Quando un comune riceve una richiesta di informazioni da parte dell’autorità in materia di videosorveglianza è molto importante attivarsi tempestivamente documentando tutta l’attività svolta. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alle diverse finalità dei trattamenti e alle indicazioni che dovranno essere indicate sul cartello stradale.
Lo ha evidenziato il Garante per la protezione dei dati personali con la nota inviata il 18 luglio 2025 all’Unione dei Comuni del Circondario Imolese. Un cittadino ha presentato reclamo all’Autorità a seguito del mancato riscontro da parte dell’Unione alla sua richiesta di esercizio dei diritti privacy. Il Garante ha avviato un’istruttoria che si è conclusa con un avviso bonario al titolare del trattamento, finalizzato al completamento del percorso di regolarizzazione avviato tempestivamente dal titolare al ricevimento delle prime richieste di informazioni da parte dell’Autorità. In realtà lo stesso ente aveva già subito, pochi mesi prima, un accertamento privacy in materia di controllo del traffico con dispositivi di videosorveglianza. Anche per questo motivo la seconda richiesta di chiarimenti non ha trovato impreparato il titolare che nel frattempo ha dovuto faticare unitamente al consulente e al DPO per cercare di inquadrare correttamente l’impiego di tutti i device a disposizione dei servizi di polizia locale. Telecamere, varchi lettura targhe, fototrappole, device mobili e sistemi sanzionatori stradali. Le indicazioni finali dell’Autorità ci consentono di analizzare con maggior chiarezza le ricadute concrete del regolamento europeo e della direttiva polizia sull’impiego dei sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni. Anche per tentare di adeguare gli enti locali alle vecchie indicazioni centrali risalenti al 2010. Nessun dubbio sulla necessità di adottare un cartello stradale di avvertimento sintetico ma preciso. Le informazioni di primo livello, specifica infatti l’Autorità, devono comunicare i dati più importanti, ad esempio le finalità del trattamento, l’identità del titolare e l’esistenza dei diritti dell’interessato, unitamente alle informazioni sugli impatti più consistenti del trattamento. Inoltre, la segnaletica deve contenere anche quelle informazioni che potrebbero risultare inaspettate per l’interessato. Potrebbe trattarsi, ad esempio, della trasmissione di dati a terzi, in particolare se ubicati al di fuori dell’UE, e del periodo di conservazione dei dati. Se tali informazioni non sono indicate, l’interessato dovrebbe poter confidare nel fatto che vi sia solo una sorveglianza in tempo reale, senza alcuna registrazione di dati o trasmissione a soggetti terzi. La segnaletica di avvertimento di primo livello deve contenere un chiaro riferimento al secondo livello di informazioni, ad esempio indicando un sito web sul quale è possibile consultare il testo dell’informativa estesa. Ma le finalità perseguite dai sistemi di videosorveglianza comunale, a parere dell’estensore del provvedimento, devono essere omogenee con puntuali riferimenti alla base giuridica del trattamento. Lo sforzo del titolare dovrà dunque essere orientato a riordinare il più possibile le finalità sotto l’ampia definizione della sicurezza urbana che per sua natura può assorbire anche altre finalità gemelle come la protezione civile o il contrasto del degrado. Ma che a parere del Garante non può interferire con la sicurezza pubblica senza un patto per la sicurezza ad hoc sindaco – prefetto. Al riguardo, prosegue il documento, «si rammenta che la disciplina di settore consente ai comuni l’impiego di telecamere di videosorveglianza ai soli fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, previa stipula di un accordo per l’attuazione della sicurezza urbana con la prefettura territorialmente competente». Una seconda finalità ben differenziata può invece essere rinvenuta nella sicurezza stradale che attiene ai dispositivi specializzati nel controllo del traffico. Una terza finalità, a parere dell’Autorità, riguarda la tutela ambientale normalmente perseguita con l’uso delle fototrappole. Per quanto riguarda, infine, le finalità tutela del patrimonio e tutela della sicurezza dei lavoratori non si tratta, tipicamente, di finalità inerenti alle telecamere posizionate sulle strade. In pratica, secondo questa recente indicazione centrale, possiamo individuare tre finalità tipiche dei sistemi di videosorveglianza urbana posizionati sulle strade: sicurezza urbana, stradale e ambientale. Indicando nei cartelli queste tre finalità essenziali sarà poi necessario dettagliare i trattamenti nelle procedure e nelle informative di secondo livello. Ma attenzione ai varchi lettura targhe. A parere dell’Autorità se questi device non sono espressamente richiamati nei patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra il sindaco e il prefetto, e gli stessi non possono essere utilizzati dai comuni per il contrasto della criminalità diffusa e predatoria. Nell’incertezza derivante dalla corretta individuazione delle concrete finalità perseguite dai varchi lettura targhe, in mancanza di un patto per la sicurezza ad hoc, è quindi preferibile indirizzare l’uso di questi strumenti verso il mero controllo stradale. Fermo restando che nella logica dell’accountability anche alla luce di questo provvedimento ed in mancanza di diverse indicazioni centrali è sicuramente auspicabile da parte dei comuni l’adozione di una semplificazione delle finalità. Nel senso che in questa complessità normativa è meglio declinare un uso minimale di certe tecnologie specializzate che poi potranno sempre anche essere eventualmente utilizzate per finalità investigative. In buona sostanza, in mancanza di indicazioni centrali definitive ed univoche in questo momento è meglio fare un passo indietro con i sistemi di videosorveglianza comunale dichiarando un uso basilare di queste tecnologie adottando un modello organizzativo che semplifichi le finalità dei trattamenti. Se poi la telecamera inquadrerà un reato la giustizia farà comunque il suo corso.