La rinuncia al riposo nelle festività infrasettimanali richiede una chiara manifestazione di volontà da parte del lavoratore, formalizzata in accordi che disciplinano espressamente la prestazione lavorativa nei giorni festivi; resta esclusa ogni possibilità per il datore di lavoro di imporre unilateralmente tale obbligo in assenza di specifiche pattuizioni.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, si è espressa sulla delicata questione della possibilità per il lavoratore di rinunciare al diritto al riposo nelle festività infrasettimanali, in virtù di accordi individuali o collettivi. Il caso traeva origine dalla vicenda di un lavoratore, al quale era stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per due giorni a seguito di assenza ingiustificata durante le festività di Santo Stefano e dell'Epifania. La domanda principale, avanzata dal dipendente, verteva sulla nullità del provvedimento disciplinare e sulla richiesta di restituzione delle somme trattenute, fondata sull'assunto che nessun obbligo di prestazione lavorativa potesse essere imposto nelle festività riconosciute ex lege o da contrattazione collettiva, salvo giustificato impedimento. La Corte d'Appello di Torino, riformando la sentenza di primo grado, aveva accolto le argomentazioni del datore di lavoro, valorizzando la clausola contrattuale sottoscritta dal dipendente, la quale prevedeva esplicitamente l'impiego su turni avvicendati a copertura dell'arco delle 24 ore, sette giorni su sette, e quindi anche durante le festività. Secondo la Corte territoriale, la volontà negoziale delle parti risultava chiara e il lavoratore, aderendo al regime di turnazione, aveva accettato il rischio di prestare servizio anche nei giorni festivi. Avverso tale pronuncia il dipendente ha proposto ricorso in Cassazione, denunciando, tra l'altro, la violazione dell'articolo 2 l. n. 260/1949 (come modificata dalla l. n. 90/1954) e dell'articolo 30 del CCNL Telecomunicazioni, sostenendo di non avere mai rinunciato, né espressamente né implicitamente, al diritto al riposo festivo. La Suprema Corte, dopo aver richiamato una consolidata giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. n. 29907/2021 e la recentissima Cass. n. 17383/2025), ha ribadito un principio-chiave: il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro nelle festività infrasettimanali è sì riconosciuto al lavoratore, ma la sua rinunciabilità è ammessa sia mediante accordo individuale, sia attraverso accordi sindacali ove il lavoratore abbia conferito esplicito mandato. È ritenuto sufficiente, a tal fine, l'espresso richiamo nel contratto individuale di assunzione alla disciplina collettiva che preveda una turnazione comprensiva di tutte le giornate della settimana, festività incluse, essendo le parti sociali già chiamate a contemperare il diritto individuale con le esigenze organizzative del settore. La Corte ha, inoltre, chiarito che il d.lgs. n. 66/2003, pur rappresentando il principale riferimento normativo in materia di orario di lavoro e recependo le direttive dell'Unione Europea, non va a modificare la disciplina specifica delle festività infrasettimanali, la cui regolamentazione resta affidata alle disposizioni speciali e, soprattutto, alla contrattazione collettiva. Resta, tuttavia, fermo il principio secondo cui la rinuncia al riposo settimanale – a differenza di quella relativa alle festività infrasettimanali – non è ammissibile, costituendo un limite inderogabile posto a tutela della salute e della dignità del lavoratore.
Presidente Doronzo - Relatore Riverso Il testo integrale dell'ordinanza sarà disponibile a breve.