alle motivazioni della sentenza, le stesse trattano, in linea generale la materia degli elementi tipici della subordinazione, applicati alla fattispecie dell'attività sportiva. Innanzitutto, è chiarito che non possono trovare ingresso tutte quelle censure che attengono alla ricostruzione della vicenda storica come operata dai giudici di merito (sul punto, v. la ormai nota Cass.n. 8053/2014 ). Nella specie, poi, non sarebbe stato possibile denunciare un omesso esame di fatti decisivi, atteso il tenore dell'articolo 348 ter commi 4 e 5 c.p.c. che, in caso di doppia conforme, ritiene inammissibile il motivo di cui all'articolo 360 n. 5, ovvero quel motivo che inerisce l' omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio. Superate le questioni strettamente processuali, la sentenza riprende le motivazioni dei giudici di secondo grado, facendole proprie e, sostanzialmente, enucleando come l'unico elemento a sostegno della subordinazione fosse costituito dal fatto che vi era l'obbligo di rispettare un orario degli allenamenti e delle partite, che comportava la presenza del massaggiatore anche durante i tornei e le trasferte su due giorni. Tale elemento, unitamente alle risultanze delle prove testimoniali, non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare gli elementi della subordinazione; mancava un assoggettamento al potere del datore di lavoro di incidere sulla prestazione che, in verità, dipendeva da quanto concordato dalle parti al momento della stipulazione del contratto. Inoltre, è apparso dirimente il fatto che il massaggiatore svolgeva attività lavorativa in proprio , in uno studio professionale, del tutto avulsa rispetto all'espletamento delle prestazioni concordate con la società. Infine, la Corte Suprema considera il ricorso infondato, anche ha avuto riguardo al motivo, inerente un vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge, che in realtà mira, anch'esso, ad una inammissibile rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito ( Cass. n. 3446/2021 ). Quindi, il ricorso è rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giustizia e dell'ulteriore contributo unificato.
Presidente Esposito Relatore Piccone Rilevato che Con sentenza in data 2 ottobre 2020, la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la decisione del Tribunale di Bergamo che aveva respinto il ricorso proposto da Pi.St., volto a fare accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro intercorso con la società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO Spa dall'1. 6.2008 al 30.6.2017, con inquadramento al 3 livello del CCNL addetti agli impianti sportivi, e conseguentemente ad ottenere la condanna della società al pagamento delle relative differenze retributive, pari a Euro 79.361,31. La Corte, nel condividere l'iter argomentativo del giudice di primo grado, ha ritenuto che, in ragione delle mansioni di massaggiatore della squadra Primavera svolte dal ricorrente nel corso del rapporto, alla fattispecie non fosse applicabile la normativa prevista per gli atleti professionisti dalla L. 91/1981, il cui articolo 2 elenca in modo tassativo una serie di figure (atleti, allenatori, direttori tecnici, preparatori atletici) tra le quali non rientra il massaggiatore, con la conseguenza che ai fini del decidere occorreva fare riferimento alle regole ordinarie sulla subordinazione. Nel merito, dopo aver rilevato che mancava del tutto qualsiasi prova documentale attestante, anche solo indirettamente, l'esistenza del rapporto di lavoro, escludeva che dall'istruttoria orale fosse emersa la prova degli indici rivelatori subordinata del rapporto. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Pi.St., affidandolo a sei motivi. Resiste, con controricorso assistito da memoria, la Bergamasca Calcio Spa Considerato che 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione, sotto il profilo dell' articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , degli articolo 2 e 3 L. 23.03.1981 n. 91 , D.Lgs. 368/2001 , 2094 c.c. assumendosi avere la Corte d'Appello deciso questioni di diritto in modo diverso rispetto alla giurisprudenza di legittimità che, in casi analoghi, ha riqualificato il rapporto del massaggiatore, inserito nella stabile organizzazione calcistica di una squadra militante nel massimo campionato, come rapporto di lavoro subordinato, e non applicazione ai massaggiatori dell' articolo 2 L. 91/81 . 2.Con il secondo motivo, sempre sotto il profilo dell' articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , si deduce la violazione degli articolo 1362, 1363, 1364 c.c. , 1325 e 1326 c.c. 2709 c.c. e 2710 c.c., 2094 c.c. e 2222 c.c., 2104 e 2105 c.c ,115 c.p.c. assumendosi non aver la Corte d'Appello valorizzato elementi quali l'orario predeterminato, la retribuzione fissa mensile, la quotidianità della prestazione cui il giudice di legittimità riconosce valenza indiziaria della esistenza della natura dipendente per come ricostruibili dalla comune volontà delle parti. 3.Con il terzo motivo si allega, sempre sotto il profilo dell' articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , la violazione degli articolo articolo 2094 c.c. e 2222 c.c., 2104 e 2105 c.c., 115 c.p.c. assumendosi aver errato la Corte nell'utilizzo, nella valutazione e nell'analisi dei criteri per la ricerca della subordinazione, in relazione alla prestazione del massaggiatore ufficiale di squadra calcistica militante in serie A. 4.Con il quarto motivo si censura la decisione impugnata, ai sensi dell' 360, comma1, n. 3, c.p.c. e 360, n. 5 per violazione dell' articolo 2 L. n. 4 del 1953 , 2734 e 2735 c.c., D.L. 05.06.200 Numero . n. 112 convertito in L. 113/2008, articolo 2702 c.c. 2709 c.c. e 2710 c.c., 116 c.p.c.) assumendosi aver la Corte d'Appello errato nel non dare valore di prova legale alle buste paga ed al modello CUD. 5.Con il quinto motivo si denunzia, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 5 e 360, comma 1 n. 3 assumendosi la violazione degli articolo 2697 cc e 111 Cost. assumendosi una motivazione apparente e perplessa, avendo omesso la Corte di esaminare le prove secondo i criteri di valutazione della subordinazione elaborati dalla giurisprudenza. 6.Con il sesto motivo si deduce la violazione dell' articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. assumendosi la violazione degli articolo 42, 54, 55, 59, 63, 69, 72, 73, 80, 116, 136, del CCNL del 24.02.2006 e successive modifiche e rinnovi, dell' articolo 36 Cost. , del D.Lgs. 368/2001, dell'articolo 2 L. 1981/91, articolo 8 L. 1966/604, 32 comma 5 D.Lgs. 183/2010 per aver la Corte errato nel ritenere assorbite le ulteriori domande proposte dal lavoratore; essendo il termine apposto ai contratti succedutisi nel tempo illegittimo, il datore era da considerarsi tenuto all' indennità ex articolo 32 L. 183/2010 o, in subordine, al risarcimento del danno, nonché alle differenze retributive correlate. 7.Va preliminarmente rilevato che è da ritenersi inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall' articolo 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. , non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall' articolo 360 c.p.c. , per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 3397 del 2024). Giova, poi, premettere che il presente giudizio di cassazione, ratione temporis, è soggetto non solo alla nuova disciplina di cui all' articolo 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. , in base alla quale, le sentenze possono essere impugnate per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti , ma anche a quella di cui all' articolo 348 ter, ult. co . cod. proc. civ. , secondo cui il vizio in questione non può essere proposto con il ricorso per cessazione avverso la sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado, ossia non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d, doppia conforme (v. sul punto, Cass, n. 4223 del 2016 ; Cass. n. 23021 del 2014); quindi, non possono trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità tutte quelle censure che attengono alla ricostruzione della vicenda storica come operata dai giudici di merito, anche in ordine alla congruità dell'iter procedimentale seguito nella designazione del dirigente, in contrasto sia con i principi enunciati da Cass. SS.UU. n. 8053 del 2014 , che ha rigorosamente interpretato il novellato articolo 360, co. 1, n. 5, c.p.c. limitando la scrutinabilità al c.d. minimo costituzionale . va poi rilevato, quanto ai principi vigenti in tema di doppia conforme , ai sensi dell' articolo 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c. , che l'inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c. , opera non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cfr., sul punto, Cass. n. 7724 del 2022) 7.1.Occorre, quindi, evidenziare che, come definitivamente chiarito di recente dal Supremo Collegio (cfr., sul punto, S.U. n. 11167 del 06/04/2022) la violazione delle norme costituzionali può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , soltanto qualora le norme considerate siano di immediata applicazione, non essendovi disposizioni di rango legislativo di cui si possa misurare la conformità ai precetti della Carta fondamentale. Occorre rilevare che, come noto, con riferimento alla dedotta violazione dell' articolo 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. , si verte nell'ambito di una valutazione di fatto, totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto, in seguito alla riformulazione dell' articolo 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ. , al di fuori dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto minimo costituzionale richiesto dall' articolo 111, comma 6, Cost. ed individuato in negativo dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinarioin relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell' articolo 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020 ; Cass. n. 23940 del 2017 ). Invero, l' articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c. , nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012 , conv. dalla L. n. 143 del 2012, prevede l' omesso esame come riferito ad un fatto decisivo per il giudizio ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, non assimilabile in alcun modo a questioni o argomentazioni che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (cfr., in questi termini, fra le più recenti, Cass.n. 2268 del 2022 ). Quanto alla dedotta violazione dell' articolo 2697 cod. civ. , occorre evidenziare che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (ex plurimis, Sez. III, n. 15107/2013) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all' articolo 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, avendo la Corte fatto corretta applicazione del disposto normativo considerato. Questa Corte ha poi affermato che, in caso di censura per motivazione mancante, apparente o perplessa, spetta al ricorrente allegare in modo non generico il fatto storico non valutato, il dato testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua decisività per la definizione della vertenza ( Cass. n. 13578 del 02/02/2020 ) e, d'altra parte per aversi motivazione apparente occorre che la stessa, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del minimo costituzionale richiesto dall' articolo 111 comma 6 Cost. (sul punto, fra le altre, Cass. n. 13248 del 30/06/2020 ). 8.Con riguardo fattispecie, considerata, va rilevato come in dottrina sia stato problema dibattuto se l'elencazione degli sportivi professionisti contenuta nell' articolo 2 della legge n. 91 del 1981 debba considerarsi tassativa o debba, invece, reputarsi esemplificativa si da consentire l'integrale applicazione anche ad altri soggetti non menzionati nella disposizione. Il Collegio ritiene debba darsi continuità all'orientamento di questa Corte (Cfr., sul punto, Cass. n. 9551 del 2008 ; Cass. 16849 del 2011 ) secondo cui l'elencazione debba considerarsi tassativa per avere il legislatore adoperato non espressioni generiche, tali da permettere una classificazione dell'articolo 2 in termini di norma aperta. Per di più assume incisivo rilievo a sostegno di quanto ora detto la considerazione che una legge speciale, quale quella in esame, che contiene sotto molti versanti numerose e vistose regole, sovente in senso peggiorativo, rispetto alla disciplina generale del rapporto di lavoro subordinato non può estendersi per analogia ai lavoratori non espressamente contemplati nel dettato normativo, e non può, neanche, accreditare una interpretazione estensiva volta ad includere tra i tecnici, singolarmente indicati nel già citato articolo 2, anche figure quali il medico sociale ed il massaggiatore sportivo che hanno professionalità significativamente diverse da quelle indicate nella summenzionata norma. Nella stessa ottica volta a negare ogni approccio ermeneutico diretto ad ampliare l'ambito operativo dell' articolo 2 legge n. 91 del 1981 si è fatto riferimento anche all'articolo 4 della stessa legge. Si è rilevato, infatti, che tale disposizione prevede che alla costituzione del rapporto di lavoro dello sportivo professionista sportivo, soggetto alla legge n. 91 del 1981 , si provveda attraverso un contratto individuale stipulato conformemente ad un contratto tipo che recepisca gli accordi stipulati a livello collettivo. Previsione questa che, si è aggiunto, costituisce un ulteriore impedimento a che in assenza di contratti collettivi regolanti l'attività di categorie di lavoratori non contemplati nell'articolo 2 possa procedersi ad una interpretazione analogica o semplicemente estensiva delle figure di professionisti cui applicare la legge n. 91 del 1981 . Né, infine, può essere sottaciuto che tale realtà fattuale, giustificatrice di una diversa disciplina normativa tra le diverse figure di sportivi, è alla base del anche del decreto 13 marzo 1995 del Ministero della Sanità contenente norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionistici che, proprio in ragione della specificità delle singole professionalità, detta a tutela della salute distinte disposizioni. Su tale base, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, mentre per gli sportivi professionisti indicati all'articolo 3 fosse prevista la subordinazione ex lege, per allenatori, direttori tecnico sportivi e preparatori atletici la sussistenza o meno della subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto ( Cass. n. 11540 del 1996 ; Cass. n. 19275 del 2006 ). 9.Orbene, nella specie, la Corte ha ritenuto, con riferimento al rapporto in questione, che la presenza dei contratti annuali, ancorché di contenuto uguale, non fosse, in sé e per sé considerata, elemento probante la subordinazione, trovando la propria giustificazione nella volontà delle parti di regolare in modo chiaro e ordinato il rapporto, potendo assurgere ad elemento significativo di una realtà contrattuale diversa da quella formalmente concordata, solo in presenza di concreti riscontri circa la natura subordinata della prestazione. Né, in tal senso, ha ritenuto rilevanti gli obblighi di esclusività del rapporto e di lealtà (sportiva) e fedeltà, trattandosi di impegni connessi al tipo di rapporto e che, ad avviso della Corte, ben possono essere richiesti anche al lavoratore autonomo che instauri una collaborazione, rispondendo a interessi del committente leciti e meritevoli di tutela. Quanto al richiamo nel contratto della possibilità di applicare sanzioni disciplinari, la Corte ha chiarito che si trattava delle sanzioni disciplinari previste dalla Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio per i tesserati, che nulla hanno a che fare con l'esercizio del potere disciplinare previsto dal CCNL per i datori di lavoro. Con riferimento alle buste paga la Corte ha osservato che le stesse, in realtà, contengono semplicemente le trattenute per addizionali regionali e comunali IRPEF, e i modelli CUD che, ai fini della determinazione dell'IRPEF, si limitano a fare riferimento ai redditi di lavoro dipendente o assimilati . La Corte ha ritenuto, in fatto, non conducenti a diversa conclusione le prove testimoniali assunte da cui risultava che il Pi.St. fosse impegnato, per lo più, nel pomeriggio dalle 14.00/14.30 alle 17.30/18.00; che lavorava 4-5 giorni a settimana che non erano fissi perché dipendeva dai giorni e dal programma settimanale della squadra e che seguiva la squadra anche in trasferta , anche nei rari casi in cui la partenza doveva essere anticipata al venerdì e che partecipava anche al torneo di V, che durava da 3 a 10 giorni; che non lavorava nel periodo estivo in cui la squadra era ferma e che era sempre presente quando la squadra era impegnata. Quanto all'orario di lavoro, ha accertato che non vi fosse un orario prefissato ma che c'era la consuetudine di incontrarsi un'ora prima dell'inizio delle partite e che il ricorrente lavorava al pomeriggio fermandosi sino al termine dell'allenamento e che in pratica era sempre presente dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.30/18.00 per gli allenamenti e il sabato per la partita precisando che, in caso di malattia o impedimento si avvisava il medico o il segretario e talvolta erano questi ultimi a stabilire le sostituzioni, altre volte si contattava il medico o il segretario comunicando che in quella giornata sarebbe stato presente altro massaggiatore col quale ci si era messi d'accordo per garantire la copertura del servizio. La Corte, prendendo atto dell'accertamento in fatto circa l'oggetto, il luogo e il tempo della prestazione, connesso al calendario degli allenamenti e delle partite che il massaggiatore doveva seguire secondo il calendario delle partite, ha rilevato come ad inizio stagione ogni collaboratore comunicasse il tipo di impegno settimanale che poteva essergli richiesto in considerazione degli altri impegni professionali, concordando così la misura della propria prestazione e che ciò avveniva anche con il Pi.St. le cui disponibilità erano concordate in dipendenza dei suoi impegni personali presso il suo studio privato che era stato frequentato anche da testi ascoltati in giudizio i quali avevano anche chiarito che nell'ultimo periodo il Pi.St. aveva chiesto e ottenuto di ridurre la sua presenza a causa dei suoi impegni personali. Ha inoltre rilevato la Corte come fosse emerso che, non solo in occasione di assenze per malattie, ma anche nella generalità dei casi era consentito modificare il proprio orario dando comunicazione alla società è organizzandosi per la sostituzione con altri fisioterapisti. La Corte ha ritenuto, quindi, alla luce del complesso delle risultanze istruttorie, che l'unico elemento a sostegno della subordinazione fosse costituito dal fatto che il massaggiatore doveva rispettare l'orario degli allenamenti e delle partite e che, essendo il massaggiatore ufficiale, doveva essere presente a tutti gli impegni della squadra, compresi i tornei e le trasferte lunghe su due giorni. Ma questo elemento, alla luce delle modalità complessive della prestazione, non è stato ritenuto sufficiente. Secondo la Corte, la necessità di rispettare l'orario degli allenamenti e degli impegni della squadra è caratteristica che dipendeva direttamente dal tipo di prestazione concordata tra le parti ad inizio stagione e non era il risultato dell'assoggettamento al potere del datore di lavoro di modificare di volta in volta la modalità della prestazione, potere che rappresenta il quid proprium della subordinazione. Insomma, è un elemento che dipende dal tipo di prestazione concordata con il committente, la quale non può prescindere dall'essere svolta in orari e tempi prestabiliti, e non dalla soggezione al potere gerarchico del datore di lavoro. E chiaro infatti che le esigenze dell'allenamento richiedono un corrispondente impegno che deve essere garantito dal massaggiatore. Si trattava secondo la Corte, di un impegno, che a dispetto del formale programma settimanale, era fisso e immutabile (allenamenti al pomeriggio e partite al sabato), che è diverso dall'essere assoggettato al potere del datore di lavoro di incidere, modificandola, sulla prestazione di lavoro e che, in sostanza, dipende da quanto concordato dalle parti al momento della stipula del contratto. Ed invero, è proprio questa immutabilità che permetteva al Pi.St. di poter svolgere anche l'attività professionale presso il proprio studio. Tale connotazione, effettivamente, corrisponde a quella relativa al rapporto scandagliato dalla Corte nella pronuncia n. 16849 del 2011 ma, come correttamente rilevato dal giudice d'appello, in quel caso il lavoratore, già regolarmente assunto per alcuni anni dalla società con mansioni di operaio, aveva successivamente continuato a lavorare con varie mansioni (magazziniere, addetto lavanderia, massio-fisiokinesi terapista, custode, conducente mezzi), e oltre ad assicurare la propria presenza di massaggiatore nei giorni di allenamento, nei ritiri e nelle trasferte, doveva effettuare lavori di pulizia e di manutenzione del campo e, inoltre, era il solo soggetto a svolgere le mansioni necessarie per l'attività di squadra, cosa che impediva qualsiasi possibilità di sostituzione. D'altro canto, ritiene la Corte dirimente in fatto, ai fini della corretta sussunzione, l'accertamento da parte del giudice di secondo grado, del parallelo svolgimento di attività lavorativa in proprio, in uno studio personale, da parte del Pi.St., del tutto disgiunta dall'espletamento delle prestazioni concordate con la società sportiva. Ha concluso, quindi, il giudice di secondo grado escludendo la configurabilità della subordinazione e tale conclusione deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità. 10. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto, atteso che parte ricorrente, nel propugnare una diversa interpretazione delle risultanze probatorie, oblitera quanto statuito dal Supremo Collegio in ordine alla apparente deduzione di vizi ex articolo 360 co. 1 nn. 3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 3446 del 2021). 10.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cui all' articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 , introdotto dall' articolo 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228 . P.Q.M. La Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di parte controricorrente delle spese di lite, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi e Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell 'articolo 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 200 2, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'articolo 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 10 giugno 2025.