L’ultima riforma fiscale, orientata verso una collaborazione premiale tra contribuente e amministrazione, ha visto la reintroduzione del “ravvedimento operoso speciale” tramite emendamento al Decreto fiscale n. 84/2025. Questo istituto permette ai contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale di regolarizzare spontaneamente la propria posizione per gli anni 2019-2023 (o solo il 2023 per chi ha aderito nel 2024), beneficiando di sanzioni ridotte e imposta sostitutiva calcolata in base all’affidabilità fiscale.
Tra le linee direttrici dell'ultima riforma fiscale (l. n. 111/2023) vi è di certo la collaborazione tra amministrazione finanziaria e contribuente in linea con un fisco “premiale” e “preventivo”, in luogo della tradizionale concezione della imposizione come “repressiva” e “sanzionatoria”. In tale ottica si colloca l'emendamento approvato dalla Commissione Finanze della Camera al Decreto fiscale n. 84/2025. L'emendamento ha reintrodotto l'istituto del cd. «ravvedimento operoso speciale», il quale consente ai contribuenti di “regolarizzare” la propria posizione, sanando le violazioni prima che le stesse vengano contestate dall'amministrazione finanziaria. In altri termini, il contribuente, per effetto di una libera scelta ed in presenza delle condizioni previste ex lege, rimedia ad errori od omissioni nel versamento dei tributi, al fine di essere collaborativo nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Il ravvedimento, oggetto dell'emendamento, riguarda tutti i professionisti e le imprese che aderiscano al “concordato preventivo biennale”, espressione di una tassazione cd. «consensuale». Concretamente, il contribuente che aderisca alla proposta di concordato formulata dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2025-2026 potrà “regolarizzare” la propria posizione con riferimento ai periodi di imposta 2019-2023. I contribuenti che abbiano, invece, già aderito alla proposta di concordato per nell'anno 2024, potranno beneficiare del ravvedimento solo per l'anno 2023. Alla condotta collaborativa del contribuente corrisponderà un trattamento “agevolato” da parte dell'amministrazione finanziaria che si manifesta attraverso una riduzione delle sanzioni, nonché mediante il versamento di una imposta sostitutiva. L'imposta viene calcolata partendo dalla differenza tra il reddito dichiarato e quello stimato, il quale, viene aumentato di una percentuale collegata all'affidabilità fiscale del contribuente (calcolata in base agli indici sintetici di affidabilità). Il quantum da versare, dunque, cambia a seconda della “affidabilità fiscale” del contribuente. Come previsto dall'emendamento, infatti, la base imponibile Irpef è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa e il valore effettivo incrementato, ad esempio, del 5% per i contribuenti che abbiano una affidabilità fiscale pari a 10. Il versamento delle somme concordate dovrà essere effettuato in unica soluzione tra il giorno 25 gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 oppure mediante la formula del pagamento rateale a partire dal 15 marzo 2026. La reintroduzione del ravvedimento operoso dimostra l'interesse ad incrementare l'adesione al concordato preventivo biennale, istituto che, da un lato, è espressione della “tassazione consensuale”, dall'altro, garantisce delle entrate erariali.