L'atto di opposizione a decreto penale di condanna non può essere dichiarato inammissibile per il solo fatto di essere stato trasmesso a un indirizzo PEC diverso da quello indicato, ma comunque riferibile all’ufficio che ha emesso il provvedimento, purché sia comunque istruito l’iter amministrativo corretto e rispettato il termine di legge.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, prende posizione su un tema di particolare attualità per gli operatori del diritto penale: la validità dell'opposizione a decreto penale di condanna quando l'atto, pur trasmesso nel termine di legge, viene inviato digitalmente a un indirizzo PEC diverso da quello istituzionalmente dedicato alle impugnazioni, ma comunque riferibile all'ufficio che ha emesso il provvedimento. Il caso origina dalla dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione proposta da un imputato avverso il decreto penale di condanna del Tribunale di Paola, poiché l'atto era stato inviato dal difensore a una casella PEC della cancelleria del GIP, ma non a quella specificamente individuata dal decreto direttoriale come canale esclusivo per le impugnazioni. L'opposizione, tuttavia, era stata iscritta regolarmente al registro delle impugnazioni entro i quindici giorni dalla notifica, così come prevede l'articolo 461 c.p.p. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, sottolinea che l'articolo 461 c.p.p. richiama per la presentazione delle opposizioni esclusivamente le modalità previste per le impugnazioni dall'articolo 582 c.p.p., senza estendere automaticamente i requisiti di forma e le cause di inammissibilità previste dall'articolo 581 c.p.p. e, in particolare, dall'articolo 87-bis d.lgs. 150/2022. Il principio di tassatività delle cause di inammissibilità, sancito dagli articolo 581 e 591 c.p.p., si oppone a interpretazioni estensive o applicazioni analogiche che amplino le cause di inammissibilità oltre quanto espressamente previsto dalla legge. Il principio di tassatività delle cause di inammissibilità, nonché il favor oppositionis, infatti impediscono l'applicazione analogica di regole più restrittive, riservate alle impugnazioni. In particolare, l'atto di opposizione non può essere dichiarato inammissibile per il solo fatto di essere stato trasmesso a una PEC diversa da quella indicata, purché sia comunque istruito l'iter amministrativo corretto e rispettato il termine di legge. La decisione della Corte si fonda anche su importanti richiami al diritto europeo. In linea con la sentenza della Corte EDU, Succi c. Italia (n. 55064/2021), viene respinto ogni formalismo eccessivo che limiti l'accesso alla giustizia se non previsto con chiarezza dalla legge. Il giusto processo, secondo l'articolo 6 CEDU, impone una disciplina chiara e prevedibile delle modalità di accesso al giudice: l'atto di opposizione, dunque, non può subire restrizioni ulteriori per mere irregolarità formali non espressamente sanzionate dalla norma. La Cassazione evidenzia che la normativa emergenziale (articolo 87-bis, d.lgs. 150/2022) non estende le più severe cause di inammissibilità alle opposizioni, a differenza delle impugnazioni, e che l'atto è valido se iscritto regolarmente a registro entro i termini, anche se trasmesso a una PEC diversa. L'ordinanza impugnata viene pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale per il giudizio sull'opposizione.
Presidente Santalucia - Relatore Poscia Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da P.F. avverso il decreto penale di condanna n. 28/2025, emesso dal medesimo Giudice, il 20 marzo 2025, in quanto - pur proposta tempestivamente - non era stata inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dedicato alle impugnazioni. 2. Avverso tale provvedimento P.F., per mezzo dell'avv. Sabrina Mannarino, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'articolo 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 505, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli articolo 111-bis, 461 del codice di rito e 87-bis del d.lgs. 150/2022, nonché il vizio di motivazione; al riguardo osserva che, come risulta dalla ordinanza impugnata, il decreto penale era stato notificato all'imputato il giorno 21 marzo 2025 ed al difensore il 20 marzo 2025 e che l'impugnazione era stata trasmessa il giorno 3 aprile 2025, dal difensore, all'indirizzo PEC (OMISSIS) anziché a quello corretto (OMISSIS), ma che l'opposizione era stata comunque iscritta al n. 17/225 reg. imp. in data 4 aprile 2025 ed annotata in pari data sul S.I.C.P. Pertanto, avendo l'opposizione raggiunto il proprio scopo in considerazione della sua iscrizione nel registro delle impugnazioni entro il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto penale, essa non poteva essere dichiarata inammissibile alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite con la nota sentenza Bottari. 2.2. Con il secondo motivo P.F. deduce, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli articolo 461 del codice di rito e 87-bis d.lgs. 150/2022 ed il vizio di motivazione per essere stata ritenuta l'opposizione inammissibile in quanto non diretta al corretto indirizzo PEC, sebbene non si possa applicare la causa di inammissibilità della impugnazione di cui al citato articolo 87-bis anche alla opposizione al decreto penale di condanna, stante il principio di tassatività di tali cause (non estensibile in via analogica) ed il tenore testuale dell'articolo 461, comma 4, cod. proc. pen. Considerato in diritto 1. Il secondo motivo del ricorso è fondato ed assorbente. 2. Invero, rispetto all'atto di opposizione al decreto penale di condanna, non trova applicazione la disciplina dell'articolo 581, commi 1-ter e 1 -quater, cod. proc. pen., in quanto l'articolo 461, comma 1, cod. proc. pen. richiama esclusivamente le modalità di presentazione dell'atto di impugnazione, previste dall'articolo 582 cod. proc. pen. e non anche la forma dell'impugnazione ed i requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 581 cod. proc. pen., cosicché, all'estensione della disciplina delle impugnazioni osta sia il principio di tassatività delle cause di inammissibilità, sia l'equiparazione automatica dell'opposizione all'atto di impugnazione, che va invece operata in quanto compatibile con il principio del favor oppositionis, (Sez. 3, n. 7380 del 13/02/2025, Rv.287536-01; Sez. 5, n. 4613 del 09/01/2024, P., Rv. 285978-01). 2.1. In sostanza, non vi è una automatica applicazione delle disposizioni relative alle impugnazioni all'opposizione al decreto penale di condanna, con la conseguenza che non si può considerare inammissibile il gravame depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'articolo 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a differenza di quanto affermato dal Procuratore generale nella requisitoria. 2.2. Peraltro, non essendo l'opposizione equiparabile alle impugnazioni, non trova applicazione la disciplina dell'inammissibilità dell'atto di impugnazione quando è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello, come previsto dall'articolo 87-bis, comma 7, d.lgs. 150/2022. 2.3. Ciò per un triplice ordine di ragioni: a) in primo luogo, tale disposizione non prevede l'estensione della sua applicazione alle opposizioni, a differenza del comma 6 in cui viene espressamente stabilito; b) in secondo luogo, l'inoltro della e-mail ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato non può costituire causa di inammissibilità, applicabile alle sole impugnazioni poiché non favorevole (peraltro, come documentato dalla stessa difesa, l'atto di opposizione è stato inoltrato, in ogni caso, ad un indirizzo PEC riferibile alla cancelleria del GIP che aveva emanato il provvedimento impugnato ed era stato iscritto nel registro delle impugnazioni entro il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto penale di condanna); c) in terzo ed ultimo luogo, l'articolo 461, comma 4, cod. proc. pen. indica espressamente i casi in cui l'opposizione può essere dichiarata inammissibile ( oltre che nei casi indicati nel comma 2 - ossia, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso - quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata ), tra cui non rientra quello in esame, come di seguito evidenziato. 2.4. Per quel che interessa in questa sede, infatti, la specifica causa di inammissibilità è declinata dall'articolo 87-bis, comma 7, lett. c) del D.lgs. n. 150 del 2022 (che ripropone, nella sostanza, il disposto della lett. e) del comma 6-sexies dell'articolo 24 decreto-legge n. 137 del 2020), che individua il solo indirizzo, esplicitamente censito dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, quale unico luogo virtuale designato, presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, per il deposito dell'atto di impugnazione. 3. Nel caso in esame, come risulta dall'esame degli atti (che questa Corte è autorizzata ad effettuare in ragione del vizio lamentato), l'opposizione è stata inviata alla competente cancelleria del giudice per le indagini preliminari, rispettando il dettato dell'articolo 461, comma 1, cod. proc. pen., ed è stata registrata nel registro delle impugnazioni entro il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto penale di condanna. Deve aggiungersi che una simile interpretazione si pone in linea con la più recente giurisprudenza europea in tema di diritto di accesso alla giustizia, ai sensi dell'articolo 6 CEDU, nella declinazione espressa nella sentenza della Corte di Strasburgo n. 55064 del 28/10/2021, Succi c. Italia. Nel ripudiare l'acritico ossequio al mero formalismo, la Corte europea sembra respingere l'applicazione di una regola, quando la stessa si riveli disfunzionale e contrastante con altre norme e, al tempo stesso, altre letture ne risultino maggiormente coerenti con la mens legis o con l'impianto complessivo derivante dalla considerazione del sistema in cui la norma stessa è chiamata ad interagire. Si è, in tal senso, osservato come la formula utilizzata dal comma 1 dell'articolo 111 Cost. - il giusto processo regolato dalla legge - trovi tutta la sua espansione quando sia la legge ex ante a regolare, in maniera chiara e prevedibile, le modalità e le forme di accesso al giudice, e non questi a selezionarle ex post. L'opzione, formulata dal legislatore dell'emergenza, di definire un autonomo percorso normativo per il deposito telematico di tutti gli atti di impugnazione deve, allora, essere letta alla luce degli evidenziati principi. 4. L'impugnata ordinanza dev'essere, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Paola per il giudizio conseguente l'opposizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Paola per il giudizio.