Con l’ordinanza in commento le Sezioni Unite sono state investite della questione se, ai sensi della legge n. 555 del 1912, il figlio di cittadino italiano nato all'estero, potendo contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e quella del luogo di nascita iure soli, avesse diritto di regola – ai sensi dell’articolo 7 - a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che il padre convivente, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, non perdesse la cittadinanza italiana per atto di impulso volontario mentre questi era ancora minore, con acquisto di altra cittadinanza per naturalizzazione […].
[…] Se, al contrario, nel contesto globale delle disposizioni di cui alla legge n. 555 del 2012, l'articolo 12, comma 2, – facendo riferimento a minori che «acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero» per effetto della perdita di cittadinanza del genitore esercente la patria potestà - debba essere inteso come norma di portata generale a cui fa eccezione la previsione, per i bipolidi dalla nascita, di un regime speciale e diverso di perdita della cittadinanza, nel senso previsto dall'articolo 7, cosicché la naturalizzazione all'estero del genitore italiano successiva alla nascita del figlio non comportava la perdita della cittadinanza italiana da parte dello stesso figlio, doppio cittadino, nato e residente in uno Stato estero da cui fosse ritenuto proprio cittadino per nascita (iure soli) mentre era ancora minore. I fatti di causa Il Tribunale di Roma rigettava la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentata da C.W.S., A.A.S. e J.A.S., ritenendo che A.S., figlio della cittadina italiana emigrante A.M.S. e padre degli istanti, avesse perso la cittadinanza italiana (e conseguentemente non l'avesse potuta trasmettere a sua volta ai figli), a seguito della naturalizzazione, durante la sua minore età, della madre, avvenuta nel 1944, in virtù dell'articolo 12, comma 2, l. 555/1912. La Corte d'appello di Roma respingeva il gravame proposto avverso tale statuizione. Riteneva, in particolare, che fra gli articolo 7 e 12, comma 2, l. 555/1912 sussistesse un rapporto di genere a specie, in quanto l'applicazione del principio di conservazione dello status di cittadino italiano sancito dalla prima norma incontrava una limitazione nel caso di figli minori non emancipati che avessero perso la cittadinanza italiana quando l'avesse perduta il genitore esercente la patria potestà con cui gli stessi convivevano. Precisava che l'inciso «quando acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero» contenuto nell'articolo 12, comma 2, l. 555/1912 doveva essere inteso come comprendente anche il caso in cui la cittadinanza straniera fosse stata già posseduta, ad esempio per effetto dell'acquisto iure soli al momento della nascita. Aggiungeva che questi principi erano applicabili anche nel caso in cui la cittadinanza italiana iure sanguinis fosse stata trasmessa per linea materna, alla luce di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 30/1983. Giudicava, alla luce di queste considerazioni, che l'appello dovesse essere respinto, in quanto l'ava comune era emigrata negli Stati Uniti d'America dove era stata naturalizzata nel 1944, perdendo la cittadinanza italiana per effetto dell'acquisto volontario della cittadinanza americana; di conseguenza il figlio A.S., ancora minorenne alla data in cui la madre aveva perso la cittadinanza italiana, aveva perduto a sua volta la cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, l. 555/1912, che non aveva potuto così trasmettere ai suoi discendenti. Il ricorso per cassazione Con il ricorso per cassazione sono proposti tre motivi di doglianza. In particolare, il primo motivo di ricorso denuncia, la violazione o falsa applicazione degli articolo 7,8, n. 2, e 12, comma 2, l. 555/1912, in quanto la Corte d'appello ha applicato tali norme a una fattispecie in cui il figlio minorenne era stato già considerato, alla nascita, cittadino del paese la cui cittadinanza era stata acquisita dal genitore e non aveva acquistato la cittadinanza dello Stato straniero a seguito della naturalizzazione del genitore. Per i bipolidi dalla nascita, i quali avevano sin dalla nascita una cittadinanza straniera senza concorso di una loro volontà, il legislatore, nel suo esercizio discrezionale della funzione legislativa, aveva ritenuto di prevedere, agli articolo 7 e 8, n. 2, l. 555/1912, un regime speciale di perdita della cittadinanza soltanto a seguito di rinuncia volontaria. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione o falsa applicazione degli articolo 7,8, n. 2, e 12, comma 2, l. 555/1912 nonché del r.d. 949/1919, perché la Corte d'appello non ha accertato l'espressa rinuncia del soggetto interessato alla cittadinanza italiana. Il terzo motivo di ricorso assume, invece, la violazione o falsa applicazione dell'articolo 12, comma 2, l. 555/1912 al caso di specie, perché la genitrice naturalizzata non esercitava la patria potestà ed era impossibilitata a trasmettere la cittadinanza italiana. La decisione della Suprema Corte Il Collegio ritiene, anzitutto, di disporre la trasmissione degli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite. La questione posta dal ricorso riguarda l'interpretazione che deve essere attribuita agli articolo 7 (secondo cui «salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi»), 8, n. 2, («Perde la cittadinanza: chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza») e 12, comma 2, l. 555/1912 («I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però, loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9»), nel testo applicabile ratione temporis, e l'individuazione del rapporto di coordinamento che esiste fra queste norme. Il Collegio osserva come la decisione impugnata abbia applicato i precedenti giurisprudenziali enunciati dalla 1^ Sezione. In particolare, Sez. 1, n. 454 dell'8.1.2024 è così massimata: «In tema di doppia cittadinanza, ai sensi della l. n. 555 del 1912, il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e quella del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana per atto di impulso volontario, mentre il figlio era ancora minore, con acquisto di altra cittadinanza per naturalizzazione, in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal capo famiglia titolare della patria potestà, nel regime giuridico applicabile ratione temporis, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti». In particolare, l'ordinanza n. 454 dell'8.1.2024 ha spiegato che, mentre l'articolo 7 della legge n. 555/1912 considerava la condizione del cittadino italiano (iure sanguinis) che nasceva e risiedeva in un altro Stato dal quale veniva ritenuto cittadino (iure soli), disponendo che egli conservasse la cittadinanza italiana se non vi rinunciava una volta divenuto maggiorenne, l'articolo 12 della stessa legge regolava una fattispecie connotata da un quid pluris, e cioè dal fatto che il minore fosse figlio di persona che perdeva (volontariamente) la cittadinanza italiana. La norma – prosegue l'ordinanza citata – prevede, quindi, una regola speciale per il minorenne non emancipato, figlio di chi perde la cittadinanza, in quanto sussistano due condizioni: 1) che abbia la stessa residenza del genitore esercente la potestà, e in tal senso la norma è coerente con l'articolo 11 cod. civ. del 1865; 2) che acquisti la cittadinanza dello Stato straniero; e ricorre certamente questa condizione quando il soggetto già possieda la cittadinanza dello Stato straniero perché la norma è finalizzata (anche) a non creare degli apolidi, e sotto questo profilo se ne apprezza la modernità, posto che anticipa le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, adottata a New York il 30 agosto 1961. In definitiva, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza, la legge n. 555/1912 riconosce(va) la bipolidia nei termini di cui appresso: il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che - nelle more della sua minore età - il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana, e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario, vale a dire in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal “capo famiglia” titolare della patria potestà, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli a minori a lui sottoposti. Questa è l'unica interpretazione possibile del testo normativo, in ragione del criterio letterale, ma anche avendo riguardo alla sua ratio legis, poiché esso è chiaramente finalizzato a conservare l'unità di cittadinanza all'interno della stessa famiglia, nei termini in cui essa era intesa tanto nel 1865 che nel 1912, e cioè come comunità in cui era individuabile un “capo famiglia” che aveva la potestà sui minori, si assumeva la responsabilità di proteggere i soggetti minus habens (moglie e figli) e adottava decisioni che vincolavano tutti; e sempre che l'unità familiare fosse effettiva, in ragione della comune residenza». A questa lettura delle norme, propugnata fino ad ora dalla giurisprudenza, si contrappone quella suggerita dagli odierni ricorrenti (e condivisa dal P.G.), in termini esattamente inversi. In questa prospettiva interpretativa il legislatore avrebbe stabilito un rapporto di specialità ratione personae attraverso la previsione per i bipolidi dalla nascita di un regime speciale di perdita della cittadinanza diverso da quello previsto dall'articolo 12, comma 2, l. 555/1912 e regolato dagli articolo 7 e 8, n. 2, della medesima legge. Secondo questa tesi l'articolo 12, comma 2, l. cit. – il quale intendeva ridurre, tendenzialmente, ma non eliminare i casi di diversità totale di status civitatis all'interno della stessa famiglia e mirava semmai all'eguaglianza (ma non all'unità) dello status civitatis e cioè al fatto che vi fosse, all'interno della famiglia, almeno una cittadinanza in comune – non potrebbe essere applicato al caso di specie, dato che il disposto normativo si riferisce all'acquisto della cittadinanza di uno Stato straniero a seguito della naturalizzazione del genitore, condizione che non ricorre per i bipolidi dalla nascita. In particolare, la lettera dell'articolo 12, comma 2, cit., laddove fa riferimento ai figli minori non emancipati del genitore esercente la patria potestà e di residenza comune che «acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero», utilizza un verbo di significato inequivoco e pone un serio elemento a conforto del ricorso in esame, soprattutto ove si consideri che il disposto di legge si inserisce in un contesto normativo al cui interno è espressamente riconosciuta (all'articolo 7) la bipolidia di diritto per nascita, indicazione che dimostra come il legislatore avesse ben presente la differenza fra un simile modo di acquisto della cittadinanza straniera e l'acquisto in conseguenza delle scelte paterne. Questa seconda interpretazione ha trovato seguito anche in diverse circolari del Ministero dell'Interno. L'avo da cui origina la domanda di cittadinanza, nella specie è la madre e non il padre, peraltro titolare esclusivo ex l. n. 555 del 1912 della potestà genitoriale. Conclusioni In termini sintetici, la questione resta ancorata ai seguenti interrogativi: se, ai sensi della legge n. 555 del 1912, il figlio di cittadino italiano nato all'estero, potendo contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e quella del luogo di nascita iure soli, avesse diritto di regola – ai sensi dell'articolo 7 - a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che il padre convivente, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, non perdesse la cittadinanza italiana per atto di impulso volontario mentre questi era ancora minore, con acquisto di altra cittadinanza per naturalizzazione; se, al contrario, nel contesto globale delle disposizioni di cui alla legge n. 555 del 1912, l'articolo 12, comma 2, – facendo riferimento a minori che «acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero» per effetto della perdita di cittadinanza del genitore esercente la patria potestà - debba essere inteso come norma di portata generale a cui fa eccezione la previsione, per i bipolidi dalla nascita, di un regime speciale e diverso di perdita della cittadinanza, nel senso previsto dall'articolo 7, cosicché la naturalizzazione all'estero del genitore italiano successiva alla nascita del figlio non comportava la perdita della cittadinanza italiana da parte dello stesso figlio, doppio cittadino, nato e residente in uno Stato estero da cui fosse ritenuto proprio cittadino per nascita (iure soli) mentre era ancora minore. Come si vede, si fronteggiano due diverse opzioni interpretative. La prima – finora seguita dalla giurisprudenza – finisce con l'attribuire alla scelta compiuta dal genitore, ovverosia quella della naturalizzazione, effetti giuridici che ricadono nella sfera giuridica del figlio minore e ne comportano la perdita della cittadinanza iure sanguinis. La seconda – che si apprezza, invece, per essere maggiormente rispettosa dell'interesse del minore – “sterilizza”, per così dire, gli effetti della naturalizzazione sui bipolidi per nascita, i quali, una volta divenuti maggiorenni, potranno eventualmente rinunciare alla cittadinanza iure sanguinis.
Presidente Acierno Rilevato che: 1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 7 giugno 2021, rigettava la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentata da C. W. S., A. A. S. e J. A. S., ritenendo che A. S., nato negli Stati Uniti nel 1931, figlio della cittadina italiana emigrante A. M. S. e padre degli istanti, avesse perso la cittadinanza italiana (e conseguentemente non l'avesse potuta trasmettere a sua volta ai figli), a seguito della naturalizzazione, durante la sua minore età, della madre, avvenuta nel 1944, in virtù dell'articolo 12, comma 2, l. 555/1912. 2. La Corte d'appello di Roma respingeva il gravame proposto da C. W. S., A. A. S. e J. A. S. avverso tale statuizione. Riteneva, in particolare, che fra gli articolo 7 e 12, comma 2, l. 555/1912 sussistesse un rapporto di genere a specie, in quanto l'applicazione del principio di conservazione dello status di cittadino italiano sancito dalla prima norma incontrava una limitazione nel caso di figli minori non emancipati che avessero perso la cittadinanza italiana quando l'avesse perduta il genitore esercente la patria potestà con cui gli stessi convivevano. Precisava che l'inciso «quando acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero» contenuto nell'articolo 12, comma 2, l. 555/1912 doveva essere inteso come comprendente anche il caso in cui la cittadinanza straniera fosse stata già posseduta, ad esempio per effetto dell'acquisto iure soli al momento della nascita. Aggiungeva che questi principi erano applicabili anche nel caso in cui la cittadinanza italiana iure sanguinis fosse stata trasmessa per linea materna, alla luce di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 30/1983. Giudicava, alla luce di queste considerazioni, che l'appello dovesse essere respinto, in quanto l'ava comune era emigrata negli Stati Uniti d'America dove era stata naturalizzata nel 1944, perdendo la cittadinanza italiana per effetto dell'acquisto volontario della cittadinanza americana; di conseguenza il figlio A. S., ancora minorenne alla data in cui la madre aveva perso la cittadinanza italiana, aveva perduto a sua volta la cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, l. 555/1912, che non aveva potuto così trasmettere ai suoi discendenti. 3. C. W. S., A. A. S. e J. A. S. hanno proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, pubblicata in data 29 aprile 2024, prospettando tre motivi di doglianza. L'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex articolo 378 cod. proc. civ., sollecitando l'accoglimento del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'articolo 378 cod. proc. civ.. Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ex articolo 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli articolo 7,8, n. 2, e 12, comma 2, l. 555/1912, in quanto la Corte d'appello ha applicato tali norme a una fattispecie in cui il figlio minorenne era stato già considerato, alla nascita, cittadino del paese la cui cittadinanza era stata acquisita dal genitore e non aveva acquistato la cittadinanza dello Stato straniero a seguito della naturalizzazione del genitore. Per i bipolidi dalla nascita (come A. S.), i quali avevano sin dalla nascita una cittadinanza straniera senza concorso di una loro volontà, il legislatore, nel suo esercizio discrezionale della funzione legislativa, aveva ritenuto di prevedere, agli articolo 7 e 8, n. 2, l. 555/1912, un regime speciale di perdita della cittadinanza soltanto a seguito di rinuncia volontaria. 4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli articolo 7,8, n. 2 e 12, comma 2, l. 555/1912 nonché del r.d. 949/1919, perché la Corte d'appello non ha accertato l'espressa rinuncia del soggetto interessato alla cittadinanza italiana. 4.3 Il terzo motivo di ricorso assume, a mente dell'articolo 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'articolo 12, comma 2, l. 555/1912 al caso di specie, perché la genitrice naturalizzata non esercitava la patria potestà ed era impossibilitata a trasmettere la cittadinanza italiana. 5. Il collegio ritiene di disporre la trasmissione degli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, nel senso richiesto tanto in via preliminare dagli odierni ricorrenti, quanto dal P.G. in sede di discussione. 5.1 La questione posta dal ricorso in esame riguarda l'interpretazione che deve essere attribuita agli articolo 7 (secondo cui «salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi»), 8, n. 2, («Perde la cittadinanza: .. chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza») e 12, comma 2, l. 555/1912 («I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9»), nel testo applicabile ratione temporis, e l'individuazione del rapporto di coordinamento che esiste fra queste norme. 5.2 La decisione impugnata ha fatto applicazione degli approdi a cui questa sezione è giunta in una serie di occasioni, assumendo espressamente di voler dar seguito ai principi affermati da questa sezione con l'ordinanza n. 17161/2023 (si vedano anche, in termini coerenti, Cass. 454/2024 e cass 3564/2024). La decisione n. 454/2024, in particolare, ha spiegato che la l. 555/1912, pur riconoscendo (all'articolo 7) la bipolidia come un fenomeno giuridico e non semplicemente come un fenomeno di mero fatto, non riteneva straniero colui che aveva acquistato la doppia cittadinanza alla nascita, ma ribadiva che egli restava cittadino italiano, salvo che avesse volontariamente rinunciato al suo status civitatis una volta raggiunta la maggiore età. Ha però aggiunto che mentre l'articolo 7 considerava la condizione del cittadino italiano (iure sanguinis) che nasceva e risiedeva in un altro Stato dal quale veniva ritenuto cittadino (iure soli), disponendo che egli conservasse la cittadinanza italiana se non vi rinunciava una volta divenuto maggiorenne, l'articolo 12 della stessa legge regolava una fattispecie connotata da un quidpluris, e cioè dal fatto che il minore fosse figlio di persona che perdeva (volontariamente) la cittadinanza italiana. «La norma prevede quindi una regola speciale per il minorenne non emancipato, figlio di chi perde la cittadinanza, in quanto sussistano due condizioni: 1) che abbia la stessa residenza del genitore esercente la potestà, e in tal senso la norma è coerente con l'articolo 11 cod. civ. del 1865; 2) che acquisti la cittadinanza dello Stato straniero; e ricorre certamente questa condizione quando il soggetto già possieda la cittadinanza dello Stato straniero perché la norma è finalizzata (anche) a non creare degli apolidi, e sotto questo profilo se ne apprezza la modernità, posto che anticipa le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, adottata a New York il 30 agosto 1961. Perduta la cittadinanza italiana, il soggetto diviene straniero rispetto allo Stato italiano, non essendolo stato prima, perché nessuno (neppure il bipolide) può essere considerato straniero dallo Stato italiano finché conserva la cittadinanza italiana, anzi l'articolo 7 cit. è preordinato ad affermare esattamente la regola opposta, quella per cui l'avere acquistato la cittadinanza straniera per nascita non impedisce allo Stato italiano di considerare il soggetto come suo cittadino. Né può attribuirsi rilievo dirimente alla circostanza che la legislazione degli Stati Uniti, applicava - e applica tutt'ora - il criterio dello ius soli, per cui era possibile che, ancor prima che il genitore perdesse la cittadinanza italiana acquistando quella statunitense, il figlio minore fosse già in possesso della cittadinanza straniera e che ciò fosse sufficiente a far considerare il nato straniero per l'ordinamento italiano; ciò in quanto spettava e spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza e la perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero (Cass. sez. un. nn. 25317/2022 e 25318/2022, cit.). 5.- In definitiva, la legge n. 555/1912 riconosce(va) la bipolidia nei termini di cui appresso: il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che - nelle more della sua minore età - il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana, e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario, vale a dire in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal capo famiglia titolare della patria potestà, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli a minori a lui sottoposti. Questa è l'unica interpretazione possibile del testo normativo, in ragione del criterio letterale, ma anche avendo riguardo alla sua ratio legis, poiché esso è chiaramente finalizzato a conservare l'unità di cittadinanza all'interno della stessa famiglia, nei termini in cui essa era intesa tanto nel 1865 che nel 1912, e cioè come comunità in cui era individuabile un capo famiglia che aveva la potestà sui minori, si assumeva la responsabilità di proteggere i soggetti minus habens (moglie e figli) e adottava decisioni che vincolavano tutti; e sempre che l'unità familiare fosse effettiva, in ragione della comune residenza» (v. Cass. 454/2024, § 4 e 5, pagg. 14, 15 e 16). 5.3 A questa lettura delle norme in discorso, propugnata fino ad ora dalla giurisprudenza di questa Corte, si contrappone quella suggerita dagli odierni ricorrenti (e condivisa dal P.G.), in termini esattamente inversi. In questa prospettiva interpretativa il legislatore, nell'esercizio discrezionale della propria funzione e nell'intento di mantenere il legame nazionale con i migranti e i loro discendenti, lasciando ad essi la facoltà di rinunciarvi, avrebbe stabilito un rapporto di specialità ratione personae attraverso la previsione per i bipolidi dalla nascita di un regime speciale di perdita della cittadinanza diverso da quello previsto dall'articolo 12, comma 2, l. 555/1912 e regolato dagli articolo 7 e 8, n. 2, della medesima legge. Secondo questa tesi l'articolo 12, comma 2, l. cit. - il quale intendeva ridurre, tendenzialmente, ma non eliminare i casi di diversità totale di status civitatis all'interno della stessa famiglia e mirava semmai all'eguaglianza (ma non all'unità) dello status civitatis e cioè al fatto che vi fosse, all'interno della famiglia, almeno una cittadinanza in comune - non potrebbe essere applicato al caso di specie, dato che il disposto normativo si riferisce all'acquisto della cittadinanza di uno Stato straniero a seguito della naturalizzazione del genitore, condizione che non ricorre per i bipolidi dalla nascita. 5.4 L'interpretazione proposta dall'odierno ricorrente impone quanto meno una riflessione sull'esattezza dell'esegesi delle norme in discorso fino ad ora compiuta da questa sezione. In particolare, la lettera dell'articolo 12, comma 2, cit., laddove fa riferimento ai figli minori non emancipati del genitore esercente la patria potestà e di residenza comune che «acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero», utilizza un verbo di significato inequivoco e pone un serio elemento a conforto del ricorso in esame, soprattutto ove si consideri che il disposto di legge si inserisce in un contesto normativo al cui interno è espressamente riconosciuta (all'articolo 7) la bipolidia di diritto per nascita, indicazione che dimostra come il legislatore avesse ben presente la differenza fra un simile modo di acquisto della cittadinanza straniera e l'acquisto in conseguenza delle scelte paterne. Di questa idea, del resto, si è dimostrata convinta nel passato anche l'amministrazione della Stato, posto che il Ministero dell'Interno, con la circolare K 28.1 in data 18 aprile 1991 (rubricata «riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano»), ha riconosciuto che «in virtù della contemporanea operatività del combinato disposto degli articolo 1 e 7 della Legge 13 giugno 1912, n. 555 e delle disposizioni vigenti in materia di cittadinanza di numerosi Paesi esteri d'antica emigrazione italiana (ad es. tutti gli Stati del continente americano, l'Australia, ecc.) attributivi iure soli dello status civitatis la prole nata sul territorio dello Stato d'emigrazione (Argentina, Brasile, Uruguay, Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Venezuela, ecc.) da padre cittadino italiano acquisiva dalla nascita il possesso tanto della cittadinanza italiana (in derivazione paterna) quanto della cittadinanza dello Stato di nascita e permaneva nella condizione di bipolidia anche nel caso in cui il genitore, durante l'età minorile, mutasse cittadinanza naturalizzandosi straniero». Analoghe conclusioni sono state espresse dalla circolare n. 9 in data 4 luglio 2011 del Ministero degli Affari Esteri, che ha precisato che «per quanto attiene in particolare all'effetto della perdita, il parere del Consiglio di Stato n. 1060/90 del 7.11.90 ha chiarito in maniera inequivocabile quale dovesse essere la nuova lettura del 2° comma dell'articolo 12: i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero , tenendo presente che l'acquisto includeva la situazione del precedente possesso (salvo se jure soli, nel qual caso si ricadrebbe nel campo di applicazione dell'articolo 7) e che la perdita della cittadinanza doveva riguardare entrambi i genitori». Quest'ultima circolare, peraltro, ha fatto richiamo (alla nota 3) al parere espresso dal Consiglio di Stato in data 24 ottobre 1975 (n. 1820/75), con il quale l'organo consultivo aveva concluso che il minore perdeva la cittadinanza in applicazione dell'articolo 12 solo se si verificava, fra l'altro, la condizione dell'acquisto o del precedente detenimento (eccetto se jure soli) di una cittadinanza straniera, e ha ricordato (alla nota 4) «la consolidata interpretazione adottata per l'articolo 7 della legge n. 555 del 1912, per cui una naturalizzazione all'estero da parte del genitore italiano successiva alla nascita del figlio non comportava la perdita della nostra cittadinanza da parte dello stesso figlio, doppio cittadino, nato e residente in uno Stato estero da cui fosse ritenuto proprio cittadino per nascita (jure soli). Questa interpretazione, fondata sulla considerazione che tale norma fosse da reputarsi speciale nel contesto globale delle disposizioni di cui alla legge 555/1912, comportava, dunque, la non applicazione dell'articolo 12 comma 2° nei confronti dei doppi cittadini italiani considerati all'articolo 7 della legge 555/1912». Giova aggiungere, che l'esame del ricorso impone l'esame, come indicato anche nella requisitoria del p.g., di due questioni, una preliminare, l'altra parallela a quella che forma oggetto del quesito da sottoporre alle S.U. Da una parte, è necessario verificare se il disposto dell'articolo 3-bis l. 91/1992, introdotto dall'articolo 1, d.l. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, regoli anche la fattispecie in esame, pur dovendosi rilevare che la fattispecie dedotta in giudizio si colloca temporalmente ante novella; dall'altra occorre stabilire se l'identità della posizione giuridica e morale dei coniugi riconosciuta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983 valga in linea generale a parificare i rapporti del discendente con il genitore in materia di cittadinanza a prescindere dal suo sesso, cosicché la madre rimane equiparata al padre non solo ai fini della trasmissione della cittadinanza per nascita, ma anche delle conseguenze derivanti sul figlio dalla perdita della cittadinanza da parte del genitore dal quale il discendente abbia mutuato la propria cittadinanza e con cui egli abbia la residenza in comune, tenuto conto della previsione ex lege dichiarata incostituzionale, della perdita della cittadinanza italiana per la cittadina coniugata con uno straniero. L'avo da cui origina la domanda di cittadinanza, nella specie è la madre e non il padre, peraltro titolare esclusivo ex l. n. 555 del 1912 della potestà genitoriale. 6. In conclusione, i temi appena descritti rendono necessario il definitivo chiarimento in ordine all'interpretazione da assegnare all'articolo 12, comma 2, l. 555/2012 e ai rapporti esistenti fra tale norma e il precedente articolo 7. In termini sintetici, la questione resta ancorata ai seguenti interrogativi: i) se, ai sensi della legge n. 555 del 1912, il figlio di cittadino italiano nato all'estero, potendo contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e quella del luogo di nascita iure soli, avesse diritto di regola - ai sensi dell'articolo 7 - a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che il padre convivente, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, non perdesse la cittadinanza italiana per atto di impulso volontario mentre questi era ancora minore, con acquisto di altra cittadinanza per naturalizzazione (in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal capo famiglia titolare della patria potestà, nel regime giuridico applicabile ratione temporis, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti); ii) se, al contrario, nel contesto globale delle disposizioni di cui alla legge n. 555 del 2012 l'articolo 12, comma 2, - facendo riferimento a minori che «acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero» per effetto della perdita di cittadinanza del genitore esercente la patria potestà - debba essere inteso come norma di portata generale a cui fa eccezione la previsione, per i bipolidi dalla nascita, di un regime speciale e diverso di perdita della cittadinanza, nel senso previsto dall'articolo 7, cosicché la naturalizzazione all'estero del genitore italiano successiva alla nascita del figlio non comportava la perdita della cittadinanza italiana da parte dello stesso figlio, doppio cittadino, nato e residente in uno Stato estero da cui fosse ritenuto proprio cittadino per nascita (iure soli) mentre era ancora minore. Pare, dunque, opportuno a questo collegio trasmettere gli atti alla Prima Presidente, ai sensi dell'articolo 374, comma 2, cod. proc. civ., affinché valuti se rimettere la questione alle Sezioni Unite. P.Q.M. La Corte dispone rimettersi gli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.