Condannato per minaccia: non automatico il risarcimento in favore della vittima

Respinta definitivamente la richiesta di ristoro economico avanzata dalla persona minacciata e indirizzata all’autore, accertato in sede penale, della minaccia. Per i Giudici, difatti, è mancata la dimostrazione di qualsivoglia pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale ai danni della vittima del reato accertato col procedimento penale.

Chiuso il fronte penale, con la condanna dell’uomo ritenuto colpevole di avere minacciato un altro uomo, quest’ultimo pretende in qualità di vittima un adeguato ristoro economico. Consequenziale, quindi, l’azione giudiziaria in sede civile nei confronti dell’autore della minaccia, azione che viene però respinta sia in primo grado che in secondo grado, in quanto «è mancata», precisano i giudici di merito, «la dimostrazione di qualsivoglia pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale» ai danni della vittima del reato accertato col procedimento penale. Con il ricorso in Cassazione, però, il legale che rappresenta la parte lesa sostiene sia stato commesso un grosso errore in appello, qualificando la minaccia compiuta dall’uomo, come accertato in sede penale, «come reato di danno anziché reato di pericolo», con inevitabili «ricadute sul piano della prova delle conseguenze dannose sofferte dalla vittima sotto il profilo del concreto pregiudizio inferto alla sua libertà morale». Questa obiezione viene però respinta in modo secco dai Giudici di terzo grado, i quali sanciscono, richiamando la valutazione compiuta in appello, che «la mera attestazione, da parte del giudice penale, dell’avvenuta lesione della libertà morale del soggetto minacciato, o della messa in pericolo di tale bene (come elemento costitutivo del reato di minaccia), non vale, di per sé, ad assumere come dimostrata l’effettiva sussistenza di conseguenze dannose, di ordine patrimoniale o non patrimoniale, concretamente subite dalla vittima». Ampliando l’orizzonte oltre la specifica vicenda, «la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non comporta (e non esige) alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile» per la vittima, «postulando soltanto l’accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell’esistenza – desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità – di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l’accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all’an – in concreto – ed al quantum del danno da risarcire». Ed «entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sull’azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell’atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio dictum». Ciò acclarato, «esclusa la configurabilità giuridica del cosiddetto danno in re ipsa (ossia del danno come entità implicita nella commissione stessa del fatto illecito), deve riconoscersi», chiariscono i Giudici di Cassazione, «che l’accertamento della commissione del reato di minaccia, se certamente comporta l’attestazione della lesione, o della messa in pericolo, del bene giuridico protetto dalla norma penale, non comporta, di per sé, la dimostrazione dell’effettiva concretizzazione di conseguenze pregiudizievoli di tale lesione, o messa in pericolo, di detto bene». Tirando le somme, a chiusura della querelle, va negato il risarcimento alla vittima del reato di minaccia. Decisiva «la mancata dimostrazione, da parte della parte lesa, delle conseguenze dannose concretamente riportate per effetto dell’illecito penale» subito. È rilevante, infine, chiosano i Giudici di Cassazione, anche il richiamo al principio secondo cui «la sola commissione del reato non vale a ritenere comprovata la sussistenza del danno civile».

Presidente Graziosi – Relatore Dell’Utri Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.