Se un pedone viene investito in prossimità delle strisce pedonali da un conducente positivo all'alcoltest, la colpa del conducente non può essere esclusa senza una motivazione stringente.
Gli eredi della vittima hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal loro congiunto, travolto da un'autovettura mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali, alle ore 2:00 del mattino. Il conducente del veicolo risultava avere un tasso alcolemico triplo rispetto al consentito. Il Tribunale di Velletri, prima, e la Corte d'Appello di Roma, poi, rigettavano la domanda risarcitoria, attribuendo al pedone una responsabilità esclusiva nella causazione dell'evento. Gli eredi hanno quindi proposto ricorso, basato su tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello. La Suprema Corte, con l'ordinanza in commento, ha accolto il ricorso proposto dagli eredi, rilevando come la Corte territoriale abbia omesso di considerare adeguatamente la condizione di guida in stato di ebbrezza del conducente quale presunzione di colpa grave. La pronuncia interviene su una materia, quella della responsabilità per investimento del pedone, spesso oggetto di valutazioni controverse nei giudizi civili, specialmente quando concorrono elementi quali l'orario notturno, la visibilità e la condotta del conducente sotto l'effetto di alcol. In caso di investimento di un pedone in prossimità delle strisce pedonali, da parte di un conducente in stato di ebbrezza, la responsabilità esclusiva del pedone può essere affermata solo a fronte di una motivazione puntuale e coerente, che tenga conto dell'obbligo di massima prudenza incombente sul conducente e dell'elemento presuntivo della colpa derivante dallo stato psicofisico alterato. La Cassazione ha richiamato l'insegnamento costante, secondo cui il conducente di un veicolo che investe un pedone in prossimità delle strisce pedonali è tenuto ad adottare una condotta di particolare prudenza, trattandosi di area in cui è ragionevole attendersi l'attraversamento da parte di pedoni (Cass. n. 30869/2022). Ancor più, in presenza di uno stato di ebbrezza accertato, l'onere motivazionale richiesto al giudice di merito per escludere ogni responsabilità del conducente si innalza: la presunzione di colpa, in questi casi, non può essere superata con valutazioni apodittiche o fondate su apprezzamenti di mera verosimiglianza. La Corte ha stigmatizzato la motivazione della sentenza impugnata per aver valorizzato unilateralmente la scarsa visibilità del pedone, senza tener conto che la condotta del conducente, alterata dall'alcol, ha inciso significativamente sull'accaduto. In particolare, la Suprema Corte ha sottolineato che la guida in stato di ebbrezza costituisce elemento idoneo a fondare una presunzione di colpa esclusiva o prevalente del conducente, ai sensi dell'articolo 2054, comma 1, c.c., salvo rigorosa prova contraria. L'ordinanza in commento si inserisce nel solco della giurisprudenza che valorizza la funzione protettiva dell'articolo 2054 c.c. a favore dei soggetti deboli della circolazione. Il principio di affidamento, infatti, opera con intensità diversa a seconda della posizione degli utenti coinvolti: nei confronti del pedone, e a maggior ragione se l'investitore è risultato in stato di ebbrezza, l'onere della prova liberatoria a carico del conducente si irrigidisce notevolmente. La sentenza richiama gli operatori del diritto, in particolare i giudici di merito, all'esigenza di non trascurare le presunzioni gravi, precise e concordanti che derivano da condotte tipicamente pericolose come la guida in stato di ebbrezza, specie in orari notturni e in luoghi destinati al transito pedonale.
Presidente Rubino - Relatore Guizzi Fatti di causa 1. Sa.Pe. nonché Pa.Va. ePa.An. tutti nella qualità di eredi di Tu.Pa. ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 5573/22, del 13 settembre 2022, della Corte d'Appello di Roma, che - respingendone il gravame avverso la sentenza n. 2593/17, del 20 settembre 2017, del Tribunale di Velletri - ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta dallo stesso Tu.Pa. nei confronti di Fe.Tr. e di Generali Italia Spa (già INA Assitalia Spa), volta a conseguire il ristoro dei danni alla sua persona, in relazione al sinistro stradale occorsogli in Rocca di Papa, alle ore 02:00 del 1 agosto 2010 2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti che il loro dante causa ebbe ad adire l'autorità giudiziaria, sul presupposto di essere rimasto vittima di un incidente, allorché, nel rincasare dopo aver parcheggiato l'automobile lungo il marciapiede frontistante la propria abitazione, mentre si accingeva ad attraversare la strada, in prossimità delle strisce pedonali, veniva travolto - nelle circostanze di tempo e di luogo sopra meglio descritte - dall'auto di proprietà e condotta da Fe.Tr. assicurata per la RCA con INA Assitalia. I Carabinieri intervenuti in loco accertavano che il conducente del veicolo investitore risultava positivo al c.d. alcoltest , registrando la presenza di un tasso alcolemico triplo rispetto al consentito. Radicato, pertanto, il giudizio risarcitorio da Tu.Pa. nello stesso si costituivano Fe.Tr. e la sua compagnia assicuratrice, resistendo all'avversaria domanda, anche contestando la dinamica del sinistro. Entrambi, infatti, attribuivano la sua eziologia, per intero, alla condotta repentina e imprevedibile dello stesso investito, giacché il medesimo, diversamente da quanto sostenuto nel proprio atto di citazione, non sarebbe stato attinto dall'auto nell'accingersi all'attraversamento, ma solo dopo averlo completato (sotto il controllo di Fe.Tr. ), salvo improvvisamente tornare indietro, così finendo per essere investito. Istruita la causa mediante prova per interpello e testi, nonché lo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio di natura cinematica, il Tribunale veliterno respingeva la domanda, recependo la ricostruzione dei fatti proposta dai convenuti. Esito al quale perveniva sulla scorta delle risultanze dell'espletata consulenza, la quale aveva stimato nell'ordine di 40/45 Km. la velocità del veicolo investitore, nonché in quella di 3,1 m/s. l'andatura, da sinistra a destra (e, dunque, opposta a quella per raggiungere la propria abitazione), tenuta da Tu.Pa. così concludendo che il medesimo, nel momento in cui si rendeva avvistabile e si concretizzava come pericolo , aveva impiegato un tempo compreso tra 0,48 e 0.75 secondi per arrivare sulla traiettoria dell'auto investitrice. Esperito gravame dal già attore, dopo il decesso dello stesso (e la conseguente interruzione del giudizio), la causa veniva riassunta degli eredi, risultando definita con il rigetto dell'appello. 3. Avverso la sentenza della Corte capitolina hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi di Tu.Pa. sulla base - come detto - di tre motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia - ex articolo 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e (o) falsa applicazione degli articolo 2054,1227 e 2697 cod. civ., nonché degli articolo 140,141,154,190,191 e 186 cod. strada. Si censura la sentenza impugnata, là dove ha ritenuto superata la presunzione di colpa ex articolo 2054 cod. civ., costituendo l'improvviso e repentino attraversamento della sede stradale, da parte di Tu.Pa. una circostanza che non poteva essere prevista né evitata con l'uso della normale diligenza da parte del conducente , e ciò in considerazione del brevissimo tempo di avvistamento del pedone, da parte di Fe.Tr. al momento dell'attraversamento della sede stradale (da 0,48 a 0,75 secondi), che, come accertato dal CTU, è stato comunque inferiore all'intervallo psicotecnico medio di reazione in casi analoghi (1 secondo) . Tale evenienza escluderebbe la sostenibilità della circostanza secondo cui il conducente della (Omissis) doveva rappresentarsi il pericolo di un possibile nuovo attraversamento della sede stradale da parte del @Pa.@. nella direzione opposta a quella precedente, atteso che a fronte di un attraversamento della carreggiata la condotta di riattraversamento non era ragionevolmente prevedibile . Orbene, i ricorrenti senza voler entrare nel merito delle valutazioni in fatto , lamentano che il buon governo dei principi e delle norme che disciplinano la materia avrebbe richiesto da parte della Corte di merito un maggior impegno nell'esatta individuazione della corretta condotta che il Fe.Tr. conducente del veicolo investitore, avrebbe dovuto tenere per andare esente da colpa . In particolare, essi addebitano alla Corte capitolina un duplice vizio di sussunzione: il primo, consistente nell'avere negato di dare corretta applicazione alle norme che disciplinano i doveri di diligenza - generici e specifici - previsti dal codice civile e da quello della strada concludendo per un comportamento prudente del conducente ; il secondo, là dove ha affermato l'imprevedibilità dell'evento per come ricostruito in termini diametralmente opposti rispetto all'interpretazione della norma , come chiarita da questa Corte, erroneamente svalutando l'efficienza causale di tutte le condotte concorrenti e concludendo per la esclusiva rilevanza del solo repentino attraversamento del pedone con esclusione della rilevanza di qualsiasi concausa . Secondo i ricorrenti, il giudice d'appello avrebbe dovuto confrontarsi con le seguenti (ritenute) emergenze istruttorie: a) l'evidente stato di ebrezza del conducente dell'autovettura; b) la presenza di un attraversamento pedonale; c) la mancanza di visuale dovuta alla presenza di macchine in sosta sul margine della strada in adiacenza alle strisce pedonali; c) la prevedibilità del comportamento del pedone, avendolo il conducente avvistato e - a suo dire - rallentato la marcia per consentirgli un primo attraversamento delle strisce, per poi proseguire senza accertarsi che il pedone stesso avesse abbandonato l'attraversamento ed investendolo così ad una velocità del tutto inadeguata stimata al momento dell'urto in circa 45 Kmh. e scagliandolo per oltre diciotto metri in avanti . Ciò detto, i ricorrenti - nell'illustrare il primo errore di sussunzione, che addebitano alla Corte capitolina - sottolineano che l'articolo 140 cod. strada pone a carico degli utenti della strada il dovere di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale . A propria volta, il successivo articolo 141 - rubricato Velocità - stabilisce, tra l'altro, che il conducente debba regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione , facendogli carico, in particolare, di conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile . Tale precetto, poi, è rafforzato dall'articolo 191 cod. strada, secondo cui, quando il traffico non sia regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità . Orbene, il comportamento imposto al conducente che si trovi ad impegnare un attraversamento pedonale è l'arresto in ogni caso della marcia (e non all'occorrenza come nella precedente formulazione dell'articolo 191 C.d.s.) quando si avvistino pedoni che si accingono ad attraversare il passaggio o, comunque si trovino nelle immediate vicinanze . Nel caso di specie, il pedone era certamente stato avvistato dal conducente mentre percorreva l'attraversamento pedonale, tanto da aver indotto il Fe.Tr. a rallentare la marcia, solo che poi, senza verificare se effettivamente il pedone avesse abbandonato l'area di attraversamento (anche a causa della ridotta visibilità dovuta alle macchine in sosta) , il conducente ripartiva, attingendo Tu.Pa. che sarebbe tornato indietro, con una velocità d'urto di circa 45 Kmh . Per contro, stante la presenza di un attraversamento pedonale, l'avvistamento di un pedone e la presenza di ostacoli tali da non poter verificare se detto pedone avesse abbandonato l'area dell'attraversamento , imponevano, secondo i ricorrenti, che la velocità corretta del mezzo fosse zero o prossima allo zero come imposto dagli articolo 140,141 e 191 C.d.s. essendo del tutto irrilevante il mancato superamento per pochi chilometri del limite di velocità, circostanza del tutto inconferente , donde la contestata falsa applicazione di tali norme. Quanto, invece, al secondo errore di sussunzione del giudice d'appello, esso consisterebbe - come detto - nell'aver disatteso la corretta interpretazione che questa Corte ha dato dell'articolo 2054, comma 1, cod. civ. In questo caso, infatti, ricorre a carico del conducente una presunzione di responsabilità del 100% per l'investimento del pedone, per superare la quale occorre non solo dimostrare che il primo si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti , ma pure che la condotta tenuta dal soggetto investito - come detto - non fosse ragionevolmente prevedibile ; al tal riguardo, però, si è precisato che, qualora un pedone si accinga ad attraversare la strada e ne abbia iniziato l'attraversamento, il conducente del veicolo ha l'obbligo di prospettarsi l'eventualità di una qualche esitazione, incertezza o pentimento dello stesso, il quale si accorga di aver errato sulla possibilità di sollecito transito , tanto da essere preso dal panico e persino da manifestare l'intenzione di tornare indietro , dovendo il conducente pure in tali casi trovarsi in grado di adottare immediatamente le misure di emergenza, compresa quella di arrestarsi prima di giungere all'estrema linea tangenziale , mantenendo il pieno controllo della guida del veicolo, riducendo l'andatura sin dal momento in cui avvisti il pedone in fase di attraversamento (Cass Sez. 3, ord. 6 luglio 2022, n. 21402). Ne consegue che il rapporto tra l'articolo 2054 cod. civ. e l'articolo 1227 cod. civ. è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti del pedone, non solo colposi, ma, per l'appunto, imprevedibili ed inevitabili. La ricostruzione della condotta del pedone, osservano i ricorrenti è sicuramente accertamento in fatto , ma la corretta riconduzione dello stesso nell'esatto rapporto tra le due norme sopra richiamate costituisce errore in diritto , consistito, nella specie, nell'aver ritenuto sufficiente che il conducente provasse non solo che l'investimento del pedone fosse avvenuto mentre il veicolo procedeva alla velocità consentita nel centro abitato in condizioni ottimali , ma pure che la stessa velocità fosse stata costantemente adeguata alle circostanze del caso concreto, onde prevenire un'eventuale situazione di pericolo , fino all'arresto del mezzo, come avrebbe, in particolare, richiesto la circostanza della scarsa visibilità dell'attraversamento, data la presenza delle auto in sosta. 3.2. Il secondo motivo denuncia - ex articolo 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2054 cod. civ., in relazione agli articolo 40 e 41 cod. pen. Si censura la sentenza impugnata per aver escluso, ad onta della pur acclarata violazione dell'articolo 186 cod. strada, profili di colpa a carico di Fe.Tr. nonché concluso per l'imprevedibilità dell'evento e per l'irrilevanza di qualsiasi ulteriore circostanza attesa l'accertata - in sede di CTU - impossibilità di reazione tempestiva da parte del conducente tale da elidere così, a suo dire, il nesso causale tra condotta e danno . Assumono i ricorrenti che tale conclusione sarebbe stata raggiunta in spregio agli articolo 40 e 41 cod. pen., in applicazione dei quali, anche nell'ambito della responsabilità civile, deve ricostruirsi in nesso causale tra condotta dell'asserito responsabile ed evento dannoso. Difatti, il nesso causale tra la condotta dell'agente e l'evento può ritenersi interrotto solo quando le cause sopravvenute siano tali da essere state, per sé sole, sufficienti a determinare l'evento , escludendo in tal modo il rapporto di causalità tra la condotta dell'asserito responsabile e l'evento stesso. In altri termini, la causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento è certamente anche quella che, pur inserendosi nella serie causale dipendente dalla condotta dell'imputato, agisce per esclusiva forza propria nella determinazione dell'evento stesso, in modo che la condotta dell'imputato, pur costituendo un antecedente necessario per l'efficacia delle cause sopravvenute, assume rispetto all'evento non il ruolo di fattore causale, ma di semplice occasione . Per contro, osservano i ricorrenti, non possono essere considerate cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'evento - in base a quanto affermato dalla giurisprudenza penale di questa Corte - quelle che abbiano causato l'evento in sinergia con la condotta dell'imputato stesso, atteso che, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe verificato , sicché non sono dunque cause da sole sufficienti a determinare l'evento quelle che operano in unione con la condotta dell'imputato . Alla luce di tali principi, dunque, non si vede davvero come i Giudici del merito , è la conclusione dei ricorrenti, abbiano potuto ricondurre a conseguenze del tutto atipiche ed incongrue rispetto al verificarsi di un sinistro la guida in stato di ebrezza ed il mancato adeguamento della velocità di guida alla particolare situazione di pericolo - accertata processualmente - costituita dalla presenza di un pedone su un attraversamento pedonale di cui non poteva essere verificato il completo allontanamento a causa della presenza di veicoli parcheggiati sul margine della via che ne avrebbero occultato la sagoma al termine di un primo attraversamento . 3.3. Il terzo motivo denuncia - ex articolo 132, comma 2, n. 4) e 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - nullità della sentenza e del procedimento, in riferimento agli articolo 2054 e 1227 cod. civ. . Denunciano i ricorrenti i vizi motivazionali della sentenza impugnata, assumendo che essa, da un lato, sarebbe affetta da insanabili contraddizioni, e dall'altro, persino del tutto immotivata o motivata solo in apparenza senza raggiungere i requisiti minimi costituzionali di cui all'articolo 111 Cost. Si censura la sentenza impugnata là dove la velocità viene ritenuta adeguata in quanto inferiore al limite di legge previsto per quel tratto di strada , sebbene questa circostanza non fosse affatto determinante né dirimente per chiarire se il conducente tenesse una velocità adeguata al tempo ed al luogo , senza indagare sulle concrete circostanze che avrebbero imposto certamente una velocità inferiore o addirittura l'arresto del veicolo (attraversamento pedonale in presenza di pedoni ecc.) . Parimenti, non viene valorizzata la presenza di ingombri, auto in sosta sulla carreggiata, tali da coprire almeno parzialmente la visuale, imponendo al conducente ulteriore prudenza nella difficoltà di verificare se il pedone avesse effettivamente abbandonato l'area, fermandosi, come richiesto dall'articolo 191 c.d.s. . Egualmente non esplicitato in motivazione , si assume, risulterebbe il procedimento logico giuridico su cui la Corte territoriale fonda il proprio convincimento sull'irrilevanza della guida in stato di ebrezza del conducente, atteso che l'irrilevanza di tale condotta alla luce della ritenuta interruzione del nesso causale, per aver il pedone attraversato improvvisamente, non coglie nel segno e non resiste alla prova della esclusione delle condotte concorrenti alla luce del corretto inquadramento dei precetti di cui agli articolo 40 e 41 cod. pen. . Infine, la sentenza sarebbe affetta da insanabile contraddizione , là dove prima ritiene plausibile il nuovo attraversamento pedonale del @Pa.@. ma, poche righe dopo, al fine di giustificare l'interruzione del nesso causale in riferimento al repentino attraversamento e la conseguente esclusione causale di qualsivoglia condotta concorrente, ha dovuto ritenere la stessa circostanza del tutto imprevedibile . 4. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, Generali Italia chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. È rimasto solo intimato Fe.Tr. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'articolo 380-bis.1 cod. proc. civ. 7. I ricorrenti hanno depositato memoria. 8. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. Ragioni della decisione 9. Il ricorso va accolto, nei limiti di seguito precisati. 9.1. Il primo motivo è fondato. 9.1.1. Attraverso di esso, i ricorrenti - come si è illustrato -addebitano al giudice d'appello un duplice errore di sussunzione, sicché non coglie nel segno l'eccezione della controricorrente, secondo cui il presente motivo tenderebbe - al pari, si assume, degli altri - ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie. Per un verso, infatti, i ricorrenti sostengono che la Corte capitolina non avrebbe dato corretta applicazione alle norme che disciplinano i doveri di diligenza - generici e specifici - previsti dal codice civile e da quello della strada concludendo per un comportamento prudente del conducente ; per altro verso le si imputa di aver affermato l'imprevedibilità dell'evento in termini diametralmente opposti rispetto all'interpretazione della norma proposta da questa Corte, erroneamente svalutando l'efficienza causale di tutte le condotte concorrenti e concludendo per la esclusiva rilevanza del solo repentino attraversamento del pedone con esclusione della rilevanza di qualsiasi concausa . Orbene, il primo errore, in particolare, sarebbe consistito nella disapplicazione degli articolo 140,141 e 191 cod. strada, a mente dei quali il conducente avrebbe dovuto arrestare il veicolo, e non limitarsi - pur procedendo a velocità che è stata valutata nella norma - a controllare il transito di Tu.Pa. e ciò stante la presenza di un attraversamento pedonale, l'avvistamento di un pedone e , soprattutto, la presenza di ostacoli tali da non poter verificare se detto pedone avesse abbandonato l'area dell'attraversamento . In particolare, proprio la situazione di ingombro della visuale - data dalla presenza di veicoli posteggiati a bordo strada - avrebbe imposto la condotta di maggior prudenza, ovvero l'arresto del veicolo. 9.1.2. Tale ultima censura è fondata, giacché, quantomeno ai sensi dell'articolo 191 cod. strada (norma secondo cui i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità ), oltre che del comma 2 dell'articolo 141 del medesimo codice (in base al quale il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile ), il conducente del veicolo investitore avrebbe dovuto progressivamente rallentare l°ata p velocità, sino ad arrestarsi, in presenza di una situazione di parziale occultamento dell'intero spazio interessato dall'attraversamento di Tu.Pa. senza confidare nel completamento di quella operazione. E ciò anche in ragione del fatto aspetto sul quale si appunta, in particolare, il secondo errore addebitato al giudice di appello che qualora un pedone si accinga ad attraversare la strada e ne abbia iniziato l'attraversamento, il conducente del veicolo ha l'obbligo di prospettarsi l'eventualità di una qualche esitazione, incertezza o pentimento (così, in motivazione, Cass Sez. 3, ord. 6 luglio 2022, n. 21402, Rv. 665209-02). Va, invero, ribadito, che - in caso di investimento di un pedone l'apprezzamento della condotta di guida del conducente deve avvenire con particolare rigore. Difatti la suddetta fattispecie rimane assoggettata al principio secondo cui, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'articolo 2054, comma 1, cod. civ., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 28 gennaio 2019, n. 2241, Rv. 652291-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 21402 del 2002, cit. non massimata sul punto), dovendo, però, l'investitore, per vincere tale presunzione, dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno , tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del soggetto investito, visto che occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta . (Cass. Sez. 3, sent. 4 aprile 2017, n. 8663, Rv. 643838-01). L'esonero integrale da responsabilità del conducente investitore richiede, pertanto, la dimostrazione che l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia abbia reso inevitabile l'evento dannoso (Cass. Sez. 3, sent. 11 giugno 2010, n. 14064; Rv. 613405-01; Cass. Sez. 3, sent. 18 ottobre 2001, n. 12751, Rv. 549738-01; Cass. Sez. 3, sent. 27 novembre 1998, n. 12039, Rv. 521162-01; Cass. Sez. 3, sent. 16 giugno 1998, n. 5983, Rv. 516500-01; Cass. Sez. 3, sent. 17 aprile 1997, n. 3309, Rv. 503758-01; Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 1993, n. 8451, Rv. 483364-01; Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 1990, n. 3554, Rv. 466896-01), situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti , ciò che si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo , purché il conducente dello stesso proceda regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza (Cass. Sez. 6-3, ord. 22 febbraio 2017, n. 4551, Rv. 643134-01; Cass. Sez. 3, sent. 29 settembre 2006, n. 21249, Rv. 593596-01; Cass. Sez. 3, sent. 23 aprile 2004, n. 7777, Rv. 572293-01; Cass. Sez. 3, sent. 16 giugno 2003, n. 9620, Rv. 564285-01). 9.2. I restanti motivi restano assorbiti dall'accoglimento del primo. 10. In conclusione, il ricorso va accolto quanto al suo primo motivo e la sentenza impugnata cassata in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, in applicazione del seguente principio di diritto: in caso di investimento di un pedone, ai fini dell'integrale esonero della responsabilità del conducente del veicolo investitore, che è presunta al 100% giusta il disposto dell'articolo 2054, comma 1, cod. civ., occorre sia che il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'investitore si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti, sia che il conducente abbia comunque osservato tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza, in particolare in relazione alla necessità di regolare la velocità del mezzo fino ad assicurare la possibilità del suo completo arresto . 11. Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti e della vittima del sinistro Tu.Pa. , ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti, e cassa in relazione la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.