In tema di divieto di accesso a pubblici esercizi, la Corte di Cassazione ribadisce che l’urgenza esclude la previa comunicazione dell’avvio del procedimento, confermando la legittimità della misura.
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un soggetto colpito da un provvedimento del Questore di Matera, che disponeva il divieto di accesso a pubblici esercizi e l'obbligo di presentazione alla polizia per due anni, a seguito di gravi episodi di violenza. Nello specifico, il ricorrente lamentava la mancata comunicazione di avvio del procedimento e il difetto di motivazione. La doglianza, tuttavia, è infondata. La Suprema Corte, infatti, ribadisce che particolari esigenze di urgenza e necessità possono giustificare la deroga all'obbligo di preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo previsto dagli articoli 7 e 8 della legge 241/1990: l'articolo 7, infatti, non si applica quando ricorrano ragioni di urgenza, specialmente in ambiti come l'adozione di misure di sicurezza pubblica ex articolo 6 legge n. 401/1989. La Corte, inoltre, richiama e conferma i precedenti di legittimità (Cass. n. 10984/2012; Cass. n. 7960/2016; Cass. n. 37519/2024), secondo cui l'urgenza inerente a provvedimenti cautelari in materia di ordine pubblico consente di prescindere dalla comunicazione preventiva agli interessati. Nel caso di specie, i Giudici hanno valutato la sussistenza delle condizioni di urgenza, rilevando che la motivazione fornita dal giudice di merito era adeguata e fondata sulla necessità di evitare la reiterazione di fatti incresciosi e violenti, potenzialmente lesivi della sicurezza collettiva. Il ricorso, pertanto, viene dichiarato inammissibile.
Presidente Sarno – Relatore Magro Ritenuto in fatto 1. L.M. ricorre per cassazione avverso ordinanza di convalida il provvedimento del Questore di Matera emesso in data 04/02/2025 e notificato in pari data alle ore 16,20, disposta dal GIP del Tribunale di Materia in data 07/02/2025 alle ore 14,00, con il quale viene fatto divieto di accesso al ricorrente a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento per motivi di pubblica sicurezza, nonché dell'obbligo di presentazione alla competente autorità di polizia nelle modalità ivi indicate, della durata di anni due. 2.1. Il ricorrente, formulando due motivi di ricorso, deduce violazione degli artt.13 bis D.L. 14/2017 e 7 e 8 della L.241 del 1990, essendo stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo a causa di imprecisate ragioni di urgenza, nella specie insussistenti, che ha vulnerato le prerogative difensive e determinato la nullità del provvedimento del Questore e dell'ordinanza di convalida. Evidenzia altresì difetto di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alle specifiche doglianze sollevate dal difensore, avendo il giudice argomentato facendo ricorso a mere clausole di stile. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1.1. Si premette che l'articolo 7 della legge n.241 del 1990 stabilisce: 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari . Al riguardo, si ribadisce il principio secondo il quale l'obbligo di preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento previsto dall'articolo 7 legge 7 agosto 1990, n. 241, il cui presupposto è l'assenza di necessità e di urgenza, non è applicabile all'adozione del provvedimento questorile di interdizione immediata di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive ex articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, essendo quest'ultimo caratterizzato da particolari esigenze di necessità ed urgenza (Sez. 3, n. 10984 del 23/02/2012, Rv. 252346; Sez. 3, n. 7960 del 03/11/2016, Rv. 269302; Sez. 1, n. 37519 del 01/07/2024, Rv. 287077). 1.2. Ebbene, nel caso in disamina, il giudice a quo ha motivato la sussistenza del requisito dell'urgenza, essendo necessario impedire ai prevenuti - per quanto possibile - di accedere ai luoghi ai medesimi interdetti, dopo la reiterazione di analoghi fatti incresciosi avendo i prevenuti, in luogo di pubblico intrattenimento ovvero in prossimità di esercizi al pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande, preso parte attiva a gravissimi fatti di violenza alla persona, da cui sono derivate lesioni personali inferte alle vittime delle aggressioni perpetrate, suscettibili di degenerare anche in esiti mortali. Non sussistono, quindi, i presupposti normativi dell'obbligo di preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento previsto dall'articolo 7 legge 7 agosto 1990, n. 241, essendo state evidenziate dal giudice le ragioni di urgenza e di necessità. 2. Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.