Privacy a rischio per il Comune che pubblica in chiaro la pagella dei collaboratori

Non è possibile divulgare sul web la performance dei dipendenti comunali con indicazione analitica del voto conseguito da ogni operatore. Lo ha evidenziato il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 204 del 10 aprile 2025.

Alcuni operatori municipali hanno presentato reclamo all'Autorità contro l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio delle valutazioni individuali dei singoli dipendenti. In pratica la pagella che quantifica il premio di produttività di ogni operatore. A parere del Comune la pubblicazione di questo rapporto assolve ad un obbligo normativo reso ulteriormente robusto dallo specifico regolamento locale. Il Collegio non ha aderito a questa prospettazione specificando che in via preliminare «non sono consentiti livelli differenziati di tutela della protezione dei dati personali (...) specie quando, come nel caso di cui trattasi, la materia è già stata oggetto di bilanciamento e regolazione dal legislatore con disposizioni uniformi a livello nazionale». In ogni caso, prosegue il collegio, «il regolamento richiamato dal comune prevede la pubblicazione della relazione (...) senza prevedere la pubblicazione dettagliata delle valutazioni dei singoli dipendenti». In merito agli obblighi di trasparenza degli atti comunali, l'Autorità ha ribadito che «devono essere opportunamente contemperate le esigenze di pubblicità perseguite con i diritti e le libertà fondamentali (...) individuando prioritariamente la sussistenza di una idonea base giuridica per la diffusione dei dati». Per quanto riguarda la sezione amministrazione trasparente, il Garante ha precisato che «l'amministrazione deve sempre verificare, sulla base di una valutazione responsabile e attenta, quali dati e informazioni pubblicare in applicazione della normativa di settore applicabile che regola modi, tempi e forme di pubblicità». Al riguardo si osserva che il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 prevede la pubblicazione obbligatoria da parte delle pubbliche amministrazioni dei criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata. La finalità di trasparenza perseguita mediante tale previsione, al fine di dare evidenza dei livelli di selettività e premialità nella distribuzione dei premi e degli incentivi al personale, trova effettività, per espressa scelta del legislatore, attraverso la pubblicazione dei menzionati valori in forma aggregata e non nominativa, non essendo, per tali ragioni pertinente il richiamo all'articolo 10, comma 8 lett. b), del d.lgs. n. 33/2013, invocato dal Comune. Pertanto, stante la mancata previsione dell'obbligo di pubblicazione di tale tipologia di dati personali tra le ipotesi puntualmente elencate dal legislatore nel capo II del citato decreto legislativo o in altra specifica norma in materia di trasparenza, non trova applicazione al caso di specie il regime di conoscibilità stabilito dalla normativa sulla trasparenza, ivi compresa la specifica previsione concernente l´arco temporale quinquennale di permanenza sul sito. Per quanto sopra rappresentato, la pubblicazione, da parte del Comune, sul proprio sito web istituzionale delle deliberazioni n.., n.. e n... contenenti i dati personali dei reclamanti e di ulteriori interessati, ha dato luogo a una diffusione dei dati personali in assenza di un'idonea base giuridica, in violazione degli articolo 5, 6 del Regolamento, nonché 2-ter del Codice.