Condannato per rapina impropria, aggravata cioè dalla violenza, l’uomo che prova a rubare un’automobile, riesce ad entrare nella vettura, accende il motore ma è costretto a darsi alla fuga, a piedi, dal fulmineo intervento del proprietario.
Scenario dell’episodio è la provincia di Napoli, dove un uomo cerca di rubare una vettura ma, quando è già dentro il veicolo e col motore acceso, è costretto a rinunciare e deve scappare a piedi, a causa della veloce reazione del proprietario del mezzo. A fronte del quadro probatorio, per i giudici di merito non ci sono dubbi: l’uomo sotto processo va condannato per rapina aggravata, sanzionato con due anni e due mesi di reclusione e obbligato anche a pagare una multa di 978 euro. Nello specifico, l’azione violenta compiuta dal ladro gli ha consentito, osservano i giudici, di liberarsi dalla presa del proprietario del veicolo e gli ha permesso quindi di darsi alla fuga. Su quest’ultimo punto, innanzitutto, è centrata l’obiezione proposta dalla difesa in Cassazione. Secondo il legale, difatti, per i giudici di merito «la violenza posta in essere dal ladro era finalizzata a garantirsi l’impunità» ma, in realtà, la persona offesa «ha riferito di avere» in quei frangenti «infranto il finestrino della propria autovettura con un violento calcio» e «di avere poi afferrato il ladro nel tentativo di tirarlo fuori dal mezzo, non riuscendo nell’intento perché il ladro è riuscito a liberarsi della presa e a darsi alla fuga a piedi». Per il ricorrente, «la ricostruzione dei fatti, offerta dalla persona offesa, dimostra che il ladro ha esercitato una minima energia fisica, unicamente per liberarsi dalla presa del proprietario del mezzo, il quale cercava di estrarlo dalla vettura attraverso il finestrino precedentemente infranto e, quindi, al solo fine di evitare conseguenze deleterie per la sua incolumità fisica». E, sempre secondo la difesa, «la successiva fuga a piedi» va letta alla luce della «reazione eccessivamente violenta della persona offesa», reazione destinata, almeno in apparenza, a «non arrestarsi» facilmente. Per il legale, poi, è illogico anche parlare di rapina consumata, che si concretizza solo quando il soggetto «ha realizzato la sottrazione del bene altrui». Invece, analizzando lo specifico episodio, si può osservare che «l’intera azione diretta alla sottrazione della vettura è avvenuta sotto la diretta percezione della persona offesa ed è stata interrotta dal suo intervento immediato e decisivo, con conseguente impossibilità di configurare la fattispecie di rapina impropria consumata per carenza dell’elemento materiale dell’avvenuta sottrazione del bene altrui». Non a caso, «per potersi ritenere conclusa la sottrazione, è necessario che l’azione recuperatoria si ponga in un momento cronologicamente successivo a quella predatoria, mentre, qualora, come in questo caso, vi sia contestualità tra le due azioni, lo spoglio non può dirsi realizzato in quanto l’azione della persona offesa non è successiva alla perdita della disponibilità del bene, di tal ché non può dirsi recuperatoria bensì idonea ad impedire che l’oggetto materiale del reato cada nell’altrui disponibilità e, quindi, ad evitarne lo spoglio non ancora conclusosi». Per i Giudici, però, le obiezioni sollevate dalla difesa sono assolutamente prive di fondamento. Consequenziale, quindi, la conferma definitiva della condanna emessa in Appello. Alla luce della ricostruzione dell’episodio, non può essere trascurata, secondo la Suprema Corte, la violenza esercitata dal ladro sul proprietario della vettura. Ciò anche alla luce del principio secondo cui «integra gli elementi costitutivi del reato di rapina impropria ogni condotta, connotata da violenza, anche minima, in danno della vittima, purché idonea a vincere l’azione tendente ad impedire che il soggetto si dia alla fuga, nonché fondata, come in questo caso, sulla volontà di garantirsi l’impunità». Impossibile sostenere, come invece ha fatto la difesa, che il ladro abbia reagito «al solo fine di tutelare la propria incolumità dalle condotte aggressive del proprietario della vettura». Sacrosanto, poi, secondo la Cassazione, parlare di rapina impropria consumata, poiché il ladro aveva già acceso il motore ed era pronto a scappare con la vettura, e quindi «si era già appropriato del mezzo, non riuscendo a darsi alla fuga» solo «a causa del pronto e determinato intervento della persona offesa». Per maggiore chiarezza, poi, i Giudici ribadiscono che col reato di rapina impropria «si fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all’impossessamento del bene altrui, che non costituisce elemento materiale della fattispecie criminosa ma è richiesto dalla norma incriminatrice – ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria – solo come scopo della condotta, in alternativa a quello di procurare a sé o ad altri l’impunità». Di conseguenza, «il delitto di rapina impropria si perfeziona anche nel caso in cui il soggetto adoperi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma del bene stesso». E perciò «non assume rilievo l’eventuale controllo della persona offesa o di terzi, siccome idoneo eventualmente ad impedire soltanto la successiva acquisizione di un’autonoma disponibilità della cosa stessa».
Presidente Verga - Relatore Cersosimo Ritenuto in fatto 1. D.M.V., a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26 settembre 2024 con cui la Corte di Appello di Napoli, ha confermato la sentenza, emessa in data 02 marzo 2023, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, lo ha condannato alla pena di anni 2, mesi 2 di reclusione ed euro 978,00 di multa in relazione al reato di rapina aggravata. 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta erronea interpretazione dell'articolo 628 cod. pen. I giudici di merito hanno affermato che la violenza posta in essere dall'imputato era finalizzata a garantirsi l'impunità senza tenere conto di quanto affermato dalla persona offesa in occasione della sua escussione; in particolare il L. ha riferito, che dopo aver infranto il finestrino della sua autovettura con un violento calcio, ha afferrato il ladro nel tentativo di tirarlo fuori, non riuscendo nel suo intento perché lo stesso riusciva a liberarsi della presa e a darsi alla fuga a piedi. La ricostruzione dei fatti offerta dalla persona offesa, a giudizio della difesa, dimostra che il ricorrente avrebbe esercitato una minima energia fisica unicamente per liberarsi dalla presa del L. che cercava di estrarlo dalla vettura attraverso il finestrino infranto e, quindi, al solo fine di evitare conseguenze deleterie per la sua incolumità fisica. La successiva fuga a piedi si porrebbe in un momento cronologicamente successivo e, quindi, non sarebbe idonea a disvelare la direzione finalistica dell'azione richiesta dall'articolo 628 cod. pen. in quanto la reazione eccessivamente violenta della persona offesa sarebbe stata tale da giustificare che l'ira del L. potesse non arrestarsi. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell'articolo 56 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi tentata di rapina impropria. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuta consumata la fattispecie di rapina impropria senza tenere in considerazione il principio di diritto secondo cui tale fattispecie è configurabile solo allorquando l'agente abbia realizzato la sottrazione del bene altrui. Nel caso di specie, l'intera azione diretta alla sottrazione della vettura sarebbe avvenuta sotto la diretta percezione della persona offesa e sarebbe stata interrotta dall'intervento immediato e decisivo del L., con conseguente impossibilità di configurare la fattispecie di rapina impropria consumata per carenza dell'elemento materiale dell'avvenuta sottrazione del bene altrui. Per potersi ritenere conclusa la sottrazione è, infatti, necessario che l'azione recuperatoria si ponga in un momento cronologicamente successivo a quella predatoria; mentre qualora, come nel caso di specie, vi sia contestualità tra le due azioni lo spoglio non può dirsi realizzato in quanto l'azione del soggetto passivo non è successiva alla perdita della disponibilità della res, di tal ché non può dirsi recuperatoria bensì idonea ad impedire che l'oggetto materiale del reato cada nell'altrui disponibilità e, quindi, ad evitarne lo spoglio non ancora conclusosi. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1. Il primo motivo è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi (le attendibili dichiarazioni ed il riconoscimento effettuato dalla persona offesa, i filmati delle telecamere di sorveglianza, i risultati positivi del test del DNA nonché le dichiarazioni parzialmente confessorie del D.M.V.) idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di rapina impropria (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata e pagg. da 2 a 4 della sentenza di primo grado). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. La Corte territoriale ha correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui integra gli elementi costitutivi del reato di rapina impropria ogni condotta in danno della vittima connotata da violenza, anche minima, purché idonea a vincere l'azione tendente ad impedire che l'agente si dia alla fuga nonché fondata, come nel caso di specie, sulla volontà di garantirsi all'impunità (vedi Sez. 2 n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858 – 01; Sez. 2, n. 1790 del 17/12/2025, Salkanovic, non massimata). Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. L'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è quello di far leva su elementi di prova ipotetici e “negativi” (in particolare la difesa ha sostenuto che il D.M.V. avrebbe reagito al solo fine di tutelare la propria incolumità dalle condotte aggressive del L.); abbandonando il piano dell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all'evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamente accertati e sollecitare una diversa interpretazione e valutazione del compendio probatorio. Va, peraltro, ribadito che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né che debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. 2. Il secondo motivo di impugnazione è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno correttamente ritenuto che la condotta del D.M.V. integra il reato consumato di rapina impropria, evidenziando come il ricorrente avesse già messo in moto la vettura del L. “per allontanarsi a bordo della stessa” e come, di conseguenza, si fosse già appropriato del veicolo, non riuscendo a darsi alla fuga a causa del pronto e determinato intervento della persona offesa. Il Collegio intende ribadire, in proposito, che l'articolo 628, comma secondo, cod. pen. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all'impossessamento del bene altrui, il quale non costituisce elemento materiale della fattispecie criminosa ma è richiesto dalla norma incriminatrice - ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria - solo come scopo della condotta, in alternativa a quello di procurare a sé o ad altri l'impunità. Di conseguenza il delitto di rapina impropria si perfeziona anche nel caso in cui l'agente adoperi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso (Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Velkovic, Rv. 283847 – 01; da ultimo Sez. 2, n. 12026 del 18/02/2025, Niculaies, non massimata). Ne consegue che non assume rilievo l'eventuale controllo della persona offesa o di terzi, siccome idoneo eventualmente ad impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117 – 01; Sez. 2, n. 14549 del 18/03/2025, Sela, non massimata). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.