È stato approvato, in prima lettura da Camera e Senato, il disegno di legge costituzionale che modifica l’ordinamento giudiziario, introduce il doppio CSM e l’Alta Corte disciplinare.
Trattandosi di una modifica costituzionale la materia è disciplinata dall'articolo 138 Cost. che prevede una doppia lettura. Così a questa prima lettura di Camera e Senato potrà seguirne, entro tre mesi, una seconda, la quale richiede, ai fini dell'approvazione, la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Ciò non è comunque, sufficiente poiché la nostra è una Costituzione rigida, a cui si affianca un ulteriore elemento di rigidità, la forma repubblicana dello Stato per cui se la legge di riforma costituzionale non viene approvata con la maggioranza dei due terzi, dovrà essere sottoposta al referendum. Questa serie piuttosto complessa di procedure per l'approvazione della legge ci dice già di per sé qualcosa di molto importante in ordine a ciò che si sta per modificare. Dal 1948 ad oggi infatti, il tema non è stato oggetto di modifiche costituzionali. La materia del CSM, con tutto ciò che questo comporta, ha rappresentato quindi, un punto fermo nella struttura ordinamentale dell'impianto costituzionale italiano. La sua immutabilità – il che non vuol dire che non ci siano state in materia di giustizia o di processo penale questioni di legittimità costituzionale anche approvate – ha rappresentato un elemento significativo perché intorno a questa struttura ordinamentale si è costituito uno schema di potere: il potere della magistratura, il rapporto tra politica e magistratura. Per lungo tempo le ipotesi di modifica di questo ordinamento costituzionale non hanno avuto seguito proprio per le difficoltà che si incontravano ad approvare una legge di riforma costituzionale o anche per qualche iniziativa referendaria. Sulla base di ciò si è costruito il sistema della giustizia penale che è consolidato naturalmente sulla previsione dell'unico CSM e quindi di carriere dei pubblici ministeri e dei giudici all'interno dello stesso consiglio, come emerge del resto anche dalla natura così definita di autorità giudiziaria. Tale dato aveva un significato storico facilmente ricollegabile alla genesi di queste normative, cioè il riferimento al processo penale inquisitorio del 1930. L'entrata in crisi di tale sistema ha portato a sollecitazioni volte a modificare la Costituzione. Nonostante si sia cercato, prima di giungere a tale necessità, di arginare il problema attraverso la modifica di norme ordinarie relative ad alcuni aspetti della materia: significativa l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale impostato in termini assolutamente diversi rispetto a quelli inquisitori e, ancor più con la modifica costituzionale dell'articolo 111 Cost. Le suddette modifiche hanno contaminato il codice del 1988, ma la norma costituzionale relativa al contradditorio, al giusto processo, alla terzietà e indipendenza del giudice, rimanendo invariata ha consentito la nascita di sollecitazioni volte ad adeguare la struttura ordinamentale che fa capo al CSM, fermo restando che già una sua parte – con riferimento all'autorità giudiziaria di cui il CSM unico è espressione – è stato oggetto di modifiche ordinarie. L'aver conservato per molti anni una struttura ordinamentale così concepita – unico CSM – ha evidenziato delle patologie perché ci sono stati esercizi di potere legati a questa struttura immodificabile, patologie che man mano si evidenziavano e che rendevano inadeguato il modello costituzionale legato all'unico CSM. Si è proceduto, soprattutto con riferimento al rapporto fra pubblico ministero e giudice, attraverso delle modifiche alla legge ordinaria, ma la struttura costituzionale è rimasta immutata. Sulla base di questo dato si è cercato, nel momento in cui si sono trovate le maggioranze a dover rispondere alle pressioni di alcune parti politiche e soprattutto delle Camere penali e dell'Avvocatura, di realizzare una modifica costituzionale della struttura ordinamentale soprattutto con riguardo al CSM composto congiuntamente da giudici e pubblici ministeri. Questo dato però ci permette di fare un'ulteriore riflessione. Modificare la Costituzione naturalmente non è una cosa agevole e semplice, ma soprattutto bisogna incominciare a considerare – e saranno inevitabili – le ricadute che una modifica costituzionale attua. Le modifiche ordinamentali di legge ordinaria sono facilmente interpretabili, ma quando si tocca la struttura di potere – la struttura ordinamentale inserita all'interno della Costituzione – è chiaro che ci sono delle conseguenze, delle ricadute, nulla può restare immutato e qui si articolano le riserve che alcune parti, la magistratura soprattutto, hanno nei confronti della riforma, lamentando pericoli e timori. Per altro verso tuttavia, si evidenziano anche prospettive positive. Sicuramente anche inadeguatezze poiché la riforma non sarà in grado di risolvere tutti i problemi. Questo il quadro generale: da un lato, esiste una struttura ordinamentale dal 1948 connotata da una inadeguatezza alla luce delle modifiche, quanto meno costituzionali, dell'articolo 111 Cost., del giusto processo, della terzietà del giudice e delle prospettive incerte che potrebbero esserci in merito alle vicende che seguiranno l'approvazione della riforma, soprattutto rispetto ai due Consigli Superiori, presieduti dal Presidente della Repubblica per assicurare l'unità dello Stato. La riforma sostanzialmente, come già in parte anticipato, ha il suo cuore nella previsione di due CSM composti da pubblici ministeri e da giudici. Uno degli aspetti che ha suscitato e suscita qualche dubbio è quello legato alle modalità della loro composizione, non tanto al rapporto fra politici e magistrati quanto piuttosto per il criterio di presenza dei magistrati che invece di essere elettivi, come oggi, diventeranno suscettibili di sorteggio. Il sorteggio può essere visto negativamente: qualsiasi giudice o pubblico ministero infatti, potrebbe essere suscettibile di far parte del CSM per quattro anni. Probabilmente, in sede di attuazione della riforma, verrà prevista una normativa applicativa, la quale deciderà le modalità del sorteggio e le modalità di partecipazione. I criteri sono anche individuati in riferimento alla composizione politica: ci sarà una estrazione da un numero ampio di politici indicati all'inizio della legislatura. Non vi sarà più la possibilità per la politica di designare i suoi rappresentanti. Questi due profili determinano gli aspetti correttivi delle patologie che hanno condotto alla riforma volta ad arginare il fenomeno delle correnti, del carrierismo, degli interessi che i magistrati hanno a nominare le persone che culturalmente e politicamente sono a sé vicini. Il secondo aspetto significativo della riforma sarà indubbiamente quello dell'Alta Corte di giustizia. Anche qui emergono problemi interpretativi sia in merito alla sua composizione sia alla sua natura: l'organismo sarà composto da magistrati, avvocati, politici, ma sarà estraneo alla logica del Consiglio Superiore al fine di risolvere alcune criticità della procedura disciplinare del CSM. Emergeranno problemi interpretativi: le sentenze della Corte che giudicherà sia in primo grado che in appello in diversa composizione, saranno suscettibili di ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost.? Altra questione sulla quale ci si interroga e che la magistratura paventa è legata alle polemiche che si articolano attorno all'eventuale subordinazione dei pubblici ministeri all'esecutivo. A tale riguardo sono state fornite molte rassicurazioni: l'autonomia della magistratura, sia dei pubblici ministeri che dei giudici, è assicurata da una norma costituzionale. Altro timore è rappresentato dalla possibilità che un pubblico ministero membro del CSM separato abbia maggior potere rispetto a quello che i pubblici ministeri oggi hanno all'interno del Consiglio Superiore, dove vi è un confronto con i giudici. Di converso, si ritiene che i giudici, acquisendo una loro autonomia, possano avere un potere maggiore di indipendenza rispetto alle sollecitazioni degli organi d'accusa. Si sottolinea che ciò potrebbe non realizzarsi perché il giudice potrebbe invece, subire la presenza dei pubblici ministeri che hanno un loro CSM e che potrebbero far confluire tutte le loro “riserve” nell'ambito della procedura disciplinare della Corte di giustizia. Quindi, come si evince, i problemi sono complessi. Si è cercato di risolverne alcuni, se ne paventano altri, perché è una riforma destinata a subire le variazioni delle dinamiche comportamentali che le norme naturalmente possono determinare.