Condotta inopportuna ma non lesiva della dignità personale della collega: esclusa la giusta causa di licenziamento

Impossibile, contrariamente a quanto sostenuto dalla lavoratrice e dal datore di lavoro, parlare di molestia sessuale. Eccessiva la sanzione adottata nei confronti del dipendente accusato, che ha diritto non solo ad essere reintegrato ma anche ad essere risarcito.

Scenario della vicenda è una Onlus dove una dipendente comunica di essere stata palpeggiata, nonostante la sua opposizione, da un collega, alla fine di un turno, e, peraltro, alla presenza di un altro collega. L’episodio ha un doppio strascico. Da un lato, in ambito penale, il lavoratore additato dalla donna come il responsabile del palpeggiamento finisce sotto processo con l’accusa di molestie sessuali, ma, come richiesto anche dalla Procura, il Giudice per le indagini preliminari opta per l’archiviazione, con conseguente chiusura del procedimento. Da un altro lato, quello lavorativo, l’uomo accusato dalla collega viene licenziato proprio a causa della condotta tenuta nei confronti della donna, condotta ritenuta gravissima - in quanto molestia sessuale - dal datore di lavoro. Per i giudici di merito, però, ricostruiti i fatti, è lampante l’illegittimità del drastico provvedimento adottato dalla Onlus: il lavoratore ha diritto non solo ad essere reintegrato ma anche ad ottenere un’indennità corrispondente alle retribuzioni non percepite e, infine, a vedersi versato un adeguato ristoro economico per il danno d’immagine subito a causa della natura ingiuriosa del licenziamento. In particolare, per i giudici d’Appello «i fatti oggetto della contestazione», ossia alcuni pizzicotti sui fianchi e non un vero e proprio palpeggiamento, «sono – alla luce del quadro probatorio acquisito – inesistenti e sostanzialmente irrilevanti sotto il profilo disciplinare, non avendo avuto l’effetto di violare la dignità della persona», cioè la lavoratrice, «attraverso la creazione di un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo, né tantomeno sessualmente prevaricatorio». E, comunque, aggiungono i giudici di secondo grado, «si tratta di fatti che possono essere puniti con una sanzione conservativa», poiché «la condotta inappropriata tenuta dal lavoratore nei confronti della collega ha denotato un semplice rapporto di consuetudine nel saluto fra le persone e può essere agevolmente incluso nel contegno scorretto e offensivo verso i colleghi, e non nell’ambito della sanzione espulsiva prevista per i gravi comportamenti lesivi della dignità della persona». Inutile il ricorso proposto in Cassazione dalla Onlus e mirato a presentare «la condotta inappropriata tenuta dal lavoratore» come «una molestia sessuale» in piena regola. Anche per la Suprema Corte, difatti, per molestia sessuale si può intendere «quel comportamento indesiderato, posto in essere per ragioni connesse al sesso, avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di un individuo» e che può «creare un clima intimidatorio, degradante, umiliante od offensivo». Ragionando in quest’ottica, il lavoratore sotto accusa «ha tenuto una condotta disciplinarmente rilevante ma – alla luce della ricostruzione probatoria dell’andamento dei fatti – non tale da configurare una condotta di molestia sessuale e, dunque, un contegno così grave da richiedere l’immediata espulsione dall’ambiente di lavoro». Ancora più in dettaglio, «a fronte del contesto ambientale, la condotta tenuta dal lavoratore, respinta dalla collega in quanto comportamento del tutto indesiderato, non risulta che abbia rivestito connotazione sessuale né che abbia creato una situazione intimidatoria, ostile, degradante od umiliante» né risulta caratterizzato «dagli elementi peculiari della nozione di molestie sessuali». In definitiva, per i Giudici, ci si trova di fronte ad «un comportamento disciplinarmente rilevante ma sanzionabile con un provvedimento di carattere conservativo». Nello specifico, l’azione compiuta dal lavoratore nei confronti della collega va catalogata come «contegno scorretto e offensivo, punibile con una sanzione conservativa» mentre va esclusa «la riconducibilità alla previsione della sanzione espulsiva, dettata per i gravi comportamenti lesivi della dignità della persona».

Presidente Pagetta - Relatore Boghetich Fatti di causa 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Bologna, in conformità al provvedimento del giudice di prime cure, ha accolto la domanda proposta da Sa.Al. nei confronti della Fondazione (Omissis) per l'accertamento della illegittimità del licenziamento intimato per giusta causa in data 10.9.2021 e per la condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro, al pagamento dell'indennità risarcitoria ex articolo 18, comma 4, legge n. 300 del 1970 nonché del risarcimento del danno in considerazione della natura ingiuriosa del provvedimento espulsivo. 2. La Corte territoriale ha ritenuto illegittimo il licenziamento rilevando che i fatti oggetto della contestazione erano - alla luce del quadro probatorio acquisito - insussistenti e sostanzialmente irrilevanti sotto il profilo disciplinare (non avendo l'effetto di violare la dignità della persona attraverso la creazione di un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo né tantomeno sessualmente prevaricatolo) e, comunque, si trattava di fatti che potevano essere sussunti nell'ambito della previsione dell'articolo 42 del CCNL Cooperative sociali tra le sanzioni conservative: invero, la condotta inappropriata tenuta dal lavoratore nei confronti di una collega denotava un semplice rapporto di consuetudine nel saluto fra le persone e poteva essere agevolmente incluso nel contegno scorretto e offensivo verso i colleghi (e non nell'ambito della sanzione espulsiva prevista per i gravi comportamenti lesivi della dignità della persona ); la Corte territoriale ha, altresì, aggiunto che era superfluo ammettere la testimonianza di altre persone visto che il quadro probatorio era chiaro e i capitoli di prova della Fondazione non consentivano di rimediare al difetto di specificità della contestazione disciplinare in ordine a pregresse condotte dello stesso tenore né potevano essere determinanti trattandosi di escutere testimoni che avrebbero potuto riferire esclusivamente de relato ex parte; infine, la trattazione congiunta, secondo il rito c.d. Fornero, del profilo di legittimità del licenziamento con quello della domanda di risarcimento del danno per il carattere ingiurioso del provvedimento doveva ritenersi ammissibile in considerazione della parziale sovrapposizione dei rispettivi fatti costitutivi. 3. Avverso tale sentenza la Fondazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria. Il lavoratore ha resistito con controricorso. 4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, si denunzia, ai sensi dell'articolo 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articolo 42 del CCNL Cooperative sociali e 26 del D.Lgs. n. 198 del 2006 avendo, la Corte territoriale, erroneamente escluso che la condotta inappropriata tenuta dal lavoratore rientri nel concetto di molestie sessuali ; invero, dovevano ritenersi ricorrenti tutti i requisiti previsti dalla nozione di molestie sessuali dettata in sede europea (Risoluzione del Parlamento europeo del 26.10.2017), nonché, elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, trattandosi di situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma verbale, non verbale o fisica, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare attraverso la creazione di un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo : il carattere indesiderato della condotta tenuta dal Sa.Al. si evinceva, infatti, agevolmente da plurimi elementi probatori raccolti (la reazione della vittima nell'immediatezza del fatto e la tempestiva comunicazione al datore di lavoro e allo Sportello di Ascolto predisposto in azienda) nonché dalla personalità di entrambe le persone coinvolte. La Corte territoriale ha, dunque, errato sia omettendo di contestualizzare l'episodio sia trascurando i rapporti interpersonali. 2. Con il secondo motivo di ricorso, si denunzia, ai sensi dell'articolo 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 5, error in iudicando in considerazione dell'omesso esame della dichiarazione testimoniale della vittima, nonché violazione e falsa applicazione degli articolo 115 e 116 c.p.c. nonché 111 Cost. avendo, la Corte territoriale, omesso di indicare, nell'ambito del quadro probatorio, il criterio di preferenza tra le deposizioni testimoniali: contradictio in adiecto e semiplenae probationes. Invero, a fronte di due dichiarazioni testimoniali (quella della vittima e quella della psicologa addetta allo Sportello di Ascolto dell'azienda), intrinsecamente coerenti e qualificate, si contrappone solo la dichiarazione di altro teste (collega testimone oculare dei fatti): peraltro, la percezione fisica della vittima non può essere certamente ritenuta equivalente alla percezione visiva di un collega; inoltre, i verbali di sommarie informazioni rese dalla vittima ai Carabinieri nonché la richiesta di archiviazione dell'imputazione formulata dal Pubblico Ministero e il decreto di archiviazione non poteva essere utilizzati nel processo civile posto che la Fondazione non si era costituita parte civile. In sintesi, la corretta valutazione del portato testimoniale avrebbe consentito di affermare la sussistenza dei fatti contestati. 3. Con il terzo motivo di ricorso, si denunzia, ai sensi dell'articolo 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articolo 115 e 116 c.p.c. nonché 111 Cost. avendo, la Corte territoriale, omesso di indicare, nell'ambito del quadro probatorio, il criterio di preferenza tra le deposizioni testimoniali: contradictio in adiecto e semiplenae probationes. La Corte territoriale non ha spiegato per quale ragione le dichiarazioni della vittima e del teste Pa. non sono state ritenute credibili e attendibili. 4. I primi tre motivi di ricorso non sono fondati. 4.1. La ricorrente censura l'interpretazione riduttiva fornita dalla Corte territoriale alla nozione di molestia sessuale, come definita dall'articolo 26 del D.Lgs. n. 198 del 2006, che la individua in quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di un individuo quali elementi qualificanti la fattispecie lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. 4.2. La Corte di appello si è, al contrario di quanto assume parte ricorrente, mossa nella cornice di definizione di molestie come consegnata dall'articolo 26 del D.Lgs. n. 198 del 2006: invero, i giudici di merito hanno sottolineato che il lavoratore ha tenuto una condotta disciplinarmente rilevante ma - alla luce della ricostruzione probatoria dell'andamento dei fatti - hanno escluso la ricorrenza dei requisiti delineati dalla disposizione normativa tali da configurare una condotta di molestia sessuale e, dunque, un comportamento di tale gravità da richiedere l'immediata espulsione dall'ambiente di lavoro. Invero, a fronte del contesto ambientale accertato in sede giudiziale (come tale insindacabile in sede di legittimità), la condotta tenuta dal lavoratore è stata senz'altro respinta dalla collega, in quanto comportamento del tutto indesiderato, ma non risulta che abbia rivestito connotazione sessuale né che abbia creato una situazione intimidatoria, ostile, degradante o umiliante, ricorrendo tutti gli elementi caratterizzanti la nozione di molestie sessuali (cfr., con riguardo alla rilevanza della oggettività del comportamento tenuto e dell'effetto prodotto, Cass. n. 23295/2023), la Corte territoriale ha ravvisato un comportamento disciplinarmente rilevante ma sanzionabile con un provvedimento di carattere conservativo. 4.3. D'altra parte, l'odierna ricorrente - al di là della formale censura di una errata interpretazione del concetto di molestia sessuale come definitivo dalla Risoluzione del Parlamento europeo - non lamenta, in realtà, che la sentenza impugnata abbia errato nella ricognizione degli elementi identificativi delle molestie sessuali e, quindi, che abbia errato nell'ascrizione di significato alla disposizione normativa astratta, bensì (richiamando e trascrivendo il contenuto delle deposizioni testimoniali) involge apprezzamenti di merito in ordine alla concreta sussistenza di una condotta di molestie sessuali, valutazioni in quanto tali sottratti al sindacato di questa Corte. 4.4. Questa Corte ha da tempo consolidato il principio secondo cui una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli articolo 115 e 116 c.p.c., non può avere ad oggetto l'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., Cass. S.U. n. 20867/2020; nello stesso senso, fra le più recenti, Cass. n. 6774/2022, Cass. n. 1229/2019, Cass. nn. 4699 e 26769 del 2018, Cass. n. 27000/2016), restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti (Cass. n. 18665/2017) o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, non essendo tale vizio inquadrabile nè nel paradigma dell'articolo 360, primo comma, c.p.c., n. 5, nè in quello del precedente n. 4, che, per il tramite dell'articolo 132 c.p.c., n. 4, attribuisce rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892/2016). 5. Con il quarto motivo di ricorso, si denunzia, ai sensi dell'articolo 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articolo 7 della legge n. 300 del 1970, 414 e 415 c.p.c. nonché 2697 c.c.115 e 116 c.p.c. nonché 111 Cost. avendo, la Corte territoriale, ritenuto di escludere l'escussione di ulteriori testimoni, impedendo il corretto esercizio del diritto alla prova, non esaminando compiutamente la vicenda e valutando atomisticamente il complessivo compendio probatorio. A fronte della lettera di contestazione disciplinare che faceva riferimento a reiterati comportamenti di molestia sessuale (fra cui l'ultimo episodio del 31.7.2021) nonché alla emersione di altri comportamenti di molestia da lei posti in essere verso altre colleghe e a fronte dei capitoli di prova articolati dalla Fondazione (ove si faceva riferimento a segnalazioni di molestie sessuali effettuate in azienda con riguardo al Sa.Al. nonché a un episodio avvenuto un mese prima del 31.7.2021), la Corte territoriale doveva utilizzare i poteri officiosi per approfondire i fatti. 6. Il motivo è inammissibile. 6.1. Le censure non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata perché la ricorrente insiste sulla mancata ammissione della deposizione di ulteriori testimoni nonché sul mancato esercizio dei poteri d'ufficio dei giudici di merito ma nulla deduce sulla carenza di specificità della contestazione disciplinare in ordine alle pregresse molestie sessuali imputate al Sa.Al. (pag. 8 della sentenza impugnata) e sulla rilevanza di testimonianze de relato ex parte, profili posti a fondamento della ritenuta esaustività del quadro probatorio. 6.2. Vanno, inoltre, richiamati i principi già espressi con riguardo all'invocata violazione degli articolo 115 e 116 c.p.c. nonché rilevato che la violazione dell'articolo 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107/2013; Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 18092/2020); nella sentenza impugnata non è in alcun modo ravvisabile un sovvertimento dell'onere probatorio, interamente gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 604 del 1966. 7. Con il quinto motivo di ricorso, si denunzia, ai sensi dell'articolo 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 3, omessa applicazione del comma 5, dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 per erronea ricognizione del fatto contestato dovendo sussumersi la fattispecie, senz'altro riconducibile nell'alveo delle molestie sessuali, nell'ambito della tutela risarcitoria. 8. Il motivo è infondato. 8.1. L'articolo 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970 (come novellato dalla legge n 92 del 2012) prevede la tutela reintegratoria avverso i licenziamenti illegittimi intimati a fronte di fatti insussistenti ovvero riconducibili a previsione del CCNL che riservi alla condotta contestata una sanzione conservativa. La Corte territoriale ha precisato che il comportamento del lavoratore, così come accertato in sede giudiziale, era sussumibile nell'ambito del contegno scorretto e offensivo verso i colleghi punito con sanzione conservativa dal CCNL applicato, dovendosi peraltro escludere - a fronte di tutte le circostanze oggettive e soggettive che avevano connotato l'episodio - la riconducibilità alla previsione della sanzione espulsiva dettata per i gravi comportamenti lesivi della dignità della persona , ed ha correttamente applicato la sanzione reintegratoria di cui al comma 4 citato. 9. Con il sesto motivo di ricorso, si denunzia, ai sensi dell'articolo 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 3, violazione dell'articolo 91 c.p.c. avendo, la sentenza impugnata, condannato la Fondazione al pagamento delle spese di lite. 10. Il motivo è infondato. 10.1. La Corte territoriale ha correttamente applicato il principio di soccombenza dettato dalla disposizione normativa a fronte del rigetto di tutti i motivi di appello proposti dalla Fondazione. 11. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'articolo 91 c.p.c. 12. Sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, comma 1 quater, D.P.R.115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.