Il termine perentorio per l’opposizione decorre dalla valida notificazione del decreto ingiuntivo

Qualora la notifica iniziale di un decreto ingiuntivo sia nulla e sia seguita da una successiva notifica valida, il termine perentorio per proporre opposizione, ex articolo 641 cod. proc. civ., decorre da quest’ultima notifica valida, da intendersi quale rinnovazione della precedente notifica nulla.

Il caso trae origine da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Giudice di Pace di Taranto nel gennaio 2020 per un credito derivante dalla merce fornita dalla ricorrente e non pagata dalla società ingiunta. In data 24 gennaio 2020, la società creditrice notificava il decreto ingiuntivo, unitamente ad un primo atto di precetto, ai sensi dell'articolo 140 cod. proc. civ. Tuttavia, la raccomandata informativa veniva restituita al mittente prima della compiuta giacenza, essendo il destinatario risultato sconosciuto all'indirizzo indicato. In data 19 giugno 2020, il creditore eseguiva una nuova notifica del medesimo decreto ingiuntivo, unitamente ad un atto di precetto in rinnovazione, notifica che veniva consegnata a mani proprie della titolare della ditta debitrice. Entro il termine decorrente da questa seconda notifica, la debitrice ingiunta proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificato, eccependo in via principale l'inefficacia del decreto stesso, ai sensi dell'articolo 644 cod. proc. civ., in quanto la (seconda) notifica era avvenuta oltre il termine di 60 giorni dalla sua emissione. I giudici di merito (il Giudice di Pace in primo grado e il Tribunale di Taranto in appello) avevano però, dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività della stessa, tenuto conto che la prima notifica, sebbene viziata, era da considerarsi nulla e non inesistente. Poiché solo l'inesistenza della notifica avrebbe comportato l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex articolo 644 cod. proc. civ., l'opponente avrebbe dovuto fornire la prova rigorosa, richiesta dall'articolo 650 cod. proc. civ., di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto a causa del vizio di notifica, prova che, però, non era stata raggiunta nel caso di specie. Entrambi i giudici non avevano invece, attribuito rilievo al fatto che la creditrice aveva notificato, unitamente all'atto di precetto in rinnovazione, anche il medesimo decreto ingiuntivo per una seconda volta. Invero, tale notifica era stata interpretata non come un atto volto a sanare la nullità precedente, ma come un'attività meramente finalizzata a rinnovare l'atto di precetto, la cui efficacia era nel frattempo scaduta. Giunta la vicenda in Cassazione per effetto del ricorso della società ingiunta, la Suprema Corte ha però, ribaltato la decisione di merito. La Corte si è infatti, concentrata sul valore oggettivo che assume l'effettuazione di una nuova notifica del provvedimento monitorio all'esito di una precedente notifica nulla. Gli Ermellini non hanno accolto la tesi dei Giudici di merito secondo cui la seconda notifica del decreto ingiuntivo fosse finalizzata unicamente al rinnovo del precetto, affermando che, se tale fosse stato l'unico scopo, «la rinnovata notifica del provvedimento monitorio non avrebbe avuto alcun senso». La rinnovazione della notifica del decreto ingiuntivo, pertanto, produce l'effetto di sanare la nullità della precedente e, contestualmente, di far decorrere il termine per proporre l'opposizione. Di conseguenza, l'opposizione proposta dalla debitrice era da considerarsi tempestiva, in quanto il termine andava calcolato dalla data della seconda e valida notifica. In definitiva, la sentenza in commento chiarisce in modo netto il regime applicabile in caso di notifica nulla di un decreto ingiuntivo ricercando un punto di equilibrio tra le posizioni delle parti nel procedimento monitorio. La pronuncia, infatti, si pone a tutela del contraddittorio, nonché del diritto di difesa del debitore, garantendo che il termine per proporre opposizione decorra solo dal momento in cui il decreto ingiuntivo entra validamente nella sua sfera di conoscibilità legale. Al contempo, la sentenza in esame offre un'indicazione chiara e di grande rilevanza pratica per il creditore: di fronte a una notifica nulla, la scelta di rinnovarla sana il vizio e determina la decorrenza del termine per l'opposizione.

Presidente Di Virgilio - Relatore Trapuzzano Fatti di causa 1.– Con decreto ingiuntivo n. 22/2020 del 3 gennaio 2020, notificato il 19 giugno 2020, munito di clausola di provvisoria esecuzione inaudita altera parte, il Giudice di Pace di Taranto intimava il pagamento, a carico della (OMISSIS) di M.A. e in favore della (OMISSIS) di M.P., della somma di euro 3.605,00, oltre interessi legali e spese di lite, a titolo di corrispettivo della fornitura eseguita, a saldo della fattura n. 13 del 24 luglio 2017. Con atto di citazione notificato il 23 luglio 2020, la (OMISSIS) di M.A. proponeva opposizione, eccependo l'inefficacia del provvedimento monitorio per la sua tardiva notifica, oltre il termine di 60 giorni dalla sua emissione, nonché eccependo l'inadempimento dell'ingiungente nella fornitura dei manufatti. Si costituiva in giudizio la (OMISSIS) di M.P., la quale contestava che il decreto ingiuntivo opposto fosse divenuto inefficace, in quanto notificato per la prima volta il 24 gennaio 2020, ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., e – per l'effetto – sosteneva che l'opposizione proposta era tardiva, avendo provveduto alla nuova notifica del titolo e del precetto in ragione della scadenza dei 90 giorni di efficacia decorrenti dal primo atto di precetto, sempre notificato unitamente al titolo giudiziario. Quindi, il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 220/2022, depositata il 31 gennaio 2022, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il provvedimento monitorio opposto. 2.– Con atto di citazione del 17 marzo 2022, proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado la (OMISSIS) di M.A., la quale insisteva nella declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo tardivamente notificato ex articolo 644 c.p.c., negando che vi fosse stata alcuna valida notifica avvenuta il 24 gennaio 2020, ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., poiché la raccomandata informativa non era stata consegnata, come anche il relativo avviso di giacenza, di talché risultava impossibile per la (OMISSIS) prendere contezza del decreto in parola. Nel merito, richiamava l'eccezione di inadempimento del fornitore. Si costituiva nel giudizio di impugnazione la (OMISSIS) di M.P., che resisteva all'appello interposto, rilevando che la notifica del provvedimento monitorio si era validamente perfezionata il 24 gennaio 2020 e che l'opposizione era tardiva. Decidendo sul gravame interposto, il Tribunale di Taranto, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava la pronuncia impugnata. A sostegno dell'adottata pronuncia il Tribunale rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che la notifica effettuata ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. il 24 gennaio 2020 non si era perfezionata poiché la raccomandata con avviso di ricevimento era stata restituita al mittente prima che fosse compiuta la sua giacenza, essendo risultato il destinatario sconosciuto all'indirizzo indicato, sicché la prima notifica del decreto ingiuntivo doveva ritenersi nulla, in quanto non sanata da una tempestiva opposizione; b) che, all'esito di una nuova notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 19 giugno 2020, l'opposizione spiegata doveva ritenersi tardiva rispetto alla prima notifica; c) che, a fronte della deduzione dell'opponente circa il fatto di non aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo per la dedotta nullità della notifica, questi avrebbe dovuto dimostrare ex articolo 650 c.p.c. che proprio per la nullità della notifica del decreto ingiuntivo evidenziata non aveva avuto sua tempestiva conoscenza; d) che viceversa era emerso che la prima notifica viziata di nullità era avvenuta nello stesso luogo in cui, con successo, era stata eseguita la seconda notifica del decreto ingiuntivo, unitamente al precetto, in data 19 giugno 2020 (presso la medesima sede della suddetta ingiunta, questa volta a mani proprie della titolare della ditta individuale) e che – secondo quanto accertato dall'ufficiale giudiziario ex articolo 140 c.p.c. nella prima notifica – l'indirizzo riportato nella relata di notifica era corretto, sicché doveva ritenersi, sotto pena di querela di falso, che l'avviso fosse stato immesso nella cassetta postale, risultando solo pochi giorni dopo che il destinatario era sconosciuto allo stesso indirizzo; e) che la nuova notifica del decreto ingiuntivo e del precetto si spiegava perché, nel frattempo, era venuta meno l'efficacia del precetto prodromico alla minacciata esecuzione forzata, senza che fosse emerso che il creditore avesse voluto rinnovare la notifica del titolo e del precetto per sanare la nullità della precedente notifica; f) che solo l'inesistenza della notifica comportava la sanzione dell'inefficacia ex articolo 644 c.p.c., non già la sua nullità; g) che, pertanto, l'opposizione era inammissibile perché tardivamente proposta, il che ne escludeva l'esame nel merito. 3.– Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la (OMISSIS) di M.A.. Ha resistito, con controricorso, l'intimata (OMISSIS) di M.P.. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex articolo 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe. All'esito, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell'articolo 378, secondo comma, c.p.c. Ragioni della decisione 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell'articolo 101, secondo comma, c.p.c., con lesione del principio del contraddittorio, e degli articolo 24 e 111 Cost., per avere il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, senza che fosse stata sollecitata dalla controparte e senza che la questione avesse formato oggetto di dibattito tra le parti sia in primo sia in secondo grado, affermato, a sorpresa, che la proposta opposizione doveva qualificarsi tardiva ex articolo 650 c.p.c. e, perciò, l'appellante – proprio per la nullità della notifica del primo decreto ingiuntivo, come evidenziata – avrebbe dovuto dimostrare di non averne avuto tempestiva conoscenza, ragion per cui l'opposizione proposta verso il secondo decreto ingiuntivo avrebbe dovuto considerarsi inammissibile, in difetto della dimostrazione del suddetto presupposto. 2.– Con il secondo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c. e degli articolo 140 e 650 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2/2020 per mancata prova che dell'atto opposto l'appellante-opponente, nonostante la nullità della notifica, non avesse avuto tempestiva conoscenza. Osserva, in proposito, l'istante che, in tal modo, il giudice di merito avrebbe – per un verso – privato l'appellante del diritto a difendersi sul punto e di dimostrare di non avere avuto contezza del decreto notificato ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., se non all'atto della costituzione in giudizio dell'opposto in primo grado, e – per altro verso – omesso di considerare che la prova della mancata tempestiva notifica sarebbe stata in re ipsa, atteso che l'irregolarità della notificazione avrebbe riguardato, nel caso di specie, la radicale nullità della notifica per mancato completamento dell'iter notificatorio, sicché l'onere dell'ingiunto di dimostrare che, a causa della nullità, egli non avesse avuto conoscenza del decreto, non sarebbe sussistito nel caso in cui fossero mancati gli stessi elementi essenziali del procedimento notificatorio, in base ai quali si potesse presumere che la copia dell'atto fosse tempestivamente pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario. Deduce, ancora, la ricorrente che, ove dall'avviso di ricevimento e dall'annotazione della notifica fosse emerso che la raccomandata non era stata consegnata, perché il destinatario risultava trasferito oppure deceduto o ancora per altre ragioni comunque idonee a rivelare che l'atto in realtà non era pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'interessato e che dunque l'effetto legale tipico ancorato a tale intervento non si era prodotto, avrebbe dovuto desumersi la mancata conoscenza del provvedimento monitorio. Ora – prosegue l'istante – la notifica ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. si perfeziona con il ricevimento della raccomandata informativa ovvero decorsi 10 giorni dal deposito della stessa presso la casa comunale, poiché solo in tal modo si raggiunge la conoscenza legale dell'atto da notificare, per cui, nell'ipotesi in cui la raccomandata informativa non sia stata consegnata al destinatario e sia stata immediatamente restituita al mittente, non potrebbe ritenersi che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del soggetto destinatario della notifica, di talché si sarebbe reso necessario rinnovare la notifica medesima. Senonché, ad avviso dell'istante, nel caso di specie, non si sarebbe trattato di una mera irregolarità, bensì del mancato completamento dell'iter notificatorio, che avrebbe impedito al decreto di entrare nella sfera di conoscibilità del notificato. 3.– Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 140,644,645 e 650 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto che la notifica del 24 gennaio 2020, sebbene nulla, fosse giunta a conoscenza del destinatario, benché la (OMISSIS) avesse allegato la sola busta contenente l'avviso e non pure la relativa cartolina, sicché la circostanza che la busta contenente l'avviso fosse stata nella piena disponibilità del notificante avrebbe costituito riprova del fatto che la (OMISSIS) non aveva avuto tempestiva conoscenza dell'atto opposto appunto perché il plico era ritornato immediatamente nella disponibilità del notificante. Obietta l'istante che l'unica notifica perfezionata dell'atto di precetto con il pedissequo decreto ingiuntivo n. 2/2020 emesso dal Giudice di Pace di Taranto il 3 gennaio 2020, munito di formula esecutiva il 3 giugno 2020, sarebbe stata quella perfezionata il 19 giugno 2020, con la conseguenza che l'atto di citazione notificato il 23 luglio 2020 avrebbe introdotto una tempestiva opposizione al provvedimento monitorio, mentre il decreto ingiuntivo sarebbe stato inefficace, in quanto la sua notifica sarebbe avvenuta oltre il termine di 60 giorni dal deposito. 4.– Con il quarto motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 476,479 e 480 c.p.c., per avere il Tribunale negato che il creditore, attraverso la nuova notifica del decreto ingiuntivo, avesse inteso rinnovare la notifica del titolo e del precetto per sanare la precedente nullità; e ciò con motivazione contraddittoria. 4.1.– Deve essere esaminato, in via pregiudiziale, il quarto motivo. 4.2.– Tale censura è fondata. 4.2.1.– Sul punto, la sentenza impugnata ha sostenuto che la nuova notifica del decreto ingiuntivo e del precetto si spiegava perché, nel frattempo, era venuta meno l'efficacia del precetto prodromico alla minacciata esecuzione forzata, senza che fosse emerso che il creditore avesse voluto rinnovare la notifica del titolo e del precetto per sanare la nullità della precedente notifica. 4.2.2.– Questa conclusione non si confronta con il rilievo oggettivo che assume l'effettuazione di una nuova notifica del provvedimento monitorio, all'esito dell'eseguita notifica nulla. Infatti, se la notifica iniziale di un decreto ingiuntivo è nulla e viene seguita da una successiva notifica valida, il termine per proporre opposizione decorre da quest'ultima notifica valida, da intendersi quale rinnovazione della precedente notifica (cfr., a contrario, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3009 del 03/08/1976, secondo cui il termine perentorio per l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, previsto dall'articolo 641 c.p.c., decorre inderogabilmente dalla valida notificazione del decreto, rimanendo irrilevante che la controparte, in relazione ad eventuali dubbi sulla validità di quella notificazione, abbia provveduto a rinnovarla). In sostanza, la notifica nulla non produce effetti e il termine per opporsi inizia a decorrere dal momento in cui è effettuata la successiva notifica in rinnovazione, che determina la sanatoria della precedente notifica nulla. Nella specie, detta rinnovazione della notifica del provvedimento monitorio del 19 giugno 2020 – a fronte della precedente notifica nulla (così qualificata dalla pronuncia impugnata) del 24 gennaio 2020, eseguita ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., senza che all'affissione dell'avviso di avvenuto deposito in busta chiusa e sigillata presso la porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda fosse seguito l'invio di una valida raccomandata con avviso di ricevimento, attestante l'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale, in quanto la raccomandata era ritornata al mittente – importava la necessità di ponderare la tempestività dell'opposizione introdotta con citazione notificata il 23 luglio 2020 rispetto a tale seconda notifica. Ed invero, la nuova notifica del titolo, oltre che del precetto, non poteva essere circoscritta all'esigenza di rinnovazione della mera intimazione di pagamento, in ragione della sopravvenuta inefficacia del precedente precetto, posto che altrimenti la rinnovata notifica del provvedimento monitorio non avrebbe avuto alcun senso. 5.– Per l'effetto, i residui motivi sono assorbiti. 6.– In definitiva, il quarto motivo del ricorso deve essere accolto, nei sensi di cui in motivazione, mentre i rimanenti motivi sono assorbiti. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Taranto in composizione monocratica, in funzione di giudice d'appello, in persona di diverso magistrato, che deciderà uniformandosi al seguente principio di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. “Qualora la notifica iniziale di un decreto ingiuntivo sia nulla e sia seguita da una successiva notifica valida, il termine perentorio per proporre opposizione ex articolo 641 c.p.c. decorre da quest'ultima notifica valida, da intendersi quale rinnovazione della precedente notifica nulla”. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il quarto motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Taranto in composizione monocratica, in persona di diverso magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.