L’Università non si può trincerare dietro alla difesa della privacy dello studente per negare al padre l’accesso agli atti relativi all’iscrizione, alla frequenza e frequentazione dei corsi, agli esami sostenuti, all’eventuale conseguimento della laurea, essendo tutti dati utili a chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento […].
[…] Il padre, però, non può ricevere, ad alcun titolo, informazioni sul versamento delle rate universitarie, perché è un obbligo che grava sul figlio/studente, né può conoscere le votazioni degli esami sostenuti. È quanto deciso dal Tar Veneto n.1116 del 1° luglio. Un padre divorziato con obbligo di versare l'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne chiedeva all'Università frequentata dal figlio i suddetti dati. L'università invocava la tutela della privacy del figlio, essendo questi dati sensibili, per negare l'accesso, sostenendo che l'essere un genitore non autorizza ipso iure a violarla. Il padre insisteva asserendo che «il diritto di accesso nel caso di specie troverebbe fondamento nel dovere genitoriale di istruire ed educare la prole. Il ricorrente evidenzia(va), inoltre, che la documentazione richiesta è necessaria per valutare l'opportunità di adire l'autorità giudiziaria per una revisione dell'assegno di mantenimento disposto dal Tribunale civile, osservando, infine, che in analoghe circostanze l'Università avrebbe in passato accordato l'accesso al genitore istante». Il diritto del padre alla revisione degli alimenti prevale su quello alla privacy del figlio In primis, seppur non richiamate nella sentenza esaminata si ricordi che un recente, consolidato e costante orientamento della prassi amministrativa in materia di diritto di accesso ha riconosciuto la prevalenza delle esigenze difensive del genitore obbligato a versare gli alimenti al figlio sulla tutela della privacy di quest'ultimo: Tar Palermo nn. 452/09 e 14304/10 e Lazio 35020/10 sono state le prime sentenze stabilire il diritto di accesso ai Cud, ai 730, 740 etc. per avere contezza dei redditi, anche soggetti a tassazione separata e di tutte quelle entrate non ricavabili da questi documenti (indennità per le quali non sussiste l'onere di dichiarazione, risarcimenti danni, usufrutto etc.) percepiti da un soggetto con cui è instaurando od è stato avviato un contenzioso ed il Tar Friuli Venezia Giulia n.599/14 (nel quotidiano dell'1/12/14) ha riconosciuto il diritto di accedere ai dati fiscali della figlia e nello specifico a quelli relativi alla vincita di un assegno di ricerca (o qualsiasi altra borsa di studio e/o Erasmus), poiché questi dati fiscali non erano considerati dati sensibili ai sensi della legge sulla privacy allora vigente. Recentemente è stato ribadito che «l'urgenza difensiva sottesa alla richiesta di accesso appare, dunque, riferibile all'accertamento di quelle “esigenze attuali del figlio” che costituiscono parametro necessario sia nella fase di determinazione dell'originaria misura dell'assegno di mantenimento (Cass. civ., Sez. I, 27 maggio 2024, n. 14760) sia in ogni successiva fase giudiziale, allorché sia richiesto al giudice di verificare se detta misura risulti tuttora ragionevole e proporzionata o debba, invece, essere rivista in diminuzione ovvero in aumento. Alla luce di tali rilievi, le esigenze difensive risultano prevalere sull'interesse alla riservatezza del controinteressato a non rendere nota al padre la propria carriera universitaria (T.A.R. Toscana, n. 1212/2025, cit.), il cui percorso non può non incidere, almeno in astratto, sull'obbligo di mantenimento rispetto all'an così come al quantum debeatur». Pertanto, dato che il padre aveva bisogno di questi dati per instaurare un eventuale giudizio di revisione degli alimenti, l'Università è obbligata all'ostensione degli stessi con la sola eccezione delle votazioni riportate negli esami sostenuti, in quanto ininfluenti sul diritto al mantenimento del controinteressato e di «ogni certificazione attestante la regolarità dei pagamenti delle tasse universitarie (a prescindere dal fatto che queste rientrino o meno nell'assegno di mantenimento percepito dal figlio), tenuto conto che il relativo obbligo risulta posto a carico del solo studente». Si noti come questo sia l'elemento di novità principale rispetto al passato poiché il padre chiede di verificare la carriera universitaria del figlio maggiorenne, stante il fatto che le recenti linee guida sul mantenimento dei figli maggiorenni hanno stabilito che «termina solo nel momento in cui il figlio consegue l'autonomia economica o avrebbe dovuto farlo secondo i parametri di una diligente condotta, da accertare con riferimento al caso concreto» (Cass. n. 1121/25 e Linee guida del Tribunale di Miliano nei quotidiani del 9/5/25 e 23/06/25). Più precisamente se il figlio non studia, non dà gli esami e non si precostituisce, perciò, le basi per una sua futura indipendenza economica, non avrà diritto al mantenimento o quanto meno dovrà essere diminuito.
Presidente Giani - Estensore Fenicia Fatto e Diritto Nel giudizio in oggetto il ricorrente ha chiesto l'annullamento della determinazione diniego espressa dall'Università di Pisa con comunicazione del27 marzo 2025 sull'istanza di accesso agli atti dal primo inoltrata, ai sensi degli articolo 22 e ss. L. 241/1990, in data 21 marzo 2025. In particolare, con tale istanza il ricorrente aveva chiesto all'Università di Pisa la seguente documentazione: a) l'effettiva iscrizione della figlia all'università; b) il dettaglio degli esami sostenuti, con le relative date e votazioni; c) l'eventuale conseguimento della laurea e la data del titolo, se conseguito. Quindi il ricorrente, nel presente giudizio, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto di accesso alla detta documentazione, concernente la situazione universitaria della figlia, deducendo di essere divorziato dal coniuge e di trovarsi nell'impossibilità di conoscere l'effettiva iscrizione della figlia all'Università e gli esami eventualmente sostenuti, anche al fine di verificare la legittimità della partecipazione alle spese di mantenimento della stessa, nella prospettiva di procedere giudizialmente ad una eventuale revisione dell'assegno di mantenimento. In particolare, l'amministrazione ha negato al ricorrente l'accesso agli atti richiesti precisando che, in conformità con la previsione di cui all'articolo 24, comma 6, lett. d), L. n. 241/1990, il curriculum studiorum, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera i) del Regolamento di Ateneo sull'accesso alla documentazione amministrativa, è ostensibile solo previo consenso da parte del controinteressato. Il citato articolo testualmente recita sono sottratti all'accesso...i documenti relativi al curriculum studiorum e alla vita privata di studenti... . Considerata la motivata opposizione presentata in data 25/03/2025 dalla controinteressata, questa Amministrazione ritiene preminente, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, la tutela del diritto alla riservatezza. Pertanto, l'istanza da lei presentata non può essere accolta . Si è costituita in giudizio l'Università di Pisa eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del Regolamento di Ateneo sull'accesso alla documentazione amministrativa, ed argomentando nel merito circa l'infondatezza della pretesa ostensiva, in quanto non assistita dalla necessità di curare o difendere gli interessi giuridici dell'istante, come previsto dall'articolo 9, comma 3, del Regolamento di Ateneo e dall'articolo 24, comma 7, della L. n. 241/1990. E ciò in quanto l'assegno di mantenimento posto dal giudice civile a carico del ricorrente non includerebbe le spese universitarie e comunque, in base alla giurisprudenza della Cassazione, in caso di azione perla revisione dell'assegno di mantenimento, spetterebbe al figlio maggiorenne la prova delle circostanze che rendano giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa. All'udienza in camera di consiglio del 26 giugno 2025, all'esito della discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione. Preliminarmente, appare evidente che ai fini dell'ammissibilità della presente azione non occorreva la contestuale impugnazione del Regolamento di Ateneo sull'accesso alla documentazione amministrativa, il quale chiaramente non pone un limite assoluto all'accesso con riferimento ai documenti relativi al curriculum studiorum degli studenti, ma conformemente all'articolo 24, comma 6,lett. d) e comma 7, della L. n. 241 del 1990, con norma di chiusura, comunque garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi, quando la loro conoscenza è necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici , con rinvio dunque alla tecnica del bilanciamento; tant'è che anche le difese di merito dell'Università si appuntano sulla contestazione della sussistenza di quest'ultimo requisito della necessità e sono poi orientate alla dimostrazione della correttezza del bilanciamento d'interessi effettuato dall'amministrazione. Ciò premesso il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato nel merito nei limiti che si passa a delineare. Invero le norme sopra richiamate (del Regolamento di Ateneo e legislative) devono essere intrepretate nel senso di consentire l'accesso ai suddetti documenti, non solo quando questi siano utili per ragioni difensive, pendente un giudizio davanti a un giudice, ma anche quando l'istante deve valutare se adire o meno il giudice e quindi necessita dei documenti per curare al meglio i propri interessi decidendo, causa cognita, se adire la strada processuale. In questa prospettiva, il collegamento tra l'interesse giuridicamente rilevante del soggetto che chiede l'accesso e la documentazione oggetto della relativa istanza deve essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse. In base alle suesposte considerazioni, va annullato l'impugnato provvedimento di diniego, che è stato adottato dall'Università di Pisa sulla base dell'opposizione presentata dalla controinteressata, ed assegnando assoluta ed indiscriminata preminenza (peraltro immotivatamente), nel bilanciamento degli interessi contrapposti, alla tutela del diritto alla riservatezza. Infatti, l'indubbia esigenza difensiva del ricorrente non andava scandagliata fino al punto di stabilire quali potessero essere gli oneri probatori del medesimo in un eventuale giudizio civile di revisione dell'assegno di mantenimento, non essendo il diritto di accesso, anche nella sua dimensione difensiva, meramente strumentale alla proposizione di un'azione giudiziale. Piuttosto l'Università avrebbe dovuto ritenere sufficiente, ai fini della prevalenza sull'interesse alla riservatezza della figlia, l'interesse del padre, data l'età adulta della controinteressata (già trentunenne), a sapere se la figlia abbia proseguito il suo percorso di studi universitario, perché tale elemento, senza dubbio, astrattamente incide sulla permanenza dell'obbligo di mantenimento, essendo peraltro in questa sede irrilevante la questione della ricomprensione in tale obbligo del pagamento delle tasse universitarie. Così delineato l'interesse diretto e attuale del ricorrente, il Collegio ritiene che esso debba e possa essere soddisfatto con la conoscenza dell'effettiva iscrizione della figlia all'università, del dettaglio degli esami sostenuti, con le relative date, e dell'eventuale conseguimento della laurea e della data del titolo, se conseguito, mentre sembra esulare dall'interesse specifico fatto valere la conoscenza delle votazioni riportate nei singoli esami, elemento sul quale si deve ritenere prevalente l'interesse alla riservatezza della controinteressata. Anche l'interesse, più genericamente prospettato dal ricorrente, di conoscere gli elementi salienti della vita universitaria della figlia ai sensi dell'articolo 30 della Costituzione, che sancisce il diritto-dovere dei genitori di istruire ed educare i figli, può ritenersi soddisfatto con la conoscenza dei medesimi dati sopraindicati; tanto più che questo Tribunale con la sentenza della prima sezione n.1160 del 2022, ha disconosciuto la possibilità di attribuire alla previsione di cui all'articolo 30 della Costituzione una valenza assoluta e derogatoria delle ulteriori norme poste a tutela della riservatezza della persona (primo fra tutti, l'articolo 2),specie nei casi in cui lo studente universitario (ormai maggiorenne) risulta sicuramente in grado di effettuare le proprie scelte e vivere autonomamente la propria vita. La domanda di accesso va pertanto accolta entro i suddetti termini. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti in considerazione del carattere peculiare della presente controversia. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione e per l'effetto, a) annulla l'impugnato provvedimento di diniego; b) ordina all' Università di Pisa, di consentire al ricorrente l'accesso alla documentazione richiesta con istanza del 21 marzo 2025, con la sola esclusione dei dati relativi alle votazioni sui singoli esami sostenuti, e ciò entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione ovvero, se precedente, dalla notifica della presente sentenza. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.