Il fumo uccide: di chi è la colpa?

Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione delinea presupposti e limiti per la responsabilità risarcitoria correlata alla produzione e alla commercializzazione di sigarette.

I fatti Fumatore abituale sin dall'età di 15 anni, Tizio sviluppa una neoplasia polmonare e, nel 2013, muore a cinquant'anni. I figli instaurano una causa nei confronti dell'impresa produttrice di sigarette e dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) per sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni conseguenti alla morte del padre. I giudizi di merito Il Tribunale e la Corte d'Appello di Torino rigettano le domande: la dannosità del fumo costituiva un dato di comune esperienza; pertanto, la decisione di iniziare e proseguire a fumare rappresentava un comportamento colposo tale da interrompere il nesso causale tra (i) l'attività delle convenute e (ii) il decesso di Tizio.   La decisione della Cassazione Esaminato il ricorso proposto dai figli di Tizio, la Suprema Corte cassa la pronuncia d'appello, sulla base della seguente argomentazione:  l'attività di produzione e vendita di sigarette è pericolosa ai sensi dell' articolo 2050 c.c. (v. Cass. 17 dicembre 2009, n. 26516 ); stante l' articolo 2050 c.c. , ai fini dell'esonero da responsabilità risarcitoria , i produttori e i venditori di sigarette devono dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare i danni correlati. Tra tali misure sono sempre state comprese quelle volte a informare il consumatore della nocività del fumo, anche prima che la L. n. 428/1990 ne esplicitasse la doverosità; la scelta di iniziare e proseguire a fumare non è di per sé idonea a interrompere il nesso eziologico tra (i) l'attività di produzione e vendita di sigarette e (ii) la morte di Tizio. Invero, questa scelta non può qualificarsi come oggettivamente colposa, in assenza di uno specifico accertamento della consapevolezza di Tizio circa le possibili conseguenze cancerogene del fumo, tutt'altro che notorie negli anni Sessanta del Novecento. La causa viene rinviata alla Corte d'Appello di Torino che, attenendosi ai principi enunciati dalla Cassazione, dovrà rivalutare il caso.

Presidente Scarano Simone Svolgimento del processo 1. Va.Va. e Va.Gi. convenivano in giudizio la British American Tobacco Spa e l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato deducendone la responsabilità ex articolo 2050 e 2043 cod. civ. in relazione al decesso del padre Va.Gi. avvenuto nel 2013. Deducevano che il padre aveva sviluppato una neoplasia polmonare a causa del consumo quotidiano medio di due pacchetti di sigarette (Omissis) a partire dal 1968, quando aveva 15 anni, fino al giorno della sua morte avvenuta il 31 gennaio 2013. Chiedevano pertanto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti sia iure proprio sia iure hereditatis a seguito del decesso del congiunto. La convenuta società British American Tobacco Spa si costituiva ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto subentrata all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato a titolo particolare soltanto a partire dal 1999. Nel merito instava per il rigetto delle domande, non avendo gli attori provato il nesso causale tra patologia e il consumo di sigarette, mentre si sarebbe dovuto attribuire rilievo assorbente alla libera determinazione del fumatore, data la notoria nocività del fumo attivo. L'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato rimaneva contumace. Con sentenza dell'8.7.2020 il Tribunale di Torino rigettava le domande degli attori. 2. La Corte d'Appello di Torino con sentenza pubblicata il 17.12.2021, avanti alla quale si costituiva l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rigettava l'appello principale interposto da Va.Va. e Va.Gi., dichiarando inammissibile l'appello incidentale spiegato dalla British American Tobacco Spa Per quanto ancora d'interesse, la Corte d'Appello ravvisava in particolare l'insussistenza di ragioni per discostarsi da quanto sostenuto dal giudice di prime cure in ordine alla dannosità del fumo secondo un dato di comune esperienza emerso da lunghissimo tempo, come avallato dalla giurisprudenza di legittimità con le sentenze Cass. n. 11272/2018 e Cass. n. 1165/2020 . 3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito Va.Va. e Va.Gi. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. Resistono con separati controricorsi la società British American Tobacco Spa e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'articolo380-bis.1. cod. proc. civ. Le parti hanno depositato rispettiva memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell' articolo 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. , falsa applicazione delle norme in tema di interruzione del nesso causale ( articolo 40 e 41 c.p. ) e dell'art 1227 I comma c.c. relativamente alla parte della sentenza (capo c pagg. 17 20) in cui la Corte d'Appello ha ritenuto il comportamento del sig. Va.Gi. causa efficiente dell'evento di danno . Si dolgono che la Corte d'Appello abbia ritenuto preliminare, rispetto all'inquadramento dell'attività di produzione e vendita di sigarette nell'ambito dell' articolo 2050 o 2043 cod. civ. , la verifica del nesso di causa ed ha attribuito carattere assorbente all'atto di libera volizione del fumatore attesa la notorietà della dannosità del fumo sin dagli anni sessanta del secolo passato. Lamentano non essersi dalla corte di merito considerato che, in presenza di fattispecie imponenti al danneggiante la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno, la condotta del danneggiato non ha invero carattere interruttivo del nesso di causa se non scriteriata e sconsiderata . E che tale non è stata invero nella specie la condotta del defunto Va.Gi., in quanto l'atto del fumare è la realizzazione dello scopo tipico per cui esiste l'industria del tabacco , sì che, come sostenuto dalla Corte d'Appello di Milano nella sentenza n. 1432/2016, esso non assume carattere eccezionale e imprevedibile idoneo a interrompere il nesso causale ex articolo 41, secondo comma, cod. pen. Per contro, (eccezionale sarebbe il non uso del tabacco da parte dell'acquirente e il non consumo normale mediante inalazione . Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che, ritenuta l'applicabilità dell' articolo 2050 cod. civ. all'attività di produzione e vendita di sigarette non vi è invero alcuna condotta (l'inizio o l'omessa astensione dal proseguire nel consumo) in grado di rendere inoperante il criterio oggettivo della responsabilità, che, al più, può rilevare ai sensi dell' articolo 1227, comma primo, cod. civ. Tale disposizione, osservano ancora i ricorrenti, non può essere valorizzata al punto da neutralizzare gli antecedenti causali, quando, come accade in materia di consumo del tabacco, il concorso del danneggiato sia coessenziale allo svolgimento dell'azione causale e sia da essa inscindibile. La condotta del fumatore è fattore causalmente rilevante, ai sensi dell' articolo 41, secondo comma, cod. pen. , ma da solo non sufficiente a determinare l'evento. 2. Con il secondo motivo denunciano, ai sensi dell' articolo 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. , falsa applicazione delle norme in tema di interruzione del nesso causale ( articolo 40 e 41 c.p ), dell'articolo 1227 I comma c.c. e dell'articolo 115 II comma c.p.c. relativamente alla parte della sentenza (pagg. 17 20) in cui la Corte d'Appello di Torino ha ritenuto la condotta del sig. Va.Gi. informata sui danni alla salute prodotti dal fumo sin dagli anni sessanta e anche prima e quindi idonea ad interrompere il nesso causale senza alcun riferimento allo specifico rischio cancerogeno . Si dolgono che la Corte d'Appello abbia ritenuto che sin dagli anni sessanta del secolo scorso fosse già notoria la conoscenza riguardo alla dannosità del fumo, non limitata al solo settore scientifico, ma estesa al livello della conoscenza collettiva. Lamentano che erroneamente la corte di merito ha posto a fondamento della decisione il fatto socialmente notorio concernente la dannosità del fumo a partire dagli anni sessanta del secolo scorso, ma senza alcun riferimento allo specifico rischio cancerogeno e in particolare alla correlazione tra fumo e insorgenza patologie tumorali, principalmente polmonari. Non risultando provata la conoscenza da parte del Va.Gi. agli inizi degli anni sessanta dello specifico rischio cancerogeno, manca il presupposto dell'esistenza di una condotta libera e informata. In altri termini, la decisione impugnata, pur richiamando come a livello di comunicazione di massa il consumo del tabacco fosse stato rappresentato in maniera tale da indurre a comportamenti emulativi, si è basata sull'erroneo presupposto del carattere notorio della dannosità del fumo, che, tuttavia, non includeva lo specifico rischio cancerogeno, tanto più che solo nel periodo successivo al 1990, a partire dal quale fu imposto l'obbligo di inserire sui pacchetti gli avvertimenti, la collettività è stata informata del rischio cancerogeno. 3. Con il terzo motivo denunciano, ai sensi dell' articolo 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. , falsa applicazione delle norme in tema di interruzione del nesso causale ( articolo 40 e 41 c.p. ) e dell'articolo 1227 I comma c.c. relativamente alla parte della sentenza (pagg. 17 20) in cui ha ritenuto idonea ad interrompere il nesso causale la condotta attiva omessa del sig. Va.Gi. consistente nel non aver smesso di fumare nell'intero periodo di durata dell'illecito 1968-2013 . Lamentano che la Corte d'Appello abbia ritenuto che sia la scelta di iniziare a fumare sia quella di proseguire in tale abitudine per tutto il corso della vita siano state caratterizzate dalla piena consapevolezza dei rischi associati al fumo, trattandosi di condotte plurime tutte libere e informate. Si dolgono che, nell'attribuire alla condotta attiva omessa (smettere di fumare) efficacia interruttiva del nesso causale, la Corte d'Appello abbia del tutto ignorato la notoria difficoltà di sottrarsi alla dipendenza indotta della nicotina. Lamentano non essersi dalla corte di merito considerato che la notoria pacifica difficoltà di smettere di fumare, data la scarsa efficacia deterrente degli avvisi a partire dal 1991 esclude in radice la possibilità di considerare il comportamento attivo omesso come idoneo a interrompere il nesso causale, atteso che l'assuefazione alla nicotina esclude in radice la stessa possibilità di una libera volizione, così da incidere sull'esistenza e sull'entità del concorso del fumatore. 4. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, fondati per quanto di ragione fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati. 5. I ricorrenti si dolgono non essersi considerato dalla corte di merito che la condotta del loro congiunto non fosse idonea a interrompere il nesso causale tra la vendita e commercializzazione dei prodotti da fumo, da inquadrare nell'ambito dell' articolo 2050 cod. civ. , poiché essa ha semplicemente realizzato lo scopo tipico per cui esiste l'industria del tabacco , non presentandosi né eccezionale né imprevedibile, né tanto meno scriteriata e sconsiderata. Tale condotta non era informata in ordine al rischio specifico cancerogeno , sicché non può considerarsi essere stata libera, avendo la Corte d'Appello erroneamente incluso nell'ambito del notorio sin dagli sessanta del secolo scorso una diffusa conoscenza collettiva a proposito della dannosità del fumo, che, quand'anche esistente, non comprendeva siffatto rischio, tanto più che nell'ambito della comunicazione di massa l'atto del fumare era stato reclamizzato in modo da suscitare condotte emulative. Alla condotta attiva omessa dal congiunto (ossia il non astenersi dal fumare anche in epoca successiva alla diffusione a partire dagli anni novanta del secolo passato di avvisi sullo specifico rischio associato al fumo) non può invero riconoscersi efficacia interruttiva, attesa l'assuefazione del fumatore, che incide in termini decisivi sull'autodeterminazione, assai limitandola se non del tutto escludendola. 6. Questa Corte ha reiteratamente affermato che il nesso causale è elemento costitutivo dell'illecito (anche contrattuale), e rientra tra i compiti del giudice individuare, tra le possibili concause, gli antecedenti in concreto rilevanti per la verificazione del danno, mediante l'adozione di un criterio di selezione la cui scelta è censurabile in sede di legittimità laddove operata in violazione degli articolo 40 e 41 cod. pen. e 1227, 1 comma, cod. civ. La valutazione delle conseguenze derivanti dall'adottato criterio di selezione si risolve, invece, in un mero accertamento di fatto, come tale sottratto al sindacato di legittimità in presenza di congrua motivazione (v., Cass., 7 dicembre 2005, n. 26997 ; Cass. 25 febbraio 2014, n. 4439 ; Cass. 24 maggio 2017, n. 13096 ; Cass. 27 settembre 2018, n. 23197 ; Cass. 8 aprile 2020, n. 7760 ). Prima ancora di esaminare il profilo della natura dell'attività di produzione e vendita di sigarette e, quindi, della possibilità di inquadramento di essa nell' articolo 2050 cod. civ. o nell' articolo 2043 cod. civ. , la Corte d'Appello ha attribuito rilevanza causale assorbente alla libera scelta del fumare e/o continuare a fumare, una volta acquisita la consapevolezza dei rischi , quale atto volitivo riconducibile all' autodeterminazione del fumatore , il quale non avrebbe non potuto percepire le crescenti limitazioni normativamente imposte e non sia stato a conoscenza e/o non potesse conoscere con l'ordinaria diligenza le ragioni sottese a tali limitazioni . La corte di merito ha altresì osservato: Sia che si faccia riferimento al c.d. principio della causa più prossima, sia che si faccia riferimento all'ipotesi di cui all' articolo 1227, 1 comma, c.c. , l'atto di volizione libero, consapevole ed autonomo di soggetto dotato di capacità di agire che scelga di iniziare a fumare e di non smettere nonostante la notoria nocività del fumo (a maggior ragione in una fattispecie come quella allegata da parti attrici ove è stato indicato il consumo di due pacchetti al giorno) integra la causa esclusiva del danno dedotto in giudizio (pagina 20, terzo capoverso). A tale stregua, con riferimento al tema delle concause sopravvenute, tale giudice ha implicitamente applicato il principio secondo cui se la condotta della vittima si inserisce in una serie causale avviata da altri, concorrendo alla produzione dell'evento dannoso, il suo apporto non vale ad interrompere quella serie in quanto non è possibile distinguere fra cause mediate o immediate, dirette o indirette, precedenti o successive e si deve riconoscere a tutte la medesima efficacia; l'interruzione si verifica, invece, se la condotta della vittima, pur inserendosi nella serie causale già avviata, dia vita ad un'altra serie causale rispetto alla prima, idonea da sola a produrre l'evento dannoso, che sul piano giuridico assorbe ogni diversa serie causale e la riduce al ruolo di semplice occasione (v. Cass. 6 aprile 2006, n. 8096 ; Cass. 22 ottobre 2013, n. 23915 ; Cass. 22 febbraio 2021, n. 4662 ). 7. La necessità di calare la valutazione della causalità all'interno di una compiuta descrizione dell'evento avrebbe imposto di non focalizzare l'attenzione solo sull'atto di libera volizione del fumatore, ma di inserirlo all'interno di una più complessa fattispecie, alla cui concretizzazione, nella prospettiva attorea, avrebbero concorso i convenuti mediante l'attività di produzione e commercializzazione di sigarette. 8. Va al riguardo osservato che, diversamente da quanto in precedenza ritenuto, questa Corte ha sotto altro profilo posto in rilievo che l'individuazione del fatto interruttivo del nesso causale non è esclusivamente quello dell'atipicità ed eccezionalità della serie causale sopravvenuta , aderendo all'idea che la condotta del danneggiato possa rilevare causalmente anche quando sia oggettivamente colposa. Ciò perché in relazione causale con l'evento di danno (alla luce del principio disciplinato dall' articolo 41 cod. pen. ) si pone non soltanto il caso fortuito (che deve avere i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità) ma anche il fatto dello stesso danneggiato. Si è al riguardo precisato che caso fortuito e fatto del danneggiato sul piano strutturale sono ontologicamente distinti, poiché il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, mentre la condotta del danneggiato (o di un terzo) rientra nella categoria dei fatti umani (v. Cass. 27 aprile 2023, n. 11152 ). Riguardo alla condotta del danneggiato, per quanto rileva in questa sede, non è richiesto che essa sia autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile , ma è sufficiente che sia oggettivamente colposa , dovendo la colpa intendersi come oggettiva inosservanza di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (v. Cass. 1 febbraio 2018, n. 2483 ; Cass., Sez. Un., 30 giugno 2022, n. 20943 ). Tale inosservanza si concretizza non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore-danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche di violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica, la quale può sostanziarsi in un comportamento, coevo o successivo al fatto illecito ovvero ad esso antecedente, purché legato da nesso eziologico con l'evento medesimo, ed estrinsecarsi con riferimento al danno-conseguenza della condotta di inadempimento o della condotta realizzante il fatto ingiusto e anche direttamente rispetto alla condotta costituente l'illecito, ovverossia giocare ed essere apprezzata come concausa della condotta di inadempimento stesso o di quella determinativa del fatto ingiusto, id est come concausa delle relative condotte illecite (v., Cass. 7 gennaio 2025, n. 258 ; Cass. 15 marzo 2006, n. 5677 ; Cass., Sez. Un., 21 novembre 2011, n. 24406 ). Né può trascurarsi il dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall' articolo 2 Cost. , fonte di una pretesa nei rapporti della vita di relazione all'adozione di un comportamento volto a prevenire una situazione di rischio mediante l'adozione delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete (v. Cass. 17 novembre 2021, n. 34886 ; Cass. 3 aprile 2019, n. 9315 ). 9. Sempre in termini generali va ribadito che la riconducibilità dell'evento dannoso ad una delle serie causali astrattamente idonea a cagionarlo non è naturalisticamente esclusa dal fatto umano (in assenza della suddetta serie causale non si sarebbe verificato il danno), bensì è giuridicamente ricondotta al principio di cui all' articolo 41 cod. pen. , atteso che il comportamento della vittima si pone in termini di causa sopravvenuta che esclude il rapporto di causalità quando è stato da solo sufficiente a determinare l'evento ( articolo 41, 2 comma, cod. pen. ), in tal modo degradando il ruolo delle cause preesistenti a mera occasione del danno, e si pone in relazione causale con l'evento di danno non interrompendolo, bensì più correttamente degradando al rango di mera occasione le cause preesistenti e deprivandole della loro efficienza in punto di causalità materiale, ma senza cancellarne l'efficienza naturalistica. In altri termini, per causa sopravvenuta e sufficiente da sola a causare l'evento, ai sensi dell' articolo 41, comma 2, cod. pen. , deve intendersi quella indipendente dal fatto del presunto responsabile, avulsa dalla sua condotta e operante con assoluta autonomia così da sfuggire al controllo e alla prevedibilità di quello. Pertanto, si ha interruzione del nesso causale, per effetto del comportamento sopravvenuto di altro soggetto, soltanto quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, così da privare di efficienza causale e rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito. Per contro, non si ha interruzione del nesso causale quando, essendo ancora in atto e in sviluppo il processo produttivo del danno avviato dal fatto illecito dell'agente, nella situazione di potenzialità dannosa da questi creata si inserisca un comportamento di altro soggetto che sia preordinato proprio al fine di fronteggiare e, se possibile, di neutralizzare le conseguenze di quell'illecito. Illecito che resta, in tal caso, unico fatto generatore sia della situazione di pericolo sia del danno derivante dalla adozione di misure difensive e reattive a quella situazione, sempreché rispetto ad essa coerenti e adeguate (v., Cass. 19 luglio 2018, n. 19180 ; 12 settembre 2005, n. 18094). 10. Essendo imprescindibile muovere dalla completa descrizione della fattispecie al fine della definizione dell'assetto causale, deve osservarsi come l'attività di produzione e commercializzazione di derivati del tabacco sia certamente, dal punto di vista naturalistico, causa del danno, ma può non esserlo là dove la condotta oggettivamente colposa della vittima assuma il ruolo di causa sopravvenuta dotata di efficienza causale esclusiva, neutralizzante l'apporto eziologico dell'attività dell'esercente, degradato al ruolo di mera occasione dell'evento dannoso. La condotta del danneggiato può in astratto assumere rilievo causale meramente concorrente o esclusivo (v. Cass. 11152/2023 , cit.), e in entrambe le ipotesi La specificazione della sufficienza della colpa del danneggiato ai fini di una elisione del nesso causale non è altro che la puntualizzazione del grado di prevenibilità e prevedibilità oggettive che normalmente deve attendersi da chi si espone al rischio (v. Cass. 27 gennaio 2025, n. 1902 , non massimata, ma espressamente in motivazione). 11. Questa Corte ha da tempo delineato i principi che debbono presiedere all'accertamento del nesso causale, evidenziando che un evento dannoso è da considerare causato sotto il profilo materiale da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della conditio sine qua non ): ma nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante, non appaiano del tutto inverosimili (cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, la quale in realtà, oltre che una teoria causale, è anche una teoria dell'imputazione del danno) e che occorre riconoscere rilievo, all'interno della serie causale, solo a quegli eventi che non appaiono ad una valutazione ex ante del tutto inverosimili, in base alle leggi generali di copertura proprie delle scienze esatte applicate ai fenomeni naturali, in tal senso giustificandosi il nesso relazionale causa-conseguenza secondo un giudizio di probabilità scientifica, ovvero -in assenza di tali leggiin base alla valutazione dei dati di esperienza e della rilevazione della intensità delle frequenze statistiche degli accadimenti, che consentano di desumere, per via induttiva, la esistenza del nesso eziologico ... (v., Cass. 10 maggio 2000 n. 5962 ; Cass. 16 ottobre 2001, n. 12617 ; Cass. 22 ottobre 2003, n. 15789 ; Cass. 19 luglio 2005, n. 15183 ; Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576 ; Cass. 22 ottobre 2013, n. 23915 ; Cass. 12 novembre 2024, n. 29229 ), al netto della assenza di coincidenza dei criteri di accertamento del nesso eziologico in sede civile (preponderanza dell'evidenza) ed in sede penale (oltre ogni ragionevole dubbio). Infatti, principi causali funzionali (ossia di causalità specifica del caso concreto, operanti sul piano della prova) di causalità materiale sono quelli (a loro volta difformi da quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica e di credenza razionale, nella sostanza trasfusi ex lege nell' articolo 533 c.p.p. ), della probabilità prevalente e del più probabile che non . Il primo criterio (la probabilità prevalente, che può essere più correttamente definito come quello della prevalenza relativa ) implica che, rispetto ad ogni enunciato, venga considerata l'eventualità che esso possa essere vero o falso, e che l'ipotesi positiva venga scelta come alternativa razionale quando è logicamente più probabile di altre ipotesi positive, in particolare di quella/e contraria/e (senza che la relativa valutazione risulti in alcun modo legata ad una concezione meramente statistico/quantitativa della probabilità), per essere viceversa scartata quando le prove disponibili le attribuiscano un grado di conferma debole (tale, cioè, da farla ritenere scarsamente credibile rispetto alle altre). Il secondo criterio ( il più probabile che non ) comporta che il giudice, in assenza di altri fatti positivi, scelga l'ipotesi fattuale che riceve un grado di conferma maggiormente probabile rispetto all'ipotesi negativa. In entrambi i casi, il termine probabilità non viene riferito al concetto di frequenza statistica, bensì al grado di conferma logica che la relazione tra fatti ha ricevuto sulla base dei fatti storici acquisiti al processo (v. Cass. 8 maggio 2024, n. 12497 ; Cass. 2 settembre 2022, n. 25884 ; Cass. 6 luglio 2020, n. 13872 ). 12. Orbene, i suindicati principi sono stati dalla corte di merito invero disattesi nell'impugnata sentenza. In particolare là dove ha focalizzato la decisione solo sulla scelta di fumare, estrapolandola dalle serie causali che hanno prodotto l'evento dannoso, senza enunciare le ragioni in base alle quali ha ritenuto che l'attività di produzione e di commercializzazione del tabacco non abbia nella specie avuto efficienza causale alcuna nella determinazione dell'evento, relegando implicitamente tale azione a mero antefatto occasionale, inidoneo ad innescare la sequenza causale sfociata nell'evento lesivo ( articolo 40 cod. pen. ) (v. Cass. 24 maggio 2017, n. 13096 ). Segnatamente, considerato che i ricorrenti lamentavano che il loro congiunto non aveva una conoscenza del rischio specifico di contrarre un tumore ai polmoni e, quindi, di non essere stato adeguatamente informato a proposito della specifica dannosità del fumo, al fine di verificare la colpa della vittima nella causazione del danno e accertarne l'efficienza causale esclusiva ovvero concorrente, la corte di merito avrebbe dovuto invero dapprima valutare se l'evento dannoso si sarebbe verosimilmente verificato ove uno dei due soggetti coinvolti avesse mantenuto la condotta alternativa corretta, per poi ripetere l'operazione a parti invertite (v. Cass. 4 settembre 2024, n. 23804 ; Cass. 9 maggio 2024, n. 12676 ), avendo l'obbligo di apprezzare ogni fattore causale rilevante al fine di stabilire la relativa incidenza (con)causale nella determinazione dell'evento lesivo (v., Cass. 29 settembre 2017, n. 22801 ). Siffatta valutazione rileva vieppiù nella specie, attesa la considerazione come pericolosa dell'attività di produzione e di commercializzazione del tabacco operata da questa Corte sicché, per recidere il nesso eziologico tra l'evento e l'attività pericolosa, la condotta del danneggiato deve essere adeguata alla natura e alla pericolosità della stessa (v., Cass. 22 dicembre 2011, n. 28299 ), e va apprezzata in chiave necessariamente relazionale. Tale valutazione si imponeva a maggior ragione proprio in relazione alla questione del livello di consapevolezza a proposito della dannosità della pratica del fumo sin dagli anni sessanta del secolo trascorso. Se vero l'assunto, ma di tanto se ne dovrà occupare il giudice del merito, la Corte d'Appello si sarebbe dovuta far carico di spiegare la ragione in base alla quale la prevenzione di tale rischio sarebbe dovuta ricadere solo sul fumatore e non anche sul produttore. A parte l'evidente asimmetria informativa, a fortiori il produttore avrebbe dovuto assumere una condotta prudenziale anche solo a livello di obblighi informativi, al fine di dissuadere dall'intraprendere o perseverare nella pratica. 13. Questa Corte, d'altro canto, ha già affermato che La produzione e la commercializzazione di tabacchi lavorati per il fumo integrano gli estremi di un'attività pericolosa, ai sensi dell' articolo 2050 c.c. (v. Cass. 17 dicembre 2009, n. 26516 ). Infatti, sulla premessa che non esiste una base normativa per limitare tale forma di responsabilità alla sola fase di produzione, si è affermato che se l'attività ha ad oggetto la realizzazione di un prodotto destinato alla commercializzazione e poi al consumo, la caratteristica di pericolosità può riguardare anche tale prodotto, indipendentemente dal punto che esso sia altamente idoneo a produrre i danni non nella fase della produzione o della commercializzazione, ma nella fase del consumo , per poi chiarire che ove l'attività considerata sia quella della produzione finalizzata al commercio e quindi all'uso da parte del consumatore, è ovvio che, se quell'attività sostanzialmente diffonde nel pubblico un rilevante pericolo, tale attività debba per sua natura definirsi pericolosa, tanto più se il pericolo invocato sia quello conseguente all'uso tipico e normale di quel prodotto e non ad un uso anomalo e (n)on è fondatamente obiettabile che nella ipotesi considerata di danno dal prodotto ormai commercializzato, e così uscito dalla sfera del produttore, si verterebbe in tema di cosa pericolosa, prodotta mediante attività non pericolosa (v. Cass. 17 dicembre 2009, n. 26516 ). 14. Tale assetto si è reso possibile per effetto di una trasmigrazione della nozione di pericolosità dall'attività al prodotto, si è parlato di reificazione della pericolosità , nozione affatto diversa da quella di prodotto difettoso , là dove il pericolo si sia trasfuso e concretizzato nei beni prodotti (v. Cass. 30 agosto 2004, n. 17369 , che ha richiamato, tra le altre, l'attività di produzione e distribuzione di bombole di gas, cui adde Cass. 4 giugno 1998, n. 5484 ; Cass. 19 gennaio 1995, n. 567 ). Fenomeno ipotizzabile quando il prodotto sia caratterizzato da una intrinseca potenzialità lesiva ricollegabile alla sua fonte, come attestato dal complesso di disposizioni volte a regolamentare in chiave di contenimento dei rischi connessi al fumo, così espressamente definiti, ma che sono pure, espressione dell'attività a monte di produzione e distribuzione (v., D.M. 25 ottobre 1924, che inserisce la manifattura dei tabacchi tra le industrie insalubri; R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 216, T.U. leggi sanitarie ; D.M. 12 febbraio 1971; l'articolo 64 del R.D. 773/193, T.U.P.S.; legge 10 aprile 1962, n. 165 sul divieto di pubblicità dei prodotti da fumo; legge 28 dicembre 1990, n. 428 e il D.Lgs. 184/2003 in tema di avvertimenti da apporre sui pacchetti di sigarette; D.Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della direttiva 2014/40/UE, sulla commercializzazione dei prodotti del tabacco e correlati; legge 11 novembre 1975, n. 584 , sul divieto di fumo in determinati luoghi; D.P.R. 11 luglio 1980, n. 28, sul divieto di fumo nei compartimenti ferroviari ed altri luoghi; legge 10 agosto 1988, n. 357, il cui articolo 1 prevedeva finanziamenti all'AAMS per la ristrutturazione e l'ammodernamento dei propri impianti e strutture anche al fine di ridurre i fattori di rischio connessi al fumo ). 15. La contrarietà palesata all'applicazione dell' articolo 2050 cod. civ. al campo della produzione e vendita di derivati dal tabacco fondata sulla riferibilità di tale disposizione ai soli casi di prevenzione esclusivamente unilaterale del rischio, poggia sul modello puro di responsabilità oggettiva, che, fatta eccezione per alcune ipotesi tipiche (quali la gestione dei rischi connessi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ( articolo 15 L. 1860/1962 ) o derivanti dalla navigazione aerea internazionale (articolo 17 e 21 della convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con L. 12/2004 )), nel nostro ordinamento non sono mai nel segno dell'assolutezza, lasciando aperta la via alla dimostrazione dell'adozione di misure idonee a evitare il danno ( articolo 2050 cod. civ. ) o della causa estranea (articolo 2051, 2052, 2053 cod. civ. ), tale intendendosi il fortuito interruttivo del nesso di causa in quanto esulante dall'ambito del rischio governabile da parte del potenziale danneggiante. A sostegno dell'applicabilità dell' articolo 2050 cod. civ. questa Corte ha sostenuto che la norma prescinde dal comportamento del soggetto danneggiato e la fattispecie si perfeziona sulla base del solo esercizio dell'attività pericolosa senza l'adozione delle misure idonee ad evitare il danno. ... Il comportamento del danneggiato può essere astrattamente rilevante nell'ambito del nesso eziologico tra lo stesso e l'evento dannoso, allegato nella singola fattispecie ... la norma di cui all' articolo 1227 c.c. , comma 1, opera per ogni figura di responsabilità (sia contrattuale che extracontrattuale), e quindi anche per le ipotesi di responsabilità di indiscussa natura oggettiva, come quelle previste dagli articolo 2051 e 2052 cod. civ. ... il dovere di comportamento diligente del danneggiato (e quindi il mancato rispetto dello stesso), è un elemento esterno al singolo paradigma normativo di responsabilità, per cui il dovere di prevenzione dell'incidente, che grava anche sul danneggiato ... non costituisce elemento del perfezionamento della fattispecie legale (v. Cass. n. 26516/2009 ). 16. Proprio in ragione della qualificazione come pericolosa dell'attività di produzione e commercio del tabacco la Corte d'Appello non avrebbe dovuto limitarsi a ritenere la scelta del consumatore una causa prossima di rilievo, in quanto la condotta del danneggiato non solo va valutata diversamente a seconda della pericolosità dell'attività, ma anche perché la disciplina delle attività pericolose richiede una prova liberatoria specifica e particolarmente rigorosa ( aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno ), che non coincide propriamente con la prova del caso fortuito (comprendente il fatto colposo della vittima), sebbene nella pratica tale esonero molto spesso finisca per aversi solo se dalla prova addotta possano ricavarsi elementi presuntivi circa l'identificazione di una causa non imputabile che abbia reso oggettivamente impossibile l'adempimento dell'ampio dovere di diligenza previsto dall' articolo 2050 c.c. e che, quindi, in concreto, la differenza con il limite del fortuito si attenui sensibilmente (così, in fruttuoso dialogo con la dottrina, Cass. 13/5/2003, n. 7298 ). 17. Anche l'argomentazione posta dalla corte di merito a fondamento della ravvisata consapevolezza della vittima dei danni cagionati dal fumo risulta, invero, non essere stata assunta all'esito di un accertamento specifico della effettiva consapevolezza da parte della vittima della cancerogenicità del fumo. Accertamento viceversa indispensabile per ritenere quest'ultima in colpa, atteso che dalla medesima si sarebbe potuto esigere una diversa condotta (non fumare, fumare meno, non aspirare il fumo, adottare altre cautele), solo ove, informata del rischio specifico cui risultava esposta in ragione del consumo di sigarette, si fosse ciononostante ad esso consapevolmente e volontariamente indotta. La tesi dei ricorrenti era infatti che nel 1968, quando aveva iniziato a fumare, il Va.Gi. non avesse consapevolezza della correlazione tra il fumo di sigarette e il cancro, là dove la corte territoriale è limitata ad affermare che la nocività del fumo era un fatto socialmente notorio già negli anni sessanta del secolo scorso ed ancora prima . La questione controversa però non è se vi fosse una generica consapevolezza sociale e personale in capo al Va.Gi. in ordine alla nocività del fumo, bensì se quest'ultimo fosse stato specificamente informato e consapevole che il fumo era già a quei tempi cancerogeno. Anche senza considerare che solo nel 1975 (con la L. 584/1975) è stato introdotto in Italia il divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico, e che tale divieto è stato esteso solo molto più tardi (dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995) a determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici, sebbene il divieto di pubblicizzare direttamente o indirettamente qualsiasi prodotto da fumo risalga alla legge n. 165/1962 , mentre il divieto di pubblicità televisiva anche indiretta delle sigarette è stato posto dal D.M. n. 425/1991 , va sottolineato che la prima concreta misura di dissuasione diretta, frutto della certezza raggiunta dalla comunità scientifica che il fumo sia alla base di numerose forme di cancro e di un numero indefinito di altre gravi patologie, è stata introdotta dalla legge 428/1990 , successivamente estesa e divenuta più rigorosa con il D.Lgs. n. 184/2003 , cui hanno fanno seguito misure di intervento più incisive e concrete nella lotta al tabagismo. 18. A tale stregua, essendo la nocività del fumo un fatto socialmente noto a partire dagli anni settanta, tutt'altro che socialmente nota era invero all'epoca cui risalgono i fatti di causa la correlazione specifica tra fumo e cancro (e altre gravi patologie). Va certamente escluso che nel 1968, allorquando il Va.Gi. iniziò a fumare, fosse socialmente nota la correlazione tra fumo e cancro, e che lo stesso fosse informato e conscio del rischio specifico di contrarre il cancro e si sia, ciononostante indotto a fumare fino a due pacchetti di sigarette al giorno di marca (Omissis) al giorno, nel periodo 1968-2013 , in virtù di consapevole scelta edonistica. L'asimmetria informativa in Italia, come già detto, è stata colmata normativamente solo con l'emanazione della legge 428/1990 , persistendo in capo all'esercente un'attività come nella specie pericolosa, al fine di andare esente da responsabilità, l'obbligo di dimostrare di aver adottato ogni misura atta ad evitare il danno (es., l'adozione di filtri volti a contenere lo sprigionamento delle sostanze cancerogene provocate dalla combustione; la produzione di sigarette con una più contenuta percentuale di catrame e di altre sostanze cancerogene; l'informazione sui rischi del fumo). Va altresì osservato come già anteriormente all'emanazione della richiamata legge l'esercente l'attività pericolosa fosse invero a ciò tenuto alla stregua della diligenza qualificata e della buona fede o correttezza (v. Cass. 28 aprile 2022, n. 13342 ; Cass. 6 maggio 2020, n. 8494 ; Cass., 29 maggio 2018, n. 13362 ; Cass. 20 agosto 2015, n. 16990 ), cui è tenuta ad improntare la propria condotta nei rapporti della vita comune di relazione (v. Cass. 2 aprile 2021, n. 9200 ; Cass. 15 febbraio 2007, n. 3462 ). Solamente a fronte della conoscenza o effettiva conoscibilità dei rischi specifici connaturati alla pratica del fumo può infatti configurarsi un concorso di colpa del consumatore fumatore. 19. È stato affermato di recente da questa Corte che nella responsabilità ex articolo 2050 cod. civ. , diversamente dall'ipotesi della responsabilità del produttore, il rischio da sviluppo , grava sul danneggiante, il quale è tenuto ad aggiornarsi costantemente sulle misure idonee a prevenire il danno, in ossequio a un onere di diligente attivazione che non si arresta al momento dell'immissione in commercio del bene originato dall'attività stessa (v. Cass. 28 marzo 2025, n. 8224 ). Viceversa, costituisce ius receptum che l'esercente l'attività pericolosa è tenuto ad adottare, in relazione al contesto di riferimento, misure precauzionali anche al di là da quelle strettamente imposte dalla legge (v., Cass. 21 maggio 2019, n. 13579 ), anche e soprattutto sul piano dell'adeguatezza dell'informazione (v. Cass. 23 dicembre 2024, n. 33984 ), al fine di evitare il rischio d'impresa derivante dall'immissione sul mercato di un prodotto ontologicamente dannoso senza specifiche informazioni in ordine al tipo di danni alla salute (conducenti come nella specie addirittura alla morte) cui il consumatore risulta esposto, e il relativo consumo inconsapevole da parte del fumatore. In questo contesto, non risultando che nella specie il defunto Va.Gi. abbia avuto la piena consapevolezza dei rischi specifici legati al fumo delle sigarette, deve escludersi che la sua condotta possa essere considerata come improntata a una effettiva libertà di determinazione al riguardo, e come tale essere ritenuta alla stregua della causa prossima di rilievo nella determinazione dell'evento dannoso nei termini dalla corte di merito erroneamente ravvisati nell'impugnata sentenza. 20. Della medesima, attesa la fondatezza nei suindicati termini dei primi tre motivi, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo nonché gli altri motivi (il quarto motivo, con il quale i ricorrenti denunciano, ai sensi dell' articolo 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione dell' articolo 115 cpc e degli articolo 342, 346 e 359 c.p.c. nella parte in cui la Corte d'Appello di Torino ha ritenuto inammissibile la riproposizione e ricapitolazione delle istanze istruttorie contenuta nell'atto d'appello; il quinto motivo, con il quale denunciano la nullità della sentenza relativamente alla valutazione concernente la genericità dei capitoli di prova articolati; il sesto motivo, con il quale denunciano violazione e falsa applicazione dell' articolo 115 c.p.c. nella parte in cui è stata ritenuta superflua la ctu medico legale), s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Torino, che in diversa composizione procederà a un nuovo esame, facendo applicazione dei suindicati principi. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione.