Piano del consumatore: anche il creditore “corresponsabile” del dissesto può contestare la legittimità della proposta

La Corte di Cassazione afferma che l’articolo 69, comma 2, c.c.i.i. si limita ad impedire al creditore corresponsabile del dissesto di proporre in giudizio le proprie difese contro l’omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per i soli motivi di “convenienza”, residuando in capo al medesimo la possibilità di contestarne la legittimità.

«In sede di omologa del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore , il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124- bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può presentare opposizione e reclamo per contestare i requisiti di  legittimità della proposta , essendogli inibita – ai sensi dell' articolo 69, comma 2, c.c.i.i.  – soltanto la presentazione di opposizione e reclamo per contestare la  convenienza della proposta ». In altre parole, la disposizione di cui all' articolo 69, comma 2, c.c.i.i.  fa salvo il potere, anche del creditore corresponsabile del dissesto, di proporre in giudizio le proprie difese contro l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per c.d.  motivi giuridici o di legittimità , ovverosia per la mancanza di uno o più dei requisiti che la legge richiede perché il consumatore possa accedere alla procedura volta alla ristrutturazione del sovraindebitato. Così motivando, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da una società avverso la pronuncia della Corte d'appello di Ancona che aveva dichiarato inammissibile il reclamo da essa proposto, per motivi di legittimità, contro la sentenza di omologa di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore  (articolo 67 e ss. c.c.i.i. ). La Corte d'Appello, ravvisato un concorso da parte della società nell'aggravamento del dissesto, aveva ritenuto quest'ultima non legittimata a presentare reclamo in applicazione dell' articolo 69, comma 2, c.c.i.i. A sostegno delle proprie conclusioni, la S.C. ricorda che il menzionato comma 2 è stato oggetto di modifica ad opera del  decreto correttivo n. 147/2020 , modifica che «è andata proprio nel senso di limitare la più ampia inibitoria che, nel testo originario, era estesa all'impossibilità di «far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore».   Fonte: IUS/Crisi d'Impresa

Presidente Ferro - Relatore Zuliani Fatti di causa La Corte d'Appello di Ancona ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da ITALCREDI Spa contro la sentenza con cui il Tribunale della stessa città aveva omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Cr.Va. ai sensi dell' articolo 67 del D.Lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: c.c.i.i. ). Il diniego dell'esame nel merito del gravame è stato motivato dal giudice a quo attribuendo a ITALCREDI Spa negligenza nell'erogazione del credito, in violazione degli specifici obblighi dettati dall' articolo 124-bis T.U.B . (testo unico delle norme in materia bancaria, approvato, con D.Lgs. n. 385 del 1993 ), con l'effetto di avere aggravato il sovraindebitamento della parte finanziata, dal che si è tratta la conseguenza che l'attuale ricorrente non fosse legittimata a presentare reclamo ex articolo 69 c.c. i. . Contro la sentenza della Corte territoriale ITALCREDI Spa ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Cr.Va. si è difesa con controricorso. L'altro soggetto intimato - un creditore intervenuto nel giudizio sul reclamo - non ha svolto difese. Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 380-bis.1 c.p.c. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia - ai sensi dell' articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione del D.Lgs. n. 14 del 12.1.2019, articolo 69, comma 2 . La ricorrente osserva che la disciplina del c.c.i.i. impedisce al creditore corresponsabile del dissesto ( che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all' articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ) di proporre opposizione o reclamo alla omologazione del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma soltanto qualora la contestazione riguardi la convenienza della proposta ; non, invece, allorché l'opposizione e il successivo reclamo siano volti a contestare la legittimità della proposta del consumatore e, in particolare, come nel caso di specie, la meritevolezza del debitore, così come delineata dall' articolo 69, comma 1, c.c.i.i. ( Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se ... ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode ). 1.1. Il motivo è fondato. 1.1.1. La Corte d'Appello ha ritenuto - con accertamento che la ricorrente non condivide, ma che è insindacabile in questa sede - che la società reclamante idest: ITALCREDI Spa abbia colpevolmente determinato quantomeno l'aggravamento della situazione di sovraindebitamento della consumatrice. E a tale accertamento ha fatto seguire, senza alcuna argomentazione ulteriore a sostegno, l'affermazione che pertanto ITALCREDI Spa non era legittimata a presentare reclamo ex articolo 69 c.c. i. . In tal modo, il giudice a quo ha violato - senza fornire alcuna argomentazione - il chiaro disposto dell' articolo 69, comma 2, c.c.i.i. , secondo cui il creditore colpevole non può opporsi o reclamare per contestare la convenienza della proposta , ovverosia per denunciare la lesione del proprio ed esclusivo interesse economico. Letta al contrario, la disposizione fa invece salvo il potere, anche di questi creditori, di proporre in giudizio le loro difese contro l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per cd. motivi giuridici o di legittimità, ovverosia per la mancanza di uno o più dei requisiti che la legge richiede perché il consumatore possa accedere alla procedura volta alla soluzione del sovraindebitamento. Sotto questo profilo occorre osservare che il testo dell'articolo 69, comma 2, entrato in vigore il 15.7.2022, non è quello originario del D.Lgs. n. 14 del 2019 , bensì il risultato della modifica introdotta dall'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. correttivo n. 147 del 2020. E la modifica è andata proprio nel senso di limitare la più ampia inibitoria che, nel testo originario, era estesa all'impossibilità di far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore (testo corrispondente a quello inserito e rimasto poi invariato nell' articolo 12-bis, comma 3-bis, della legge n. 3 del 2012 , come modificata dall' articolo 4-ter del D.L. n. 137 del 2020 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020 ). Il testo novellato è dunque chiaramente volto a distinguere opposizione e reclamo per ragioni di convenienza economica (inibiti al creditore colpevole) da opposizione e reclamo volti a contestare la legittimità della domanda (consentiti a tutti i creditori). 1.1.2. Come si legge nella motivazione della sentenza qui impugnata, ITALCREDI Spa si era opposta all'omologazione ritenendo che il comportamento della debitrice nei suoi confronti integrasse gli estremi di un atto in frode , avendo così essa consapevolmente aggravato la propria situazione di sovraindebitamento . Pertanto, l'opposizione e il successivo reclamo non erano volti a contestare la convenienza della proposta , bensì la sua legittimità. A torto o a ragione, qui non rileva, perché stabilirlo era appunto il compito assegnato dalla legge alla Corte d'Appello, che invece non lo ha svolto, dichiarando il reclamo inammissibile. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura omesso esame di fatto decisivo per il giudizio - mancato esame della meritevolezza della debitrice - D.Lgs. n. 14 del 12.1.2019, articolo 69, comma 1 . 2.1. Questo motivo rimane assorbito dall'accoglimento del precedente, perché la ricorrente si duole che la Corte d'Appello non abbia affrontato nel merito il tema della meritevolezza della debitrice; omissione del tutto coerente con la premessa della dichiarazione di inammissibilità del reclamo, ma che ora dovrà essere altrettanto coerentemente colmata in sede di rinvio, data la cassazione della decisione di inammissibilità. 3. In definitiva, accolto il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo, l'impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Ancona, che deciderà, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, attenendosi al seguente principio di diritto: In sede di omologa del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all' articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , può presentare opposizione e reclamo per contestare i requisiti di legittimità della proposta, essendogli inibita - ai sensi dell' articolo 69, comma 2, c.c.i.i. - soltanto la presentazione di opposizione e reclamo per contestare la convenienza della proposta . P.Q.M. La Corte: accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Ancona, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.