In materia di disciplina dei trattenimenti nei CPR, l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione evidenzia come la normativa primaria, pur lacunosa e inadeguata secondo la Consulta, resta vigente e vincolante per il giudice ordinario sino a una sua formale declaratoria di incostituzionalità, escludendo la possibilità di una disapplicazione diretta da parte delle Corti di appello, e individua come strumenti di tutela solo i rimedi cautelari ex articolo 700 c.p.c. e l’azione risarcitoria ex articolo 2043 c.c., in attesa di un necessario intervento legislativo.
L'Ufficio del Massimario della Cassazione, con Relazione n. 65/2025, evidenzia il rischio concreto che il sistema dei CPR possa essere paralizzato da una molteplicità di eccezioni di costituzionalità sollevate in seguito alla sentenza n. 96/2025 della Corte costituzionale. La Relazione sottolinea che, in presenza di una “incostituzionalità accertata, ma non dichiarata”, i giudici investiti delle istanze di convalida del trattenimento degli stranieri potrebbero reiterare in massa questioni di legittimità costituzionale, con conseguente sospensione dei giudizi e ricadute dirette sulle condizioni dei soggetti trattenuti. La recente sentenza n. 96/2025 della Corte Costituzionale segna un punto di svolta nella disciplina del trattenimento degli stranieri nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR). La Consulta, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'articolo 14, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998, nonostante abbia dichiarato inammissibili le questioni sollevate, ha rilevato la presenza di un vulnus costituzionale in relazione alla riserva assoluta di legge che tutela la libertà personale (articolo 13, secondo comma, Cost.). La Corte infatti, ha sottolineato come l'attuale quadro normativo, fondato su norme di rango secondario e provvedimenti amministrativi, sia inadeguato a disciplinare con sufficiente precisione i “modi” della privazione della libertà personale dei soggetti trattenuti. In particolare, ha posto l'accento sull'esigenza di individuare una fonte primaria, la quale disciplini organicamente sia i casi sia le modalità di restrizione, a garanzia dei diritti fondamentali degli stranieri. La motivazione si articola richiamando i principali precedenti della giurisprudenza costituzionale (sent. nn. 212/2023, 22/2022, 105/2001) e osservando che gli interessi pubblici correlati all'immigrazione non possono incidere sulla natura universale della libertà personale, riconosciuta a ogni individuo in quanto essere umano. La Consulta, pur non potendo adottare una pronuncia di accoglimento per assenza di “rime adeguate” nell'ordinamento, ha rimesso al legislatore l'urgente dovere di intervenire per colmare la lacuna, affinché la disciplina garantisca la dignità, la salute, la cura, la socializzazione, la difesa e l'accesso a rimedi giurisdizionali effettivi a tutti i trattenuti. Le prime decisioni delle Corti di appello (Cagliari, Roma, Genova) successive alla pronuncia costituzionale hanno ripreso i rilievi della Consulta, sebbene le motivazioni dei rigetti delle istanze di convalida dei provvedimenti di trattenimento si fondino su ulteriori ragioni (tardività dell'atto, condizioni di salute del trattenuto, mancata valutazione della vulnerabilità). Le Corti hanno colto il monito della Corte Costituzionale, sottolineando come la persistenza di una disciplina fondata su fonti secondarie, in assenza di una legge primaria, comporta il rischio di lesioni ai diritti fondamentali e impone una maggiore attenzione in sede di convalida dei trattenimenti. Sul punto, si delineano due filoni interpretativi: uno favorevole alla possibilità per il giudice ordinario di disapplicare la normativa secondaria in presenza di un accertato vulnus costituzionale, e uno più prudente che, in assenza di una formale dichiarazione di incostituzionalità, ritiene vincolante la disciplina vigente fino a un nuovo intervento del legislatore o della Corte stessa. La Cassazione si distanzia dalle interpretazioni di alcune Corti di appello e di parte della dottrina che suggeriscono la possibilità di disapplicare direttamente la normativa secondaria: tale prassi, secondo la Relazione, rischierebbe di produrre un “corto circuito” nel sistema, instaurando di fatto un controllo diffuso di costituzionalità contrario ai principi dell'ordinamento. Il Massimario osserva che, sebbene la Consulta abbia rilevato l'inadeguatezza della disciplina primaria rispetto al dettato dell'articolo 13 Cost., non ha tuttavia parlato di una totale assenza di disciplina, riconoscendo che i “casi” sono regolati e che, sebbene i “modi” siano affidati a fonti subordinate, una parte di disciplina primaria sussiste, sebbene lacunosa. Ne deriva che tale disciplina, seppur ritenuta incostituzionale dalla Consulta, resta vigente e deve essere applicata dal giudice sino a una declaratoria di illegittimità costituzionale. Tuttavia, la Cassazione ribadisce che, in attesa dell'intervento legislativo, la tutela dei diritti fondamentali dei trattenuti può essere garantita da strumenti cautelari atipici ex articolo 700 c.p.c. e dall'azione risarcitoria ex articolo 2043 c.c., i quali non sono pienamente satisfattivi rispetto al vulnus individuato dalla Consulta. In definitiva, la Relazione conclude statuendo che la normativa permane nell'ordinamento sino a diversa statuizione della Corte Costituzionale o intervento legislativo, e che la responsabilità di colmare la lacuna normativa resta in capo al legislatore, con la possibilità, in caso di perdurante inerzia, di una successiva pronuncia della Consulta. Si conferma dunque, la necessità di un intervento legislativo tempestivo e organico, affinché la materia sia regolata nel rispetto dei principi costituzionali e delle garanzie processuali, evitando il rischio di una giustizia costituzionale “diffusa” e la paralisi del sistema.
Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, rel. 65/2025