L’omissione di attività elementari che non presuppongono la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, costituisce negligenza del difensore. In questi casi, l’avvocato deve risarcire il danno al cliente determinato dalla difettosa o inadeguata prestazione professionale.
La vicenda Parte attrice era rimasta coinvolta in un incidente stradale, quale conducente dell'autovettura di sua proprietà. Per queste ragioni, l'attrice aveva dato l'incarico all'avvocato al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti . Al termine del procedimento, l'avvocato confermava di aver già consegnato l'assegno nelle mani di altra persona e, per queste ragioni, veniva sporta denuncia-querela nei confronti del professionista. La Compagnia assicuratrice, a sua volta, si rifiutava di emettere un secondo assegno per avere già regolarmente inviato al convenuto domiciliatario dell'assicurata, l'assegno falsificato e incassato da soggetto rimasto ignoto. Per queste ragioni, parte attrice aveva chiesto al giudice la condanna del proprio legale al pagamento dell'assegno e dell'ulteriore risarcimento dei danni morali . L'inadempimento del professionista In argomento, giova ricordare che con l'obbligazione di mezzi, l'avvocato si impegna ad eseguire una prestazione che deve essere improntata al principio della diligenza professionale , espresso dall' articolo 1176, comma 2, c.c. Invero, la responsabilità dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza , per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile da commisurare alla natura dell'attività esercitata. Pertanto, in caso di inadempimento professionale, occorre accertare la negligenza sulla base del modello di condotta desumibile dalla natura dell'attività esercitata e dal particolare contenuto della prestazione , cioè «la sua non diligente esecuzione ai sensi della regola generale». In tal caso, l'imperizia del professionista è configurabile allorché questi ignori o vìoli precise disposizioni di legge ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità. La prova del danno Anche laddove la negligenza del difensore consista nella omissione di incombenti processuali elementari, che certamente non presuppongono la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, incombe al cliente, il quale assume di avere subìto un danno, l'onere di provare la difettosa o inadeguata prestazione professionale , l'esistenza del danno ed il rapporto di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale ed il danno. In particolare, per quanto riguarda l' adempimento inesatto , il cliente ha l'onere di fornire la prova di idonei dati obiettivi in base ai quali il Giudice valuterà se, in relazione alla natura del caso concreto, l'attività svolta dal professionista possa essere giudicata sufficiente. La gestione del denaro altrui Nella vicenda in esame era del tutto evidente che l'avvocato, non essendosi assicurato di garantire alla propria cliente la ricezione dell'assegno e il relativo incasso, aveva contravvenuto al dovere di diligenza che improntava la sua attività professionale, con particolare riguardo alla gestione del denaro altrui , esponendo di fatto la propria cliente al pericolo di pregiudizio che si era poi concretizzato. Detto in altri termini, non poteva dubitarsi che il professionista, ottenuto il positivo risultato dell'emissione dell'assegno a soddisfazione delle pretese della sua cliente, avrebbe dovuto comunicare a quest'ultima l' esaurimento del mandato professionale , garantendole altresì la ricezione dell'assegno. Solo in tal caso, la condotta dell'avvocato avrebbe potuto dirsi diligente, siccome idonea a tutelare fino in fondo gli interessi della propria cliente, come da mandato ricevuto. Il danno ingiusto nei confronti del cliente La condotta tenuta dall'avvocato costituiva un danno ingiusto per l'attrice di tipo patrimoniale, direttamente riconducibile in termini causali alla negligenza del professionista, avendo reso possibile l'incasso dell'assegno oggetto di causa da parte di soggetto ignoto. Sicché, a parere del giudice, nella vicenda era da escludersi che i fatti sopravvenuti rispetto all'accertata condotta negligente del professionista e, in particolare, l'attività posta in essere da ignoti per la riscossione dell'assegno, potevano dirsi idonei ad interrompere il nesso causale : le condotte in questione, infatti, si inserivano nella situazione di potenzialità dannosa determinata dall'illecito a monte, sicché non assurgevano a unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, tale da privare dell'efficienza causale e rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito. Se il professionista avesse consegnato l'assegno alla propria cliente, non si sarebbero realizzate le condizioni che hanno reso possibile l'incasso da parte di ignoto. In conclusione , l'avvocato è stato condannato a risarcire il danno in misura pari al valore dell'assegno che l'attrice non ha potuto incassare. Diversamente, non è risultato in alcun modo provato l'ulteriore danno subìto a titolo di danni morali.
Giudice Di Leone Motivi della decisione 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio l'avv. Controparte_1, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: A) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità professionale dell'avvocato Controparte_1 ex articolo 1176, secondo comma, c.c. , per violazione degli obblighi assunti nei confronti della Sig.ra Parte_1 ed inerenti all'espletamento del mandato professionale, e per l'effetto: A1) condannare l'avvocato CP_1 al pagamento, in favore della Sig.ra Parte_1 [...], di € 14.550,00, quale somma portata dall'assegno n. 8235925902 alla stessa mai consegnato, oltre interessi e rivalutazione monetaria; B) accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra Parte_1 all'ulteriore risarcimento dei danni morali patiti e quantificabili in € 8.000,00 o nella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà equa o di giustizia, e per l'effetto B1) condannare l'avvocato CP_1 al relativo pagamento. In via gradata, voglia l'Ill.mo Tribunale adito giungere alle medesime conclusioni di cui alle precedenti lettere A1) e B1) che si abbiano qui per ripetute e trascritte dopo aver accertato e dichiarato la responsabilità dell'avvocato Controparte_1 ex articolo 1228 c.c. per fatto dell'ausiliario.” A sostegno delle proprie domande, l'attrice ha allegato: - che il giorno 20.01.2007 in località “Ponte Riccio” in Giugliano in Campania (NA) è rimasta coinvolta in un incidente stradale, quale conducente dell'autovettura di sua proprietà (BMW serie 5 tg. CR577NA) mentre era in compagnia del marito sig. Persona_1; - che il suddetto incidente è ascrivibile alla condotta imprudente di guida tenuta dal sig. Controparte_2 conducente della vettura di tipo BMW X5 tg. CP342FX; - che pertanto ha conferito mandato all'avvocato Controparte_1 al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti; - che trascorso qualche anno, non avendo ricevuto alcuna notizia in merito allo stato del procedimento di risarcimento danni, ha deciso di contattare dapprima il sig. CP_2 al fine di chiedergli delucidazioni, e poi l'avvocato CP_1, dal quale ha appreso che il relativo giudizio era ancora in atto e che per tale ragione non le era ancora stata corrisposta alcuna somma; - che soltanto nel 2014, l'avvocato CP_1 ha ammesso di aver già consegnato l'assegno nelle mani del sig. CP_2 nel 2010; - che in data 28.04.2014 ha sporto denuncia-querela nei confronti dell'avvocato CP_1; - che ha richiesto un nuovo assegno alla Unipol Sai S.p.A. – Div. Milano - compagnia assicuratrice che doveva risarcirla, nonché copia fronte-retro del titolo recante numero 8235925902 alla Banca Popolare di Novara; - che la Controparte_3 ha comunicato di non poter effettuare un secondo pagamento per aver regolarmente inviato all'avv. CP_1, quale domiciliatario della sig.ra Pt_1, l'assegno n. 8235925902, di € 14.550,00 Parte_2 era stato anche già incassato da soggetto rimasto ignoto; - che le firme apposte sul titolo non sono riconducibili alla Sig.ra Pt_1, che infatti le disconosce. Si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha preso posizione gli assunti di controparte e ha concluso per il rigetto della domanda avversaria o, in subordine, per la riduzione dell'ammontare del risarcimento richiesto. Il convenuto ha altresì chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio Controparte_2, affinché, in caso di accoglimento totale o parziale della domanda di risarcimento proposta dall'attrice, quest'ultimo sia condannato a tenere indenne il convenuto dalle conseguenze sfavorevoli derivanti dalla sentenza di condanna. Autorizzata la chiamata in causa, Controparte_2 non si è costituito in giudizio benché ritualmente citato, sicché deve esserne dichiarata la contumacia. Concessi alle parti i termini di cui all' articolo 183 co. 6 c.p.c. , la causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale delle parti, nonché con l'escussione dei testi comparsi. La causa ha quindi subito diversi rinvii stante la difficoltà riscontrata nell'ottenere la comparizione in udienza dell'ulteriore teste indicato da parte attrice. A seguito di avvicendamento nella gestione del ruolo di udienza, ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore approfondimento istruttorio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con provvedimento del 22.04.2025 a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti di termini ridotti ai sensi dell' articolo 190 c.p.c. 2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Va qui ricordato che la responsabilità contrattuale del professionista legale trova un limite precipuo nell'accertamento dell'inadempimento. Poiché si ricade nell'ambito di un'attività considerata come uno dei prototipi dell'obbligazione di mezzi, l'avvocato si impegna a eseguire una prestazione che deve essere improntata al principio della diligenza professionale, espresso dall' articolo 1176, comma 2, c.c. . Ai fini della prova dell'inadempimento non è sufficiente dimostrare che la prestazione non è stata eseguita, ma occorre accertare la negligenza sulla base del modello di condotta desumibile dalla natura dell'attività esercitata e dal particolare contenuto della prestazione, cioè la sua non diligente esecuzione ai sensi della regola generale, valida per ogni tipo di obbligazione, prescritta dagli articolo 1218 e 2697 c.c. . Pertanto, qualora il legale incorra in condotte palesemente negligenti dovute a ricorsi per cassazione o appelli interposti oltre i termini, alla omessa proposizione di istanze, alla mancata produzione documentale ovvero alla omessa informazione nei confronti del cliente, l'affermazione della responsabilità implica la valutazione positiva che al diligente compimento di determinate attività, sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno, come pure in caso di omesso svolgimento di un'attività professionale. Tale orientamento, che testimonia il favor di cui gode l'avvocato rispetto anche agli altri professionisti legali, trova ulteriore conferma in un arresto il quale, disapplicando la regola aurea sancita dalle Sezioni Unite civili in tema di prova dell'inadempimento, ha affermato che, anche laddove la negligenza del difensore consista nella omissione di incombenti processuali elementari, che certamente non presupponevano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, incombe al cliente, il quale assume di avere subito un danno, l'onere di provare la difettosa o inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno ed il rapporto di causalità tra la difettosa od inadeguata prestazione professionale ed il danno (cfr. Cass. 18 aprile 2007, n. 9238 ). In particolare, per quanto riguarda l'adempimento inesatto, il cliente ha l'onere di fornire la prova di idonei dati obiettivi in base ai quali il Giudice valuterà se, in relazione alla natura del caso concreto, l'attività svolta dal professionista possa essere giudicata sufficiente. Nel caso di specie, risulta pacificamente acquisito al processo, in quanto fatti non contestati e ammessi dallo stesso convenuto, oltre che oggetto di prova orale e documentale, a) che [...] Parte_1 abbia conferito mandato all'avv. Controparte_1 per la gestione della richiesta di risarcimento del danno subito a seguito del sinistro stradale che l'ha vista coinvolta in data 20.1.2007, unitamente a Controparte_2 nella posizione di conducente della vettura danneggiante, anche in via giudiziale (cfr. la procura alle liti sottoscritta da Parte_1 e riportata a margine dell'atto di citazione del giudizio introdotto dinanzi al Giudice di Pace di Marano di Napoli: doc. 10 della produzione di parte convenuta); b) che l'avv. CP_1 [...] abbia effettivamente patrocinato la causa dinanzi al Giudice di Pace di Marano di Napoli; c) che a seguito del raggiunto accordo transattivo con la compagnia assicurativa [...] CP_4 sollecitato dallo stesso avv. Controparte_1 (cfr. doc. 5 e 7 della produzione del convenuto), sia stato emesso l'assegno di € 14.550,00 n. (omissis) tratto su Banca Popolare di Novara e intestato a Parte_1; d) che l'avv. Controparte_1 abbia consegnato l'assegno a Controparte_2 anziché alla propria cliente; e) che l'attrice non abbia potuto ottenere il risarcimento perché l'assegno è risultato già incassato da soggetto rimasto ignoto. Ciò posto, appare evidente che l'avv. Controparte_1, non essendosi assicurato di garantire alla propria cliente la ricezione dell'assegno e il relativo incasso, abbia contravvenuto al dovere di diligenza che impronta la sua attività professionale, con particolare riguardo alla gestione del denaro altrui, esponendo di fatto la propria cliente al pericolo di pregiudizio che si è poi concretizzato. Detto in altri termini, non può dubitarsi che l'avv. Controparte_1, ottenuto il positivo risultato dell'emissione dell'assegno a soddisfazione delle pretese della sua cliente, avrebbe dovuto comunicare a quest'ultima l'esaurimento del mandato professionale, garantendole altresì la ricezione dell'assegno. Solo in tal caso la condotta dell'avvocato avrebbe potuto dirsi diligente, siccome idonea a tutelare fino in fondo gli interessi della propria cliente, come da mandato ricevuto. Sul punto, è appena il caso di precisare che, nei termini testé esplicitati, l'attività svolta dal professionista nel caso in esame non può dirsi sufficiente a soddisfare uno standard minimo di diligenza, a prescindere dall'esistenza o meno di una specifica delega alla ricezione dell'assegno conferita da Parte_1 in favore di Controparte_2, circostanza che in ogni caso non può dirsi provata. Invero, escluso che Controparte_2 sia stato chiamato a rispondere in sede di interrogatorio formale sulla specifica circostanza della delega alla ricezione dell'assegno, il teste [...] Tes_1, escusso all'udienza del 4.10.2022, ha reso una dichiarazione testimoniale sul punto del tutto inattendibile, non idonea a superare il necessario vaglio di logicità, atteso che non può ritenersi sostenibile che all'atto del conferimento dell'incarico in favore dell'avv. CP_1 [...], quando non era nemmeno stato introdotto il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Marano di Napoli e si era ben lungi da qualsivoglia ipotesi transattiva, l'attrice possa aver delegato la ricezione di un assegno ancora inesistente a chicchessia (d) vero è che, in occasione del conferimento dell'incarico e/o della firma del mandato, sua moglie autorizzò espressamente l'avv. Controparte_1 a consegnare l'assegno a Controparte_2 o addirittura a terzi? RISPOSTA: sul capo che precede rispondo che tutto quanto era inerente al sinistro la CP_5 avrebbe dovuto rivolgersi al CP_2;). Le evidenze del caso in esame, poi, inducono a ritenere smentito l'assunto secondo cui, trattandosi di assegno di traenza, l'attrice non sarebbe stata esposta a pericolo di pregiudizio. La condotta tenuta dall'avv. Controparte_1 è stata certamente causativa di un danno ingiusto per l'attrice Parte_1 di tipo patrimoniale, direttamente riconducibile in termini causali alla negligenza del professionista, avendo reso possibile l'incasso dell'assegno oggetto di causa da parte di soggetto ignoto. Deve invero escludersi che i fatti sopravvenuti rispetto all'accertata condotta negligente del professionista e, in particolare, l'attività posta in essere da ignoti per la riscossione dell'assegno, possano dirsi idonei ad interrompere il nesso causale: le condotte in questione, infatti, si inseriscono nella situazione di potenzialità dannosa determinata dall'illecito a monte, sicché non assurgono a unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, tale da privare dell'efficienza causale e rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito. Se il professionista avesse consegnato l'assegno alla propria cliente, non si sarebbero realizzate le condizioni che hanno reso possibile l'incasso da parte di ignoto. Il danno in questione va poi quantificato in misura pari al valore dell'assegno che l'attrice non ha potuto incassare, irrilevante essendo se nell'importo in questione siano comprese le spese legali di cui è onere dell'attrice farsi carico e, per tale ragione, le sono state riconosciute. Ne consegue che l'avv. Controparte_1 deve essere condannato a pagare in favore di [...] Parte_1 la somma di € 14.550,00. Sulla somma in questione vanno riconosciuti gli interessi come da richiesta, dalla domanda al soddisfo. 3. Diversamente, non è risultato in alcun modo provato che l'attrice abbia subito un danno ulteriore, a titolo di danni morali, come indicato nelle conclusioni dell'atto di citazione. Pertanto, la relativa domanda deve essere rigettata. 4. Del pari, va rigettata la domanda avanzata da Controparte_1 nei confronti di CP_2 [...], atteso che non risulta provato alcun rapporto giuridico in virtù del quale possa ritenersi che il secondo sia obbligato a tenere indenne il primo dalla condanna al pagamento del risarcimento derivante da responsabilità professionale. 5. Stante la soccombenza reciproca nel rapporto tra l'attrice e il convenuto, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti. Nulla sulle spese relativamente al terzo contumace. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna l'avv. Controparte_1 al pagamento, in favore di Parte_1 della somma di € 14.550,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo; b) rigetta le restanti domande avanzate dall'attrice e dal convenuto; c) compensa integralmente le spese di lite nel rapporto tra l'attrice e il convenuto; nulla sulle spese relativamente alla posizione del terzo contumace.