Ferie residue: spetta al datore di lavoro provare di aver garantito al lavoratore l’effettiva fruizione

L’onere di provare di aver effettivamente consentito al lavoratore la fruizione delle ferie residue grava sul datore di lavoro, che deve dimostrare di averlo informato in modo chiaro e tempestivo sulle conseguenze della mancata fruizione. La perdita del diritto alle ferie e dell’indennità sostitutiva può avvenire solo se risulta provato l’invito formale e la possibilità concreta di usufruirne, non essendo ammessa una decadenza automatica senza un’adeguata verifica delle condizioni effettive offerte al lavoratore.

Con l'ordinanza in commento, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul delicato tema della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ribadendo il principio secondo cui grava sul datore di lavoro l'onere di allegare e provare di aver messo il lavoratore nella condizione effettiva di fruire di tutte le ferie residue. Il caso trae origine dal ricorso presentato da un ex dipendente RAI, il quale, collocato in quiescenza il 17 settembre 2011, aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento dell'indennità sostitutiva relativa a 46,35 giorni di ferie non godute e permessi non fruiti. L'opposizione della società era stata parzialmente accolta in primo grado, con esclusione della maggior parte delle spettanze richieste e riconoscimento solo dell'“indennità ex fissa”. In appello, la Corte territoriale di Roma aveva rigettato sia il gravame principale del lavoratore, sia quello incidentale di RAI, ritenendo che il dipendente non avesse assolto il proprio onere di attivarsi per la programmazione delle ferie prima della cessazione del rapporto, e che la società avesse dimostrato di aver offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie residue, a fronte di una comunicazione aziendale del luglio 2011 ignorata dal lavoratore. La Suprema Corte, investita della questione, analizza puntualmente i motivi di ricorso, evidenziando che il lavoratore aveva documentato, anche mediante atti e memorie depositate nel giudizio di primo grado, sia il numero esatto dei giorni di ferie residui sia l'impossibilità di fruirne integralmente a causa dell'imminente cessazione del rapporto. Di rilievo l'affermazione secondo cui l'articolo 5, c. 8 d.l. n. 95/2012, come integrato dall'articolo 1, c. 55, l. n. 228/2012, deve essere interpretato in senso conforme all'articolo 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia UE: non è consentita la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato effettivamente posto dal datore nella condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto. La perdita del diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva può, dunque, verificarsi solo se il datore di lavoro offra la prova di aver invitato il lavoratore a godere delle ferie – anche formalmente – e di averlo avvisato, in modo accurato e in tempo utile, delle conseguenze derivanti dalla mancata fruizione. Il principio di diritto, già delineato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21780/2022; Cass. n. 16175/2024), viene così nuovamente ribadito: «Grava sul datore di lavoro l'onere di allegare e di provare di aver messo in condizione il lavoratore di fruire di tutte le ferie residue». Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva omesso ogni accertamento sul numero esatto di giorni di ferie residui spettanti al lavoratore alla data dell'invito datoriale e sulla tempestività dell'invito stesso, considerato che l'accesso al pensionamento era imminente. La Cassazione ha, pertanto, accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame nel merito e per la regolazione delle spese processuali.

Presidente Doronzo - Relatore Panariello Rilevato che 1.- C.F. era stato dipendente di (OMISSIS) spa fino al 17/09/2011 quando era stato collocato in quiescenza. Chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo dal Tribunale di Roma per euro 35.868,68 nei confronti della predetta società a titolo di indennità sostitutiva di n. 46,35 giorni di ferie non godute, di n. 9 giorni di permessi maturati e non goduti, nonché della quota parte dell'indennità sostitutiva del preavviso ex articolo 27 CCNLG. 2.- L'opposizione proposta dalla società veniva parzialmente accolta dal Tribunale, che riteneva non provata la mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al lavoratore, posto che il C.F. era rimasto inerte a fronte del formale invito dell'azienda a fruire delle ferie, con lettera del 19/07/2011 a lui pervenuta il 26/07/2011, quando residuavano circa 50 giorni di ferie arretrate; riteneva altresì indimostrati la richiesta di fruizione dei permessi maturati ed il rifiuto di (OMISSIS) spa per esigenze di servizio; riteneva invece dovuta la c.d. indennità ex fissa nella misura di euro 19.293,40, sicché revocava il decreto ingiuntivo e condannava (OMISSIS) spa al pagamento della predetta minor somma. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello rigettava sia il gravame principale interposto dal C.F., sia quello incidentale proposto da (OMISSIS) spa. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) i fatti dedotti con il primo motivo di appello principale – ossia che nel periodo successivo alla comunicazione aziendale del 26/07/2011 egli non era affatto rimasto inerte, tanto che aveva fruito di 41 giorni di ferie residue, cessando di fatto anticipatamente dal servizio, sicché era errato il convincimento del Tribunale circa una sua asserita ma inesistente inerzia e una mancata prova della mancata fruizione delle ferie residue per causa a lui non imputabile – sono nuovi e quindi inammissibili; b) dunque resta il fatto che il C.F. non ha assolto il proprio onere di attivarsi per programmare le ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro; egli ha infatti ignorato la comunicazione aziendale del luglio 2011; c) d'altro canto la società ha dimostrato di aver offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non ha fruito. 4.- Avverso tale sentenza C.F. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 5.- (OMISSIS) spa è rimasta intimata. 6.- Il ricorrente ha depositato memoria. 7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. Considerato che 1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'articolo 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente lamenta la nullità della sentenza a causa della violazione dell'articolo 345 c.p.c. per aver ritenuto inammissibile per novità la deduzione contenuta nel primo motivo di appello. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'articolo 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli articolo 36 Cost., 2109, co. 2, c.c., 2087 c.c., 10 d.lgs. n. 66/2003 e 23 CCNLG per avere la Corte territoriale ritenuto dimostrata l'offerta datoriale di un adeguato tempo per il godimento delle ferie residue e per aver ritenuto che il dipendente non ne avesse usufruito. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'articolo 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione degli articolo 115 e 420 c.p.c. per avere la Corte territoriale pretermesso l'esame dei documenti nn. 6 e 7 depositati da (OMISSIS), da cui risultavano chiaramente i giorni di ferie residui di cui egli non aveva fruito. Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'articolo 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell'articolo 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto dimostrato l'onere del datore di lavoro di avere offerto un adeguato tempo utile per il godimento delle ferie residue prima della cessazione del rapporto di lavoro. I motivi – da esaminare congiuntamente per la loro connessione – sono fondati. Con la deduzione contenuta nel primo motivo di appello il C.F. si era limitato a riportare le note per l'udienza di discussione di primo grado, in cui aveva precisato tutte le circostanze rilevanti (ripetute nel ricorso per cassazione, pp. 16-17), invocando a sostegno probatorio i documenti di provenienza (OMISSIS). In particolare, aveva evidenziato che l'invito a usufruire delle ferie residue rivoltogli dalla (OMISSIS) con la comunicazione del 26 luglio 2011 era stato accolto ma solo limitatamente a 41 giorni, residuando tuttavia ulteriori giorni di ferie, come si evinceva dal prospetto redatto dalla stessa (OMISSIS) e depositato sub 15 dalla stessa società, rispetto ai quali non vi era possibilità di godimento in ragione dell'imminente cessazione del rapporto di lavoro. Quindi il primo motivo di appello non conteneva deduzioni nuove, bensì soltanto la doglianza del mancato esame di quella che in primo grado era stata la mera esplicazione del calcolo dei giorni di ferie residue, il cui risultato era di giorni 41,9, in parte diverso (ed inferiore) rispetto a quello di giorni 46,35 posto a base del ricorso monitorio. Il fatto costitutivo del diritto vantato era rimasto dunque inalterato – ossia la mancata fruizione delle ferie residue per fatto non imputabile al dipendente – sicché quel motivo doveva essere esaminato e deciso nel merito. L'articolo 5, co. 8, del d.l. n. 95/2012, come integrato dall'articolo 1, co. 55, L. n. 228/2012 - dev'essere interpretato in senso conforme all'articolo 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 06 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (ex multis Cass. ord. n. 16175/2024). Quindi la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. n. 21780/2022). Pertanto va ribadito il seguente principio di diritto al quale dovrà conformarsi il giudice di rinvio: “grava sul datore di lavoro l'onere di allegare e di provare di aver messo in condizione il lavoratore di fruire di tutte le ferie residue”. Nel caso di specie, a fronte di una specifica deduzione circa la sussistenza di oltre 80 giorni di ferie accumulatisi negli anni passati, la Corte territoriale ha omesso ogni accertamento ritenendo nuova la deduzione, dovendo invece accertare in primo luogo il numero esatto di giorni di ferie ancora da godere da parte del lavoratore alla data dell'invito datoriale di luglio 2011, quindi la tempestività dell'invito del 26/07/2011 a fronte di un collocamento in quiescenza in data 17/09/2011. Il giudice di rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per la decisione, nonché per la regolazione delle spese processuali anche del presente giudizio di legittimità.