In tema di responsabilità degli enti da reato, l’articolo 59, comma 2, d.lgs. n. 231/2001 prevede che la contestazione dell’illecito amministrativo alla societas debba contenere «gli elementi identificativi dell’ente, l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l’applicazione delle sanzioni amministrative, con l’indicazione del reato da cui l’illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova». La formulazione accusatoria è dunque una fattispecie complessa che richiede l’indicazione del reato-presupposto, dei soggetti che hanno agito nell’interesse o a vantaggio dell’ente e dei profili in cui si sostanzia la c.d. colpa di organizzazione.
Le doglianze della difesa Alcune difese degli enti imputati ai sensi del d.lgs. 231/2001 – in sede di udienza preliminare – richiedevano la declaratoria di nullità della «formulazione accusatoria», lamentando la mancanza della necessaria determinatezza dei relativi addebiti contestati. Si adduceva a tal fine la mancata specificazione, da parte della pubblica accusa, dei profili degli addebiti in riferimento al fatto storico e alle condotte materiali in cui si sostanzierebbe l'illecito amministrativo, considerando di non poter ritenere tale la sola indicazione della mancata adozione degli idonei sistemi di gestione. Si sottolineava, altresì, che nei capi d'imputazione non si facesse neppure riferimento all'adozione o meno dei modelli organizzativi da parte delle società imputate. Ancora, ci si doglieva della mancata indicazione dei profili in cui si sarebbe sostanziata la c.d. “colpa organizzativa” degli stessi. L'ordinanza Il GUP presso il Tribunale di Trani (dott.ssa Lucia Anna Altamura) ha accolto in parte qua l'eccezione prospettata dalle difese degli enti, rilevando l'effettiva genericità e indeterminatezza dei relativi capi d'imputazione. Il giudice ha di conseguenza invitato ex articolo 421 c.p.p. il p.m. a procedere alla precisazione dei relativi capi d'incolpazione, nel rispetto della disciplina della responsabilità amministrativa dipendente da reato. Tanto, disponendo anche d'ufficio in relazione alla societas che non aveva sollevato la questione. Nell'ordinanza, si richiamano infatti il disposto dell'articolo 417, comma 1 lett. b) c.p.p. in riferimento alle modalità della formulazione dell'imputazione e i poteri assegnati in capo al g.u.p. dall'articolo 421 c.p.p. ai fini della correttezza dell'addebito contestato. Peraltro, il g.u.p. precisa che «la centralità della formulazione della imputazione completa in fatto e in diritto per il funzionamento del processo in sede di udienza preliminare risulta doverosa, risultando, come detto, questa la sede naturale di perfezionamento e di stabilizzazione dell'accusa per garantire l'effettività del contraddittorio e, più in generale, del diritto di difesa delle parti». Ciò posto, si soggiunge che è proprio il d.lgs. 231/2001, all'articolo 59, comma 2, a fissare i criteri necessari ai fini della contestazione dell'illecito amministrativo. Ebbene, la formulazione dell'illecito costituisce una fattispecie complessa, che necessita l'indicazione dei reati-presupposto, elencati dagli articolo 24 ss. d.lgs. cit., ma anche degli altri elementi costitutivi, da descrivere nel capo d'imputazione, ai sensi degli articolo 5 e 7: l'identificazione dei soggetti, apicali o subordinati, che avrebbero agito nell'interesse o a vantaggio della personne morale. Ancora, citando sul punto Cass., sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343 (c.d. “ThyssenKrupp”), nell'ordinanza si ribadisce la necessità di specificare nell'imputazione anche le asserite carenze organizzative poste alla base del giudizio di inidoneità e inadeguatezza del modello, ovvero che fondano l'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza degli apicali. Trattasi, in definitiva, di tutti quegli elementi «posti alla base dei connotati squisitamente normativi», nei quali si sostanzia invero il “profilo soggettivo” dell'illecito dipendente da reato. Per tali ragioni – atteso che il meccanismo di cui all'articolo 421, commi 1 e 1-bis c.p.p. è applicabile anche al procedimento a carico dell'ente ai sensi dell'articolo 34 d.lgs. 231/2001 – il g.u.p. ha invitato il p.m. a procedere alla riformulazione dell'imputazione, «mediante la indicazione in forma chiara e precisa, degli elementi costitutivi degli illeciti amministrativi distintamente contestati agli enti in questione, operando le necessarie modificazioni delle distinte incolpazioni».
Giudice Altamura Fatto e Diritto In relazione alle questioni di carattere preliminare sollevate distintamente dalle difese degli imputati, si ritiene di affrontare le stesse secondo l' ordine dettato dalla comunanza delle criticità sollevate. In primo luogo, deve essere trattata la questione della mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ex articolo 415 bis c.p.p., all'avv. Paola Metta come avanzata dalla difesa dell'imputato L.A. e dalla difesa dell'ente DA. SRL. Ebbene, come risultante dal fascicolo procedimentale, l'avv. Paola Metta risulta essere stata nominata in data 15.11.2020 per il predetto imputato, mentre risulta essere stata nominata in data 5.11.2020 anche per l'ente DA. SRL. L'avviso 415 bis c.p.p., dal canto suo, firmato in data 16.05.2023, non riporta la stessa tra i difensori dell'imputato L.A. e, allo stesso modo, non la riporta quale difensore del citato ente. La notifica, allora, dell'avviso di conclusione delle indagini non risulta essere stata disposta nei suoi confronti nella detta funzione difensiva. Ne consegue che, costituendo la omessa regolare notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari una lesione del diritto di difesa, deve condividersi quanto rilevato dai suddetti difensori dell'imputato e dell'ente, in riferimento alla addotta nullità. La Suprema Corte ha avuto modo di asserire che l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al codifensore dell'imputato integra un'ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio che, in quanto tale, non può essere eccepita oltre il termine di cui agli articolo 180 e 182 cod. proc. pen. (Cass., Sez. 2 , Sentenza n. 4641 del 02/10/2020). Nel caso di specie, l'eccezione è stata tempestivamente proposta, in sede di questioni preliminari e, inoltre, la nullità non risulta essere stata sanata nel corso delle indagini, per cui deve essere dichiarata in questa sede la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e, per l'effetto, dell' avviso ex articolo 415 bis c.p.p. e si deve, conseguentemente, disporre lo stralcio della posizione dell'imputato L.A. e dell'ente DA. SRL, con restituzione degli atti, rispetto alle loro posizioni, al Pubblico Ministero per i conseguenti adempimenti. Venendo, poi, alla questione preliminare sollevata dalla difesa degli imputati M.V. e T.D., richiamata soltanto dalla difesa dell'imputato P.D., in relazione alla non aderenza della enunciazione del capo 21 della imputazione ai dettami dell'articolo 417 c.p.p., in quanto non formulato in forma chiara e precisa , con conseguente richiesta di sollecitazione, al Pubblico Ministero, ai fini della specificazione dello stesso rispetto alla norma contestata, necessarie si pongono alcune considerazioni. Ebbene, dalla lettura della contestazione di cui al capo 21, al di là del profilo del merito, in riferimento alla articolazione della incolpazione e all'aspetto descrittivo delle singole azioni di reità addebitate a ciascuno degli imputati, preme sottolinearsi, in punto di diritto, il rilievo mosso rispetto alla addotta genericità della formulazione accusatoria. Come noto, l' articolo 417 c.p.p., al comma 1 lett. b) prevede che la richiesta di rinvio a giudizio contiene: (...) b) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l' applicazione di misure di sicurezza, con l' indicazione dei relativi articoli di legge . Ne consegue che l'unico aspetto meritevole di valutazione risulta quello relativo alla necessità, ai fini del corretto esercizio del diritto di difesa da parte degli imputati, della formulazione del capo di imputazione secondo i dettami della chiarezza e della precisione. Peraltro, è stato anche sostenuto dalla Corte di legittimità che non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa; la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 36438 del 21/07/2015, conforme a Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2741 del 11/12/2015, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 51248 del 05/11/2014). In relazione a tale profilo, al di là dei consolidati orientamenti formatisi sul punto da parte non solo della Corte delle Leggi, ma anche della Corte di legittimità, oltre che dalle Corti sovranazionali, deve reputarsi che il più importante contributo normativo è costituito dal Decreto Legislativo 150/2022 (cd. Riforma Cartabia). La responsabilizzazione delle parti e il rafforzamento dei poteri di controllo del Giudice per favorire la completezza e la precisione dell'imputazione, con la ulteriore marginalizzazione delle nullità, sono alla base della nuova disciplina introdotta dalla citata riforma, in tema di correzione della res iudicanda, come prevista dall'articolo 421, comma, 1 c.p.p., e di aggiustamento della stessa rispetto all'emergenze degli atti di indagine, ai sensi del successivo articolo 423 c.p.p., modificati dall' articolo 23 comma 1 lett. g) ed i) del Decreto Legislativo 150/2022, che hanno reso sostanzialmente trifasica l'udienza preliminare, non più fondata solo sulla costituzione delle parti e sulla decisione del Giudice. Per quanto rileva in questa fase, al Giudice, secondo il dettato dell'articolo 421 c.p.p., compete di verificare in modo autonomo la completezza contenutistica dell'accusa, a presidio della quale la novella gli attribuisce due strumenti sussidiari e concatenati di controllo e di garanzia, ossia l'invito al Pubblico Ministero di ovviare alle carenze descrittive ovvero l'obbligo, in caso di un non liquet del P.M., di dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio. Ne consegue che il codice di rito, nella sua rinnovata formulazione, nel prevedere, quale rimedio alla genericità ed indeterminatezza della imputazione, il dovere del Giudice dell'udienza preliminare di invitare il Pubblico Ministero alla precisazione della contestazione, ha fissato normativamente, accogliendone le conclusioni, quello che nel tempo, con orientamento consolidato, era stato sostenuto dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale sul punto, anche ai fini del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Ed allora, deve ritenersi generica o indeterminata l'imputazione solo quando il Pubblico Ministero, nel formularla, abbia ricalcato pedissequamente la lettera della norma incriminatrice, senza provvedere ad attualizzarne tutti gli elementi, ossia a descriverne specificamente la condotta, l'evento e gli altri elementi costitutivi in concreto verificatisi. Applicandosi i suddetti principi, nel caso di specie, deve ritenersi che, dalla lettura della incolpazione di cui al capo 21, i fatti per cui si procede risultano circostanziati e descritti in forma chiara e precisa sotto il profilo spaziale, temporale e modale, con indicazione delle singole condotte poste in essere dai diversi imputati, per cui, reputandosi l'esposizione della contestazione puntuale e dettagliata in ordine al fatto-reato, non sussistono equivoci sul pieno esercizio del diritto di difesa. Deve, conseguentemente, rigettarsi la questione preliminare come sollevata dalle difese degli imputati M.V. e T.D., richiamata soltanto dalla difesa dell'imputato P.D., in relazione alla formulazione del capo 21 della rubrica. Allo stesso modo, puntuali considerazioni si ritiene che debbano essere espresse anche in relazione alla questione preliminare sollevata dalla difesa dell'imputato DI S.R. in merito alla contestazione di cui al capo 8 della rubrica. Sul punto, oltre a quanto riportato alla udienza del 15.04.2025, deve essere anche richiamato il contenuto delle memorie depositate dal difensore, in riferimento non soltanto alla richiesta di riqualificazione della condotta di cui agli articolo 319 e 321 c.p., riportata in rubrica, nella diversa ipotesi delittuosa di cui all'articolo 319 quater c.p., ma anche alla evidenziazione della indeterminatezza della incolpazione quanto ai presupposti previsti dalle stesse norme in questione (circa, nello specifico, agli atti contrari ai propri doveri di ufficio, posti in essere dai coimputati). Ebbene, pure rispetto a tale questione devono richiamarsi le sopra espresse considerazioni in diritto in ordine alla norma di cui all'articolo 417, comma 1, lett. b), c.p.p. e ai rimedi posti dal codice di rito, a seguito della modifica intervenuta con il Decreto Legislativo 150/2022, ossia la Riforma Cartabia, con riferimento alla disciplina di cui all'articolo 421 c.p.p. Nel caso in questione, allo stesso modo di quanto detto in relazione al capo 21, allo stato non si ritiene compromesso o violato il diritto di difesa dell' imputato DI SANTO dalla lettura della incolpazione allo stesso ascritta, atteso che i fatti per cui si procede risultano circostanziati e descritti in forma chiara e precisa, con indicazione della condotta allo stesso addebitata. Come addotto dal Pubblico Ministero sul punto, quanto riportato dal difensore risulta un profilo di carattere più che altro qualificatorio, concernente la valutazione e l'apprezzamento degli elementi di fatto alla luce delle risultanze investigative , non vertendosi, invece, su questioni relative alla descrizione degli elementi di fatto. Per tali motivi, in tale fase processuale, non si ritiene di poter condividere quanto avanzato dalla difesa del predetto imputato in merito alla necessità di invitare il Pubblico Ministero alla specificazione della contestazione ovvero alla riqualificazione della condotta ascritta, mancando le condizioni per poter procedere ad una differente considerazione delle risultanze investigative rebus sic stantibus, restando proprio il profilo qualificatorio l'aspetto rimesso precipuamente al potere del Pubblico Ministero. Non residuando margini per incidere sulla qualificazione giuridica dei fatti, alla luce delle risultanze investigative, in presenza di una contestazione chiara e precisa delle condotte addebitate al predetto imputato, deve, conseguentemente, rigettarsi la questione preliminare come sollevata dalla difesa del DI S.R. in relazione alla formulazione del capo 8 della rubrica. Andando, invece, a trattare le questioni sollevate dalle difese degli enti IM. SRL, T. RESTAURI SRL (ridenominata NR. SRL), DI G. SNC (ridenominata DI G. SAS e poi DI G. SRL), rispetto alle contestazioni di cui rispettivamente ai capi 16, 6 e 4 in ordine agli illeciti amministrativi loro mossi, deve specificarsi che, in tal caso, risulta essere stata richiesta la declaratoria di nullità della formulazione accusatoria. Quanto al capo 16, la difesa della IM. SRL, ha sottolineato la mancanza di ogm specificazione dei profili non soltanto del fatto storico ma anche delle condotte materiali in cui si sarebbe sostanziato l'illecito amministrativo , adducendo di non poter reputare tale la mera indicazione della mancata adozione di idonei sistemi di gestione , senza la contestuale specificazione sostanziale della condotta, non facendosi neppure riferimento alla presenza o meno di modelli organizzativi di gestione da parte della società . In merito, poi, al capo 6, la difesa della T. RESTAURI SRL (ridenominata NR. SRL), associandosi alle considerazioni sopra espresse, ha altresì sottolineato la genericità della imputazione in ordine alla qualificazione della responsabilità da reato sotto l'aspetto della cd. colpa organizzativa . A medesime considerazioni ha reputato di ancorarsi la difesa della DI G. SNC (ridenominata DI G. SAS e poi DI G. SRL). Ebbene, espressamente si richiamano, per evitare un appesantimento della presente ordinanza, le già esposte considerazioni, in riferimento alle modalità di formulazione della imputazione, secondo i dettami dell'articolo 417, comma I, lett. b), c.p.p. e ai poteri del Giudice della udienza preliminare, come espressamente menzionati all'articolo 421 c.p.p., ai fini della corretta articolazione della contestazione accusatoria. Dalla lettura, allora, delle incolpazioni, distintamente ascritte agli enti amministrativi, ai capi 16, 6, e 4 ma medesimi rilievi, ancorché non sollecitati dalla difesa dell'ente, devono reputarsi valevoli anche rispetto alla A. INGEGNERIA SRL, in relazione al capo 22 si rileva che la formulazione accusatoria risulta effettivamente generica e indeterminata , non rispondente, pertanto, ai dettami della norma di cui all'articolo 417 c.p.p., necessitando la stessa dell'intervento del Pubblico Ministero ai fini della precisa indicazione dei canoni previsti per la contestazione degli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Difatti, deve convenirsi sul fatto che il capo di imputazione debba contenere la descrizione precisa del fatto, non potendosi né operare una descrizione per relationem rispetto agli atti di indagini inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero, né tantomeno operare un mero richiamo, per l'appunto, per relationem al capo di imputazione descrittivo del reato presupposto dell'illecito in questione. La centralità della formulazione della imputazione completa in fatto e in diritto per il funzionamento del processo in sede di udienza preliminare risulta doverosa, risultando, come detto, questa la sede naturale di perfezionamento e di stabilizzazione dell'accusa per garantire l'effettività del contraddittorio e, più in generale, del diritto di difesa delle parti. Ciò posto, è proprio il Decreto Legislativo 231/2001, all' articolo 59, a fissare i criteri della contestazione dell'illecito amministrativo, sancendo, al secondo comma che la contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova . Da tale assunto, pertanto, consegue che la formulazione dell'illecito costituisce una fattispecie complessa e necessita la presenza, oltre che di uno dei reati presupposto elencati dagli articolo 24 e seguenti del predetto decreto, di altri elementi costitutivi da descrivere nel capo di imputazione ai sensi degli articolo 5 e 7: l'identificazione dei vertici dell'ente, ovvero dei dipendenti (in caso di inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza dei primi), i quali devono aver agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo. Inoltre, nella formulazione del thema decidendum a carico dell'ente, necessaria risulta la specificazione delle carenze organizzative, ossia delle regole cautelari, che sono alla base del giudizio di inidoneità e inadeguatezza del modello, ovvero che fondano l'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza degli apicali: ossia di tutti quegli elementi che sono alla base dei connotati squisitamente normativi, nei quali si sostanzia il profilo soggettivo dell'illecito dipendente da reato (cfr. Cass., Sez. Un., Sent. n. 38343 del 18/09/2014). Atteso che il meccanismo di correzione e di integrazione del capo di imputazione prefigurato dall'articolo 421, commi 1 e 1 bis c.p.p. risulta applicabile anche nel procedimento a carico dell'ente ai sensi dell'art . 34 D. Lgs. 231/2001, si ritiene, in relazione alle succitate contestazioni di cui ai capi 16, 6, 4 e 22, la necessità in questa sede di invitare il Pubblico Ministero alla riformulazione della imputazione, mediante la indicazione in forma chiara e precisa, degli elementi costitutivi degli illeciti amministrativi distintamente contestati agli enti in questione, operando le necessarie modificazioni delle distinte incolpazioni. Per tali motivi, deve accogliersi la questione preliminare come sollevata dalle difese dei predetti enti in relazione alla formulazione delle contestazioni di cui ai capi 16, 6, 4 dell'editto accusatorio, nonché deve d'ufficio disporsi, nei medesimi termini, anche in relazione alla formulazione della contestazione di cui al capo 22 della rubrica. In merito, poi, alla questione posta dal difensore degli imputati C.M., CA.A.S. e C.G., cui si associavano anche i difensori degli imputati A.O.P. e L.O., T.D., CO.P., DI S.R., relativa alla nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della richiesta del rinvio a giudizio e dell'avviso di conclusione delle indagini in quanto, formalizzata dalla difesa la richiesta di copia integrale del fascicolo del Pubblico Ministero, non risultava essere stata messa a disposizione la completezza degli atti di indagine , essendo stato operato lo stralcio delle informative, dettagliatamente indicate come costituenti i volumi 20 e 21 del medesimo fascicolo, devono altrettanto operarsi delle doverose puntualizzazioni. Deve richiamarsi sul punto quanto addotto dal Pubblico Ministero in relazione alla circostanza che le comunicazioni di notizia di reato, oggetto di stralcio, come indicate al foglio 16 dell'indice, non attengono ai capi di imputazione in relazione alle quali è stato emesso l'avviso di conclusione delle indagini ed è stata avanzata richiesta di rinvio a giudizio. Inoltre, ferma restando la espressa disponibilità da parte del medesimo Pubblico Ministero a procedere pure al deposito di tali informative in questa sede, anche al fine di consentire alle difese la verifica diretta di tali assunti, circa il difetto di attinenza rispetto ai capi di imputazione per cui si procede, è stata anche sostenuta la mancata correlazione tra violazione del diritto di difesa e il mancato rilascio di copie degli atti , sulla base del presupposto che il tardivo rilascio al difensore di copia degli atti depositati in segreteria dopo la conclusione delle indagini preliminari costituisce solo una mera irregolarità, non prevedendosi alcuna espressa nullità ovvero altra sanzione processuale. Ebbene, in relazione a tale questione preliminare, deve rilevarsi che necessario risulta prendere l'abbrivio dalla lettura sistematica delle norme del codice di rito di cui agli articolo 415 bis e 416 c.p.p. e delle conseguenze delle violazioni delle stesse nell'ambito del procedimento penale, come considerate dalla giurisprudenza di legittimità, pur non tralasciandosi la considerazione che, sotto il profilo tempistico, il caso di specie non risulta essere stato affrontato da precedenti orientamenti della Suprema Corte. Ecco che deve partirsi dal presupposto che dà luogo ad una mera irregolarità il tardivo rilascio al difensore di copia degli atti depositati in segreteria in conclusione delle indagini preliminari, non essendo prevista dalla legge alcuna nullità o altra sanzione processuale ed essendo comunque la parte sempre in condizione di potere esercitare il diritto di difesa, prendendo conoscenza diretta e personale in cancelleria degli atti ivi depositati (Cass., Sez. 1 , Sentenza n. 21402 del 05/03/2019, conforme a Cass., Sez. 1, Sentenza n. 37052 del 11/07/2011). Inoltre, è stato sostenuto che l'omissione del deposito di atti dell'indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell'avviso di conclusione prescritto dall'articolo 415 bis cod. proc. pen., comporta l'inutilizzabilità degli atti stessi, ma non la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio con la precisazione che l'indicata inutilizzabilità non sussiste quando si tratti di attività integrativa di indagine, ex articolo 430, comma secondo, cod. proc. pen., antecedente alla emissione del decreto che dispone il giudizio, se la documentazione relativa sia depositata e posta immediatamente a disposizione degli indagati, non essendo ravvisabile, in tal caso, alcuna violazione dei diritti di difesa (cfr. Cass., Sez. 2 , Sentenza n. 5408 del 20/10/2020, conforme a Cass., Sez. 4, Sentenza n. 7597 del 08/11/2013 e a Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8049 del 11/01/2007). In parte motiva, la Corte ha addotto che la sanzione di nullità non è prevista né dall'articolo 416 c.p.p., né dall'articolo 429 del codice di rito e che il diritto di difesa dell'imputato è comunque assicurato dalla inutilizzabilità delle risultanze di cui non ha potuto prendere cognizione per l'omesso deposito (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24979 del 22/12/2017). Nondimeno è stato addotto che l'omissione del deposito di alcuni atti dell'indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell'avviso previsto dall'articolo 415 bis cod. proc. pen., comporta l' inutilizzabilità dei suddetti atti, ma non la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio, stante il principio di tassatività delle nullità (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21593 del 22/04/2009), per cui qualora il deposito degli atti dell'indagine preliminare avvenga, in tutto o in parte, successivamente alla notifica dell'avviso di conclusione previsto dall'articolo 415 bis cod. proc. pen., il termine di venti giorni indicato al comma terzo di detta disposizione inizia a decorrere dal momento del deposito (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5580 del 15/01/2008). Merita, altresì, di essere precisato che la questione risulta essere stata anche affrontata dalla Suprema Corte sotto altro aspetto, giungendo persino alla considerazione che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articolo 415 bis e 416 cod. proc. pen., in riferimento agli articolo 24,101,102 e 111 Cost., per la parte in cui consentirebbero al pubblico ministero di estrapolare alcuni atti dal fascicolo da depositare non sanzionando detto comportamento con la nullità d'ordine generale per violazione dei diritti di difesa, dal momento che la previsione della inutilizzabilità dell'atto non depositato costituisce adeguata sanzione a tutela dei diritti della difesa (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 29573 del 07/07/2006). Declinando tali pronunciamenti nel caso di specie, per la valutazione della aderenza degli stessi alla situazione in scrutinio, si ritiene che indubbio risulta l'assunto che la parte privata possa sempre esercitare il proprio diritto di difesa, prendendo conoscenza diretta e personale degli atti depositati dal Pubblico Ministero, all'esito delle investigazioni compiute. Tuttavia, non si ravvisa, nel caso de quo, alcuna lesione del diritto di difesa, nella misura in cui con la discovery non è stato consentito di prendere contezza di atti che, se alla data del 16.05.2023, in cui l'avviso veniva emesso dal Pubblico Ministero, facevano parte del fascicolo procedimentale, tuttavia, a seguito di specifico provvedimento di separazione del 16.06.2023, risultavano essere stati espunti dal Pubblico Ministero, per confluire in separato procedimento penale, dal momento che solo in successiva data 20.06.2023, veniva eseguita la notifica dell'avviso ex articolo 415 bis c.p.p. nei confronti degli indagati, degli enti e dei loro rispettivi difensori. A tale ultima data, infatti, rispetto alla quale risultavano decorrere i diritti previsti per legge, tali atti non costituivano più parte del procedimento in questione. Peraltro, non può neppure sottacersi la considerazione che, come noto, la facoltà del pubblico ministero di procedere a separazione o a riunione dei procedimenti è desumibile dall' articolo 130 disp. att. cod. proc. pen. che attribuisce al P.M. il potere di agire congiuntamente o separatamente nei confronti di persone accusate di concorso nel medesimo reato ovvero in ordine a diverse imputazioni relative alla medesima persona senza adottare alcuno specifico provvedimento, con l'unico limite della previsione dell'articolo 17 cod. proc. pen, secondo cui può esercitarsi contestualmente l'azione penale per notizie di reato distinte, purché ricorra almeno una delle ipotesi in cui è ammessa la riunione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 48417 del 23/11/2012, conforme a Cass., Sez. 6, Sentenza n. 9927 del 19/01/2012). In parte motiva, la Corte di legittimità ha sostenuto espressamente che la sola norma che disciplina la scelta tra unità e pluralità dei procedimenti nella fase delle indagini preliminari è l'articolo 130 disp. att. c.p.p., secondo la quale, se gli atti delle indagini preliminari riguardano più persone o più imputazioni, il pubblico ministero forma il fascicolo previsto dall' articolo 416, comma 2, c.p.p., inserendovi gli atti che si riferiscono alle persone o alle imputazioni per cui esercita l'azione penale, dovendosi reputare riconosciuto al Pubblico Ministero il potere di agire congiuntamente o separatamente nei confronti di persone accusate di concorso nel medesimo reato ovvero in ordine a diverse imputazioni relative alla medesima persona, senza adottare alcuno specifico provvedimento, essendo solo l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro il punto di riferimento elementare, ma non vincolante, delle indagini preliminari, con l'unico limite derivante dalla previsione dell'articolo 17 c.p.p., nel senso che il pubblico ministero può esercitare contestualmente l' azione penale per notizie di reato distinte, così determinando l'instaurarsi di un unico processo, solamente quando ricorra almeno una delle ipotesi in cui è ammessa la riunione. Difatti, se la riunione e la separazione dei processi è espressamente consentita nella fase giurisdizionale, a maggior ragione essa non deve ritenersi esclusa nella fase preprocessuale delle indagini preliminari, connotata da maggiore informalità. Ad ogni modo, pur volendo evidenziare la irritualità della scelta dell'Organo di Accusa di procedere al citato stralcio, secondo la declinazione temporale sopra riportata, ovvero in data successiva alla firma dell'avviso ex articolo 415 bis c.p.p., ma antecedente alla notifica dello stesso, essendo, nelle more, intervenuto il citato stralcio, con separazione degli atti del procedimento penale, confluiti in altro fascicolo, non si reputa alcuna nullità né dell'avviso di conclusione delle indagini, né degli atti conseguenziali, quali la richiesta di rinvio a giudizio e il decreto di fissazione della udienza preliminare, riconoscendosi la sola sanzione della inutilizzabilità ab origine dei predetti atti sotto il profilo dello scrutinio da operarsi in questa sede. Deve, conseguentemente, rigettarsi la questione preliminare come sollevata dalla difesa dei predetti imputati C.M., CA.A.S. e C.G., cui si associavano anche i difensori degli imputati A.O.P. e L.O., T.D., CO.P., DI S.R. Infine, deve considerarsi la questione sottoposta dai difensori dell'imputato P.D. in riferimento alla contestata legittimità costituzionale dell'articolo 253 c.p.p. rispetto agli articolo 15 e 3 della Carta Costituzionale, nonché 117, comma 1, della Carta Costituzionale e rispetto all'articolo 8 CEDU e agli articolo 7, 8, 11 e 532 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, ovvero ancora alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in riferimento alla interpretazione dell' articolo 15 paragrafo 1 della Direttiva 2002/58 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12.07.2002 come successivamente modificata, alla luce degli articolo 7, 8, 11 e 52 paragrafo 1 della succitata Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione, sempre in relazione all'anzidetto articolo 253 c.p.p. Come riportato nella memoria depositata e richiamato alla udienza del 15.04.2025, la questione sollevata dalla predetta difesa, in riferimento al materiale probatorio su cui si fonda la contestazione, riportata nel libello incolpativo, concerne la disposizione di legge di cui all'art . 253 c.p.p., in quanto la stessa viene reputata violativa del principio della riserva di giurisdizione, nella misura in cui consente al Pubblico Ministero di procedere autonomamente alla apprensione mediante sequestro di dispositivi e/o sistemi informatici e telematici contenenti dati e comunicazioni, nonché contenenti corrispondenza informatica. Orbene, preliminarmente deve richiamarsi che, pur avendo la giurisprudenza di legittimità, con consolidato orientamento, ritenuto che i messaggi whatsapp e gli SMS conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti, ai sensi dell'articolo 234 c.p.p., non costituendo flussi di comunicazioni in corso, ma solo mera documentazione ex post di detti flussi, con conseguente legittimità della loro acquisizione, non trova applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa alla acquisizione di corrispondenza di cui articolo 254 c.p.p. (cfr. da ultimo Cass., , Sez. 6, n. 22417 del 16/03/2022), tuttavia, la Corte Costituzionale, intervenendo con la sentenza n. 170 del 2023, ha superato il succitato assunto, pur pronunciandosi nell'ambito di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. In tale decisione, la Corte ha chiarito che lo scambio di messaggi elettronici e-mail, SMS, whatsapp e simili rappresenta, di per sé, una forma di corrispondenza , e ciò anche nel caso in cui si tratti di messaggi già ricevuti e letti dal destinatario, con l'unica eccezione che, in ragione del tempo trascorso, il messaggio non abbia perso ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento storico . Ne consegue che tale nozione di corrispondenza rispetto ai nuovi mezzi di comunicazione ha comportato l'estensione anche ai messaggi elettronici della sfera di tutela prevista dall'articolo 15 Cost., che assicura a tutti i consociati la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione , consentendone la limitazione soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge . Pertanto, si è chiarito che il concetto di corrispondenza è ampio e comprensivo di ogni forma di comunicazione del pensiero umano, per cui lo scambio di messaggi elettronici, a prescindere dalle caratteristiche del mezzo utilizzato, rappresenta di per sé una forma di corrispondenza agli effetti dell'articolo 15 della Costituzione. Viepiù che la Corte Costituzionale nella sentenza 170/2023 ha anche evidenziato che tale interpretazione si pone in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale non ha avuto incertezze nel ricondurre sotto il cono di protezione dell'articolo 8 CEDU ove pure si fa riferimento alla «corrispondenza» tout courti messaggi di posta elettronica (Corte EDU, grande camera, sentenza 5 settembre 2017, Barbulescu contro Romania, paragrafo 72; Corte EDU, sezione quarta, sentenza 3 aprile 2007, Copland contro Regno Unito, paragrafo 41), gli SMS (Corte EDU, sezioni quinta, sentenza 17 dicembre 2020, Saber contro Norvegia, paragrafo 48) e la messaggistica istantanea inviata e ricevuta tramite internet (Corte EDU, Grande Camera, sentenza Barbulescu, paragrafo 74) . Venendo alla questione relativa alla natura dei messaggi di posta elettronica e whatsapp già ricevuti e letti dal destinatario, conservati nella memoria dei dispositivi elettronici, sempre la medesima Corte è giunta a sostenere che gli stessi costituiscono corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo o per altra causa, essi non abbiano perso ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento storic o , sicché la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall'articolo 254 c.p.p. per il sequestro della corrispondenza. Le conclusioni della Corte Costituzionale, pertanto, sono state fatte proprie, dal 2023 in poi, anche dalla stessa Corte di Cassazione che, superando il menzionato precedente orientamento, facendo tesoro delle chiare indicazioni del Giudice delle Leggi, è arrivata a sostenere, conformemente, che i messaggi di posta elettronica, i messaggi wbatsapp e gli SMS conservati nella memoria di un dispositivo elettronico costituiscono corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, come detto, non abbiano perso ogni carattere di attualità (vedasi Cass., Sez. 2, n. 25549 del 15/05/2024). Tutto quanto detto, allora, determina, in adesione ai pronunciamenti sopra citati della Corte Costituzionale e della Corte di legittimità, che la acquisizione agli atti del procedimento penale di messaggi di posta elettronica, di messaggi wbatsapp e di SMS conservati nella memoria di un dispositivo elettronico deve necessariamente avvenire sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, ovvero, con decreto motivato del Pubblico Ministero, secondo quanto disposto dal codice di rito agli articolo 253 e seg. Nondimeno merita di essere richiamato che tale conclusione è stata condivisa anche dalle Sezioni Unite, che, risolvendo un contrasto in tema di ordine europeo di indagine, oltre ad abbracciare le indicazioni della Corte Costituzionale sulla nozione di corrispondenza, banno chiarito che la tutela prevista dall' articolo 15 Cost. non richiede che per la limitazione della libertà e segretezza della corrispondenza e, dunque per la sua acquisizione ad un procedimento penale, sia necessario un provvedimento del Giudice (Cass., Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, nonché Cass., Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024). Pervenendo a tali considerazioni, è stata anche richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr. Corte di Giustizia, 08/12/2020, Staatsanwaltscbaft Wien, C584/19), per la quale il sintagma autorità giudiziaria indica una categoria in cui sono compresi sia il Giudice sia il Pubblico Ministero. Tale conclusione, proseguono ancora le Sezioni Unite, trova conferma nel codice di rito e, in particolare, nell'articolo 254 c.p.p. in cui si prevede che il sequestro di corrispondenza è disposto dalla autorità giudiziaria , senza alcun riferimento alla necessità dell'intervento del giudice, richiesto, invece, in altre specifiche situazioni (vedasi il sequestro negli uffici dei difensori dall'articolo 103, comma 4, c.p.p.). Pertanto, estendendo tali principi al caso di specie, dal momento che la Corte Costituzionale proprio con la sua giurisprudenza è già arrivata a sostenere che la tutela apprestata dall'articolo 15 Cost alla corrispondenza, comprensiva di mail, SMS e messaggi whatsapp, richiede soltanto il sequestro da parte del Pubblico Ministero, ai sensi degli articolo 253 seg. c.p.p., con riferimento alla questione sollevata dalla difesa dell'imputato PAPPAGALLO, la stessa risulta manifestamente infondata, per cui deve essere rigettata. Allo stesso modo si ritiene non meritevole di accoglimento la ulteriore richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in ragione della considerazione della doverosa distinzione tra il concetto di corrispondenza, comprensiva di mail, SMS e messaggi whatsapp, nei termini sopra detti, e quanto relativo al traffico telefonico e informatico, da considerarsi come dati esteriori delle comunicazioni. Difatti, nessuna assimilazione si ritiene possibile tra le due categorie sopra indicate. Per questi motivi, pur non potendosi trascurare il rilievo che, allo stato, risulta sottoposto alla attenzione delle Commissioni Parlamentari il disegno di legge intitolato Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali , finalizzato alla valutazione circa la introduzione, nel codice di rito, dell'articolo 254 ter c.p.p., tuttavia, alla luce della normativa vigente, come interpreta dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale nei termini sopra riportati, non risultano violati i principi fissati dalle norme richiamate, in ragione della sottoposizione al vaglio del Pubblico Ministero, quale autorità giudiziaria competente, della acquisizione di dati nelle forme previste dal codice di procedura penale. Per tali motivi, devono rigettarsi le questioni sottoposte dalla difesa dell'imputato P.D. per manifesta infondatezza. P.Q.M. sulle questioni preliminari sollevate dalle difese degli imputati e degli enti così si provvede: accoglie la richiesta di declaratoria della nullità della richiesta di rinvio a giudizio e, per l' effetto, dell' avviso ex articolo 415 bis c.p.p., in relazione alle posizioni dell'imputato L.A. e dell' ente DA. SRL, per omessa notifica al difensore di fiducia avv. Paola Metta, con conseguente stralcio delle loro posizione e restituzione degli atti al Pubblico Ministero per i conseguenti adempimenti; rigetta la questione preliminare sollevata dalle difese degli imputati M.V. e T.D., in relazione alla formulazione del capo 21 della rubrica, non sussistendo i presupposti di legge, in ordine al combinato disposto degli articolo 417 e 421 c.p.p.; rigetta la questione preliminare sollevata dalla difesa dell'imputato DI S.R., in relazione alla formulazione del capo 8 della rubrica, non sussistendo i presupposti di legge, sempre in ordine al combinato disposto degli articolo 417 e 421 c.p.p.; accoglie, in parte qua, la questione preliminare sollevata dalle difese degli enti IM. SRL, T. RESTAURI SRL (ridenominata NR. SRL), DI G. SNC (ridenominata DI G. SAS e poi DI G. SRL), in relazione ai capi 16, 6, 4, dovendosi, al contempo, considerare alla stessa stregua anche la contestazione mossa al capo 22 alla A. INGEGNERIA SRL, invitando, ai sensi dell' articolo 421 c.p.p., il Pubblico Ministero a procedere alla precisazione dei suddetti capi di incolpazione, in conformità ai presupposti previsti dal Decreto Legislativo 231/2001; rigetta la questione preliminare sollevata dalla difesa degli imputati C.M., CA.A.S. e C.G., cui si associavano anche i difensori degli imputati A.O.P. e L.O., T.D., CO.P., DI S.R., per infondatezza della stessa, non ravvisandosi la addotta nullità; rigetta la questione di doppia pregiudizialità costituzionale ed euro-unitaria rispetto alla norma di cui all'articolo 253 c.p.p., per manifesta infondatezza.