Omologazione e verifiche periodiche etilometro: onere probatorio

In tema di omologazione dell’etilometro, la Cassazione ribadisce l'onere di allegazione specifica a carico dell'imputato per la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio.

La Corte di Cassazione con la sentenza in commento fornisce un importante chiarimento in materia di guida in stato di ebbrezza, onere di allegazione e prova in tema di contestazione sull'efficienza e il corretto funzionamento dell'etilometro. La pronuncia riafferma infatti che, pur sussistendo in capo all'accusa l'onere di dimostrare l'omologazione e la regolare revisione dell'apparecchio ai sensi dell'articolo 379 Reg. Esec. CdS, tale onere trova un limite nell'assenza di specifiche contestazioni da parte della difesa. Il ricorrente infatti, non può limitarsi a sollevare dubbi generici o apodittici circa le anomalie dei valori rilevati, né può fondare la contestazione sul solo dichiarato stato di lucidità dell'imputato, considerato il diritto dell'accusato di mentire. È necessario infatti, che la contestazione si fondi su dati oggettivi o scientifici che inducano a dubitare concretamente dell'efficienza dell'apparecchio o della regolarità delle verifiche periodiche. La più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e I'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per I'alcoltest, fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio». Nel caso di specie, la Corte di appello, in applicazione del suddetto orientamento, ha dato atto che il teste di polizia giudiziaria, nel corso del dibattimento, aveva spiegato che l'apparecchio era stato periodicamente revisionato ed era perfettamente funzionante, sicché non vi era motivo di dubitare dell'attendibilità del risultato. Il ricorrente, di contro, si limitava ad affermare apoditticamente una ipotetica anomalia dell'andamento dei valori registrati, senza indicare alcun dato scientifico a supporto di tale assunto, e a ribadire che l'imputato aveva dichiarato di essere perfettamente lucido. Sotto tale ultimo profilo, sufficiente osservare che, stante il diritto dell'imputato di mentire, «la professione di innocenza da parte sua non può valere quale principio di prova in presenza del quale il giudice é tenuto a dubitare della funzionalità dell'apparecchio e ad accertare in positivo la effettiva sottoposizione dello stesso alla omologazione e alle revisioni periodiche previste dal regolamento».

Presidente Di Salvo - Relatore Ricci Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 10 ottobre 2024, ha confermato la sentenza del Tribunale di Savona di condanna di B.R. in ordine al reato di cui agli articolo 186, comma 2, lett. b), d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 (commesso in (OMISSIS) in data (OMISSIS)) alla pena di giorni 30 di arresto e euro 1200,00 di ammenda e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. B.R. è stato ritenuto responsabile per avere guidato l'autovettura in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, accertato tramite l'uso di apparecchiatura che aveva rilevato un tasso alcolemico alla prima prova di 1,28 g/l e alla seconda prova di 1,12 g/l. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge per avere la Corte di appello omesso di acquisire la prova in merito all'avvenuta omologazione dell'apparecchio. Dopo che l'imputato aveva sollevato dubbi in merito al buon funzionamento dell'etilometro, fondati sull'anomalia della differenza di valori rilevati a distanza di appena dieci minuti l'uno dall'altro e sulle dichiarazioni dell'imputato (il quale aveva riferito di essere stato perfettamente lucido all'atto del controllo della polizia), la Corte di appello ha, ciononostante, ritenuto che non vi fosse motivo di dubitare della efficienza e funzionalità dell'apparecchio. La certezza del corretto funzionamento - argomenta il difensore - non poteva essere desunta dalla testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria, il quale si era limitato a riferire di una prassi e non di quanto da lui direttamente accertato. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex articolo 131 bis cod. pen. Il difensore lamenta che la Corte di appello, nel valorizzare il tasso alcolemico significativo e il pericolo che l'imputato aveva cagionato alla circolazione, non aveva tenuto conto del suo atteggiamento collaborativo, della occasionalità della condotta e della circostanza per cui la guida era avvenuta in una strada poco trafficata. 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere omesso la Corte di pronunciarsi motivo con cui si era censurata la mancata concessione della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Alfredo Pompeo Viola, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato una memoria di replica con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere accolto con riferimento al terzo motivo e rigettato nel resto. 2. Il primo motivo, con cui si censura l'attendibilità del risultato del test alcolemico in ragione della mancanza di prova in ordine al buon funzionamento dell'apparecchio, è infondato. L'omologazione e le verifiche periodiche dell'apparecchio etilometro sono espressamente previste dall'articolo 379, commi 6, 7 e 8, Reg. Esec. CdS. La più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest, fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032). La circostanza che il citato articolo 379 prescriva l'omologazione e la periodica verifica dell'etilometro, dunque, non comporta che, a sostegno dell'imputazione, l'accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione con i dati relativi all'esecuzione di tali operazioni, perché si tratta di dati riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico che «non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828 pag. 4 della motivazione). Muovendo da queste premesse, si è ritenuto che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell'articolo 379 Reg. Esec. CdS debba essere sollecitata dall'imputato, sul quale grava un onere di allegazione, volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito. Tale onere non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento (oltre a Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828 già citata, cfr. anche: Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, Sciarra, non massimata; Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, Bucciarelli, non massimata) e deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far dubitare che l'omologazione o la revisione siano avvenute. La Corte di appello, in applicazione di tali principi, ha dato atto che il teste di polizia giudiziaria, nel corso del dibattimento, aveva spiegato che l'apparecchio era stato periodicamente revisionato ed era perfettamente funzionante, sicché non vi era motivo di dubitare dell'attendibilità del risultato. Il ricorrente, di contro, si è limitato ad affermare apoditticamente una ipotetica anomalia dell'andamento dei valori registrati, senza indicare alcun dato scientifico a supporto di tale assunto, e a ribadire che l'imputato aveva dichiarato di essere perfettamente lucido. Sotto tale ultimo profilo, è sufficiente osservare che, stante il diritto dell'imputato di mentire, la professione di innocenza da parte sua non può valere quale principio di prova in presenza del quale il giudice è tenuto a dubitare della funzionalità dell'apparecchio e ad accertare in positivo la effettiva sottoposizione dello stesso alla omologazione e alle revisioni periodiche previste dal regolamento. 3.Il secondo motivo, con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex articolo 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato. Vero è che la causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen. è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo. La astratta configurabilità della causa di non punibilità, tuttavia, non esime il giudice dall'operare una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'articolo 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell'articolo 1 comma 1, lett. c), d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, anche alla condotta successiva al reato. A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). In tale senso ha operato nel caso di specie la Corte, valorizzando, in maniera non illogica, la gravità del fatto, desunta dall'alta percentuale del tasso alcolemico rilevato, superiore in maniera significativa, alla soglia della lett. b) dell'articolo 186 CdS, e dalla condotta di guida con andamento irregolare tenuta dall'imputato con esposizione a pericolo degli altri utenti della strada. Il motivo di ricorso non deduce l'incongruenza o l'illegittima di tale valutazione, bensì solo la mancata considerazione di altri elementi e, in tal modo, non tiene conto dei principi su indicati, per cui è sufficiente, ai fini del mancato riconoscimento della causa di non punibilità, l'indicazione delle circostanze che di per sé portano ad escludere la speciale tenuità dell'offesa. 3. Il terzo motivo, come detto, è fondato. In sede di impugnazione della sentenza di primo grado il ricorrente aveva formulato un motivo con cui aveva lamentato la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna, richiamando lo stato di incensuratezza e le altre circostanze indicate nell'articolo 133 cod. pen. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che il beneficio della non menzione della condanna di cui all'articolo 175 cod. pen. è fondato sul principio della emenda e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, dovendo, comunque, il giudice indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'articolo 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Rv. 275813 — 01). In tale senso si è affermato che la valutazione del giudice, riguardo alla concedibilità del beneficio in parola, deve intervenire esclusivamente sulla base dei criteri di cui all'articolo 133 cod. pen., tenendo conto della ratio di tale istituto diretto a favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione di conseguenze del reato suscettibili di compromettere o intralciare la sua possibilità di lavoro (Sez. 3, n. 24362 del 22/02/2023, Rv. 284669 - 01; n. 560 del 1995, Rv. 200029-01). Non è, dunque, intrinsecamente contraddittoria la decisione che conceda il beneficio della sospensione condizionale della pena e non anche quello della non menzione, ma in tale caso il giudice è tenuto a dare conto delle ragioni della relativa determinazione. Nel caso di specie, come detto, a fronte di specifica doglianza in tale senso, la Corte di merito nulla ha replicato, sicché si versa in un'ipotesi di vera e propria mancanza grafica della motivazione integrante il vizio di cui all'articolo 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. 4.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla questione della concessione del beneficio della non menzione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Ai sensi dell'articolo 624 cod. proc. pen., deve essere dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente alla questione della concessione del beneficio della non menzione e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Genova. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.