Il fondo patrimoniale: presupposti e limiti di opponibilità

L’articolo, sulla base della disciplina dettata dal legislatore del Codice Civile in tema di fondo patrimoniale, illustra i presupposti e i limiti della tutela offerta da tale strumento di protezione patrimoniale. Particolare attenzione viene dedicata alle condizioni di opponibilità del fondo patrimoniale ai terzi creditori, alla luce della più recente giurisprudenza formatasi in materia.

Natura giuridica del fondo patrimoniale Il fondo patrimoniale, introdotto dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, non è qualificabile come un regime patrimoniale della famiglia autosufficiente (rispetto alla comunione legale, alla separazione dei beni o alla comunione convenzionale), riguardando la condizione giuridica dei singoli beni che lo compongono, né può essere assimilato a una convenzione matrimoniale, quantomeno nell'ipotesi in cui il costituente il fondo patrimoniale sia un terzo e il negozio costitutivo sia un testamento. Nella sua dimensione fisiologica, l'istituto del fondo patrimoniale dà luogo a un patrimonio di destinazione o separato ( Cass. 13 dicembre 2023, n. 3487 ; Cass. 26 giugno 2023, n. 18164 ; App. Ancona, 7 novembre 2022, n. 1389 ; Trib. Bari, 29 febbraio 2012, n. 716 ), funzionale al soddisfacimento di uno scopo, consistente nei bisogni della famiglia, con conseguente vincolo di (relativa) indisponibilità e inalienabilità dei beni costituiti nel fondo. Natura giuridica dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale è sempre un atto a titolo gratuito , anche quando provenga da entrambi i coniugi, non sussistendo alcuna contropartita in favore del costituente ( Cass. 22 marzo 2013, n. 7250 ; Trib. Milano, 26 ottobre 2022, n. 8404 ; Trib. Cosenza, 12 ottobre 2022, n. 1730 ; Trib. Bergamo, 5 febbraio 2022, n. 281 ) e non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico , salvo che si dimostri l'esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione ( Cass. 13 dicembre 2023, n. 34872 ; Cass. 12 maggio 2022, n. 15257 ). La famiglia  a favore della quale può essere costituito un fondo patrimoniale Il fondo patrimoniale è stato concepito dal legislatore come un istituto preposto a tutelare i bisogni della sola famiglia legittima , ossia fondata sul matrimonio (civile o avente effetti civili), comprensiva di coniugi e figli (anche nascituri), esclusi i figli adottivi maggiorenni, i figli biologici non matrimoniali e i figli non coabitanti con i membri della famiglia legittima ( Cass. 28 ottobre 2024, n. 27792 ; Trib. Salerno, 30 settembre 2008). Il legislatore ha poi esteso l'ambito di applicazione all' unione civile ( arg. ex articolo 1, comma 13, l. n. 76/2016 ). I beni oggetto del fondo patrimoniale Ai sensi dell' articolo 167 c.c. , possono essere costituiti in fondo patrimoniali soltanto beni immobili , beni mobili registrati o titoli di credito (in cui possono rientrare anche gli strumenti finanziari e le azioni societarie dematerializzate : cfr. Studio n. 265-2012/C del Consiglio Nazionale del Notariato). La nozione di ‘bisogni della famiglia' I bisogni della famiglia cui la costituzione del fondo patrimoniale deve far fronte sono da intendersi, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, in un'accezione molto ampia , ricomprendendo, oltre alle esigenze primarie attinenti alla vita della famiglia (mantenimento, abitazione, educazione della prole e dei componenti il nucleo, cure mediche, ecc.), tutti i bisogni strumentali o funzionali all' armonioso e adeguato sviluppo della vita familiare , con la sola esclusione di esigenze personali o voluttuarie, ovvero di interessi speculativi ( Cass. 12 dicembre 2024, n. 32146 ; Cass. 28 ottobre 2024, n. 27792 ; Cass. 11 aprile 2024, n. 9789 ; Cass., ord. 27 febbraio 2020, n. 5369 ; Cass. 11 luglio 2014, n. 15886 ; Cass. 13 novembre 2015, n. 23328 ; Cass. 24 febbraio 2015, n. 3738 ). L'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e l'opponibilità del vincolo di impignorabilità Ai fini dell'opponibilità del vincolo derivante dalla costituzione di un fondo patrimoniale ai terzi, l' articolo 170 c.c. detta un criterio oggettivo (principale) , rappresentato dall'inerenza ai bisogni della famiglia del debito assunto, e un criterio soggettivo (sussidiario) , consistente nella conoscenza dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia da parte del creditore. Per far valere l'impignorabilità dei beni costituiti in un fondo patrimoniale, il debitore – per solito, in sede di opposizione all'esecuzione forzata – ha quindi l'onere di provare, oltre che la regolare costituzione del fondo, che il suo debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia o, in subordine, che il creditore, al momento del perfezionamento dell'atto da cui deriva l'obbligazione, era consapevole che l'obbligazione era stata contratta per tali scopi. Tale prova può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici ( Cass., sez. trib., 27 febbraio 2025, n. 5206 ; Cass. 8 febbraio 2021, n. 2904 ; Cass. 28 ottobre 2016, n. 21800 ). Con riferimento, in particolare, al problema dell' opponibilità al creditore ipotecario , è necessaria la prova, oltre che della trascrizione nei pubblici registri immobiliari (che in questo caso ha la mera funzione di pubblicità-notizia), dell' annotazione a margine dell'atto di matrimonio in epoca antecedente all'iscrizione di ipoteca sui beni del fondo medesimo ( Cass., ord. 10 maggio 2019, n. 12545 ).