Inequivocabile la ricostruzione dell’episodio verificatosi all’interno del locale. Decisivo il ricorso alle immagini fornite dall’impianto di videosorveglianza: così si è potuto appurare che il manifesto era stato letto da tre persone presenti nel bar.
Scenario dell’episodio che dà il “la” alla querelle giudiziaria è un bar in una cittadina siciliana. All’interno del locale, difatti, due uomini si adoperano per l’affissione di un manifesto contenente scritte feroci contro un noto esponente politico della comunità locale, in passato prima consigliere comunale e poi commissario straordinario dell’”Istituto autonomo case popolari”. Ricostruito l’episodio, grazie alle riprese videoregistrate all’interno del locale, e accertate il messaggio presente sul manifesto, è evidente, secondo i giudici di merito, la diffamazione compiuta ai danni dell’esponente politico, definito “ladro”, con l’aggiunta della frase «vergogna per chi ti sostiene… che schifo». Decisiva, poi, secondo i giudici di merito, «la percezione, da parte di almeno tre persone, dello scritto» incriminato. A chiudere il fronte giudiziario provvedono ora i magistrati di Cassazione, confermando in via definitiva la condanna per diffamazione pronunciata in Tribunale. In sintesi, i due uomini sotto processo hanno leso la reputazione dell’esponente politico, «predisponendo prima e appendendo poi un manifesto» contenente scritte offensive. Entrando nei dettagli della vicenda, i giudici di terzo grado annotano che «il foglio (di dimensioni A4)» incriminato, cioè recante la frase ritenuta diffamatoria, «è stato visualizzato, dapprima, da tre persone (altre rispetto ai due uomini sotto processo), per poi essere rimosso di lì a qualche minuto rispetto al momento dell’affissione nel bar» e «la presenza di tre persone al momento dell’affissione è stata confermata dalle riprese effettuate dalle videocamere di sorveglianza» presenti nel locale e «da dichiarazioni testimoniali». Tirando le somme, «correttamente», secondo i Giudici, «si è ritenuto accertato il reato di diffamazione, data la presenza di più di due persone al momento dell’ostensione della frase incriminata». Esclusa, invece, l’aggravante prevista quando l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, a fronte della «percezione limitata a tre persone dell’espressione diffamatoria». Peraltro, «il mezzo impiegato per propalare il messaggio ritenuto diffamatorio è stato prontamente rimosso da uno dei tre soggetti che l’avevano letto» e quindi è logico ritenere che il mezzo prescelto «non si prestasse a raggiungere numero indeterminato o, comunque, elevato di persone».
Presidente Pezzullo – Relatore Bifulco Ritenuto in fatto 1. È oggetto di ricorso la sentenza del 31 ottobre 2024, con cui il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'appello, ha confermato la condanna di L.D.A. e P.S. per il delitto di diffamazione nei confronti di R.R., condannandoli alla pena ritenuta di giustizia. Secondo la rubrica, i due imputati concorrevano nel delitto di cui all'articolo 595, primo comma, cod. pen., «perché offendevano la reputazione del R.R., «predisponendo e quindi appendendo uno striscione recante la scritta (OMISSIS). Disattendendo la preliminare eccezione vertente sulla competenza per materia, in tesi difensiva spettante al tribunale e non al giudice di pace, il Tribunale di Caltanissetta ha ritenuto che l'imputazione non contemplasse l'aggravante di cui all'articolo 595, terzo comma, cod. pen., mancando qualsivoglia riferimento al carattere diffusivo del mezzo utilizzato, né che la stessa circostanza potesse dirsi contestata in fatto. Tanto premesso circa il corretto radicamento del procedimento presso il giudice di pace, il Tribunale ha ritenuto sussistente il reato di cui all'alt. 595, primo comma, cod. pen., precisando come fosse stata raggiunta la prova -fornita dalle riprese videoregistrate all'interno del bardella percezione da parte di almeno tre persone della frase offensiva; il concorso di entrambi gli imputati era altresì provato, posto che la videoregistrazione confermava che il L.D.A. consegnava al P.S. il volantino, sul quale almeno tre persone presenti nel bar dirigevano la propria attenzione. 2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite dei propri difensori, con due atti distinti, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'articolo 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso nell'interesse di P.S., a firma dell'Avv. Michele Ambra, consta di due motivi, col primo dei quali si ripropone l'eccezione d'incompetenza. Il riferimento, operato in sentenza, alla diffusione di un volantino integrerebbe l'ipotesi aggravata della diffamazione a mezzo stampa, che deve essere, pertanto, ritenuta contestata in fatto. Il fatto storico ritenuto in sentenza è, dunque, ben diverso da quello descritto in rubrica, posto che, secondo il Tribunale, la condanna è intervenuta per effetto della diffusione di un volantino recante le espressioni offensive citate. Ciò che avrebbe dovuto radicare la competenza presso il tribunale, anziché presso il giudice di pace. 3.1 Col secondo motivo, si duole di violazione dell'articolo 521 cod. proc. pen., attesa la differenza tra quanto riportato in imputazione e quanto ritenuto in sentenza. Peraltro, il luogo dell'ascritto delitto indicato in rubrica è, genericamente, la città di Caltanissetta, mentre in querela si fa riferimento a una pluralità di luoghi di ostensione del volantino. Da tali discordanti descrizioni delle condotte imputate è conseguita la radicale incertezza, per la difesa, circa la conoscenza precisa dei fatti imputati. 4. Il ricorso nell'interesse di L.D.A., a firma dell'Avv. Walter Tesauro, presenta un unico motivo, col quale si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale ritenuto sussistente il concorso dell'imputato malgrado dall'Istruttoria risultasse chiaro che il L.D.A. si fosse limitato a consegnare al coimputato un foglio piegato, senza avvedersi del contenuto dello stesso, per poi allontanarsi dal luogo dell'ascritto delitto. La motivazione è meramente apparente in quanto non fornisce ragione alcuna in merito alla concreta partecipazione del ricorrente alla fase ideativa o preparatoria del reato. 5. All'udienza si è svolta trattazione orale dei ricorsi. Il Sostituto Procuratore generale, Gaspare Sturzo, riportandosi alla requisitoria scritta, già in atti, ha chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili. Sono pervenute conclusioni nell'interesse di P.S., nonché memoria e nota spese nell'interesse della parte civile. Considerato in diritto 1. I due ricorsi sono infondati, per le ragioni di seguito illustrate. 2. Ricorso nell'interesse di P.S.. 2.1 II primo motivo è inammissibile. Va, infatti, ribadito che non sussiste l'interesse ad impugnare dell'imputato, che, condannato per reato di competenza del giudice di pace, deduca l'incompetenza per materia del giudice di pace, in quanto, in tal caso, l'accoglimento del motivo di ricorso, comportando la riqualificazione del fatto in termini più gravi, non determinerebbe per il ricorrente una situazione pratica più vantaggiosa di quella realizzata dal provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 18849 del 09/02/2016, Siano, Rv. 266887 01). In ogni caso, in disparte il superiore rilievo, non riscontra, il Collegio, alcuna erronea applicazione di legge delle norme in tema di competenza, avendo il Tribunale adeguatamente chiarito come, nel caso in scrutinio, la circostanza aggravante di cui al terzo comma dell'articolo 595 cod. pen. non risultasse contestata, né esplicitamente né in fatto, nel capo d'imputazione; né, nel testo della gravata decisione, è dato cogliere che la sussistenza della circostanza aggravante in questione sia stata ritenuta dal giudice dell'appello. Invero, per quel che concerne la rubrica, essa fa riferimento al delitto di cui agli articolo 110,595, primo comma, cod. pen., perché, in concorso tra loro , i due imputati offendevano la reputazione di R.R. predisponendo e quindi appendendo uno striscione recante la scritta già indicata supra. E, per quel che ha riguardo alle due conformi sentenze di condanna (motivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme, tali da farle confluire in una struttura argomentativa unitaria: ex multis, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), la responsabilità dei due imputati per il delitto di diffamazione, non aggravato ai sensi del terzo comma dell'alt. 595 cod. pen., è stata correttamente argomentata, posto che il foglio (di dimensioni A4, a quanto consta dalla sentenza di primo grado) recante la frase ritenuta diffamatoria è stato visualizzato, dapprima, da tre persone (altre, rispetto ai due imputati concorrenti), per poi essere rimosso di lì a qualche minuto rispetto al momento dell'affissione nel bar (OMISSIS). Come puntualizzato dai giudici del merito, la presenza di tre persone al momento dell'affissione, è stata confermata dalle riprese effettuate dalle videocamere di sorveglianza e da dichiarazioni testimoniali. Dunque, per un verso, il reato di diffamazione è stato correttamente ritenuto sussistente, data la presenza di più di due persone (tre, nel caso in esame) al momento dell'estensione della frase incriminata. Sul punto, è sufficiente ricordare che l'articolo 595 cod. pen. incrimina chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione (nei casi in cui la comunicazione non sia diretta all'offeso che vi resta estraneo; cfr. Sez. 5, n. 10905 del 25/02/2020, Sala, Rv. 278742 — 01; Sez. 5, n. 10313 del 17/01/2019, Vicaretti, Rv. 276502 01). Come ribadito, più di recente, da questa Corte (Sez. 5, n. 36217 del 02/07/2024, Petrucci, Rv. 286934 01), «il bene giuridico tutelato dall'alt. 595 cod. pen. è l'onore nel suo riflesso in termini di valutazione sociale (la reputazione intesa quale patrimonio di stima, di fiducia, di credito accumulato dal singolo nella società e, in particolare, nell'ambiente in cui quotidianamente vive e opera) di ciascuna persona, e l'evento [del reato] è costituito dalla comunicazione e dalla correlata percezione o percepibilità, da parte di almeno due consociati, di un segno (parola, disegno) lesivo, che sia diretto, non in astratto, ma concretamente, a incidere sulla reputazione di uno specifico cittadino» (Sez. 5, n. 39059 del 27/06/2019, Belpietro, Rv. 276961 01, che richiama, tra le altre, Sez. 5, n. 47175 del 04/07/2013, Aquilio Ulizio, Rv. 257704; cfr. pure Sez. 5, n. 8890 del 30/11/2020 dep. 2021, Poggi, Rv. 280622 01). D'altro lato, altrettanto correttamente la gravata sentenza ha escluso la ricorrenza dell'aggravante di cui al terzo comma dell'articolo 595 cod. pen., stante la percezione limitata a tre persone dell'espressione diffamatoria. In motivazione, è adeguatamente chiarito che il mezzo impiegato per propalare il messaggio ritenuto diffamatorio è stato prontamente rimosso da uno dei tre astanti; da ciò, razionalmente il Tribunale ha tratto argomenti per ritenere che il mezzo prescelto non si prestasse a raggiungere automaticamente un numero indeterminato o, comunque, elevato di persone. Del resto, coerentemente col capo d'imputazione, il Tribunale ha precisato essere estranea al procedimento sub iudice l'ulteriore questione di una possibile trasmissione telematica a terzi di copie del volantino; in tal modo, si è adeguatamente disattesa la doglianza, reiterata in tal sede, secondo cui il Tribunale avrebbe ritenuto in sentenza un fatto diverso da quello descritto in rubrica. 2.2 Le ragioni appena sviluppate si riflettono su quanto ritenuto dal ricorrente nel motivo secondo, che deve ritenersi infondato. Posto che, come già illustrato, alcuna discrasia sussiste tra quanto espresso nel capo d'imputazione e quanto ritenuto in sentenza, è infondata la doglianza relativa alla violazione dell'articolo 521 cod. proc. pen. e alla conseguente lesione dei diritti della difesa. Come già illustrato, la formulazione dell'imputazione era chiara quanto all'indicazione della specifica norma di legge ritenuta violata (articolo 595, primo comma, cod. pen.) e gli elementi di fatto risultavano descritti in maniera sufficientemente chiara e precisa, così da consentire all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi. Come già illustrato sub 2.1), dalle due conformi sentenze di merito emerge chiaramente come l'aggravante in parola non fosse stata né menzionata in rubrica, mediante il richiamo alla norma di cui all'articolo 595, terzo comma, cod. pen., né descritta in fatto. Peraltro, in entrambi i gradi di giudizio, si è avuto cura di puntualizzare l'eccentricità dell'eccezione sulla competenza, evidenziando il principio secondo cui «in tema di diffamazione, non possa ritenersi validamente contestata in fatto l'aggravante dell'offesa recata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità , diverso dalla stampa, nel caso in cui il capo d'imputazione si limiti a contestare l'utilizzo di uno strumento tecnico» (ad esempio di un fax) «senza ulteriori indicazioni, posto che la qualificazione di uno strumento tecnico per la trasmissione/comunicazione come mezzo di pubblicità richiede componenti valutative relative alla capacità diffusiva dello stesso di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone» (Sez. 5, n. 37067 del 24/05/2022, Ametrano, Rv. 283570 01). I giudici di merito hanno altresì chiarito, in coerenza col principio enunciato da Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 01, che, nel caso in cui gli elementi costitutivi di una circostanza aggravante siano caratterizzati da profili valutativi non esplicitati in imputazione, la medesima circostanza non può ritenersi contestata all'imputato. 3. Ricorso nell'interesse di L.D.A.. 3.1 L'unico motivo è infondato, non confrontandosi il ricorrente, in maniera effettiva, con la motivazione del gravato provvedimento. Si osserva, al riguardo, che in motivazione è fornita logica ricostruzione del ritenuto concorso del L.D.A., espressosi, come provato dalle riprese-video offerte dalle telecamere di sorveglianza, 1) con la consegna materiale del foglio recante la frase incriminata al coimputato, ciò che è stato considerato, con apprezzamento logico ed esente dalle dedotte censure, nei termini di contributo apprezzabile alla commissione del reato; 2) con la permanenza del ricorrente, dopo la consegna del volantino, all'interno del bar, e con l'avvicinarsi del L.D.A. al bancone dove era stato affisso il foglio. Pertanto, a parere del Collegio, i giudici di merito hanno adeguatamente assolto l'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione del ricorrente nella fase ideativa e/o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dall'altro concorrente (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Rv. 226101 01). 4. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che i ricorsi vadano rigettati. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Gli imputati vanno inoltre condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge.