I danni conseguenza dell'apporto causale del danneggiato, da accertarsi con giudizio sintetico a posteriori, devono essere proporzionalmente ridotti nella misura in cui sono stati provocati e, in quella misura, devono rimanere a suo carico.
Il caso Il trasportato di un'autovettura perdeva la vita in un sinistro stradale verificatosi perché il conducente perdeva il controllo in prossimità di una curva e andava a schiantarsi contro un muro di recinzione latistante la banchina stradale. Un fratello, in proprio e quale procuratore speciale della madre e degli altri fratelli germani del de cuius, conveniva in giudizio la compagnia di assicurazioni e il conducente del veicolo per sentirli condannare al risarcimento di danni patiti per la perdita del loro congiunto. Il Tribunale, rilevata d'ufficio la cooperazione colposa della vittima del sinistro nella produzione del danno, visto che aveva accettato di farsi trasportare da un conducente in evidente stato di ebbrezza (con tasso pari a 1,89 g/l), escludeva la risarcibilità del danno da lucida agonia e dimidiava del 50% le restanti voci di danno riconosciute, in applicazione dell'articolo 1227 cod. civ. Il fratello, in proprio e in qualità, impugnava la sentenza. La Corte d'Appello, confermata la statuizione resa dal Tribunale, in parziale accoglimento del gravame, rideterminava le quote di corresponsabilità del responsabile civile, nella misura del 70% e, del trasportato, nella misura del 30%. Avverso tale sentenza il fratello, in proprio e in qualità di procuratore speciale degli altri congiunti del trasportato, ha proposto ricorso per cassazione denunciando, con un unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli articolo 1227 c. 1 e 2056 c.c., stante, da un lato, l'assenza di una condotta attiva di cooperazione colposa della vittima, tale da inserirsi nella serie causale che aveva portato al verificarsi del sinistro e, dall'altro, la mancanza di prova della consapevolezza da parte del trasportato dell'ebbrezza del conducente, non necessariamente percepibile secondo l'ordinaria prudenza o diligenza. La sentenza della Cassazione La Suprema Corte osserva, preliminarmente, che quell'isolato precedente di legittimità, che ha affermato che il primo comma dell'articolo 1227 c.c., concernente il concorso colposo del danneggiato, risulta configurabile solamente in caso di cooperazione attiva nel fatto colposo del danneggiante (Cass., 7/12/2005, n. 27010), è stato superato da numerose pronunce in tema di circolazione stradale. Così: in relazione alla circolazione di ciclomotore, abilitato al trasporto di una sola persona, ma circolante con a bordo più persone, risulta configurabile una deliberata partecipazione del trasportato alla condotta colposa, con accettazione dei relativi rischi, oltre la soglia del consentito, con conseguente piena applicazione dell'articolo 1227 c.c. (Cass., 14/3/2017, n. 6481); in relazione al passeggero di un autoveicolo che non abbia allacciato le cinture di sicurezza, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa del trasportato, che accetta i rischi della circolazione, nella condotta causativa dell'evento dannoso (Cass., 4/9/2024, n. 23804). Ciò premesso, il Collegio, dopo aver analizzato i passaggi essenziali della sentenza impugnata, afferma l'ineccepibilità della motivazione resa dalla Corte Territoriale. Infatti, rilevato, ai fini della verifica di consapevolezza, che anche il trasportato, la sera del sinistro, aveva abusato di bevande alcoliche unitamente al conducente, afferma che: l'esposizione volontaria a un rischio o a una situazione da cui consegua la probabilità che si produca un evento pregiudizievole, è idonea a integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'articolo 1227 c. 1 c.c., che, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'articolo 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti (Cass., 26/05/2014, n. 11698, che richiama Corte di Giustizia Ue, 30/6/2005, causa C 537/03, in applicazione della Direttiva 2009/103/CE di armonizzazione, a livello comunitario, della materia dell'assicurazione r.c.a.) L'evento dannoso per il danneggiato non si identifica esclusivamente con il segmento causale attinente al momento cinematico dell'incidente, la cui responsabilità è addebitabile esclusivamente al conducente; infatti, la lesione del bene giudico tutelato , morte del trasportato, non si sarebbe verificata se non si fossero realizzati diversi antecedenti causali: se il conducente avesse guidato rispettando le regole del codice della strada e le regole generali di prudenza, e se, a monte, il trasportato si fosse astenuto dal salire in macchina, ben conoscendo, o potendo conoscere, lo stato di ebbrezza in cui versava il conducente. È dunque possibile affermare che proprio il comportamento del trasportato si pone all'inizio della sequela eziologica che si è conclusa con l'evento dannoso più gravoso: il trasportato - del quale è stato rilevato un tasso alcolemico analogo a quello riscontrato sul conducente, circostanza che riconduce l'assunzione dell'alcol a un momento di comune consapevolezza e accettazione del rischio fra vittima e conducente - pur accorgendosi, o potendosi accorgere, dello stato di ebbrezza del conducente dell'auto, si è tuttavia esposto volontariamente a un rischio oltre la soglia del “rischio consentito”, quando è salito sull'auto e non ne ha impedito la circolazione, pericolosa per sé, oltre che per gli altri, in violazione di norme comportamentali comunemente adottate dalla coscienza sociale, oltre che di precise regole del codice stradale (Cass., 17/9/2024, n. 24920). In conclusione, il ricorso è stato rigettato.
Presidente Rubino - Relatore Tassone