Nuovo licenziamento, stop al risarcimento: indennità esclusa dopo il secondo recesso

La revoca di un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di competenze maturate dopo un licenziamento dichiarato illegittimo ha posto in evidenza che l’ordine di reintegrazione non implica, di per sé, la sussistenza ininterrotta del rapporto di lavoro quando interviene un secondo licenziamento, autonomo e non impugnato; il diritto al risarcimento resta limitato al solo periodo compreso tra i due atti espulsivi, escludendo l’estensione automatica degli effetti della prima pronuncia oltre la nuova causa estintiva.

Con l'ordinanza in commento, la Sezione Lavoro della Cassazione affronta nuovamente il tema dei limiti oggettivi del giudicato nel contenzioso sui licenziamenti plurimi e sulle condizioni per il riconoscimento del risarcimento in caso di reintegrazione. La vicenda nasceva dalla revoca, in sede di Appello, di un decreto ingiuntivo con cui era stato riconosciuto ad una lavoratrice il pagamento di oltre 80.000 euro, quale trattamento economico dovuto tra la data del primo licenziamento (16 novembre 2011) e il 30 novembre 2015, al netto di quanto già percepito. La pretesa si fondava su una precedente sentenza – confermata anche in secondo grado – che aveva dichiarato l'illegittimità del primo licenziamento e ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro ex articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori (nella versione allora vigente). Tuttavia, la Corte d'Appello di Firenze aveva revocato il decreto ingiuntivo, evidenziando come la sentenza relativa al primo licenziamento non avesse escluso, con forza di giudicato, la possibilità che il rapporto di lavoro fosse stato estinto da altri fatti sopravvenuti, in particolare dal secondo licenziamento intervenuto nel giugno 2012 e mai impugnato dalla lavoratrice. La Corte territoriale rimarcava la piena autonomia di tale secondo licenziamento, basato su motivazioni distinte, escludendo così che si fosse formato un giudicato implicito tale da riconoscere il diritto al risarcimento anche per il periodo successivo a tale secondo atto espulsivo. La lavoratrice ha proposto ricorso in Cassazione, deducendo la violazione dell'articolo 2909 c.c. e censurando la sentenza d'Appello per non aver riconosciuto il giudicato implicito derivante dalla pronuncia di reintegrazione, sostenendo che tale provvedimento avrebbe dovuto implicare l'accertamento dell'assenza di fatti estintivi del rapporto fino alla data della sentenza, inclusa l'inefficacia del secondo licenziamento. La Suprema Corte, con un articolato percorso argomentativo, ha ribadito che la nozione di giudicato implicito – ovvero l'efficacia della cosa giudicata che copre non solo il dedotto ma anche il deducibile, e dunque tutte le questioni che costituiscono presupposto logico-giuridico essenziale della decisione – richiede un rapporto di dipendenza indissolubile tra la questione decisa e quella che si assume implicita. Nel caso di specie, la Corte ha escluso che la statuizione di reintegrazione costituisse di per sé il presupposto logico-giuridico dell'attuale persistenza del rapporto di lavoro, precisando che l'ordine di reintegrazione emesso ai sensi dell'articolo 18 l. n. 300/1970 rappresenta una condanna generica all'adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto, ma non implica l'accertamento dell'insussistenza di fatti successivi idonei a estinguerlo. I Giudici hanno richiamato precedenti consolidati secondo cui, qualora intervenga un secondo licenziamento – fondato su fatti e motivi diversi e divenuto definitivo per mancata impugnazione – il lavoratore non può far valere il giudicato relativo all'illegittimità del primo licenziamento per ottenere il risarcimento anche per periodi successivi. L'eventuale ordine di reintegrazione, infatti, è sempre condizionato alla persistenza del rapporto e all'assenza di eventi risolutivi sopravvenuti, perché il rapporto di lavoro, in quanto rapporto di durata, impone la verifica della situazione esistente al momento della richiesta di esecuzione. Alla luce di tali principi, la Corte ha, dunque, rigettato il ricorso, ribadendo che l'ordine di reintegrazione conseguente alla declaratoria di illegittimità del primo licenziamento non implica l'accertamento della persistenza del rapporto fino alla data della sentenza laddove, nelle more, sia intervenuto e sia divenuto definitivo un secondo licenziamento.

Presidente Pagetta Relatore Piccone Rilevato che 1.La Corte di appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da D.P.S. per l'importo di € 80.887,28 nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. e condannato la lavoratrice a restituire quanto eventualmente percepito in esecuzione del provvedimento monitorio. La pretesa azionata in via monitoria era fondata su precedente sentenza, confermata in appello, con la quale era stato dichiarato illegittimo, con le conseguenze ex articolo 18 l. n. 300/1970 nel testo all'epoca vigente, il licenziamento intimato in data 16.11.2011 alla D.P.S. dalla società (OMISSIS); le somme richieste concernevano il trattamento economico dal licenziamento al 30.11.2015, detratto quanto già percepito in relazione a tale periodo. 2. La Corte di merito ha ritenuto, in sintesi, che il giudizio presupposto, avente ad oggetto la illegittimità del licenziamento intimato non avesse accertato con efficacia di giudicato come invece sostenuto dalla D.P.S. l'insussistenza di fatti estintivi del rapporto di lavoro ed in particolare dell'estinzione connessa al secondo licenziamento del giugno 2012, non impugnato dalla lavoratrice; ciò in quanto il secondo licenziamento, fondato su diversa causa o motivo, era del tutto autonomo dal primo e la verifica dell'effetto estintivo connesso al secondo recesso datoriale non costituiva il presupposto logicogiuridico ineludibile dell'accertamento giudiziale relativo al licenziamento del novembre 2011; tanto escludeva la configurabilità di un giudicato implicito sul punto con la conseguenza che il diritto della lavoratrice al risarcimento del danno doveva essere contenuto limitatamente al periodo di persistenza giuridica del rapporto e quindi al periodo intercorso fra il primo ed il secondo licenziamento divenuto definitivo per mancata impugnazione. 4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso D.P.S. sulla base di un unico motivo; la parte intimata ha resistito con controricorso. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 380-bis .1. cod. proc. civ. Considerato che 1. Con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 2909 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per violazione del giudicato implicito scaturente dalla errata interpretazione del giudicato esterno rappresentato dalla sentenza n. 1333/2013 del Tribunale di Firenze, così come confermata dalla sentenza n. 69/2015 della Corte di appello; sostiene, infatti, che la corretta interpretazione del comando giudiziale reso nel procedimento di impugnativa del licenziamento del novembre 2011 avrebbe dovuto indurre la Corte di merito a rilevare il giudicato implicito sulla prosecuzione, de iure, al momento della sentenza, del rapporto di lavoro con Poste Italiane, rappresentando tale prosecuzione l'imprescindibile presupposto logico giuridico della condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro adottata in quel giudizio e considerato che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile; in altri termini, la condanna alla reintegrazione comportava l'accertamento, fino alla data della sentenza, dell'assenza di fatti estintivi del rapporto di lavoro, e quindi, in particolare, dell'effetto estintivo connesso al secondo licenziamento, la cui esistenza era stata allegata da Poste nei propri scritti difensivi, pur senza che venisse formulata un'eccezione di estinzione del rapporto. 2. Il motivo è infondato. 2.1. E' noto che nella corrente interpretazione giurisprudenziale all'espressione giudicato implicito si ricorre per designare quella particolare efficacia della cosa giudicata, che copre sia il dedotto che il deducibile, non soltanto cioè le questioni espressamente fatte valere nel giudizio, in via di azione o di eccezione, ma anche quelle, in concreto non dedotte, costituenti tuttavia presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione; il giudicato implicito richiede, per la sua formazione, che tra la questione decisa in modo espresso e quella che si deduce essere stata risolta implicitamente sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, tale da determinare l'assoluta inutilità di una decisione sulla seconda questione e, inoltre, che la questione decisa in modo espresso non sia stata impugnata (Cass. 7115/2020). Il giudicato non si estende quindi ad ogni proposizione contenuta in una sentenza con carattere di semplice affermazione incidentale ma esige che l'accertamento contenuto nella motivazione della sentenza attenga a questioni che ne costituiscono necessaria premessa ovvero presupposto logico indefettibile (Cass. 16824/ 2013); tale rapporto viene meno quando la questione che si vuole implicitamente risolta abbia una propria autonomia ed individualità, per la diversità dei presupposti di fatto e di diritto (Cass. 10252/2002).  2.2. Nello specifico, è da escludere che la statuizione di reintegrazione nel posto di lavoro disposta in sede giudiziale quale conseguenza della accertata illegittimità del primo licenziamento abbia comportato, come prospetta parte ricorrente, quale suo indissolubile presupposto logico-giuridico, l'accertamento della giuridica persistenza del rapporto di lavoro e quindi della insussistenza di fatti idonei a determinarne l'estinzione; l'ordine di reintegrazione del lavoratore subordinato illegittimamente licenziato, emesso dal giudice ex articolo 18 legge n. 300/70, costituisce, come ammette anche parte ricorrente, una condanna (generica) del datore di lavoro all'adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (e quindi ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, rappresentata, senza identificarsi con essa, dalla riattivazione del normale presupposto dell'esecuzione del rapporto) ed altresì contiene l'accertamento dell'inidoneità del licenziamento ad estinguere il rapporto stesso al momento in cui è stato intimato. Tale accertamento però non si estende anche ad intervalli di tempo successivi, sicché l'ordine di reintegrazione e la condanna al pagamento delle retribuzioni per il periodo successivo al recesso datoriale restano condizionati alla permanenza del rapporto dopo il licenziamento e alla possibile incidenza di ulteriori (e successivi) fatti o atti idonei a determinare la risoluzione del rapporto stesso. 3. Consegue che, ove sia intervenuto nelle more del giudizio e prima dell'ordine di reintegrazione, un secondo licenziamento intimato per ragioni diverse e per fatti successivi, la cui legittimità risulti successivamente accertata con sentenza passata in giudicato, il lavoratore non può far valere il giudicato formatosi in ordine all'illegittimità del primo licenziamento, assumendo che l'ordine di reintegrazione (emesso dopo il secondo licenziamento) contenga anche l'accertamento dell'attualità del rapporto e quindi travolga anche l'accertamento (definitivo in ragione del secondo giudicato) dell'idoneità del secondo licenziamento a risolvere il rapporto (Cass. 10628/2003, 10515/1997). 4. E' inoltre da osservare che la natura di rapporto di durata del rapporto di lavoro rende intrinseco al comando giudiziale di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 18 legge n. 300/1970 che esso sia condizionato alla possibilità giuridica di riammissione in servizio all'atto della sua esecuzione e quindi, per quel che qui rileva, alla giuridica persistenza del rapporto medesimo; per altro profilo, risulta connaturale alla natura di statuizione di condanna generica della reintegrazione nel posto di lavoro disposta ai sensi dell'articolo 18 l. n. 300 del 1970St. lav., che la determinazione successiva del quantum sia verificata nell'attualità, alla luce della concreta situazione esistente al momento della relativa richiesta. 5. Le considerazioni che precedono escludono che l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro conseguente all'accertamento giudiziale della illegittimità del primo licenziamento, implichi l'imprescindibile accertamento della giuridica persistenza del rapporto al momento della emanazione della decisione, ricostruzione che è alla base della prospettazione fatta valere dall'odierna ricorrente (cfr., in questi termini, Cass. n. 27787 del 2021). 6. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto. 6.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 6.2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13., se dovuto.