Le Sezioni Unite sono chiamate a rispondere al seguente quesito: «se, in tema di mezzi di impugnazione, a norma dell’articolo 593, comma 3, c.p.p. la sentenza di condanna con cui è stata inflitta la pena dell’ammenda, anche se in sostituzione di quella dell’arresto, sia ordinariamente impugnabile con l’appello, o, viceversa, sia in ogni caso inappellabile».
Il caso Il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, condannava l'imputato alla pena di euro settemila di ammenda (di cui euro quattromilacinquecento in sostituzione di mesi uno e giorni quindici di arresto), il reato di cui agli articolo 68 R.D. n. 773/1931 e 681 c.p. La difesa procedeva al gravame, ma la Corte di Appello di L'Aquila riqualificava l'atto di appello in ricorso e trasmetteva gli atti alla Corte di Cassazione, sostenendo che la sentenza gravata fosse inappellabile ai sensi dell'articolo 593, comma 3, c.p.p. per come modificato dal D.Lgs. n. 150/2022. La questione La tematica si condensa nel seguente quesito: se, in tema di mezzi di impugnazione, a norma del disposto dell'articolo 593, comma 3, c.p.p., come alfine novellato dal D.Lgs. n. 150/2022, e della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui agli articolo 20-bis c.p. e 53 e ss. L. n. 689/1981, la sentenza di condanna con la quale è stata inflitta la pena dell'ammenda, anche se in sostituzione – in tutto o in parte – di quella dell'arresto sia ordinariamente impugnabile con l'appello o, viceversa, sia in ogni caso inappellabile sia in ogni caso inappellabile. Il tema viene sviluppato in chiave diacronica, tenendo conto delle numerose modifiche normative che hanno interessato l'articolo 593, comma 3, c.p.p., che, nell'attuale formulazione, così recita: «sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa». Gli orientamenti contrapposti L'orientamento tradizionale, sostenuto dalle Sezioni Unite Bonifazi n. 7902/1995, ritiene che allorquando venga inflitta – in relazione a un reato contravvenzionale – la sola pena pecuniaria, ma in sostituzione di una originaria pena detentiva, non trovi applicazione l'articolo 593, comma 3, c.p.., laddove siano disciplinati i casi di sentenze inappellabili; tale pronuncia, di conseguenza, è impugnabile mediante appello. Si tratta di una impostazione seguita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'articolo 593, comma 3, c.p.p. fa riferimento alle contravvenzioni solo in astratto punibili con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, non, invece, anche alle contravvenzioni la cui cornice edittale contempla la sanzione con pena congiunta; ciò implica l'esperimento dell'appello anche in caso di concreta irrogazione della sola pena dell'ammenda quale applicazione della pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva ex articolo 53 L. n. 689/1981. Recentemente, il tema si è riproposto in ragione delle numerose modifiche normative che ha subito l'articolo 593 c.p.p., in particolare ad opera del D.Lgs. n. 11/2018 e del D.Lgs. n. 150/2022. Un diverso filone interpretativo ha così propugnato la tesi dell'attuale inappellabilità della sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria dell'ammenda, anche quando essa sia stata irrogata in via sostitutiva – totalmente o parzialmente - di pena detentiva, sul presupposto della ritenuta maggior conformità di tale interpretazione, rispetto alla ratio e alla lettera attuale dell'articolo 593, comma 3, c.p.p., come risultante dalle ricordate novelle legislative. Infatti, mentre con riferimento all'inappellabilità della sentenze di proscioglimento, la norma in esame le individua in quelle che si riferiscono a «reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa», con riguardo all'inappellabilità delle sentenze di condanna, l'articolo 593, comma 3, c.p.p., fa espresso riferimento alla pena «applicata», ossia irrogata in concreto dal Giudice e non quella “prevista” in astratto; sicché devono ritenersi solo ricorribili in Cassazione tutte le sentenze che abbiano applicato in concreto la sola pena pecuniaria dell'ammenda. La tesi in esame, inoltre, sostiene che la novella sarebbe tacciabile di irrazionalità se intesa nel senso di prevedere, rispetto alle contravvenzioni, la sola impugnazione con ricorso per cassazione a fronte di condanna al lavoro di pubblica utilità (che è pena limitativa della libertà personale, convertibile, se trasgredita, in pena detentiva), lasciando il doppio grado di merito quando è inflitta la pena pecuniaria sostitutiva (che non limita la libertà personale e che, anche se inadempiuta, non si converte mai in detentiva). La rimessione alle Sezioni Unite Le Sezioni Unite, dunque, saranno chiamate a dare risposta al seguente quesito: «Se, in tema di mezzi di impugnazione, a norma del disposto dell'articolo 593, comma 3, cod. proc. pen., come alfine novellato dell'articolo 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui agli articolo 20-bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689, la sentenza di condanna con la quale è stata inflitta la pena dell'ammenda, anche se in sostituzione – in tutto o in parte – di quella dell'arresto, sia ordinariamente impugnabile con l'appello o, viceversa, sia in ogni caso inappellabile».
Presidente Siani - Relatore Lanna Ritenuto in fatto Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Chieti in composizione monocratica ha dichiarato R.V. colpevole del reato di cui agli articolo 68 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, e 681 cod. pen. perché – nella qualità di legale rappresentante e amministratore di SOGEPA s.r.l., non munito della licenza del Questore obbligatoria per legge – teneva un intrattenimento danzante al quale prendevano parte circa trecento persone e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di euro settemila di ammenda, di cui euro quattromilacinquecento in sostituzione di mesi uno e giorni quindici di arresto. Avverso tale pronuncia ha proposto appello destinato alla Corte di appello di L'Aquila R.V. , a mezzo dell'avv. R.V., deducendo più motivi sintetizzabili come segue, per quanto rileva ai presenti fini: violazione di legge, quanto all'utilizzo processuale fatto del verbale di constatazione redatto dai Carabinieri, atto erroneamente inserito nel fascicolo del dibattimento, oltre che lamentando difetto di prova, circa il superamento del limite delle duecento presenze; il ragionamento sposato dal primo Giudice, che vizia la motivazione, muove dall'assunto che, con l'intrattenimento danzante suddetto, si sia superato il limite delle duecento persone presenti, secondo quanto previsto dall'articolo 68 TULPS; ciò è illogico e contraddittorio, rispetto a quanto emerge dagli atti, in quanto – nella notte in cui sono accaduti i fatti – ci sono stati due tipi di eventi tra loro collegati; entrambi tali eventi erano pienamente consentiti, in quanto autorizzati mediante due differenti tipologie di Segnalazione Certificata di Inizio Attività; nel locale all'aperto, poi, si è verificato il cumulo delle presenze e la promiscuità, tra coloro che erano presenti in loco per partecipare alla cena spettacolo con intrattenimento dal vivo e, invece, le persone interessate alla susseguente serata di intrattenimento musicale danzante, programmata in orario successivo alla cena: l'intrattenimento dal vivo, con la connessa “cena spettacolo” è stato autorizzato mediante la presentazione della SCIA ex articolo 38-bis decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, valida per una affluenza di pubblico non eccedente le duemila persone, con orario dalle 19.00 del 23/07/2022 fino alle ore 01:00 del 24/07/2022; il susseguente intrattenimento danzante di fine cena, invece, è stato autorizzato con la seconda SCIA ex art 68 TULPS, che prevedeva la presenza di duecento persone e indicava un orario decorrente dalle ore 01.00 del 24/07/2022 (ossia, dopo la fine dell'orario previsto dalla prima SCIA), essendo destinato a concludersi entro le ore ventiquattro dall'inizio dell'attività (ex art 68 TULPS), quindi entro le ore ventiquattro del 24/07/2022; difetto dell'elemento soggettivo del reato ed erronea indicazione del numero delle persone presenti, elemento atto a integrare la realizzazione di un reato impossibile, dovendosi altresì reputare incongrua la conclusione raggiunta, in ordine alla invalidità della SCIA: la prova della inoffensività – in ipotesi difensiva - sarebbe costituita dall'autorizzazione postuma rilasciata dalla Commissione preposta, la quale ha stabilito l'idoneità dell'immobile allo svolgimento dell'attività in questione; le SCIA di cui sopra, inoltre, sono state utilizzate per lo svolgimento di un singolo evento estivo all'aperto, svoltosi in due fasi nella medesima serata (serata suddivisa in una cena spettacolo dal vivo e in un distinto intrattenimento danzante); è evidente, pertanto, la sussistenza del concetto di inoffensività della condotta, che non si sarebbe potuta ripetere nel tempo; incongruamente si è negata l'applicabilità dell'art 131-bis cod. pen., ritenendosi la ricorrenza di una serialità di comportamenti della medesima natura, tenuti dall'imputato. La particolare tenuità dell'offesa, al contrario, può essere affermata tanto in ragione delle modalità della condotta, quanto sul presupposto dell'inesistenza del danno e del pericolo, visto che successivamente è stata rilasciata – ad opera della Commissione preposta – l'autorizzazione all'intrattenimento fino a novecentottanta persone. Pervenuti gli atti a questa Corte – in virtù di provvedimento di qualificazione dell'appello come ricorso pronunciato dalla Corte di appello di L'Aquila, con conseguente trasmissione degli atti in data 16/04/2025 – la difesa ha presentato memoria, a mezzo della quale ha svolto un'articolata deduzione a sostegno dell'appellabilità della sentenza impugnata, richiamando l'articolo 593, comma 3, cod. proc. pen., nell'attuale veste alfine determinata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Nel trattare questo tema processuale, la difesa osserva che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità penale, è appellabile la sentenza di condanna mediante la quale viene applicata la pena dell'ammenda in sostituzione di quella dell'arresto; l'articolo 593, comma 3, cod. proc. pen., infatti, si riferisce alle contravvenzioni astrattamente punibili con la sola pena pecuniaria, ovvero con pena alternativa, non anche alle contravvenzioni punibili con pena congiunta, come è avvenuto nel caso in esame. Si desume, quindi, che la pronuncia emessa dal primo Giudice è stata correttamente appellata dinanzi la Corte di appello di L'Aquila, in quanto con essa si è condannato V. perché ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'articolo 681 cod. pen., punita con pena congiunta. Sulla base di tale assunto, la difesa ha sollecitato la trasmissione degli atti Corte di appello di L'Aquila. Inoltre, sono state riprese, con la memora, le medesime doglianze svolte con l'atto di gravame, sotto il profilo della sussistenza del vizio di valutazione e del travisamento delle prove, nonché del vizio di motivazione e del difetto di prova circa il superamento del limite –ritenuto dirimente – delle duecento presenze. In forza di tali argomentazioni, la difesa ha chiesto, in rito, la conversione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila, dovendosi ritenere l'appellabilità della sentenza impugnata; ha chiesto, inoltre: pur ove ritenuta l'inappellabilità della sentenza impugnata, assolvere l'imputato, anche ai sensi dell'articolo 530, comma 2, cod. proc. pen., con formula di rito perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato e, comunque, dichiararlo non punibile ex articolo 49 cod. pen.; - in via subordinata, dichiararsi l'esclusione della punibilità ex articolo 131-bis cod. pen.; - in via ancor più gradata, rideterminare la pena secondo giustizia e in senso più favorevole, attenendosi al parametro offerto dalla pena minimaedittale; Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso e, solo in via subordinata, la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila. CONSIDERATO IN DIRITTO Il Collegio ritiene che la verifica in ordine alla fondatezza delle doglianze esposte dal ricorrente – sussunte nell'impugnazione sintetizzata in parte narrativa – dipenda dalla preliminare soluzione della questione giuridica di seguito enucleata, questione su cui si registra un attuale, radicato contrasto giurisprudenziale. La tematica si condensa nel seguente quesito: se, in tema di mezzi di impugnazione, a norma del disposto dell'articolo 593, comma 3, cod. proc. pen., come alfine novellato dell'articolo 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui agli articolo 20-bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689, la sentenza di condanna con la quale è stata inflitta la pena dell'ammenda, anche se in sostituzione – in tutto o in parte – di quella dell'arresto sia ordinariamente impugnabile con l'appello o, viceversa, sia in ogni caso inappellabile sia in ogni caso inappellabile. Prima di dar conto della sussistenza del rilevato contrasto giurisprudenziale e della sua specifica ampiezza, è opportuno ricordare gli ancoraggi normativi – con le numerose modifiche susseguitesi nel corso degli anni – all'interno dei quali si colloca il thema decidendum, per poi passare a esaminare le diverse posizioni teoriche consolidatesi nel tempo. Il testo originario dell'articolo 593 cod. proc. pen. così recitava: ‹‹1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, 448 comma 2, 469, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna o di proscioglimento. L'imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto. Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa››. Tale disposizione, come sopra accennato, è stata oggetto di diversi e incisivi interventi legislativi, che vengono di seguito rapidamente riportati: l'articolo 18, comma 1, legge 24 novembre 1999, n. 468, in primo luogo, ha sostituito il testo del comma 3 della norma in esame, che ha quindi assunto la seguente veste: ‹‹Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa›› (testo restato in vigore dal 30 dicembre 1999 al 3 maggio 2001); la 26 n. 1, è succitato comma 3, modellandolo come segue: ‹‹Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con penaalternativa››; l'articolo 1, comma 1, legge 20 febbraio 2006, n. 46, poi, ha integralmente sostituito il dettato dell'articolo 593 cod. proc. pen., attribuendo allo stesso la seguente stesura: ‹‹1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna. L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda››. Giova anche ricordare come la Corte costituzionale - con sentenza n. 26 del 2007- abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, legge 20 febbraio 2006, n. 46 nella parte in cui, sostituendo l'articolo 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'articolo 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva . La Consulta è nuovamente intervenuta, con sentenza n. 85 del 2008, sull'articolo 1, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dichiarandone l'illegittimità costituzionale anche nella parte in cui – operando la suddetta sostituzione dell'articolo 593 cod. proc. pen. – ha escluso la possibilità, per l'imputato, di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'articolo 603, comma 2, cod. proc. pen., in caso di decisività della nuova prova. Si sono poi ancora succeduti i seguenti apporti normativi: - un'ulteriore modificazione è stata determinata dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che ha rimodulato i commi 1 e 2 dell'articolo 593 [mediante l'articolo 2, comma 1, lett. a) e lett. b)], nonché il successivo comma 3 [in forza dell'articolo 2, comma 1, lett. b)]; in virtù di tale intervento del legislatore, il primi due commi hanno assunto la seguente veste: ‹‹1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. 2. Il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento. L'imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso»; quanto al comma 3 dell'articolo 593 cod. proc. pen., dopo la parola: «Sono», risultano inserite le seguenti parole: «in ogni caso», mentre dopo le parole: «la sola pena dell'ammenda» è aggiunta la seguente frase: «e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa»; - ancora, l'articolo 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), entrato in vigore il 30/12/2022, secondo il termine fissato dal decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, è nuovamente intervenuto sul testo del comma 3 della disposizione in esame, delineandola come segue: ‹‹Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa»; - infine, la legge 9 agosto 2024, n. 114 ha agito – mediante l'articolo 2, comma 1, lett. p) - sul secondo comma dell'articolo in esame, che ha così assunto la seguente, attuale struttura letterale: ‹‹1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. 2. Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di 1 e o 3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la o sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa››. Occorre ora considerare che, secondo l'orientamento tradizionalmente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, allorquando venga inflitta – in relazione a un reato contravvenzionale – la sola pena pecuniaria, ma in sostituzione di una originaria pena detentiva, non trova applicazione la limitazione alla proposizione del rimedio del gravame, dettata dall'articolo 593, comma 3, cod. proc. pen., laddove sono disciplinati i casi di sentenze inappellabili; tale pronuncia, di conseguenza, è impugnabile mediante appello. Questa lettura della norma origina, essenzialmente, dal dictum di Sez. U, n. 7902 del03/02/1995, Bonifazi, Rv. 201546 - 01, secondo la cui massima ‹‹l'impugnazione esperibile avverso sentenza di condanna per contravvenzione per la quale sia stata inflitta la sola pena dell'ammenda, in tutto od in parte come sanzione sostitutiva dell'arresto, è l'appello e non il ricorso per cassazione›› e nel cui articolato apparato motivazionale si trovano i passaggi logici che si passa a esporre in via necessariamente riepilogativa. 3.1 Le Sezioni Unite Bonifazi partivano da un esame sia interno al dettato normativo, sia di portata più ampia e, all'esito, commisuravano l'estensione applicativa da riconnettere al a di disamina, erano pervenute alla conclusione che – mediante la lettera del comma 3 dell'articolo 593 cod. proc. pen. – si fosse inteso ampliare il campo applicativo della disciplina previgente la a – nell'area della inappellabilità - anche le contravvenzioni punite con pena alternativa, laddove la principio della appellabilità di tutte le sentenze attraverso le quali fosse stata irrogata lapenadell'arresto (perché costituente l'esclusiva previsione sanzionatoria, o in quanto pena prevista congiuntamente all'ammenda o, infine, per essere previsto l'arresto stesso alternativamente all'ammenda). Muovendo dall'analisi del corrispondente assetto normativo, le Sezioni Unite avevano ritenuto non condivisibile la tesi diretta a ricondurre all'area dell'appellabilità – nell'ambito della disciplina all'epoca vigente – le sentenze di condanna alla pena dell'arresto, in caso di conversione della stessa nella sanzione sostitutiva pecuniaria dell'ammenda: secondo il corrispondente impianto concettuale, infatti, tale inclusione si sarebbe risolta in un'indebita estensione della disciplina della inappellabilità ad ipotesi ulteriori, avulse dalla previsione normativa. Nella parte motiva della sentenza Bonifazi può leggersi quanto segue: ‹‹La norma, quindi, del terzo comma dell'articolo 593 riferita alle sentenze di “condanna” con cui è stata applicatala sola “pena” dell'ammenda, esclude, in base a quanto sin qui esposto, che la norma stessa possa intendersi riferita alla condanna alla sanzione sostitutiva dell'ammenda. La sanzione sostitutiva (sempre revocabile) può essere applicata, secondo la disciplina indicata, in luogo di una pena, detentiva. Ma la condanna può aver per oggetto solo una pena; e, per quel che qui rileva, pena detentiva. Il fatto che le sanzioni sostitutive siano definite pene nella legge n. 689 (così agli articolo 54, 57, 58, 60, 62, 70, 71, 72, 73), non può e non deve trarre in inganno: non incide sul fatto che tali sanzioni (la semidetenzione, la libertà controllata e la pena pecuniaria) non sono pene, in senso tecnico-giuridico. Gli articolo 17,18 e 20 del codice penale non sono stati modificati e le pene (principali) continuano ad essere quelle e solo quelle previste dai detti articoli … La stessa legge n. 689 dispone, infatti, all'articolo 57, che la semidetenzione e la libertà controllata si considerano (e quindi, non sono) per ogni effetto giuridico, come pena detentiva (della specie corrispondente a quella - reclusione o arresto - della pena sostituita) e la pena pecuniaria si considera sempre come tale: e cioè come pena pecuniaria (ex articolo 17 e 18 cod. pen.) della specie (multa o ammenda) corrispondente alla pena detentiva (reclusione o arresto) sostituita. L'articolo 57 aggiunge che la sanzione della pena pecuniaria si considera sempre come pena pecuniaria (vera e propria), anche se sostitutiva della pena detentiva . Ma, come è noto, tutte le sanzioni e perciò anche la pena pecuniaria , possono esser applicate, e sono destinate ad esser applicate, solo in sostituzione di pena detentiva , mai in sostituzione di pena pecuniaria. L'inciso indicato ( anche se sostitutiva della pena detentiva ) non giova, quindi, ad ipotizzare una categoria di pena pecuniaria non destinata alla sostituzione della pena detentiva: giova solo a sottolineare il fatto che tale sanzione, ancorché emessa in sostituzione di una pena detentiva, si considera ad ogni effetto giuridico, come pena pecuniaria. Giova, perciò, ad evitare ogni dubbio sul fatto che. per effetto della sostituzione con tal sanzione, si producono gli effetti sostanziali propri delle pene pecuniarie, non quelli propri della pena detentiva sostituita (ai fini, perciò, ad esempio, della recidiva, della sospensione condizionale della pena, della prescrizione della pena etc.). Mentre, per converso, una tal precisazione non era necessaria per la semidetenzione e la libertà controllata che continuano a produrre, in quanto considerate pene detentive, gli stessi effetti della pena, detentiva, appunto, sostituita … Ed è arbitrario, ed infondato, quindi, far discendere, dalla norma, citata, dell'articolo 57 la conseguenza di attribuire alla sanzione sostitutiva della pena pecuniaria” la natura giuridica di pena (ex articolo 27 e 18 cit.) e di ritenere, quindi, che il dettato della norma dell'articolo 593 riferito alle sentenza di condanna con cui è stata applicata la pena dell'ammenda possa intendersi riferito anche all'ipotesi in cui la condanna è inflitta alla pena detentiva dell'arresto, e questo è convertito nella sanzione sostitutiva della specie corrispondente e, perciò, nella ammenda››. Secondo l'impostazione data in quella decisione dal massimo consesso della Corte di legittimità, allora, la tesi secondo cui la revoca della sostituzione non sarebbe applicabile in caso di irrogazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria trarrebbe esclusivo alimento dalla sopravvalutazione delle problematiche da risolvere, al fine di procedere alla revoca prima della completa esecuzione di tale sanzione; ciò non avrebbe incidenza, però, sulla valenza generale della norma attinente alla revoca delle sanzioni sostitutive, derivando la revoca dalla sopravvenienza di fatti che, laddove anteriormente noti, avrebbero reso inapplicabile la conversione (articolo 59 legge n. 689 del 1981) o di fatti (condanna a pena detentiva, per un fatto commesso successivamente alla conversione) intrinsecamente e immediatamente evocativi della natura fallace della valutazione prima compiuta, posta a fondamento della conversione. Nella decisione in esame, inoltre, si trova anche scritto quanto segue: ‹‹Non è qui, condivisibile la tesi diretta a identificare la pena dell'ammenda (citata nel terzo comma dell'articolo 593 cod. proc. pen.) con l'ammenda applicata quale sanzione sostitutiva pecuniaria della specie corrispondente all'arresto. L'identità del dato, costituito dalla denominazione (ammenda), sia della pena (penale) prevista ed irrogata, che della sanzione pecuniaria della specie corrispondente all'arresto, applicata in luogo di questo, non può e non deve trarre in inganno. E non consente la semplicistica conclusione secondo cui, se è irrogata condanna all'arresto e tale pena convertita nella sanzione sostitutiva della pena pecuniaria dell'ammenda, ricorre, comunque, l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 593 sì da farne discendere l'inappellabilità della sentenza … Si aggiunga, infine, indipendentemente da ogni altro rilievo, rispetto alla generale affermazione, il principio, dettato dal primo comma dell'articolo 593, secondo cui tutte le sentenze di condanna sono appellabili, che la esclusione dell'appello, nel caso previsto dal terzo comma dello stesso articolo, viene a configurarsi come una norma eccezionale. E non può essere, perciò applicata al di fuori del caso espressamente previsto (articolo 14 disp. prel. al cod. civ.)››. 3.2 Tale impostazione ermeneutica ha registrato l'adesione di una parte largamente maggioritaria della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'articolo 593, comma 3, cod. – a contravvenzioni in relazione alle quali sia stata applicata la sola ammenda – ha inteso in con la o pena alternativa, non, invece, anche alle contravvenzioni la cui cornice edittale contempla la concreta irrogazione della sola pena dell'ammenda quale applicazione della pena pecuniaria in sostituzione di quelladetentiva. Questo orientamento, quindi, ha affermato la proponibilità dell'appello avverso la sentenza di condanna per contravvenzione nel caso in cui risulti irrogata, ex articolo 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, la sola pena dell'ammenda quale sanzione sostitutiva dell'arresto; ciò, anche in ragione della revocabilità della sostituzione ex articolo 72 e 59 della già citata legge n. 689 del 1981 (nel testo in vigore prima della entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022), rispetto alla quale il sacrificio del secondo grado nel merito, in mancanza di una esplicita enunciazione normativa, non è stato ritenuto conforme a un'esegesi costituzionalmente orientata. 3.3.Tale percorso argomentativo rappresenta l'architrave di un gran numero di decisioni assunte nel tempo e dipanatesi secondo una linea teorica sostanzialmente comune, nel senso della appellabilità delle sentenze di condanna a pena pecuniaria, pur se inflitta quale pena sostitutiva. Su queste posizioni si sono, fra le altre, attestate Sez. 1, n. 6885 del 05/05/1995, Pesce, Rv. 201720 - 01, e Sez. 3, n. 13576 del 10/11/1998, De Luca, Rv. 212544 - 01; si può richiamare, altresì, Sez. 3, n. 14241 del 08/11/1999, Zorzi, Rv. 215115 – 01, la quale ha ribadito l'appellabilità della sentenza di condanna a sanzione pecuniaria sostitutiva di pena detentiva, tanto sul presupposto della sussistenza della possibilità di revoca del beneficio ai sensi dell'articolo 72 legge n. 689 del 1981, quanto in ragione dell'inammissibilità del sacrificio del secondo grado del giudizio (in senso conforme si sono pronunciate pure Sez.1, n. 5861 del 12/12/2000, Nocentini, Rv. 218125 - 01; Sez. 1, n. 30799 del 11/07/2001, Rosalia, Rv. 219148 - 01; Sez. 5, n. 14295 del 28/09/2001, dep. 2002, Foti, Rv. 221169 - 01; Sez. 1, n. 10735 del 05/03/2009, Provvidenti, Rv. 242879 - 01, a mente della quale la possibilità di esperire l'appello e non il ricorso per cassazione - avverso una sentenza di condanna per contravvenzione, in relazione alla quale sia stata inflitta la pena dell'ammenda, in tutto o in parte quale sanzione sostitutiva dell'arresto – è il portato del richiamo operato dall'articolo 593, comma 3, cod. proc. pen. alle sole sentenze di condanna a pena originariamente prevista come ammenda; Sez. 4, n. 45751 del 08/11/2012, Longo, Rv. 253645 - 01; Sez. 3, n. 14738 del 11/02/2016, Lupo, Rv. 266833 - 01). Ancora sulla scia delle Sezioni Unite Bonifazi è da citare Sez. 1, n. 19087 del 09/05/2006, Silvestri, Rv. 234173 - 01, che ha sottolineato la valenza dell'articolo 53 legge n. 689 del 1981 per ritenere esperibile l'appello (negli stessi termini si era già espressa Sez. 1, n. 11157 del 12/11/1996, Gaiani, Rv. 206427-01). Si collocano sulla medesima linea interpretativa anche diverse altre pronunce non massimate, tra le quali si ricordano Sez. 7, ord., n. 28468 del 15/05/2018, Curatolo; Sez. 3, n. 43590 del 18/02/2015, Saraceno; Sez. 3, n. 47246 del 24/09/2014, Toriello; Sez. 4, n. 43996 del 02/10/2013, Perna; Sez. 1, n. 19718 del 13/03/2013, Canfarotta; Sez. 4, n. 4190 del 28/11/2012, dep. 2013, Mosca; Sez. 1 n. 2561 del 16/01/2013, Figliucci; Sez. F, ord. n. 36003 del 02/08/2012, Kukurudza; Sez. 3, ord. n. 21268 del 17/05/2012, Aquilia; Sez. 3, n. 21323 del 28/04/2011, Glauco; Sez. 4, ord. n. 10666 del 17/02/2011, Cozza; Sez. 3, n. 22124 del 22/04/2008, Cardiello; Sez. 4, n. 21044 del 06/05/2008, Piccu; Sez. 4, n. 3010 del 20/12/2007, dep. 2008, Medugno; Sez. 3, n. 33833 del 03/07/2007, Cuoccio; Sez. 7, del 04/04/2006, Tasciotti; Sez. 7, ord., n. 17113 del 04/04/2006, Di Lenola; Sez. 1, ord. n. 11366 del 04/02/2004, Pizzino. Giova, infine, segnalare anche Sez. 3, n. 505 del 11/12/1995, dep. 1996, Di Donna, Rv. 203451 – 01, secondo cui, «[l]'erronea applicazione della sola pena dell'ammenda per un reato punito, invece, congiuntamente con arresto e ammenda non rende la sentenza inappellabile, dovendo il disposto dell'articolo 593, terzo comma cod. proc. pen. (che prevede l'inappellabilità delle sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda ) intendersi riferito alle contravvenzioni per le quali è prevista la sola pena pecuniaria o quella alternativa (arresto o ammenda)». Su questo specifico punto, a fronte di svariate pronunce orientate nel senso ora indicato, con la sottolineatura che l'illegittima applicazione della pena non può precludere al condannato l'accesso a un grado di giudizio (per tutte, Sez. 3, ord., n. 53430 del 22/11/2017, Girardi, Rv. 272678 - 01; Sez. 4, ord., n. 34253 del 01/07/2014 Moscato, Rv. 259773 - 01; Sez. 2, n. 10252 del 21/02/2013, Siciliano, Rv. 255546 - 01), vanno, comunque, segnalate le difformi coordinate ermeneutiche fissate da alcune altre decisioni, che si sono schierate per l'inappellabilità della sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, pur se erroneamente inflitta (così Sez. 4, n. 15041 del 07/03/2014, Fabio, Rv. 261564 - 01; Sez. 4, n. 18654 del 21/03/2013, Carapella, Rv. 255936 - 01). Quel che maggiormente rileva è che, in epoca recente, il tema si è riproposto in virtù delle sollecitazioni ermeneutiche generatesi soprattutto dopo gli ultimi interventi normativi sopra enucleati: sollecitazioni sfociate in decisioni che si collocano su crinali tra loro diametralmente opposti. Sulla direttrice teorica improntata all'appellabilità e, pertanto, alla continuità rispetto alla linea tracciata dalle succitate Sezioni Unite Bonifazi, nonostante le modificazioni normative, incisive e di ragguardevole portata, si è anzitutto attestata Sez.4, n. 11375 del 30/01/2024, Mamani, Rv. 286018 - 01, che ha così concluso: ‹‹È appellabile la sentenza di condanna con cui è applicata la pena dell'ammenda in sostituzione di quella dell'arresto, anche alla stregua del disposto dell'articolo 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'articolo 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150, che sancisce, in termini di tassatività, l'inappellabilità delle sole sentenze di condanna a pena originariamente prevista come ammenda››. Nella parte motiva di tale decisione è dato leggere quanto segue: ‹‹L'articolo 593 cod. proc. pen., nel disciplinare i casi di appello, al comma 3 statuisce che sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità . Per quanto di interesse in relazione al presente ricorso, l'attuale formulazione della norma è stata introdotta dall'articolo 34 d.lgs. 20 ottobre 2022 n. 150 (cd. Riforma Cartabia) che al testo precedente, dopo le parole pena pecuniaria ha aggiunto l'inciso o la pena sostituiva del lavoro di pubblica utilità . Il testo previgente era stato a sua volta interpolato dall'art 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11), il quale aveva inserito fra le parole sono inappellabili l'espressione in ogni caso , ad esprimere in termini di assolutezza e tassatività la inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena della ammenda (in tal senso Sez. 3, n. 47031 del 14/09/2022, Sobrio, Rv. 283825, in motivazione). La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che l'articolo 593, comma 3, cod. proc. pen., nel prevedere l'inappellabilità delle sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola ammenda, ha inteso riferirsi alle contravvenzioni astrattamente punibili con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa e non anche alle contravvenzioni astrattamente punibili con pena congiunta, e ciò anche se sia stata in concreto inflitta la sola pena dell'ammenda per applicazione della pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva. È, dunque, ammissibile l'appello avverso sentenza di condanna per contravvenzione in relazione alla quale sia stata applicata, ex articolo 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, la sola pena dell'ammenda come sanzione sostitutiva dell'arresto e ciò in ragione della revocabilità della sostituzione ex articolo 72 e 59 citata legge n. 689 del 1981 (nel testo in vigore prima della entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia), rispetto alla quale il sacrificio del secondo grado nel merito non è costituzionalmente ammissibile (Sez. 3, n. 14738 del 11/02/2016, Lupo, Rv. 266833 - 01; Sez. 1, n. 10735 del 05/03/2009 - dep. 11/03/2009, Provvidenti, 3 Rv. 242879; Sez. 1, n. 6885 del 05/05/1995, Pepe, Rv. 201720; Sez. 3, n. 1855 del 30/09/1993, dep. 1994, Reposi, Rv. 197552 - 01). I principi su indicati devono essere ribaditi anche a seguito della entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia. Invero il testo dell'articolo 593, comma 3, cod. proc. pen., come detto, è stato modificato solo per la previsione della inappellabilità delle sentenze di condanna per le quali è stata applicata, oltre che la sola pena dell'ammenda, anche la pena sostituiva del lavoro di pubblica utilità, introdotta dall'articolo 1 lett. a) d.lgs. n. 150/2020, attraverso l'inserimento nel codice penale dell'articolo 20-bis. La stessa legge ha anche introdotto, nella disciplina delle sanzioni sostitutive di cui alla legge n. 689/81, all'articolo 71, la previsione per cui il mancato pagamento della pena pecuniaria sostitutiva ne comporta la revoca e la conversione nella semilibertà o nella detenzione domiciliare: permane dunque, il profilo, individuato dalla giurisprudenza di legittimità a fondamento dell'orientamento su indicato, per cui il sacrificio del secondo grado di giudizio non sarebbe costituzionalmente legittimo, a fronte della astratta possibilità, in caso di mancato pagamento, di conversione in una sanzione che incide sulla libertà personale››. Si segnala anche che, con riferimento alla disciplina previgente rispetto all'ultima riforma, Sez. 1, n. 44602 del 15/07/2022, Jabbi, Rv. 283746 - 01 (contenente – in motivazione – il richiamo a Sez. 1, n. 14639 del 28/03/2008, Risso, Rv. 239906 - 01 e aSez. 2, n. 5870 del 19/04/1994, Brunetti, Rv. 197829 - 01) ha affrontato il diverso tema dei limiti all'ammissibilità del ricorso diretto per cassazione, ove non sussista l'interesse all'impugnazione, ribadendo l'inammissibilità del ricorso per saltum contenente censure relative a vizi di motivazione anche quando esso venga proposto avverso sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda. Posizioni favorevoli alla continuità interpretativa rispetto alle Sezioni Unite Bonifazi – ossia alla sostanziale impermeabilità della lettura della norma, rispetto agli interventi normativi susseguitisi nel tempo – sono riscontrabili in diverse altre pronunce (il riferimento è a Sez. 4, n. 41708 del 23/10/2024, D'Agosto, non mass.; Sez. 4, n. 570 del 09/10/2024, dep. 2025, Licciardi, non mass.; Sez. 4, n. 24882 del 29/04/2025, Gerace, non mass.; Sez. 3, n. 7247 del 12/01/2024, Ciufo, non mass.; Sez. 3, n. 24652 del 14/03/2023, Scarano, non mass.; Sez. 3, n. 9092, del 01/03/2023, Loiacono non mass.). Un diverso filone interpretativo, le cui argomentazioni il Collegio reputa degne di notevole considerazione, ha, al contrario, propugnato la tesi dell'attuale inappellabilità della sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria dell'ammenda, anche quando essa sia stata irrogata in via sostitutiva – totalmente o parzialmente - di pena detentiva, sul presupposto della ritenuta maggior conformità di tale interpretazione, rispetto alla lettera attuale dell'articolo 593, comma 3, cod. proc. pen., come attualmente articolato, all'esito delle riforme susseguitesi dal 2018 in avanti. Gli arresti che hanno affermato quest'ultimo principio muovono dalla ratio della norma attualmente vigente e coltivano, poi, una prospettiva che ne considera sia il profilo strutturale, sia quello sistematico e funzionale. I fautori di questo orientamento ricordano, in primo luogo, come il comma 3 di tale norma stabilisca la non appellabilità delle sentenze di proscioglimento «relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa» (secondo la riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022). Si reputa logico, pertanto, pensare che il legislatore abbia inteso stabilire – con la massima chiarezza – il principio secondo il quale, in presenza di sentenze di proscioglimento, debbano essere ritenute non impugnabili mediante appello, esclusivamente, quelle che attengano a reati selezionati sulla base della relativa previsione edittale; laddove avesse inteso imporre una limitazione equipollente, in relazione alle pronunce di condanna – proseguono le decisioni favorevoli a tale interpretazione – il legislatore avrebbe agevolmente potuto ricorrere alla medesima locuzione. È allora dirimente, si conclude, la valorizzazione della modifica apportata già dal d.lgs. n. 11 del 2018, il quale – mediante l'introduzione dell'inciso «in ogni caso» –pare aver delineato viepiù plasticamente l'intenzione sottesa all'intervento legislativo, volto a stabilire l'inappellabilità delle sentenze di condanna per le quali sia stata applicata, in concreto, soltanto la pena dell'ammenda, divenendo tale regime di impugnazione operante qualunque sia il motivo dell'applicazione di tale sanzione: si valorizza, sotto questo aspetto, il dato testuale che fa espresso riferimento alla pena “applicata”, ossia irrogata in concreto dal giudice e non a quella “prevista” in astratto, arrivando così a concludere che sono inappellabili e, quindi, solo ricorribili per cassazione tutte le sentenze che abbiano applicato in concreto la sola pena pecuniaria dell'ammenda. Tale lettura della norma è stata sviluppata da Sez. 1, n. 13795 del 12/12/2024, dep. 2025, Aveta, Rv. 287878 - 01, che, richiamato il dato normativo costituito dall'articolo 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall'articolo 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150, ha sottolineato la contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, di cui agli articolo 20-bis cod. pen. e 53 e ss. legge n. 689 del 1981. Nella parte motiva di tale pronuncia può leggersi quanto segue: ‹‹Va ribadito in questa sede che, con la modifica dell'articolo 593, comma 3, cod. proc. pen. ad opera dell'articolo 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 11 del 2018, che ha inserito fra le parole «sono inappellabili» l'espressione, dal tenore letterale insuperabile, «in ogni caso» – tema non adeguatamente approfondito dalla richiamata decisione, di segno contrario, della Sezione Quarta n. 11375 del 2024 – il legislatore ha inteso evidentemente soddisfare proprio le esigenze deflattive dell'impugnazione in appello, tale essendo la chiara ratio legis. Nell'estendere, con la riformulazione dell'articolo 593, comma 3, cod. proc. pen., il regime di inappellabilità alle sentenze di condanna per le quali è stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, il d.lgs. n. 150 del 2022 è necessariamente partito dal presupposto (implicito) che fossero già inappellabili le sentenze di condanna all'arresto sostituito con l'ammenda. Ed invero, sarebbe tacciabile di irrazionalità la novella, se intesa nel senso di prevedere, rispetto alle contravvenzioni, la sola impugnazione con ricorso per cassazione a fronte di condanna al lavoro di pubblica utilità (che è pena limitativa della libertà personale, convertibile, se trasgredita, in pena detentiva), lasciando il doppio grado di merito quando è inflitta la pena pecuniaria sostitutiva (che non limita la libertà personale e che, anche se inadempiuta, non si converte mai in detentiva), tenuto conto, fra l'altro, che con la disposizione da ultimo introdotta il giudice viene sollecitato a scegliere, quando è possibile, la sanzione meno afflittiva con un beneficio per l'imputato che ha già come contropartita la preclusione di un grado di impugnazione››. Si tratta di un indirizzo interpretativo spostato anche da Sez. 1, n. 33605 del 09/05/2024, Meggiorin, non mass., e Sez. 1, n. 26308 del 23/03/2023, Bazzano, non mass. Indicazioni orientate a una soluzione convergente nella stessa direzione possono cogliersi in Sez. 3, n. 47031 del 14/09/2022, Sobrio, Rv. 283825 - 01, in motivazione; Sez. 1, n. 31878 del 03/12/2021, dep. 2022, Donadio, Rv. 283391 - 01; Sez. 3, n. 18154 del 16/04/2021, Rossetti, Rv. 281330 - 01; Sez. 1, n. 13403 del 30/04/2020, Tigli, non mass. Tra gli approdi maggiormente rilevanti dell'orientamento giurisprudenziale che si sta esaminando, poi, merita di essere richiamata Sez. 3, n. 20573 del 13/03/2024, Staffieri, Rv. 286360 - 01. La pronuncia affronta preliminarmente il tema della attuale valenza degli insegnamenti impartiti da Sezioni Unite Bonifazi per poi instaurare un dettagliato raffronto fra tali principi di diritto e le linee guida della novella introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022. Quest'ultima riforma, in particolare, ha – secondo la sentenza Staffieri – proceduto a una radicale trasformazione sia del meccanismo impugnatorio (si pensi all'introduzione dell'istituto della improcedibilità), sia delle modalità di esecuzione delle sanzioni (veicolata attraverso l'introduzione delle «pene sostitutive di pene detentive brevi», che tengono luogo delle precedenti «sanzioni sostitutive»). In questa prospettiva di profonda revisione, certo non limitata a quella che sarebbe stata (come si è icasticamente osservato) una mera cosmesi nominalistica, le pene sostitutive di pene detentive – con il nuovo articolo 20-bis cod. pen., introdotto dall'articolo 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022 – sono pene esse stesse, connotate da eguale dignità; sicché le relative caratteristiche vengono estese alle pene sostitutive ora previste dal codice penale, pene fra le quali è compresa quella pecuniaria sostitutiva, che il giudice può applicare in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno. Si sostiene, allora, che è stato integralmente modificato il complessivo sistema sanzionatorio, comprensivo non più solo delle pene principali e di quelle accessorie, bensì anche delle nuove pene sostitutive di cui all'articolo 20-bis cod. pen. La sentenza Staffieri, inoltre, sottolinea come le «pene sostitutive» si differenzino, comunque, dalle misure alternative alla detenzione previste in ambito penitenziario. Sotto il profilo processuale, poi, si evidenzia che è cambiata anche la modalità di irrogazione della pena, ora applicata in esito alla fase del giudizio di responsabilità, in forza dell'adozione di un processo di merito “a doppia fase” (l'articolo 545-bis cod. proc. pen. ha aggiunto, in esito alla fase del giudizio di responsabilità, quella definitiva di sentencing, finalizzata alla determinazione della pena in concreto da applicare) Il tutto – si argomenta – rende non ulteriormente sostenibile la tesi che confina l'applicazione delle pene sostitutive alla fase esecutiva della pena, dovendo invece ricomprendersi nella fase strettamente concernente il merito anche la sostituzione della pena detentiva con le pene sostitutive. Secondo la pronuncia in esame, del resto, l'articolo 593, comma 3, cod. proc. pen., nel testo previgente al d.lgs. n. 150 del 2022, ma già interpolato dal d.lgs. n. 11 del 2018, prevedeva l'inappellabilità «in ogni caso» delle sentenze di condanna alla sola pena della ammenda, così fissandone in termini di assolutezza e tassatività la connotazione di inappellabilità; il nuovo dettato normativo, invece, sancisce l'inappellabilità delle ‹‹sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità», così stabilendo – con affermazione rafforzativa e di univoca significazione – l'impossibilità di proporre l'appello, in relazione a una pena che in origine non può essere prevista, trattandosi di pena sostitutiva di pena principale. A rafforzare la posizione espressa dall'orientamento in parola è di recente intervenuta un'ulteriore decisione di legittimità, Sez. 4, n. 17277 del 06/05/2025, Pilati, Rv. 288073 - 01, la quale, oltre a riprendere e sviluppare alcuni dei temi già richiamati, ha enucleato con precisione l'esigenza, sortita dalla progressiva modificazione della disciplina processuale, di approdare a una soluzione coerente con il sistema delle pene risultante all'esito della riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2022. Si è, in particolare, osservato che, ove l'esegesi restasse ferma sul crinale dell'appellabilità delle sentenze di condanna alla pena dell'ammenda quale pena sostitutiva dell'arresto, non potrebbe non rilevarsi l'irragionevolezza di una previsione dell'appellabilità della sentenza di condanna alla pena sostitutiva dell'ammenda, in astratto irrogabile per contravvenzioni punite con la pena dell'arresto sino a un anno, e, al contempo, dell'inappellabilità della decisione di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, in astratto irrogabile per delitti e contravvenzioni puniti con la pena della reclusione o dell'arresto non superiori a tre anni e, dunque, per fattispecie di reato ben più gravi. È utile integrare il catalogo degli elementi che paiono fornire materia per l'approfondimento dell'impostazione ermeneutica di recente emersa, con un breve richiamo ai criteri che guidano la legge 27 settembre 2021, n. 134 (contenente la delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari). Tale legge, all'articolo 1, comma 13, lett. c), e), f), l), ha conferito delega volta a prevedere, rispettivamente, l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa e per prevedere l'inappellabilità della sentenza di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità, nonché per prevedere l'inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere nei casi di cui alla lettera c) e, infine, per procedere a modifica dell'articolo 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in tema di perimetro assegnato alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, in caso di appello contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa. La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022, richiamando i criteri dettati dalla succitata legge delega, ne illumina in maniera inequivocabile la complessiva finalità, precisando chiaramente come le modifiche proposte in tema di appello puntino ad implementarne l'efficienza, grazie a una progressiva erosione dell'area dell'appellabilità oggettiva delle sentenze, oltre che dei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (il riferimento è al Capitolo settimo dedicato alle impugnazioni e, segnatamente, ai paragrafi 1 e 2, inerenti a forme, modalità e termini dei rimedi impugnatori, oltre che concernenti il profilo dell'appellabilità oggettiva delle sentenze e quello della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale). L'indicata ratio, dunque, viene espressamente posta a fondamento delle previsioni in tema di appellabilità delle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere, relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, nonché delle sentenze di condanna qualora sia stata applicata la sola pena dell'ammenda, ovvero la nuova pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Correlata a questa esigenza, che rappresenta il canone guida, sul punto specifico, della riforma, si pone infine la previsione di esclusione della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, finalizzata alla rivalutazione della prova dichiarativa, nei casi di giudizio abbreviato che siano restati privi di integrazione probatoria. L'Ufficio del Massimario, che si è ripetutamente soffermato sulla problematica sin qui illustrata, ha (dopo aver già rassegnato la relazione tematica n. 39 del 03/09/2024, in cui ha esposto le coordinate rilevanti sul tema del sindacato della Corte di cassazione in materia di trattamento sanzionatorio) varato da poco la relazione di orientamento n. 19 del 31 marzo 2025, in cui ha preso spunto specificamente dalla già analizzata sentenza Staffieri, ha passato in rassegna gli altri arresti rilevanti, fra i quali quelli man mano ripresi in questa sede, e non ha mancato di rimarcare l'emersione del contrasto giurisprudenziale qui analizzato. Pare opportuno, in particolare, prendere atto che, nella più recente delle due relazioni, risulta diffusamente analizzato il percorso argomentativo seguito dalle pronunce che hanno prospettato l'indirizzo ermeneutico innovativo, con la ricostruzione dettagliata delle ragioni che hanno condotto, negli ultimi tempi e in più occasioni, la Corte di legittimità a discostarsi dal precedente orientamento e a ritenere che la ratio legis attualmente enucleabile è quella dell'ampliamento dell'area della non appellabilità, confinando il mantenimento del regime di generale proponibilità dell'appello alle sole pene sostitutive della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva, che incidono direttamente sulla libertà personale del condannato. In tale direzione si è dato atto come il succitato indirizzo – in particolare, la pronuncia Staffieri - si sia confrontato pure con le inflessioni determinate dal diritto sovranazionale pervenendo a sottolineare che «anche se a livello sovranazionale l'articolo 14, paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966 (ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881) e l'articolo 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984 (ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98), prevedono il diritto a far riesaminare la decisione da una giurisdizione superiore, o di seconda istanza, il Giudice delle leggi ha in più occasioni affermato il principio secondo cui la garanzia del doppio grado di giurisdizione non fruisce, di per sé, di riconoscimento costituzionale (v., ex plurimis, sentenze n. 34 del 2020, n. 274 e n. 242 del 2009, n. 298 del 2008, n. 26 del 2007, ordinanze n. 316 del 2002 e n. 421 del 2001, sentenze n. 288 del 1997, n. 280 del 1995, n. 110 del 1963), fino ad affermare da ultimo, con la sentenza n. 58 del 2020, che costituisce dato «acquisito che il doppio grado di giurisdizione di merito non è, di per sé, assistito da copertura costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 199 del 2017 e n. 243 del 2014; ordinanze n. 42 del 2014, n. 226 e n. 190 del 2013), né convenzionale (Corte EDU, sentenza 20 ottobre 2015, Costantino Di Silvio contro Italia, paragrafo 50)». Pure da questo angolo visuale, quindi, la prospettiva coltivata dal secondo degli indirizzi richiamati offre spunti che si mostrano, in punto di principio, degni di approfondimento. L'individuazione del rilevato contrasto fra l'orientamento che si pone, pur a fronte della progressiva modificazione del quadro normativo oggetto di interpretazione, nel solco tracciato nel senso dell'indirizzo espresso da Sezioni Unite Bonifazi e l'orientamento che, invece, annette rilievo determinante alle novità introdotte dalle riforme legislative man mano seguite, in specie quelle intervenute dal 2018 all'attualità, e, in virtù di tale novum, sostiene l'intervenuto ampliamento dell'area dell'inappellabilità nei sensi indicati, induce il Collegio a sollecitare il vaglio delle Sezioni Unite. Non si ritiene che sia da farsi riferimento al disposto dell'articolo 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'articolo 1, comma 66, della legge 23 giugno 2017, n. 103, a norma del quale «se una sezione della Corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso». Beninteso, non si intende, in questo snodo, decampare dal principio di diritto enucleato da Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273549 - 01, a mente della quale ‹‹la disposizione prevista dall'articolo 618, comma 1 bis, cod. proc. pen., inserita dall'articolo 1, comma 66, legge 23 giugno 2017, n.103, introduce, al fine di rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, un'ipotesi di rimessione obbligatoria alle Sezioni Unite, che trova applicazione anche con riferimento alle decisioni intervenute precedentemente all'entrata in vigore della nuova disposizione››, trattandosi in questo caso (a differenza di quella, facoltativa, di cui al comma 1) di un'ipotesi di rimessione sostanzialmente obbligatoria, nel segno della volontà di rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione attraverso il consolidamento del ruolo delle Sezioni Unite. Si considera, piuttosto, doversi tener conto del rilievo che, nel giudizio di legittimità, il vincolo di rimessione alle Sezioni Unite da parte della Sezione semplice, stabilito dall'articolo 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., non opera nel caso in cui, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, muti il quadro legislativo sul quale la stessa si è pronunciata (Sez. 6, n. 26627 del 17/04/2024, Bianchi, Rv. 286842 - 02). Il progressivo mutamento del quadro normativo – volto, secondo l'interpretazione coltivata dall'orientamento più recente, proprio ad ampliare la sfera delle decisioni insuscettibili di essere impugnate con l'appello – rende plausibile l'insussistenza, nell'ambito analizzato, del vincolo di rimessione sancito dall'articolo 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., di guisa che le stesse pronunce Aveta, Staffieri, Pilati e le altre di segno omologo paiono costituire essenzialmente il consapevole esito di un'interpretazione basata sulla ritenuta portata decisiva delle modifiche della disciplina dell'istituto sopravvenute alla decisione regolatrice del 1995. Precisato ciò, il rilevato contrasto giurisprudenziale, ormai certificato dalla cospicua serie di decisioni contrapposte di cui si è dato conto, afferisce comunque a una questione che si profila di notevole importanza. Invero, tale questione incide sull'individuazione del corretto mezzo di impugnazione avverso un numero non irrilevante di sentenze di primo grado: tema in merito al quale appare senz'altro auspicabile che siano diradati quanto prima i dubbi esegetici che, in dipendenza dell'emersione dell'illustrato contrasto, sono insorti. La garanzia dell'esattezza dei contorni del sistema delle impugnazioni e della conseguente prevedibilità delle sue articolazioni costituisce una caratteristica di primario interesse per tutti i soggetti del processo e identifica un obiettivo di sicura rilevanza per il vaglio nomofilattico. La questione, pertanto, è meritevole di essere valutata dalle Sezioni Unite, apparendo necessario doversi, in dipendenza dell'opzione ermeneutica ritenuta giuridicamente conforme ai dettami dell'ordinamento, dare risposta al quesito che segue: “Se, in tema di mezzi di impugnazione, a norma del disposto dell'articolo 593, comma 3, cod. proc. pen., come alfine novellato dell'articolo 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui agli articolo 20-bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689, la sentenza di condanna con la quale è stata inflitta la pena dell'ammenda, anche se in sostituzione – in tutto o in parte – di quella dell'arresto, sia ordinariamente impugnabile con l'appello o, viceversa, sia in ogni caso inappellabile”. P.Q.M Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.