Nel caso in cui il distacco del lavoratore sia soltanto fittizio, perché non sorretto da alcun interesse del distaccante, non si produrrà alcuno spostamento degli obblighi di protezione e prevenzione verso il distaccatario, sul quale, invece, verrà a gravare una ulteriore posizione di garanzia.
Solaio pericolante: gli operai precipitano nel vuoto Stazione ferroviaria di Petrarsa, tra Napoli e Portici: sono le 14:00 del 30 settembre 2014. E' la classica giornata mite di fine estate. Tre operai hanno terminato da poco la pausa pranzo e si dirigono sul solaio del fabbricato viaggiatori; va demolito perché è pericolante. Tutti e tre erano stati assunti da poco da una cooperativa, dalla quale erano stati subito distaccati presso una s.r.l. operante nel settore dell'edilizia, che a sua volta si era aggiudicata la commessa di lavoro. Sembra un lavoro semplice, ma la tragedia è dietro l'angolo. Ad un tratto, il solaio su cui i tre stanno lavorando cede sotto i loro piedi: vengono ingoiati dalle macerie. Uno di dei tre, schiacciato sotto il peso di una trave, perde la vita. Gli altri due riportano lesioni di varia entità, ma se la caveranno. E' l'ennesima morte bianca, l'ennesimo incidente sul lavoro. Nel 2022, a otto anni dai fatti, viene pronunciata la sentenza del Tribunale: tra gli altri, alla sbarra vi sono il titolare della cooperativa distaccante, l'amministratore della s.r.l. distaccataria e il direttore del cantiere. Per loro il verdetto è di condanna. Altri due anni, e arriva la decisione della corte di appello che cancella, per prescrizione, le lesioni colpose e conferma nel resto, rideterminando il trattamento sanzionatorio I ricorsi per cassazione del legale rappresentante della s.r.l. distaccante e del direttore del cantiere sono stati esaminati, e giudicati infondati, con la sentenza che oggi analizzeremo insieme a voi. Il distacco: quando produce effetti sulla posizione di garanzia? Non avviene sempre che le sentenze di legittimità ripercorrano punto per punto entrambe le decisioni di merito. Qui, forse per gli evidenti richiami che la sentenza d'Appello – immaginiamo – avrà fatto al verdetto del tribunale, assistiamo anche ad un'analitica disamina degli argomenti che portarono alla condanna di primo grado. Ed è un'analisi molto interessante. Alla base della quale v'è il rilievo che nel caso di distacco fittizio o comunque illegittimo (qui era emerso che i lavoratori erano stati assunti lo stesso giorno o poco prima del distacco) non si realizza alcun valido trasferimento della posizione di garanzia, nè degli obblighi di prevenzione e protezione dal datore di lavoro ai delegati. Il distacco, precisa la Corte, è illegittimo tutte le volte in cui non risponde ad un interesse proprio del datore di lavoro distaccante. In presenza di una situazione del genere, anche laddove il distaccatario nominasse un delegato idoneo, l'illegittimità del distacco impedirebbe la produzione degli effetti che sono normalmente sottesi alla delega di funzioni in ambito antinfortunistico. Il rischio fuori governo è, infatti, costituito proprio dalla introduzione nell'ambiente di lavoro di maestranze non regolarmente ingaggiate. Il precipitato di questa conclusione, confortata da ampia giurisprudenza di legittimità puntualmente citata, è che alla posizione di garanzia di chi si giova dei lavoratori illegittimamente distaccati, si aggiunge anche quella del distaccante. Questi, insomma, non viene “liberato” dai suoi doveri in materia di prevenzione perché la procedura di distacco è avvenuta in modo non regolare. La delega in materia di sicurezza e la posizione del responsabile di cantiere Posto che in materia di infortuni sul lavoro, per giurisprudenza assolutamente costante, il conferimento di una delega a soggetto qualificato non esonera del tutto il delegante dai suoi obblighi, primo di tutti quello di vigilare sulla corretta esecuzione delle funzioni delegate, è stata passata al vaglio anche la figura del responsabile di cantiere. I fatti, per come accertati, ci dicono che non era sempre presente sul luogo di lavoro. Il rimprovero che gli si è mosso – e che è resistito alle censure di legittimità – è quello di non essere stato assiduamente presente in cantiere e di non aver imposto le “osservanze di salvaguardia”. La sua figura, secondo la Corte e in ossequio ai precedenti giurisprudenziali che sono citati, è assimilabile a quella del dirigente: il direttore di cantiere è, infatti, una figura qualificata di carattere tecnico-organizzativo e vigila in nome e per conto dell'appaltatore sulla sicurezza dei lavori. Puntare il dito sul lavoratore non serve E' una difesa istintiva, spesso nemmeno infondata. Ma non paga quasi mai. Sostenere l'assenza di responsabilità basandosi sull'imperizia del lavoratore non conduce ad esiti assolutori, a meno che – come insegna la giurisprudenza di legittimità – non ci troviamo di fronte ad una condotta del lavoratore talmente eccentrica da superare anche le cautele predisposte per arginare i rischi di un comportamento imprudente. Ma queste cautele, per l'appunto, devono effettivamente esserci.
Presidente Montagni - Relatore Calafiore Ritenuto in fatto 1. Il processo attiene all'infortunio sul lavoro avvenuto presso la stazione ferroviaria di P, tra i comuni di N e P, il 30 settembre 2014 e che procurò la morte di Di.Ra. e il ferimento di Ca.An. e Ca.Gi., i quali, incaricati di procedere alla demolizione del solaio di copertura del fabbricato viaggiatori, furono travolti dal crollo dello stesso. 2.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Napoli, decidendo sull'impugnazione proposta da Co.Do., Ce.Gi. e Zo.Ci. avverso la pronuncia del Tribunale della stessa sede del 19 aprile 2022, in parziale riforma della stessa, ha dichiarato non doversi procedere, per prescrizione, nei confronti di tutti gli imputati in ordine al reato di lesioni personali colpose aggravato dalla violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ai danni di Ca.An. e ha rideterminato in anni due di reclusione la pena inflitta a ciascun imputato. Confermata nel resto la sentenza appellata, che aveva ritenuto Co.Do., Ce.Gi., Zo.Ci. e Gi.Fr. responsabili dei reati previsti dagli articolo 113,589 e 590, comma 3, cod. pen. 3. A Co.Do., Ce.Gi., Zo.Ci. e Gi.Fr., unitamente ad altri due soggetti definitivamente assolti in primo grado, a seguito di modifica disposta in udienza, era stato contestato: 1) di aver cagionato, in cooperazione tra loro, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza di norme di legge, la morte del lavoratore Di.Ra. e lesioni personali ad Ca.An. e Ca.Gi. In particolare: a Co.Do., quale legale rappresentante della ditta Co.Fr .Costruzioni Srl, datore di lavoro e titolare dell'azienda distaccataria, era stata contestata l'omissione del controllo sulle funzioni delegate a Sc.An., ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 81/2008; la violazione degli obblighi previsti dagli articolo 111, commi 1, 4, 5 e 6, 150, 151 e 152 del D.Lgs. 81/2008, non fornendo ai lavoratori attrezzature di sicurezza per lavori in quota, quali puntelli e imbracature, (condotta contestata anche come capo autonomo di reato al capo 2), nonché l'utilizzo di lavoratori fittiziamente distaccati, privi di formazione e informazione ai sensi degli articolo 36 e 37 D.Lgs. 81/2008; a Ce.Gi., quale direttore tecnico del cantiere di P, dipendente dalla Srl Co.Fr. Costruzioni e responsabile tecnico e amministrativo dell'appalto, era stato imputato di aver disposto la demolizione del solaio, senza apprestare misure di prevenzione e protezione, in violazione del progetto tecnico e del piano operativo di sicurezza; a Zo.Ci., presidente e legale rappresentante della cooperativa Edil Raggio di Sole, datore di lavoro e titolare della società distaccante, di aver distaccato irregolarmente gli operai infortunati presso la ditta Co.Fr. Srl, senza formazione/informazione adeguata, nonché di aver omesso l'individuazione delle figure professionali previste dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008; a Gi.Fr., dipendente socio della cooperativa Edil Raggio di Sole, capo cantiere di fatto presso la stazione di P e persona di fiducia di Zo.Ci. , di aver disposto l'esecuzione della demolizione del solaio su indicazione di Co.Fr., senza l'apprestamento delle misure di sicurezza previste dal progetto e dal POS. La Corte d'Appello, esclusa la declaratoria di prescrizione relativa al di lesioni ai danni di Ca.An., ha confermato la decisione del Tribunale, respingendo le impugnazioni degli imputati condannati in primo grado. 4. Avverso tale decisione, propone ricorso per cassazione, mediante il difensore, Co.Do., deducendo quattro motivi, così sintetizzati (articolo 173 disp. att. cod. proc. pen.). - Con il primo e il secondo motivo, denuncia la nullità della sentenza in quanto affetta da manifesta illogicità della motivazione e per violazione di legge, in merito alla affermazione della propria responsabilità penale e per l'omessa pronuncia rispetto al punto 2 dell'atto d'appello. Sotto altro profilo, la critica deduce la violazione dell'articolo 521 cod. proc. pen. per mancanza di correlazione tra la generica contestazione e il profilo di colpa ritenuto in sentenza. Si rileva che la sentenza di primo grado aveva affermato la responsabilità penale di Co.Do., basandola sulle considerazioni svolte alla pagina 7 (in breve, riconducibili : alla qualità di datore di lavoro di fatto con pieni obblighi di garanzia nei riguardi dei lavoratori illecitamente distaccati; alla qualità di legale rappresentante di impresa strutturata come persona giuridica e quindi destinatario della normativa antinfortunistica; alla invalidità, ai fini del suo esonero da tale responsabilità, della delega conferita al geometra Sc.An.). Sostiene il ricorrente che il capo d'imputazione fosse riferito al solo profilo di colpa specifica derivante dal mancato controllo sull'esercizio delle funzioni delegate al geometra Sc.An. e l'atto d'appello, dalle pagine 2 a 9 (interamente riportate nel ricorso per cassazione), aveva criticato in maniera serrata tale contestazione. L'assunto della condanna era stato sostenuto con il riferimento all'assenza di autonomia finanziaria sufficiente in capo al delegato. L'appello aveva attaccato tale affermazione, dimostrando che lo Sc.An. era munito di procura speciale della società, e, nell'ambito delle proprie competenze, figurava esplicitamente indicato il potere di spesa. Si era anche denunciata l'assenza della cd. causalità della colpa, di talché, anche ipotizzando la mancanza del potere di spesa in capo al delegato, non si era comunque data la prova del nesso di causalità tra la condotta colposa e l'evento. Su tali censure, compresa quella relativa alla violazione dell'articolo 521 cod. proc. pen., la Corte d' appello era rimasta silente. Tale tecnica argomentativa, ad avviso della difesa, sarebbe significativa di un sostanziale riconoscimento della fondatezza dell'impugnazione, tanto che, dopo una formale adesione alle ragioni offerte dal Tribunale, il giudice di secondo grado aveva abilmente virato verso il nuovo tema, trattato alla pagina 16, dell'accordo sul distacco illecito pattuito direttamente tra Co.Do. e Zo.Ci.e sulla circostanza che comunque le dimensioni dell'impresa Comune non erano tali da non consentire l'effettivo esercizio del controllo sulle lavorazioni. Si era così realizzata la mancata corrispondenza tra l'accusa e la decisione denunciata e si era platealmente travisata la realtà, essendo noto che la Co.Fr. Costruzioni Srl era impegnata in svariati cantieri sparsi in diverse parti d'Italia e per importi decisamente ingenti. Inoltre, le due sentenze di merito si sarebbero contraddette in punto di forma, scritta oppure orale, della delega conferita al preposto, essendo discordanti la pag. 61 della sentenza di primo grado e la pagina 16 di quella d'appello. Peraltro, il travisamento della prova dedotto sarebbe deducibile, nonostante la doppia conforme di condanna, in quanto relativo a dato introdotto per la prima volta in appello. I motivi, infine, sviluppano riflessioni relative alla illegittima attribuzione di responsabilità al soggetto titolare di una posizione di garanzia che sia dotato di un modello gestionale complesso e che si avvale di molteplici figure professionali, tutte a vario titolo qualificate. Rileva ancora una discrasia tra le due sentenze di merito relativamente alla validità della delega di funzioni conferite al geometra Ce.Gi. e una illogicità della pronuncia d'appello in punto di obbligo di sorveglianza che il Comune avrebbe dovuto esercitare, non essendo stato chiarito se verso Sc.An. o verso Ce.Gi. e come lo stesso controllo si sarebbe dovuto esercitare, visto che l'incidente si era verificato al secondo giorno di lavoro e che anche, l'evaso obbligo formativo – a sorpresa rilevato dalla Corte d'Appello - era stato soddisfatto dal solerte geometra Sc.An., come si era dedotto con memoria conclusionale del 18 marzo 2022. Con il terzo motivo, Co.Do. denuncia vizio di illogicità della motivazione e violazione di legge con riferimento al motivo d'appello con cui si era chiesta la declaratoria di assoluzione piena anche per il reato contravvenzionale di cui al capo 2) della rubrica, per cui era stata dichiarata la prescrizione. Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe dovuto procedere a constatare l'evidenza della causa di proscioglimento derivante dal dato documentale dell'accordo di noleggio dei puntelli e di quanto occorresse, intercorso con Zo.Ci. , e la tempistica prevista per la realizzazione delle opere provvisionali. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in merito al diniego della richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche e di applicazione del minimo della pena, in considerazione della necessità, non percepita dai giudici del merito, di differenziare le singole posizioni degli imputati. Tutti erano stati accomunati in un unico giudizio, in aperta violazione dei principi in tema di graduazione e personalizzazione della pena. Non si era considerato che il danno, mediante l'intervento di istituto assicurativo, era stato pienamente risarcito, per importi molto rilevanti a numerosi familiari della vittima, che non era un dipendente della Co.Fr. Srl Con altro ricorso, impugna per cassazione la sentenza, attraverso il proprio difensore, anche Ce.Gi., sulla base di quattro motivi, sintetizzati come segue: - Con il primo motivo, deduce la violazione della normativa contenuta nel D.Lgs. n. 81 del 2008, dei canoni di valutazione delle prove fissati dall'articolo 192 cod. proc. pen. e il travisamento della prova nel ragionamento logico probatorio rilevante nel riconoscere i presupposti di attribuzione dell'evento tipico della colpa in capo all'imputato. La sentenza aveva affermato la violazione dell'articolo 19 D.Lgs. n. 81 del 2008, in modo apodittico senza chiarire il nesso causale tra la violazione dell'obbligo di sorveglianza e l'evento, ponendo sullo stesso piano la responsabilità del datore di lavoro e quello del Direttore tecnico di cantiere, pur in assenza di investitura formale e sostanziale dei compiti assegnatigli. La funzione di Direttore tecnico di cantiere, infatti, presuppone la titolarità di una posizione autonoma di garanzia afferente al ruolo dirigenziale. Difetta nel caso di specie una valida delega scritta e la stessa Corte d'Appello, da un lato aveva ammesso ciò, ma dall'altro aveva ritenuto la posizione di garanzia in capo al Ce.Gi. per lo specifico ruolo di direttore tecnico di cantiere. Il ricorrente giudica contraddittoria la diversa valutazione operata nei confronti del geom. Scioria, la cui delega è stata ritenuta invalida con conseguente assoluzione. Del resto, anche a voler costruire la posizione di garanzia sul fatto, si inciamperebbe comunque sul versante oggettivo dell'assenza di una norma cautelare violata e su quello soggettivo della concreta esigibilità della condotta, essendo necessaria la personalizzazione del rimprovero mosso all'agente. Tali aspetti, necessari alla configurazione della fattispecie penale, erano stati del tutto trascurati dalla sentenza impugnata. - Con il secondo motivo, si denuncia il vizio di violazione di legge, di motivazione e di travisamento della prova in relazione alla questione dei distacchi illeciti. Il ricorrente rileva che il lavoratore deceduto stava eseguendo le indicazioni del capocantiere della cooperativa, incaricato da Zo.Ci. , mentre le disposizioni date da Ce.Gi., di mettere in sicurezza il solaio, erano rimaste inosservate. Su tali aspetti la sentenza non si era interrogata, come sull'anomalo comportamento del lavoratore deceduto. - Con il terzo motivo, si deduce vizio di motivazione e violazione dell'articolo 40 cod. pen., in relazione al fatto che tutte le condotte rilevanti per i profili di colpa contestati, relativi all'illiceità dei distacchi e alla mancanza di formazione dei lavoratori, erano estranei alla sfera di gestone del Ce.Gi., per cui, in applicazione dei principi della sentenza Franzese, si sarebbe dovuto giungere alla negazione della causalità della colpa. Si era infatti generato un rischio nuovo e diverso che, ai sensi dell'articolo 41, comma secondo cod. pen., aveva interrotto il nesso causale. - Con il quarto motivo, si denuncia la violazione dell'articolo 133 cod. pen., giacché il trattamento sanzionatorio era stato determinato senza personalizzare le singole posizioni e in misura ingiustificatamente severa, negando l'affermazione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche pur sollecitata. 5. Il difensore di Domenico Casale ha depositato memoria contenente motivi nuovi, con i quali ulteriormente illustra le ragioni di ricorso. All'udienza odierna, richiesta la trattazione orale, le parti hanno discusso, concludendo come indicato in epigrafe. Considerato in diritto 1.I ricorsi sono infondati e vanno rigettati. 2. In via preliminare, è opportuno ripercorrere la ricostruzione e l'impianto giuridico accolto dai giudici del merito con le due sentenze che, convergendo pienamente quanto all'accertamento dei presupposti dell'affermazione di responsabilità penale, si devono ritenere doppie conformi (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01). 3. I fatti rilevanti sono stati così ricostruiti dai giudici del merito. Con accordo quadro n. 34 del 2013, Rete Ferroviaria Italiana aveva affidato all'impresa Co.Fr. Costruzioni Srl la progettazione e l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle opere civili di proprietà di RFI, periodicamente eseguiti a seguito della conclusione di appositi contratti applicativi. Con ordine di servizio n. 1 del 19 maggio 2014, il capo reparto gestione tecnica e sicurezza Me.Re. di RFT, a seguito di un parziale crollo del solaio di copertura del fabbricato viaggiatori della fermata di P, in ottemperanza dell'accordo quadro sopra richiamato, richiedeva alla Co.Fr. Costruzioni Srl di eseguire i rilievi del detto fabbricato al fine di redigere un progetto esecutivo dei lavori per la messa in sicurezza e la successiva ricostruzione del solaio di copertura. A seguire, l'ingegner De., tecnico progettista incaricato dalla Srl Co.Fr., trasmetteva alla RFI relazione e grafici per la messa in sicurezza dello stabile oggetto di intervento e progetto esecutivo per i lavori di demolizione e rifacimento del solaio. La società Comune, con nota del 23 giugno 2014 a firma del legale rappresentante Co.Do., comunicava alla RFI l'elenco dei nominativi dell'organico di impresa composto da: Ca.An., Ca.Gi., Za.An. e Di.Ra. Nella stessa nota riferiva poi di aver formato, ai sensi della normativa vigente, il proprio personale sulle misure di sicurezza da osservare durante l'esecuzione dei lavori. Il geometra Sc.An. veniva indicato come Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché addetto alla protezione del cantiere, mentre il Responsabile del cantiere veniva individuato nel geometra Ce.Gi. Pochi giorni prima dell'inizio dei lavori, tra la Co.Fr. Costruzioni Srl e la cooperativa Edil Raggio di Sole, di cui Zo.Ci. era titolare e legale rappresentante, era stato stipulato un accordo, concluso grazie alla intermediazione di Ce.Gi., secondo il quale la cooperativa provvedeva a distaccare presso il cantiere della Co.Fr. Srl di P, gli operai Ca.An., Ca.Gi., Di.Ra. e Za.An., presenti nel proprio organico, ma in esubero rispetto alle esigenze di manodopera della cooperativa. Tutti i suddetti operai risultavano assunti dalla cooperativa contestualmente al distacco presso la Srl Co.Fr. Costruzioni, oppure pochi giorni prima dello stesso, al fine di consentire alla Srl l'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione del solaio della stazione di Pietrarsa. Dopo una preliminare fase dedicata al montaggio delle opere provvisionali, alla quale non presero parte gli operai sopraindicati, era emerso chiaramente che il 29 settembre 2014 furono avviati i lavori all'interno dello stabile della stazione e che gli stessi furono interrotti ad un solo giorno di distanza, ovvero il 30 settembre 2014, a causa del verificarsi del crollo del solaio di copertura. Parimenti era stato accertato anche che il primo giorno di lavoro gli operai si erano recati in cantiere accompagnati da Gi.Fr., uomo di fiducia di Zo.Ci., socio della cooperativa e solitamente responsabile dei cantieri gestiti dalla stessa. Gi.Fr., aveva mostrato loro il cantiere, indicando i lavori da compiere; come era emerso dalle convergenti dichiarazioni rese dai testi e da buona parte degli imputati, Gi.Fr. era costantemente presente in cantiere anche al momento del crollo, rappresentando un tramite fra la cooperativa e la ditta (Omissis) per la gestione degli operai e degli attrezzi necessari per l'esecuzione dei lavori, attrezzi forniti a noleggio dalla cooperativa. L'istruttoria aveva provato poi la presenza in cantiere, seppure non continuativamente, per entrambi i giorni di Ce.Gi. Era stato accertato infatti che quest'ultimo, quale responsabile di cantiere provvedeva a dare le direttive sui lavori da compiere il primo giorno dei lavori e cioè il 29 settembre. Gli operai provvidero a portare in cantiere gli attrezzi, tra i quali vi erano sicuramente un martello pneumatico e circa 20 puntelli telescopici cosiddetti cristi ; detti puntelli, necessari per le operazioni di messa in sicurezza del solaio propedeutiche alla demolizione dello stesso, erano pervenuti in numero assolutamente insufficiente rispetto a tale esigenza, tenuto conto del fatto che sarebbero stati necessari circa 400 puntelli. I puntelli pervenuti, peraltro, erano stati accantonati in una stanza posta all'ingresso dello stabile della stazione e non più spostati. Era emerso infatti in maniera incontestabile che i puntelli non furono mai installati nella parte inferiore del solaio da demolire. Nella medesima giornata gli operai non si limitarono a predisporre tutto il materiale necessario per l'esecuzione dei lavori, come previsto dal cronoprogramma in atti, ma avviarono certamente la demolizione del solaio mediante l'utilizzo di martello pneumatico; detta demolizione iniziò dal cordolo laterale per poi procedere sul lastrico solare, ultimando alcuni metri e lasciando per la giornata successiva oltre la metà del solaio da demolire. Il secondo giorno, 30 settembre 2014, gli operai proseguirono nelle attività di demolizione del solaio. È stato accertato che al momento del crollo Ca.An. e Ca.Gi. e Di.Ra. si trovavano con i piedi sul solaio dell'ultimo piano dell'edificio della stazione, intenti a demolire il solaio, che non era stato preventivamente assicurato attraverso la prevista apposizione dei puntelli telescopici e dei tavolati in legno, mediante l'utilizzo di martelli pneumatici e piccone, operando a ritroso su una striscia di 50 cm. Alle 14:00 circa, poco dopo la pausa pranzo, il solaio sotto i loro piedi aveva ceduto, piegandosi e facendoli rovinare fra le macerie al piano sottostante. Di.Ra. fu rinvenuto con il corpo completamente schiacciato da una grossa trave, che lo copriva dal busto in giù e il cui peso e dimensione non consentì ai primi soccorritori di liberarlo. Furono poi ritrovati gli altri due operai sommersi dalle macerie. Il decesso del Di Francesco fu accertato dal medico del 118 alle 14:35. 4. Quanto alla posizione di garanzia degli odierni ricorrenti, il Tribunale ha ritenuto Co.Do., oltre che legale rappresentante della società Co.Fr. Costruzioni, anche datore di lavoro di fatto degli operai coinvolti, in ragione della illiceità dell'accordo di distacco intercorso con la cooperativa, come si trae anche dalla visura camerale, dal piano operativo per la sicurezza e dai testimoni. Peraltro, non si era verificata alcun legittimo trasferimento della posizione di garanzia gravante originariamente sul datore di lavoro, in relazione alla delega conferita ad Sc.An., stante l'invalidità della medesima delega ex articolo 16 D.Lgs. n. 81 del 2008, a causa dell'assenza di reale disponibilità di poteri e mezzi anche finanziari in capo al delegato. Quanto a Ce.Gi., il Tribunale ha ritenuto che lo stesso, direttore tecnico di cantiere dal 1 marzo 2014 per i lavori ricadenti nell'ambito di competenza della direzione territoriale di produzione di Napoli, aveva ricevuto la formale attribuzione dei compiti di direzione e gestione del cantiere, dai quali implicitamente discendono quelli di gestione del personale che opera nell'ambito dello stesso, e aveva anche esercitato una effettiva e concreta ingerenza nell'organizzazione del lavoro in cantiere; la presenza di Ce.Gi.in cantiere era stata confermata dai testi Ca.An. e Ca.Gi. Ce.Gi. aveva riferito di essersi recato in cantiere la mattina del primo giorno e di essersi allontanato per poi rientrare nel pomeriggio, confermando quindi di aver dato delle direttive sui lavori da compiere, ma escludendo che le stesse riguardassero la demolizione del solaio. Anche con riferimento al secondo giorno di lavorazione, Ce.Gi. aveva confermato di essersi recato in cantiere e di aver concordato con Gi.Fr. la prosecuzione del lavoro; inoltre, aveva confermato di aver fatto da tramite nell'operazione del distacco degli operai, circostanza questa confermata anche dall'imputato Co.Do. Dunque, dalle dichiarazioni degli operai presenti in cantiere e dallo stesso esame dell'imputato era emerso univocamente che lo stesso era stato presente nel cantiere di P il 29 e il 30 settembre 2014, aveva impartito direttive agli operai e altrettanto univocamente era emerso dalle espletate istruttorie dibattimentali che le attività di demolizione del solaio crollato il 30 settembre erano iniziate il giorno precedente. Quindi, pur non potendosi provare l'esatta riconducibilità ad un soggetto specifico dell'ordine di dare inizio alle operazioni di demolizione in assenza delle preventive e previste opere di puntellamento e assicurazione del solaio, attraverso l'apposizione di puntelli telescopici e tavolati in legno, non vi era dubbio che la posizione di garanzia del Ce.Gi., quale direttore di cantiere, imponesse al predetto l'obbligo di verificare lo stato delle lavorazioni in tutti gli ambienti del cantiere e di vigilare sull'osservanza del cronoprogramma delle misure preventive previste dal piano di demolizione e degli ordini impartiti agli operai, con conseguente responsabilità in capo allo stesso per gli eventi lesivi verificatisi il 30 settembre 2014. 5. Il consulente del PM aveva illustrato la rilevanza dei puntelli telescopici e dei tavolati in legno nell'esecuzione dei lavori di demolizione in questione, rilevando anche che tali misure di sicurezza erano state puntualmente indicate dal tecnico strutturista della (Omissis) Costruzioni Srl, ingegnere De., nel progetto dallo stesso predisposto per poi essere trasfuso in maniera dettagliata nel POS redatto dal geometra Antonio Fiorio. Tuttavia, tali misure di sicurezza non erano state adottate nel caso concreto e l'intera istruttoria dibattimentale aveva dimostrato la mancata installazione dei cristi e dei tavolati in legno a sostegno del solaio da demolire. 6. Altro aspetto dirimente, nell'attribuzione della responsabilità penale in ordine ai reati contestati, è costituito dal tema del distacco dei lavoratori. Le imprese presenti nel cantiere di Pietrarsa oggetto dell'appalto erano la Co.Fr. Costruzioni Srl, presso la quale operavano Co.Do., Co.Fr., Ce.Gi. e Sc.An., e la Cooperativa Raggio di Sole, nella quale avevano un ruolo Zo.Ci. e Gi.Fr. Il Tribunale, pur non qualificando il rapporto esistente fra le due imprese nell'ambito del subappalto, come indicato nell'imputazione, ha ritenuto condivisibili le conclusioni a cui il Procuratore della Repubblica era giunto in ordine alla congiunta responsabilità di entrambi i centri di interesse in ragione del carattere illegittimo del distacco che aveva riguardato la Cooperativa Raggio di Sole, come soggetto distaccante, e la Co.Fr. Costruzioni Srl, come impresa distaccataria. 7. Nel caso di specie, si era realizzata l'ipotesi illecita punita dall'articolo 18, comma 5-bis, D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, relativo al caso in cui il lavoratore sia distaccato presso altro soggetto in mancanza di un interesse proprio del datore di lavoro distaccante, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. La conseguenza dell'illegittimità del distacco sugli obblighi antinfortunistici propri del datore di lavoro è quella della mancata produzione dello spostamento degli obblighi di protezione e prevenzione dal distaccante al distaccatario, che si avrebbe in caso di distacco legittimo. Dunque, in caso di distacco fittizio, risultano gravati dalla posizione di garanzia propria del datore di lavoro, nella totale estensione, sia il datore di lavoro formale e cioè il distaccante fittizio sia il datore di lavoro sostanziale o di fatto e cioè il distaccatario fittizio, a norma dell'articolo 299 T.U. n. 81 del 2008. 8. Applicando tali principi alla fattispecie in esame, il Tribunale ha ritenuto la comune responsabilità di soggetti facenti parte dei due centri di interesse ed in particolare di Co.Do., quale datore di lavoro di fatto e distaccatario fittizio, Zo.Ci., quale datore di lavoro di diritto e distaccante fittizio, Ce.Gi. e Gi.Fr., nelle rispettive qualità di responsabili di cantiere presso il quale erano stati entrambi presenti il giorno del crollo per conto delle due imprese distaccante e distaccataria. La illegittimità del distacco era emersa evidente dall'esame dell'accordo di distacco del 24 settembre 2014 e dei modelli UNILAV dei quattro lavoratori distaccati, allegati entrambi alla relazione del consulente del pubblico ministero. Era evidente il brevissimo lasso di tempo intercorso tra l'assunzione degli operai dalla Cooperativa Raggio di Sole e l'epoca del loro distacco presso la Co.Fr. Srl, posto che solo uno di questi, Ca.An., era stato assunto il 28 agosto e poi distaccato solo dopo 31 giorni, mentre gli altri tre erano stati assunti e distaccati dopo solo tre giorni. 9. Così ricostruita la struttura logica e argomentativa seguita dai giudici del merito, vanno esaminati i motivi di ricorso. I primi due motivi del ricorso proposto da Co.Do., in parte meramente reiterativi dei motivi d'appello correttamente disattesi dalla Corte territoriale, ribadiscono la tesi dell'assenza di responsabilità in capo al legale rappresentante, sostanzialmente, in ragione della validità del modello organizzativo adottato mediante il conferimento di delega ex articolo 16 D.Lgs. n. 81 del 2008, in favore del geometra Sc.An. 10. Il ricorrente rivendica la validità della delega conferita con legittimo trasferimento degli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, per la esplicitazione dei suoi contenuti relativi ai poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa (posto che in tali ambiti il delegato era procuratore speciale della società) e per il conferimento a soggetto qualificato per professionalità ed esperienza. Il punto critico, capace di determinare la violazione della regola della corrispondenza tra contestazione e sentenza di cui all'articolo 521 cod.proc.pen, sarebbe costituito dalla sostanziale differenza tra l'imputazione di cui al capo 1) della rubrica, l'aver omesso di esercitare il controllo sul corretto espletamento delle funzioni delegate, ex articolo 16, comma 3, D.Lgs. n. 81 del 2008, al geometra Sc.An., cui era stato demandato il ruolo di verifica sull'attuazione delle misure di sicurezza da adottare prima di specifiche lavorazioni ritenute a rischio, come da delega del 13 novembre 2013, e le diverse ragioni addotte dalla Corte d'Appello per sostenere l'affermazione di responsabilità. 11. I giudici di secondo grado avevano ritenuto la responsabilità penale in quanto, nonostante la delega conferita a Sc.An.e nonostante la nomina di un Direttore di cantiere nella persona del Ce.Gi., nel cantiere di Pietrarsa vi era un profilo di criticità peculiare che era costituito dall'utilizzazione di personale in distacco in condizioni di illegittimità. Il (Omissis) ne era a conoscenza e, quindi, avrebbe dovuto attivarsi al fine di verificare l'adeguata formazione e informazione dei lavoratori distaccati, oltre che adeguate misure di cautela, al fine di prevenire la concretizzazione del rischio correlato alle lavorazioni che sarebbero state di lì a poco realizzate. Sarebbe dunque mutato il profilo di colpa specifica addebitato a Co.Do. 12. La censura è infondata. In via preliminare, va osservato che il capo 1) dell'imputazione, contiene plurimi profili di colpa tra loro posti in stretta connessione logica. Infatti, a Co.Do. è stato contestato di aver cagionato l'evento lesivo per aver utilizzato lavoratori fittiziamente distaccati, privi di idonea e adeguata formazione e informazione ai sensi degli articolo 36 e 37 D.Lgs. n. 81 del 2008, nonché per aver violato gli obblighi di cui agli articolo 111, commi 1, 4, 5 e 6, 150, 151 e 152 D.Lgs. 81/2008, omettendo di fornire ai lavoratori le attrezzature di sicurezza necessarie per lo svolgimento dei lavori in quota ovvero puntelli da porre al di sotto del solaio da demolire e le imbracature a presidio di sicurezza, e senza che la responsabilità conseguente potesse essere traslata sul RSPP geometra Sc.An., a cui era stata rilasciata delega ex articolo 16 D.Lgs. n. 81 del 2008, al fine di verificare l'attuazione delle misure di sicurezza da adottare prima di specifiche lavorazioni ritenute a rischio. Da qui l'imputazione al datore di lavoro, di fatto, di omessa vigilanza sul rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza pur fatte oggetto della formale delega. 13. La condotta complessivamente contestata non è dunque riducibile alla sola omessa sorveglianza sull'attività delegata allo Sc.An., ma soprattutto la mancata gestione del rischio concretamente immesso dallo stesso ricorrente nell'ambiente lavorativo del cantiere della stazione di Pietrarsa mediante l'utilizzazione dell'attività di lavoratori illegittimamente distaccati. Tali forme di distacco, come accertato dai giudici in modo conforme, erano state oggetto di accordo tra Co.Do. e Zo.Ci.e quindi, proprio in virtù di tali circostanze, correttamente, i giudici del merito hanno accertato la pienezza della posizione di garanzia relativa al datore di lavoro di fatto e cioè del legale rappresentante dell'impresa destinataria del distacco. Ciò in conformità con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale (ex plurimis Sez. 4, n. 49593 del 14/06/2018 Rv. 274042 – 02), in caso di distacco fittizio di lavoratori - in quanto avvenuto al di fuori dei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - gli obblighi di prevenzione e protezione, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, gravano, ai sensi dell'articolo 299 dello stesso decreto, sia sul distaccante fittizio, il quale mantiene la qualifica di datore di lavoro in senso formale a norma dell'articolo 2, D.Lgs. n. 81 del 2008, sia su colui presso il quale i lavoratori sono distaccati, il quale assume la qualifica di datore di lavoro di fatto, dal momento che si serve concretamente degli stessi. 14. La giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha più volte applicato il principio di effettività, in base al quale la violazione dell'articolo 30 D.Lgs. n. 276/2003, che stabilisce che l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro, comporta la conseguenza che se il distacco è solamente fittizio - ossia non sorretto da alcun interesse effettivo del distaccante - non si produrrà quello spostamento degli obblighi di protezione e prevenzione dal distaccante al distaccatario che si avrebbe in caso di distacco legittimo. Ne consegue che, in caso di distacco fittizio, non troverà applicazione l'articolo 3, c. 6, citato, ma bensì i principi e le disposizioni generali sanciti dal T.U. n. 81/2008, in particolare agli articolo 2 e 299. Ne deriverà, cioè, che risulteranno gravati dalla posizione di garanzia propria del datore di lavoro (in tutta la sua estensione) sia il datore di lavoro formale (id est, il distaccante fittizio), a norma dell'articolo 2, decreto citato, sia il datore di lavoro sostanziale o di fatto (id est, il distaccatario fittizio), a norma dell'articolo 299, medesimo decreto. 15. Sul distaccatario fittizio, infatti, verrà a gravare una posizione di garanzia ulteriore e concorrente rispetto a quella del datore di lavoro formale, e che trova la propria origine normativa nell'articolo 299, in quanto è proprio il distaccatario fittizio a servirsi di fatto del lavoratore, dovendone garantire la sicurezza. L'articolo 299, D.Lgs. n. 81/2008 si interpreta nel senso che l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale (Sez. 4, n. 10704 del 7 febbraio 2012, Corsi, Rv. 252676; Sez. 4, n. 18090 del 12 gennaio 2017, Amadessi ed altro, Rv. 269803). La disposizione in esame, si detto, concretizza, dal punto di vista normativo, il principio di effettività (Sez. 4, n. 22606 del 4 aprile 2017, Minguzzi, Rv. 269973; Sez. 4, n. 18200 del 7 gennaio 2016, Grosso ed altro, non massimata). 16. Il contenuto del rimprovero che regge la contestazione è quello di non aver esercitato il proprio originario potere/dovere di impedire l'evento che si è poi concretizzato e alla cui prevenzione sono finalizzate le misure di sicurezza fatte oggetto, per consapevole strategia datoriale, della delega conferita allo Sc.An. È dunque evidente che la responsabilità penale discendente dalla commissione di tale condotta, connotata anche per la presenza di una componente attiva nella generazione di un rischio ulteriore determinato dall' utilizzazione di personale non informato né formato, introdotto in maniera estemporanea mediante una pratica palesemente elusiva della disciplina cogente dettata dall'articolo 30 D.Lgs. n. 276 del 2003, coincide perfettamente con la condotta oggetto di formale contestazione, per cui l'articolo 521 cod. proc. pen. è stato pienamente osservato. 17. In via consequenziale, risultano del tutto irrilevanti i dettagli che il ricorrente prospetta come emblematici e dimostrativi dei vizi della sentenza e che insistono sulla piena validità della delega conferita al dipendente. Il punto focale della motivazione, che il ricorrente non aggredisce in alcun modo, è che la illiceità dei distacchi operati connota la condotta colposa correttamente contestata e inficia l'operatività della fisiologica delega di funzioni prevista dall'articolo 16 D.Lgs. n. 81 del 2008. Analogamente, non modificano il quadro le considerazioni svolte nei motivi nuovi contenuti nella memoria depositata che insistono sugli stessi temi. 18. In particolare, rimarcato il rilievo esercitato dall'adozione di una gestione organizzativa imperniata sull'utilizzo di lavoratori distaccati in modo illegittimo, risulta del tutto corretta e razionale la motivazione della sentenza impugnata. Non vi è alcuna illogicità nell'affermare la concorrente azione colposa del geometra Ce.Gi., al quale, per lo specifico ruolo conferitogli di direttore di cantiere, i giudici del merito hanno attribuito una indiscutibile posizione di garanzia, e quella del datore di lavoro. 19. Si tratta della piana applicazione del principio affermato dalla Corte di cassazione, secondo il quale, in tema di infortuni sul lavoro, il conferimento a terzi di una delega in materia di sicurezza, ovvero come nel caso di specie, di competenze a cui necessariamente si riconnettono obblighi incidenti sulla materia della sicurezza, non esonera del tutto il datore di lavoro dall'obbligo di adeguata informazione dei rischi connessi ai lavori in esecuzione (Sez. 4, n. 45398 del 25/09/2024, Trinchese, Rv. 287360 – 02; Sez. 4, n. 44977 del 12/06/201:3, Lorenzi e altri, Rv. 257168-01). Nel caso di specie, peraltro, la prevedibilità dell'evento cui la norma cautelare mira è decisamente rafforzata dalla negoziazione relativa alla utilizzazione della manodopera distaccata illegittimamente, come accertato dai giudici del merito, tra Co.Do. e Zo.Ci.grazie alla intermediazione del geometra Ce.Gi. 20 Neppure è illogica l'assoluzione del geometra Sc.An., posta la differenza tra la posizione di garanzia propria del datore di lavoro di fatto , in quanto illegittimo distaccatario, e la figura del RSPP, che si caratterizza per lo svolgimento, all'interno della struttura aziendale, di un ruolo non gestionale ma di consulenza, cui si ricollega un obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori. Con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26110701), ma non per la violazione di doveri altrui. 21. La condotta cautelare richiesta dal legislatore al RSPP trova il proprio contenuto essenziale in un processo intellettivo (individuazione e valutazione dei rischi) cronologicamente antecedente le fasi operative/esecutive che attengono alle decisioni ed al controllo sullo svolgimento dell'attività lavorativa, che competono, invece, ad altre figure prevenzionistiche (tipicamente al datore di lavoro, ma anche al dirigente e al preposto). È pacifico, insomma, che il RSPP non è destinatario di poteri decisionali, né operativi, né di doveri di vigilanza sulla corretta applicazione delle modalità di lavoro (cfr. Sez. 4, n. 24958 del 26/04/2017, Rescio, Rv. 27028601, in cui la Corte ha precisato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge un ruolo di consulente in materia antinfortunistica del datore di lavoro ed è privo di effettivo potere decisionale). 22. Peraltro, a latere delle decisive considerazioni precedenti, deve rammentarsi che la condotta colposa addebitata al Comune, derivante dalla illegittima modalità gestoria dell'attività d'impresa, non delegata né delegabile dati i contenuti elusivi del D.Lgs. n. 276/2003 mediante il ricorso al distacco illegittimo di lavoratori privi di informazioni e formazione, ricade interamente nella sfera delle attribuzioni e delle responsabilità strettamente datoriali, sicuramente estranee alle attribuzioni delegate al geometra Sc.An. quale RSPP. 23. All'interno di tale quadro va inteso l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale (Sez. 4, n. 24908 del 29/01/2019, Rv. 276335 – 01) gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, al fine di consentire all'organizzazione aziendale complessa di ripartire i compiti relativi alla più efficace gestione dei rischi e sempre che il relativo atto di delega sia espresso, inequivoco e certo ed investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, fermo restando l'obbligo, per il datore di lavoro, di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive. Si tratta, dunque, di strumento organizzativo che consente di organizzare al meglio l'attività di prevenzione e sicurezza nelle organizzazioni complesse, ma che non può interferire con le responsabilità derivanti dalle strategie di gestione dell'impresa. 24. Manifestamente infondato è il terzo motivo proposto da Co.Do. È evidente, come correttamente affermato dalla Corte d'Appello, che non sussistevano le condizioni per applicare l'articolo 129, comma 2, cod. proc. pen. una volta che, per quanto si è fin qui esposto, si è accertata l'effettiva commissione della condotta che perfeziona la contravvenzione estinta per prescrizione. 25. Altrettanto manifestamente infondato è il quarto motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, posto che la Corte d'Appello ha adeguatamente motivato, mettendo in evidenza la gravità dei fatti, con la perdita della vita di un lavoratore e con le lesioni subite da altri due, per cui la pena rideterminata non poteva essere inferiore a quella di anni uno e mesi sei di reclusione, pur tenendo conto dell'avvenuto risarcimento dei danni in favore delle vittime e dei familiari, che ha comportato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alla contestata aggravante. Il giudice di merito, nell'esercizio del potere discrezionale di valutare le concesse attenuanti equivalenti o prevalenti alle contestate circostanze aggravanti, deve far riferimento a quello fra gli elementi di cui all'articolo 133 cod. pen. al quale abbia ritenuto di attribuire maggiore rilevanza ai fini della decisione adottata; deve ritenersi corretta la sentenza che, attenendosi a tale criterio, abbia escluso che le attenuanti generiche applicate potessero essere considerate prevalenti per la oggettiva gravità dei fatti ascritti all'imputato (Sez. 6, n. 441 del 27/06/1990 (dep.1991) Rv. 186239 – 01). Non è poi mancato il giudizio sulla personalità della pena, seppure abbia condotta all'applicazione della stessa pena a tutti gli imputati. Infatti, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, nell'ipotesi di più soggetti imputati in concorso tra loro dello stesso reato, non è gravato dell'onere motivazionale di procedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni e di motivare in ordine alla eventuale differenziazione delle pene inflitte (Sez. 2, n. 1886 del 15/12/2016 (dep. 2017) Rv. 269317 – 01. 26. È infondato anche il ricorso proposto da Ce.Gi. Il Tribunale ha accertato, quanto alla posizione di garanzia di Ce.Gi., qualificato come direttore tecnico del cantiere, che lo stesso aveva ricoperto tale funzione dal 1 marzo 2014 e aveva quindi avuto la formale attribuzione dei compiti di direzione e gestione del cantiere, dai quali implicitamente discendono quelli di gestione del personale che opera nell'ambito dello stesso, avendo anche esercitato una effettiva e concreta ingerenza nell'organizzazione del lavoro in cantiere (confermata dai testi Ca.An. e Ca.Gi.). 27. Ciò premesso, i primi tre motivi di ricorso sono infondati. Giova rilevare che questa Suprema Corte ha da tempo chiarito, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascun garante risulta per intero destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, fino a che non si esaurisca il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia: in particolare, il direttore tecnico ed il capo cantiere, figure inquadrabili rispettivamente in quella del dirigente e del preposto, sono titolari di autonome posizioni di garanzia, seppure a distinti livelli di responsabilità, dell'obbligo di dare attuazione alle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro. Ne consegue che la nomina di un capo cantiere non implica di per sé il trasferimento a quest'ultimo della sfera di responsabilità propria del ruolo dirigenziale del direttore tecnico (Sez. 4, 19.12.2011, n. 46849; 27.2.2008, n. 8593; 26.10.2007, n. 39606). 28. Dunque, se è vero che il capo cantiere è destinatario diretto dell'obbligo di verificare che le concrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative all'interno del cantiere rispettino le normative antinfortunistiche, deve rilevarsi che nel caso di specie, la Corte di merito ha appurato che il Ce.Gi. era rimasto inerte pur potendo avvedersi, per essere stato presente in cantiere, che la demolizione non era stata preceduta dal posizionamento dei puntelli e delle assi di legno, e su ciò si incentra la responsabilità del ricorrente. Quale direttore tecnico di cantiere aveva il preciso obbligo di verificare il minuto rispetto delle norme di sicurezza e di far osservare quanto previsto dal POS e dal DPI, e non rimettere agli stessi dipendenti la salvaguardia della loro incolumità. Correttamente la Corte d'Appello ha rilevato che l'imputato avrebbe dovuto vigilare e tenere sotto controllo le attività quotidianamente svolte nel cantiere, evitando di consentire ai dipendenti di operare scelte spettanti alla dirigenza e di assumere iniziative operative proprie, e nella specie avrebbe dovuto pretendere ed accertarsi che gli operai lavorassero come previsto dal POS e non rimanere assente dal cantiere, sebbene informato del lavoro da svolgere, senza aver imposto le osservanze di salvaguardia. 29. La giurisprudenza della Corte di cassazione, con specifico riguardo alla figura del direttore tecnico di cantiere, ha ritenuto l'inquadramento nel modello legale del dirigente (Sez. 4, n. 39606 del 28/06/2007, Marchesini Rv. 237879-01), in quanto lo stesso rappresenta un organo qualificato di carattere tecnico-organizzativo per la realizzazione delle opere commissionate, poiché per rivestire tale incarico deve possedere requisiti di idoneità tecnico-professionale e morale predeterminati dalla norma. Egli è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori collabora alla predisposizione del piano operativo di sicurezza anche alla luce del piano di sicurezza del cantiere redatto dal committente, vigila per conto dell'appaltatore sulla sicurezza dei lavori, organizza gli interventi di sicurezza generali, in caso di cantieri complessi, ossia nelle ipotesi di subappalti, verifica la congruenza dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici. Inoltre, svolge precisi compiti in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 quali, ad esempio, la predisposizione dell'accesso e della recinzione del cantiere con modalità visibili e individuabili. L'articolo 119, comma 15, D.Lgs. n. 36/2023 sancisce che il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori e l'Allegato XV, all'articolo 3.2.1 dello stesso testo, stabilisce che il Piano Operativo di Sicurezza (POS) debba riportare i dati identificativi del direttore tecnico di cantiere e del capo cantiere, rendendone necessaria la presenza. 30. Non rileva, poi, l'assunto secondo cui, non essendo stato individuato il soggetto che diede l'ordine di operare senza prima predisporre le opere provvisionali, sarebbe stata comunque l'imperizia dei lavoratori a causare l'evento, con interruzione del nesso causale. Infatti, va riaffermato il principio secondo cui (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Rv. 276242 – 01, Simeone), perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un rischio eccentrico , con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante. 31. Da ultimo, anche il motivo relativo al trattamento sanzionatorio va rigettato, dovendosi qui richiamare le motivazioni relative al quarto motivo proposto da Co.Do., sviluppate al punto 25. 32. In definitiva, i ricorsi vanno rigettati e gli imputati condannati al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.