La revoca dei finanziamenti compiuta in violazione del dovere di collaborazione ex articolo 16 CCII può essere neutralizzata per mezzo di una misura cautelare che imponga alla banca il ripristino delle linee di credito, sotto applicazione di penalità in caso di ritardo ex articolo 614-bis c.p.c.
L'ordinanza del Tribunale di Bologna del 6 giugno 2024 verte sulla richiesta di una società di ottenere misure protettive e cautelari nel contesto di una Composizione Negoziata della Crisi. La società, un importante produttore di caffè, ha chiesto la conferma delle misure protettive e, in via subordinata, l'ottenimento di un provvedimento cautelare che imponesse alle banche di mantenere o ripristinare le linee di affidamento, cruciali per la continuità operativa. Il Giudice, riconoscendo la natura stragiudiziale della composizione negoziata e la necessità di tutelare il processo di risanamento, ha accolto la misura cautelare richiesta: gli Istituti di credito, al pari di tutti i creditori, debbono partecipare alla composizione negoziata con leale collaborazione, come previsto dall'articolo 16 CCII, il che comporta, tra l'altro, il divieto di sospendere o revocare immotivatamente i finanziamenti necessari alla continuità dell'impresa, salvo che ciò sia motivato dai principi di sana e prudente gestione dell'attività bancaria o imposto dalla disciplina di vigilanza prudenziale, e sia fatto comunicando le ragioni della decisione unilateralmente assunta. Conseguentemente, il Giudice ha ordinato alle banche di ripristinare le linee di credito a breve termine, imponendo una penalità per ogni giorno di ritardo, mentre ha rinviato la decisione sulle misure protettive per consentire ulteriori negoziazioni. Natura della Composizione Negoziata della Crisi Il Giudice sottolinea la natura della Composizione Negoziata: È uno “strumento stragiudiziale” posto “al di fuori delle procedure concorsuali”; non è una procedura concorsuale, ma uno “strumento” per il risanamento e il superamento degli squilibri patrimoniali/economico-finanziari; le “parentesi giurisdizionali” (come quelle ex articolo 19 e 22 CCII) sono “strumenti giurisdizionali che, pur essendo utilizzabili in funzione del buon esito delle trattative, mantengono la propria natura e autonomia”. Sistema delle Misure di Salvaguardia Il sistema improntato dalla Composizione Negoziata è perfetto perché prevede misure protettive “tipizzate” (articolo 18 CCII) e, laddove queste non siano sufficienti, il sistema “ontologicamente atipico” della tutela cautelare (articolo 54 e 55 CCII) rimane a disposizione. Inoltre, il Giudice può concedere misure cautelari con lo stesso contenuto delle misure protettive anche oltre il termine massimo di 240 giorni previsto per le misure protettive, in base al «contemperamento del sacrificio imposto ai singoli creditori destinatari della misura cautelare con i risultati già conseguiti in caso di trattative avanzate». Valutazione della Misura Cautelare Richiesta (ripristino degli affidamenti bancari) Il Giudice osserva che la misura richiesta d'inibire alle banche la sospensione degli affidamenti e di ripristinare quelli già revocati/sospesi: «non rientra tra quelle tipizzate volte a bloccare le azioni dei creditori in aggressione del patrimonio dei debitore, ma appare più specificamente rivolta ad assicurare il raggiungimento del target della composizione negoziale»; Ha «certamente natura cautelare» e riguarda i contratti in essere. Rapporto con gli Istituti Bancari L'accesso alla composizione negoziata «non costituisce di per sé causa di sospensione e di risoluzione dei contratti»; le banche e gli intermediari finanziari sono “protagonisti” e devono partecipare «senza indugio e in maniera non formale alle trattative, salvo il diritto di ritirarsi qualora dal percorso delle trattative emergesse un quadro ritenuto insoddisfacente»; «Il divieto di interrompere la contrattazione e in particolare i contratti pendenti» non è assoluto ma derogabile in caso di «grave pregiudizio alla corretta e prudente gestione della attività bancaria” o se imposto dalla disciplina di vigilanza prudenziale. In tali casi, la banca deve fornire una “comunicazione che dia conto delle ragioni della decisione unilaterale assunta». «Sarebbe del tutto paradossale che il debitore che accede alla composizione negoziata... fosse, a cagione di ciò stesso, privato della liquidità necessaria per la continuità operativa»; la revoca improvvisa e ingiustificata degli affidamenti da parte delle banche, in violazione dell'articolo 1845 c.c. e dei principi di buona fede e correttezza, può essere fonte di responsabilità per gli Istituti bancari, specie se il piano dovesse fallire «per il diniego ingiustificato della finanza in progress». Fumus Boni Iuris e Periculum in Mora Il Giudice applica i concetti di fumus boni iuris (ragionevolezza della pretesa) e periculum in mora (rischio di pregiudizio imminente). Fumus Boni Iuris: la «strumentalità della misura cautelare sta nella capacità protettiva del buon esito delle trattative». Il fumus boni iuris va commisurato su un “diritto collettivo”, ovvero «la possibilità di portare a termine un progetto di risanamento in via stragiudiziale»; Periculum in Mora: il periculum è “in re ipsa” (nel fatto stesso); il mantenimento delle «linee finanziarie a breve termine a supporto del capitale circolante” è “condizione imprescindibile per la continuità aziendale e il risanamento»; «In assenza di dette linee di credito... verrebbe meno la capacità di fare fronte al fabbisogno corrente». La continuità aziendale dipende dalla capacità di «proseguire il dialogo con i propri creditori finanziari, con gli azionisti e con eventuali altri investitori terzi». Giustificazione mancata comunicazione delle Banche Il Giudice rileva che gli Istituti di credito non hanno fornito «alcuna spiegazione né fatto riferimento a concrete fattispecie di vigilanza prudenziale». Inoltre, una comunicazione scritta delle ragioni di sospensione/revoca è necessaria per garantire “trasparenza e correttezza” e l'assenza di tale comunicazione è «sufficiente a connotare in termini di illegittimità il comportamento di parte [bancaria]».
Giudice Atzori Fatto e diritto In data 27 marzo 2024 (omissis) ha presentato istanza ex articolo 12 CCII per la nomina di un Esperto indipendente nel contesto della composizione negoziata della crisi d'impresa e formulato contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive ex articolo 18 CCII allo scopo di proteggere il proprio patrimonio durante lo svolgimento delle trattative volte a individuare la soluzione più idonea al superamento della crisi della Società e preservarne il going concern ; in relazione a detta istanza, in data 2 aprile 2024 la Commissione Regionale istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna ha nominato quale Esperto Indipendente ai sensi dell'articolo 13, comma 6, CCII, il Dott. C. S., il quale ha accettato l'incarico in data 4 aprile 2024; in data 5 aprile 2024 la Società iscriveva nel Registro delle Imprese, a norma dell'articolo 18, comma 1, CCII l'accettazione dell'Esperto unitamente all'istanza di applicazione delle misure protettive; in data 6 aprile 2024, quindi entro i termini di cui all'articolo 19 CCII, la Società ha depositato il ricorso ex articolo 19 CCII, dando inizio al procedimento giudiziario R.V.G. 4406/2024, con richiesta all'ecc.mo Tribunale di: (a) confermare ex articolo 19, co. 4, CCII, le misure protettive erga omnes (e, dunque, nei confronti della generalità dei creditori) già richieste dalla Società con istanza ex articolo 18 CCII, stabilendo con ordinanza la durata di tali misure protettive in 120 (centoventi) giorni, ovvero il diverso termine che codesto Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, con il conseguente divieto: (i) per la generalità dei creditori della Società di acquisire diritti di prelazione se non concordati con la Società; (ii) per la generalità dei creditori della Società di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelaci sul patrimonio della Società o sui beni e sui diritti con cui viene esercitata l'attività d'impresa; (iii)per la generalità dei creditori della Società di ottenere sentenza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Società; (iv) per la generalità dei creditori della Società (ivi espressamente incluse le Banche Bilaterali) di unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto all'istanza di applicazione delle misure protettive presso la Camera di Commercio; (b) in via subordinata, nel caso in cui i contratti di affidamento bancario in essere con le Banche Bilaterali (ovvero con la sola (omissis) non si ritenessero compresi nella misura di cui alla precedente lettera (a), punto (iv), concedere ex articolo 19, comma 4, CCII, la misura cautelare nei confronti di tutte le Banche Bilaterali (ovvero della sola (omissis) avente ad oggetto l'obbligo per le Banche Bilaterali (ovvero per la sola (omissis) di garantire l'utilizzo delle Linee Operative (ovvero, per la sola (omissis) di ripristinare l'utilizzo delle Linee Operative Sospese), in linea con gli importi degli affidati, come di seguito dettagliati: omissis e, in ogni caso, il divieto di adottare provvedimenti finalizzati alla risoluzione e/o modificare i relativi contratti in danno di (omissis)” in data 11 aprile 2024 il Giudice, prendendo atto che la Società ha richiesto che l'efficacia delle misure protettive fosse estesa a tutti i creditori, ha fissato l'udienza per la comparizione della ricorrente, dell'Esperto e dei creditori per il giorno 31 maggio 2024 ad ore 10,00, disponendo, altresì, le modalità per la costituzione del contraddittorio il deposito, a cura dell'Esperto, entro lo stesso termine del 21 maggio 2024, di una propria sintetica relazione sull'attività svolta e sull'esistenza di un'azienda e di concrete prospettive di risanamento, riferendo sugli esiti del relativo test pratico che la Società dovrà effettuare con il suo supporto, esprimendo altresì il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative... ; il deposito, a cura dell'Esperto, entro il 27 maggio 2024, della documentazione ricevuta dai creditori; il deposito, a cura della Società, almeno 8 giorni prima dell'udienza: i) dell'elenco dei creditori ai quali ha effettuato la notifica e il rispettivo indirizzo PEC o non certificato; ii) della prova della notifica del ricorso e del presente decreto ai creditori (producendo il duplicato del file.eml delle ricevute di accettazione e consegna del gestore PEC del notificante); iii) dell'attestazione dell'invio al Registro delle Imprese della richiesta di pubblicazione del numero di ruolo generale del presente procedimento; In data 21 maggio 2024 l'Esperto depositava la propria relazione, unitamente al parere positivo sulla funzionalità delle stesse misure protettive e cautelari ad assicurare il buon esito delle trattative attualmente già in corso ovvero da avviare con i creditori. In data 24 maggio 2024 l'Esperto ha depositato, altresì, tutte le comunicazioni pervenute direttamente allo stesso dai Creditori, sia tramite posta elettronica certificata, sia tramite mail ordinaria, unitamente ai relativi allegati. Tra la data del 16 maggio 2024 e la data del 21 maggio 2024 si sono costituiti i seguenti creditori: (omissis) e successivamente in data 31 maggio 2024 si è costituito, altresì, (omissis) Nel corso dell'udienza tenutasi in data 31 maggio 2024, erano presenti alcuni creditori costituiti e altri creditori interessati in assenza di costituzione; sono stati sentiti gli advisor della società ricorrente, l'Esperto, nonché alcuni creditori richiedenti informazioni di carattere generale in particolare sui tempi di pagamento delle fatture, nonché le Banche (omissis) proprie memorie, hanno espresso le loro preoccupazioni, anche alla luce della relazione dell'Esperto, lamentando sostanzialmente la insufficienza delle informazioni sulla situazione effettiva della società e la necessità di approfondire i termini delle trattative. Il contraddittorio si è concentrato soprattutto sulle misure protettive richieste e in particolare sulla concessione di una misura cautelare che disponesse il ripristino delle linee di affinamento sospese dagli istituti bancari. Sciogliendo la riserva di cui al verbale del 31 Maggio, il Giudice designato osserva quanto segue. Ai fini di dare la corretta qualificazione alla domanda dell'imprenditore di ripristino delle linee di affidamento revocate o sospese dagli istituti bancari occorre, innanzitutto, prendere atto della natura della composizione negoziata della crisi che sebbene con diverse sfumature, in dottrina e giurisprudenza, viene posta al di fuori delle procedure concorsuali. La definizione come mero strumento stragiudiziale, percepibile da tutto il sistema normativo di riferimento, è reso evidente dalla relazione illustrativa allo Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) .....dove si legge che ... Va infatti sottolineata la natura e la funzione della composizione negoziata, che rappresenta non una procedura ma un percorso di negoziazione, volontario e stragiudiziale, all'esito del quale il debitore può perseguire il risanamento dell'attività facendo ricorso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal Codice (come previsto dall'articolo 23, nel testo modificato dal presente schema di decreto legislativo)... Il comma 2 dell'articolo 12 disciplina il ruolo dell'esperto, prevedendo che lo stesso agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati. L'attività dell'esperto è finalizzata ad individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza dell'imprenditore. La norma precisa che tale soluzione può essere perseguita anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa... il comma 3 ... chiarisce e precisa, l'inapplicabilità dell'articolo 38 del Codice alla composizione negoziata in tema di iniziativa del Pubblico Ministero, in coerenza con la sua natura negoziale e stragiudiziale... Tale impostazione non intende tuttavia incidere sui poteri di segnalazione al Pubblico Ministero che l'articolo 38 attribuisce, in generale, ad ogni autorità giudiziaria e quindi anche quella adita ai sensi degli articoli 19 e 22 che nel corso di un procedimento rileva l'insolvenza dell'impresa. La modifica in esame, chiarisce che per composizione negoziata si intendono le trattative e che le parentesi giurisdizionali che possono innestarsi al suo interno non sono qualificabili come incidenti di una procedura ma come strumenti giurisdizionali che, pur essendo utilizzabili in funzione del buon esito delle trattative, mantengono la propria natura e autonomia. Tale conclusione consente all'interprete di sottrarsi alla questione molto dibattuta della esistenza di un tertium genus di misure che si collocherebbe tra le misure protettive e la tutela cautelare di cui agli articolo 54 e 55 ccii , individuato nelle cosiddette misure protettive atipiche (vedi tra le altre Tribunale Milano decreto 30 Marzo 2023 secondo il quale in sintesi la protezione del patrimonio, anche nel caso di accesso con domanda piena, sia solo quella tipizzata, e che la differenza, tra i primi due periodi del comma 2 dell'articolo 54 e il terzo periodo, stia esclusivamente nel fatto che quest'ultimo offre la possibilità di ridurre o ampliare i destinatari delle misure, mentre ad altre esigenze di tutela rispondono le misure cautelari) . Il sistema delle misure di salvaguardia nella composizione negoziale che non è procedura concorsuale e, anzi proprio perché non è procedura concorsuale, è un sistema perfetto secondo il quale l'imprenditore può accedere a misure protettive tipizzate e laddove queste non siano in grado di assicurare profili specifici di protezione dello svolgimento delle trattative e del buon esito delle stesse, rimane a disposizione dell'imprenditore, in presenza dei presupposti e sempre ad iniziativa di parte, il sistema, ontologicamente atipico, della tutela cautelare (per una estensione del concetto di incapacità in termini di tempo oltre che in termini di oggetto delle misure protettive e della speculare estensione in termini di tempo oltre che di oggetto della tutela cautelare vedi Trib Imperia 20.02-2024 secondo il quale In pendenza di una composizione negoziata, la consumazione del termine massimo di durata delle misure protettive, previsto dall'articolo 19 CCII, non osta alla concessione di una misura cautelare volta ad inibire a creditori predeterminati l'esercizio di azioni esecutive o cautelari ovvero l'acquisizione di diritti di prelazione non concordati. Il termine di 240 giorni previsto dall'articolo 19 e quello complessivo annuale di cui all'articolo 8 sono riferiti soltanto alle misure protettive, che costituiscono un ombrello generalizzato a garanzia della conservazione del patrimonio del creditore nella fase iniziale delle trattative. I predetti termini possono essere superati dalla concessione di misure cautelari, dal medesimo contenuto delle misure protettive: è infatti rimesso al giudice il contemperamento del sacrificio imposto ai singoli creditori destinatari della misura cautelare con i risultati già conseguiti in caso di trattative avanzate ai fini dell'individuazione di una soluzione negoziata della crisi . Nel caso di specie è stata chiesta di inibire alle banche (cd. bilaterali) la sospensione degli affidamenti concessi alla società e il ripristino di quelli già revocati o sospesi. Secondo la specifica definizione dell'articolo 2, lett. p, CCI, le misure protettive sono quelle «misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza». Le misure protettive, nella lett. p) dell'articolo 2, sono rivolte verso le azioni dei creditori. Le misure cautelari, nell'articolo 2 lett. q) CCII sono definite come: provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente, a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza . La misura richiesta dunque non rientra tra quelle tipizzate volte a bloccare le azioni dei creditori in aggressione del patrimonio dei debitore, ma appare più specificamente rivolta ad assicurare il raggiungimento del target della composizione negoziale e cioè il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza attraverso le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, idonee a realizzare il risanamento dell'impresa, attraverso il ripristino, nel caso di specie delle linee di credito, indispensabili per la continuità dell'impresa. La misura richiesta, dunque, ha certamente natura cautelare e riguarda i contratti in essere con le banche finanziatrici dell'impresa in crisi o insolvente. La norma di riferimento è certamente l'articolo 16 comma 5 ccii ove prevede che l'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di sospensione e di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore ed ancor prima Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato . Dunque, non solo la presentazione di una istanza all'accesso alla composizione negoziale non può integrare una giusta causa di recesso della banca dai contratti in essere ma, senza arrivare al cosiddetto obbligo di finanziamento, che verrebbe integrato ad esempio da una cautela che obbligasse la banca a ripristinare un contratto venuto a naturale scadenza (sul punto vedi in termini Tribunale Milano 19.02 2022), ma la norma considera -e non potrebbe essere altrimentiil creditore bancario uno dei principali protagonisti se non il capocordata del tentativo stragiudiziale di salvataggio dell'impresa. Per altro verso sarebbe del tutto paradossale che il debitore che accede alla composizione negoziata, così realizzando una più o meno piena disclosure della propria situazione finanziaria ed economica, con ciò esponendosi alle iniziative dei creditori impegnati nella corsa al titolo esecutivo e all'exit dagli impegni contrattuali, fosse, a cagione di ciò stesso, privato della liquidità necessaria per la continuità operativa . Il tema della responsabilità della banca per improvvisa (brutale) interruzione di credito è già nota alla giurisprudenza (vedi r. Cass., 16 aprile 2021, n. 10125; Cass., 24 agosto 2016, n. 17291; Cass. 21 maggio 1997, n. 4538) trovando terreno nell'articolo 1845 c.c., per il quale la banca non può recedere dal contratto di apertura del credito, prima del termine, in assenza di giusta causa, nonché nella esecuzione del contratto nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto che fondano il concetto di giustizia contrattuale. Quei principi, applicati nell'ambito della composizione negoziale, potrebbero essere, nei casi in cui il progetto dovesse fallire per il diniego ingiustificato della finanza in progress, fonte di responsabilità degli istituti bancari. D' altra parte sono proprio questi principi a dover caratterizzare l'agire dei protagonisti della composizione. La simmetricità dei doveri delle parti rende chiaro che la composizione negoziata tende ad offrire una soluzione non solo per il debitore o meglio, non proprio per il debitore, ma soprattutto per i creditori attraverso il recupero di funzionalità dell'impresa che, ripristinata la competitività e l'equilibrio economico finanziario, riprenderà la funzione di volano di ricchezza. Perciò l'art 16 ccii afferma che i creditori hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con l'esperto nella composizione negoziata, di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite e, in particolare per le banche, gli intermediari finanziari, i loro mandatari ed i cessionari dei loro crediti, è previsto l'obbligo di partecipare senza indugio e in maniera non formale alle trattative, salvo il diritto di ritirarsi qualora dal percorso delle trattative emergesse un quadro ritenuto insoddisfacente per i propri interessi. In tale contesto meglio si intende la prescrizione relativa al divieto di interrompere la finanza in progress (a mero titolo esemplificativo l'apertura di credito, il castelletto di sconto, il credito bancario autoliquidante, le lettere di credito) nell'ambito dei contratti pendenti. Divieto evidentemente non assoluto ma derogabile sia quando l'utilizzo patologico della finanza venga in insanabile conflitto con i principi di sana e prudente gestione della attività bancaria nonché nel caso in cui la revoca e la sospensione siano imposte dalla disciplina di vigilanza prudenziale, con comunicazione che dia conto delle ragioni della decisione unilaterale assunta. Il riferimento è probabilmente a EBA/GL/2016/07 18/01/2017 Guidelines on the application of the definition of default under Artide 178 of Regulation (EU) No 575/2013.) Nelle misure cautelari in composizione negoziata la strumentalità è definita per legge dall'art 19 ccii e sta nella capacità delle stesse di assicurare il buon esito delle trattative. Si tratta di provvedimenti che recano in sé un inedito concetto di strumentalità dell'azione cautelare perché a queste non segue alcun procedimento di merito e, a differenza che gli ordinari procedimenti cautelari volti a tutelare un diritto che rischia di essere pregiudicato nelle more di un giudizio, le suddette misure sono funzionali a tutelare le trattative nella prospettiva del superamento della condizione di squilibrio economico-finanziario o patrimoniale che ha indotto l'avvio del percorso di risanamento , (così lucidamente Trib. Catania 25 luglio 2022) . Allora se la strumentalità della misura cautelare sta nella capacità protettiva del buon esito delle trattative, si può affermare che il fumus boni iuris va commisurato su un diritto collettivo e non individuale, in specie di possibilità di portare a termine un progetto di risanamento in via stragiudiziale che, attraverso gli accordi con i creditori, porti l'impresa, nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti, a superare la crisi anche mediante l'accesso ad altri strumenti di regolazione della crisi. Sul punto occorre dare contezza della percentuale di insuccesso della composizione negoziata pari a circa 1'82% sul territorio nazionale (dati acquisiti d'ufficio dall'Osservatorio di Unioncamere del 17.05.2024) ma ciò, a parere di questo Giudice, non risiede nella architettura strutturale della composizione ma piuttosto nell'equivoco atavico in cui cade l'imprenditoria medio piccola utilizzando come ultima spiaggia strumenti vocati ad essere prima spiaggia per la risoluzione della crisi di impresa. Anche tali dati corroborano la convinzione che, per dare concretezza all'obiettivo del buon esito della operazione, non si potrà non scandagliare l'oggetto delle trattative, nei limiti delibativi richiesti in sede di cognizione cautelare, per giungere a predicare la ragionevolezza -allo stato degli attidel piano elaborato dalla società e sul quale portare avanti gli accordi con i creditori attraverso la centrale opera dell'esperto. Nel caso di specie la relazione dell'esperto consente di acquisire dati rilevanti ai fini di tale giudizio: La Società è attiva nel settore della produzione e commercializzazione di macchine e capsule di caffè e, ad oggi, rappresenta uno dei primi 5 produttori di caffè monodose a livello globale e articola la propria attività in quattro linee di business... Alla data del deposito del Ricorso, la Società impiegava n. 384 dipendenti mentre, alla data del 31 dicembre 2023 era pari a complessive 431 FTE (full-time equivalent) di cui 227 diretti e 204 indiretti... In termini generali, il Piano si sviluppa in due successive fasi: 1. la fase di investimento e ridefinizione del business da un punto di vista strategico, che copre i primi 24 mesi dell'orizzonte temporale del Piano, il cui esito dovrebbe consentire la crescita della marginalità operativa e della redditività aziendale; 2. la fase c. d. di exit, da collocarsi al termine dell'orizzonte temporale di Piano e che prevede la cessione dell'azienda in funzionamento. Il Piano prevede euro 84 mln di investimenti nel periodo 2024-2028 (circa euro 17¬18 mln all'anno, tenuto conto sia degli investimenti di manutenzione ordinaria sia di quelli di crescita) in linea con i dati storici, oltre alla necessaria ristrutturazione del debito finanziario (la Manovra Finanziaria ). Con riferimento al fabbisogno finanziario necessario per sostenere il Piano — pari a circa euro 37 mln, di cui euro 20 mln nell'esercizio 2024 e euro 17 mln nell'esercizio 2025 — lo stesso verrebbe coperto con apporti di capitale di rischio ( Nuova Finanza'). In particolare ...qualora gli azionisti non si rendessero disponibili ad eseguire detto apporto, altri finanziatori hanno gia confermato il loro interesse preliminare, di cui n. 16 avrebbero già sottoscritto accordi di riservatezza e sarebbe stato loro trasmesso un pacchetto informativo in merito alla Società e al Piano strategico. Di questi:n. 4 avrebbero già formulato proposte preliminari non vincolanti;n. 10 avrebbero scelto di ritirarsi dalla trattativa; n. 2 starebbero ancora discutendo internamente eventuali proposte che potrebbero pervenire nei prossimi giorni. La prospettiva di risanamento viene prefigurata attraverso: la ridefinizione del business da un punto di vista strategico, mediante l'implementazione di strategie di creazione di valore e di efficientamento della struttura dei costi, ; l'apporto di nuovo Equity, se del caso con ingresso di nuovi investitori finanziari, così da disporre delle risorse necessarie per la ridefinizione del business; l'accordo con gli Istituti Finanziari in merito al riscadenziamento del debito e alla conversione di parte dello stesso in strumenti finanziari partecipativi. Lo scrivente con l'ausilio del proprio staff di collaboratori, ha quindi sottoposto ad una revisione indipendente sia il piano industriale relativo al periodo 2024-2028 sia la possibile manovra finanziaria ad esso correlata, il cui esito viene di seguito illustrato che ha portato ad un giudizio di non irragionevolezza delle assunzioni del piano... Nel caso di specie, sussiste indubbiamente una stato di pre-crisi/crisi, inteso questo a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. a) come l inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi ma lo stesso, allo stato, appare ragionevolmente reversibile. Difatti, come evidenziato nei precedenti paragrafi, le strategie aziendali alla base del Piano industriale elaborato dalla Società, le consentirebbero, anzitutto, di far fronte all'attuale calo del fatturato e della redditività aziendale così da competere proficuamente in un mercato in progressivo mutamento e creare le condizioni per costruire nell'arco di due anni un solido vantaggio competitivo, e in ultima battuta, di cedere l'azienda risanata in funzionamento così da rimborsare interamente l'indebitamento finanziario netto, la Nuova Finanza e il Debito Equitizzato . Le motivate considerazioni dell'esperto, benchè le trattative, allo stato, vista la complessità del piano, non siano ancora entrate nella fase calda, che presumibilmente avrà ad oggetto il nodo del finanziamento delle iniziative che la Società vuole intraprendere in una ottica di continuità diretta, danno ragione del caratteristico fumus come sopra disegnato. Quanto al periculum nella fattispecie in esame, si è molto vicini alla definizione di periculum in re ipsa. Il mantenimento delle linee finanziarie a breve termine a supporto del capitale circolante dell'azienda avrebbe un impatto certamente significativo sul piano di risanamento proposto dalla Società, in quanto, come dimostrato anche dalla analisi dei flussi di cassa di breve termine (a 13 settimane), in assenza di dette linee di credito e quindi non potendo la società ottenere l'anticipazione delle fatture emesse alla propria clientela, verrebbe meno la capacità di fare fronte al fabbisogno corrente (la Società ha stimato che un'eventuale interruzione degli affidamenti relativi alle linee operative risulterebbe in un fabbisogno di cassa immediato di circa euro 7,9 milioni). La continuità aziendale sulla quale si poggia il piano sarebbe garantita dalle linee di anticipo fatture/sbf/anticipo flussi , dando il tempo sufficiente alla Società di proseguire il dialogo con i propri creditori finanziari, con gli azionisti e con eventuali altri investitori terzi, al fine di individuare nel più breve tempo possibile una soluzione di finanziamento e ristrutturazione dell'indebitamento finanziario, che consenta di supportare la continuità e lo sviluppo dell'azienda nel medio-lungo periodo e allo stesso tempo, allo stato degli atti, non reca pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria della Società e segnatamente alla sostenibilità economica dell'impresa e non pregiudica gli interessi dei creditori, non alterando il profilo di recovery degli stessi, nemmeno nell'ipotesi di esito negativo della composizione negoziata. Ciò premesso in conclusione va dato atto che in violazione dell'art 16 comma 5 cc.ii le banche bilaterali hanno revocato o sospeso l'apporto di finanza in progress senza dare alcuna spiegazione né fare riferimento a concrete fattispecie di vigilanza prudenziale. A tale proposito appare esaustivo richiamare il dictum di Tribunale Verona 22.01 2024 secondo il quale A tal fine, è tuttavia necessaria una comunicazione che dia conto delle ragioni della decisione assunta . Sebbene la norma non precisi la forma di tale comunicazione, e sia testualmente riferita alla sola ipotesi della revoca o sospensione disposta sulla base della disciplina di vigilanza prudenziale, deve ritenersi che la comunicazione debba rivestire la forma scritta e che essa sia necessaria anche nelle altre ipotesi, in cui la banca faccia valere una giusta causa attinente al merito del rapporto contrattuale, all'uopo considerato che: i) i contratti bancari sono soggetti alla forma scritta ad substantiam; ii) la forma scritta consente di cristallizzare le ragioni della decisione assunta , e risponde, inoltre, ai principi di trasparenza e correttezza che improntano la disciplina dei rapporti bancari in genere, e quelli della composizione negoziata in particolare; iii) non vi è ragione di sottoporre ad un trattamento differenziato la revoca o sospensione degli affidamenti a seconda che l'una e l'altra siano disposte in forza della disciplina di vigilanza prudenziale ovvero per altre ragioni. Nella specie, una comunicazione scritta della sospensione degli affidamenti e delle sue ragioni è del tutto mancata, e ciò è sufficiente a connotare in termini di illegittimità il comportamento di parte resistente. Disposta la misura cautelare come in dispositivo, quanto alle misure protettive va considerato che i creditori presenti in udienza hanno chiesto di rinviare la stessa ad altra data per esprimere con maggiore ponderazione una eventuale espressione di adesione o di opposizione alla conferma. Trattasi di richiesta legittima e quanto mai opportuna stante la complessità della vicenda e lo spessore degli interessi in gioco . Il rinvio ad altra data seppure vicina consentirà di verificare il grado di avanzamento delle trattative nella camera della composizione, protetta fino alla eventuale revoca, dalle misure protettive. Separare la decisione sulla misura cautelare da quella sulle misure protettive non appare in contrasto con il sistema normativo di riferimento. Se, infatti, si può convenire sul punto che la cautela può essere chiesta ed esaminata solo a seguito del deposito del ricorso ex art 19 ccii, nulla impone di provvedere in un unico momento anche sulle misure protettive. L'unico precedente contrario (Trib. Ivrea 10.02 2022 secondo il quale in tema di composizione negoziata, è inammissibile l'istanza volta ad ottenere un provvedimento cautelare di sospensione di un contratto di anticipazione bancaria su fatture, che sia formalizzata solo all'udienza di comparizione per la conferma delle misure protettive. In primo luogo, infatti, il procedimento confermativo ex articolo 7 D.L. n. 118/2021 è incentrato su un contraddittorio ispirato a principi di trasparenza, celerità e speditezza, che non ammette differimenti e postula la piena coincidenza tra misure richieste dal debitore ex articolo 6 e misure oggetto di conferma da parte del tribunale; in secondo luogo, inoltre, la rideterminazione delle condizioni di un contratto è possibile entro i limiti previsti dalla disciplina speciale dell'articolo 10 del menzionato decreto. ) è stato emesso nella vigenza del dl 218/ 2021 e in ogni caso si riferisce ad un caso di misura cautelare richiesta a sorpresa nel corso dell'udienza), Per un verso infatti la cautela reca con se le caratteristiche dell'urgenza, caratteristiche meno spiccate per la conferma revoca o modifica delle misure protettive. Per altro verso un altro periodo di tempo concesso alle trattative può consentire di provvedere con un grado maggiore di consapevolezza e un margine inferiore di rischio. Pertanto, va ordinato ai seguenti istituti di credito di ripristinare le linee di credito a breve termine ove sospese o revocate: (omissis) Rif. Contr. ..; (omissis) -Ifitalia Rif. Contr. ..; (omissis) Rif. Contr. ..; (omissis) Rif. Contr. .. (omissis) Rif. Contr. .. (omissis) Rif. Contr. n. ..-NDG .. (omissis) Rif. Contr. FDJ .. FDJ .. Va imposto a dette Banche il pagamento di una penalità ex articolo614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'ordine Quanto alle misure protettive, rinvia la discussione all'udienza del 17.07.2024 ad ore 11.00 P.Q.M. In accoglimento della misura cautelare richiesta da (omissis) , ORDINA ai seguenti istituti di credito di ripristinare le linee di credito a breve termine ove sospese o revocate: (omissis) Rif. Contr. ..; (omissis) -Ifitalia Rif. Contr. ..; (omissis) Rif. Contr. ..; (omissis) Rif. Contr. .. (omissis) Rif. Contr. .. (omissis) Rif. Contr. n. ..-NDG .. (omissis) Rif. Contr. FDJ .. FDJ .. Impone a dette Banche il pagamento di una penalità ex articolo614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'ordine. Quanto alle misure protettive, rinvia la discussione all'udienza del 17.07.2024 ad ore 11.00