Rapina impropria: rapporto tra l’attenuante “costituzionale” e quella codicistica

In tema di rapina impropria, la Corte Costituzionale n. 86/2024 riconosce la circostanza attenuante della lieve entità come strumento autonomo e cumulabile con quella codicistica prevista dall’articolo 62, n. 4) cod. pen.

La sentenza in commento trae origine da una rapina avvenuta presso un esercizio commerciale in cui l'imputato, dopo essersi impossessato di alcuni beni, ha esercitato violenza sull'addetto alla sicurezza nel tentativo di garantirsi l'impunità, con la collaborazione del padre. La difesa, con ricorso per cassazione, eccepiva, «violazione di legge (articolo 581 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta che non avrebbe dovuto essere ricondotta ad altra fattispecie tenuto conto del notevole “iato temporale” tra la violenza esercitata e la sottrazione della merce, oltre che alla mancanza di prova in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo» e «violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024, che avrebbe potuto essere concessa, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, anche unitamente a quella prevista dall'articolo 62, n. 4) cod. pen». La Corte di Cassazione, con riferimento al primo motivo, preliminarmente ribadisce che, per la consumazione della rapina impropria, è sufficiente la sola sottrazione del bene seguita da violenza alla persona, senza che sia necessario l'impossessamento stabile, ritenendo superata la tesi difensiva secondo cui sarebbe stato necessario il compimento di un effettivo spossessamento. Successivamente, il Collegio riafferma che il requisito della immediatezza della violenza o della minaccia va riferito esclusivamente «agli aspetti temporali della flagranza o quasi flagranza ». La giurisprudenza sul tema è infatti, consolidata, e non si rinvengono interpretazioni discontinue rispetto alle risalenti linee ermeneutiche secondo cui per la configurazione del reato di cui all'articolo 628 cpv. cod. pen., «non è richiesta la contestualità temporale tra la sottrazione e l'uso della violenza o della minaccia alla persona ancorché diversa dal derubato, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco di tempo tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva nel senso che dette attività si presentino come un'azione unitaria culminante nell'attività diretta al fine alternativo di impedire al derubato di reimpossessarsi delle cose sottrattegli o di assicurare al colpevole l'impunità». Infine, il Collegio ritiene infondato il motivo di ricorso con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024. La sentenza impugnata fa buon governo dei principi sanciti dalla pronuncia n. 86/2024, la quale consente la riduzione della pena fino a un terzo per la particolare tenuità del fatto nei casi di rapina impropria, anche se già riconosciuta l'attenuante comune ex articolo 62, n. 4) c.p. La Cassazione sottolinea che tale attenuante opera come strumento ulteriore per l'individualizzazione della pena e la sua finalità rieducativa, in linea con i principi costituzionali dell'articolo 27 Cost., e può essere riconosciuta anche in concorso con l'attenuante codicistica, purché siano forniti specifici argomenti a sostegno della sua applicazione congiunta. Tuttavia, prosegue la Corte, «quando si intenda sostenere la legittimità del riconoscimento della attenuante “costituzionale” unitamente a quella codicistica prevista dall'articolo 62, n. 4) cod. pen. con il ricorso, devono essere indicati specifici argomenti a sostegno della necessità di un rinnovato vaglio, nel merito, della capacità dimostrativa delle prove, diretto (a) alla verifica della sussistenza delle condizioni per riconoscere la lieve entità della condotta; (b) all'applicazione, in concreto, della diminuzione (che è discrezionale in quanto possibile “fino ad un terzo”), ove tali condizioni siano considerate sussistenti». Ebbene, nel caso in esame, la doglianza difensiva è risultata generica e non idonea a sostenere la richiesta di applicazione cumulativa delle attenuanti. Tale carenza ha quindi, condotto i giudici a ritenere infondato il motivo proposto.

Presidente Verga - Relatore Recchione Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Brescia confermava la condanna di L. R. per i reati di rapina impropria e lesioni e quella di G. R. per il solo reato di lesioni. Si contestava a L. R. di avere esercitato violenza nei confronti dell'addetto alla sicurezza dell'esercizio commerciale (OMISSIS), provocandogli, in concorso con il padre G. (assolto per la rapina) le lesioni contestate, dopo che il solo L. R. aveva sottratto alcuni beni dall'esercizio commerciale (segnatamente, una racchetta da “ping pong”, un orologio e dei pantaloncini). 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'Avv. Andrea Alberti, difensore di L. R., che deduceva: 2.1. violazione di legge (articolo 581 cod. proc. pen., articolo 624, cod. pen.) e vizio di motivazione: la condotta contestata avrebbe dovuto essere qualificata come “furto tentato”, tenuto conto che dalle prove raccolte emergerebbe che la caduta della persona offesa, che aveva causato le lesioni sarebbe accidentale e non causata dalla condotta del ricorrente; 2.2. violazione di legge (articolo 581 cod. proc. pen., articolo 56,628 comma 2 cod. pen.) e vizio di motivazione: la condotta contestata avrebbe dovuto essere qualificata come “tentativo di rapina impropria”, tenuto conto del fatto che non vi sarebbe stato alcuno spossessamento. 3. Ricorreva per cassazione anche l'Avv. Bruna Civardi, nell'interesse di L. e G. R., che deduceva: 3.1. nell'interesse di L. R.: violazione di legge (articolo 581 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta che non avrebbe dovuto essere ricondotta ad altra fattispecie tenuto conto del notevole “iato temporale” tra la violenza esercitata e la sottrazione della merce, oltre che alla mancanza di prova in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo; 3.2. nell'interesse di L. R.: vizio di motivazione (articolo 546 cod. proc. pen.): il percorso logico argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata sarebbe illogico e contraddittorio e non rispettoso della regola di giudizio de “l'al di là di ogni ragionevole dubbio”; 3.3. nell'interesse di G. R.: violazione di legge (articolo 52 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della esimente della legittima difesa: il ricorrente avrebbe agito per difendere il figlio dall'addetto alla vigilanza, essendo inconsapevole della azione di sottrazione dei beni dall'esercizio commerciale; 3.4. nell' interesse di L. R.: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024, che avrebbe potuto essere concessa, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, anche unitamente a quella prevista dall'articolo 62, n. 4) cod. pen. Considerato in diritto 1.I ricorsi proposti nell'interesse di L. R. sono infondati. 1.1. Le doglianze proposte (primo e secondo motivo del ricorso proposto dall'Avv. Alberti e primo motivo proposto dall'Avv. Civardi) nei confronti della legittimità della qualificazione giuridica della condotta contestata a L. R. come rapina impropria sono infondate. E' infondato il motivo (secondo del ricorso proposto dall'Avv. Alberti) che allega che la mancata definitiva sottrazione dei beni osti al riconoscimento della rapina impropria. E' stato infatti autorevolmente affermato che «il comma secondo dell'articolo 628 cod. pen. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all'impossessamento, ciò che conduce a ritenere che il delitto di rapina impropria si possa perfezionare anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso. Il requisito della violenza o minaccia che caratterizza il delitto di rapina, certamente può comportare una differenziazione in ordine al momento consumativo rispetto al furto. Mentre, infatti, con riferimento al furto, finché la cosa non sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore questi è ancora in grado di recuperarla, così facendo degradare la condotta di apprensione del bene a mero tentativo [Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186], al contrario, nella rapina, la modalità violenta o minacciosa dell'azione non lascia alla vittima alcuna possibilità di esercitare la sorveglianza sulla res. Per la consumazione del delitto di rapina è quindi sufficiente che la cosa sia passata sotto l'esclusivo potere dell'agente, essendone stata la vittima spossessata “materialmente”, così perdendo di fatto i relativi poteri di custodia e di disposizione fisica. In considerazione della successione invertita delle due condotte di aggressione al patrimonio e alla persona che caratterizza la rapina impropria, il legislatore, al fine di mantenere equiparate le due fattispecie criminose del primo e del secondo comma dell'articolo 628 cod. pen., non richiede il vero e proprio impossessamento della cosa da parte dell'agente, ritenendo sufficiente per la consumazione la sola sottrazione, così lasciando spazio per il tentativo ai soli atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa altrui» (testualmente: Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153). La Cassazione nella sua più autorevole composizione ha, dunque, chiarito che la rapina sia nella sua configurazione ordinaria, che in quella impropria, ha una condotta complessa che si compone sia della aggressione al patrimonio che di quella alla persona sicché nel caso in cui la seconda succeda temporalmente alla prima, la condotta violenta unitamente alla sottrazione consentono di ritenere la rapina “consumata”. Si tratta di un approdo ermeneutico confermato dalla lettera della legge che nella rapina “impropria” sanziona la sottrazione cui segue la violenza alla persona, mentre in quella “propria” richiede la violenza preventiva e il successivo completo spossessamento. Nel caso in esame è pacifico che il ricorrente si fosse impossessato dei beni sottratti nel negozio “Decathlon” (pag. 16 della sentenza impugnata), sicché non vi sono margini, sotto tale profilo, per ritenere illegittimo l'inquadramento della condotta nel reato di rapina impropria. 1.2. Non supera la soglia di ammissibilità il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di L. R. dall'Avv. Alberti con il quale si contesta che le lesioni patite dall'offeso siano state dolosamente generate dagli imputati ricorrenti al fine di consentire a L. R. di procurarsi l'impunità. Invero la doglianza si risolve nella richiesta si rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965). Nel caso in esame la Corte di appello ha offerto una motivazione accurata ed esaustiva in ordine alla riconducibilità delle lesioni patite dall'offeso ad una azione dolosa, voluta e consapevole, degli imputati. Con motivazione che non si presta a censure la Corte d'appello rilevava che non vi era incertezza sulla dinamica del fatto, considerato che le emergenze processuali escludevano che l'offeso fosse rovinato a terra accidentalmente. La Corte confermava il giudizio di credibilità già espresso dal Tribunale rilevando che non era emersa alcuna ragione per ritenere che un addetto alla sicurezza potesse attivare le forze dell'ordine in assenza di un'aggressione. Emergeva invece che, dopo avere recuperato la refurtiva, l'offeso usciva dal parcheggio unitamente a L. R. per consentire allo stesso di fumare una sigaretta e che, in quel frangente, il ricorrente, coadiuvato da padre G., lo aggrediva al fine di procurarsi l'impunità. La condotta è stata ricostruita in modo coerente con le prove raccolte e da tale ricostruzione è emersa una successione temporale tra spossessamento ed aggressione del tutto compatibile con la consumazione della rapina impropria contestata: l'aggressione e le lesioni conseguenti erano state deliberatamente agite dai correi per consentire a L. R. di lucrare l'impunità per il delitto consumato (pag.11 della sentenza impugnata). 1.3. Infine non è fondato il motivo di ricorso proposto nell'interesse di L. R. dall'Avv. Civardi con il quale si contesta l'illegittimità della sussistenza della rapina impropria in relazione alla consistenza dello “iato temporale” tra lo spossessamento e le lesioni. Il Collegio riafferma, sul punto, che il requisito della immediatezza della violenza o della minaccia va riferito esclusivamente agli aspetti temporali della flagranza o quasi flagranza e non va interpretato letteralmente nel senso che violenza o minaccia debbono seguire la sottrazione senza alcun intervallo di tempo (Sez. 2, n. 40421 del 26/06/2012, Zappala', Rv. 254171 - 01). La giurisprudenza sul tema è consolidata, e non si rinvengono interpretazioni discontinue rispetto alle risalenti linee ermeneutiche secondo cui per la configurazione del reato di cui all'articolo628 cpv. cod. pen., non è richiesta la contestualità temporale tra la sottrazione e l'uso della violenza o della minaccia alla persona ancorché diversa dal derubato, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco di tempo tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva nel senso che dette attività si presentino come un'azione unitaria culminante nell'attività diretta al fine alternativo di impedire al derubato di reimpossessarsi delle cose sottrattegli o di assicurare al colpevole l'impunità (Sez. 6, n. 2828 del 11/02/1999, Stefano, Rv. 212888 - 01). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello riteneva che lo iato temporale tra lo spossessamento e l'aggressione non fosse incompatibile con il riconoscimento della rapina, tenuto conto che L. R. usciva unitamente alle offeso dall'esercizio commerciale e, avvedutosi della presenza del padre, pronto a fornirgli attivo supporto, poneva in essere l'aggressione immediatamente dopo la sottrazione con l'obiettivo di procurarsi la impunità (pag. 11 della sentenza impugnata). 1.4. Il secondo motivo di ricorso proposto dall' Avv. Civardi nell'interesse di L. R. non supera la soglia di ammissibilità in quanto generico. Con il motivo il ricorrente si limita ad allegare il mancato rispetto della regola di giudizio de “l'al di là di ogni ragionevole dubbio”, senza indicare in concreto quali fossero i passaggi della sentenza impugnata in ipotesi incompatibili con il richiamato canone interpretativo. 1.5. È infondato il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di L. R. dall' Avv. Civardi con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024 La Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 628, secondo comma, cod. pen., «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità». Nel corpo della motivazione è stato affermato che «l'esigenza dell'attenuante in questione – in misura non eccedente un terzo, come vuole la regola generale dell'articolo 65, primo comma, numero 3), cod. pen. – trova fondamento costituzionale anche nei principi di individualizzazione della pena e di finalità rieducativa della stessa», dato che «un trattamento manifestamente sproporzionato rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto, e comunque incapace di adeguarsi al suo concreto disvalore, pregiudica il principio di individualizzazione della pena (sentenza n. 244 del 2022); «“l'individualizzazione” della pena, in modo da tenere conto dell'effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi, si pone come naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali» così da rendere «quanto più possibile “personale” la responsabilità penale, nella prospettiva segnata dall'articolo 27, primo comma» (sentenza n. 7 del 2022)». I giudici della Consulta hanno anche affermato che «il principio della finalità rieducativa della pena è ormai da tempo diventato patrimonio della cultura giuridica europea, particolarmente per il suo collegamento con il “principio di proporzione” fra qualità e quantità della sanzione, da una parte, ed offesa, dall'altra (tra molte, sentenze n. 179 del 2017 e n. 313 del 1990)». E che, pertanto, «in presenza di una fattispecie astratta connotata, come detto, da intrinseca variabilità atteso il carattere multiforme degli elementi costitutivi «violenza o minaccia», «cosa sottratta», «possesso», «impunità», e tuttavia assoggettata a un minimo edittale di rilevante entità, il fatto che non sia prevista la possibilità per il giudice di qualificare il fatto reato come di lieve entità in relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell'azione, ovvero alla particolare tenuità del danno o del pericolo, determina la violazione, ad un tempo, del primo e del terzo comma dell'articolo 27 Cost.» (Corte cost. n. 86 del 2024, § 8.3.). Si tratta di un intervento chiaramente diretto a consentire la migliore individualizzazione del trattamento sanzionatorio per le condotte di rapina, tenuto conto che per le azioni “minime”, la forbice edittale prevista dal legislatore è stata ritenuta sproporzionata ed irragionevole e, pertanto, contraria progetto rieducativo indicato come necessario dall'articolo 27 della Carta Fondamentale. Resta da verificare se l'attenuante introdotta dalla Corte costituzionale possa essere riconosciuta anche nel caso in cui, come quello in esame, sia già stata concessa l'attenuante comune prevista dall'articolo 62, n. 4) cod. pen. Il percorso motivazionale che caratterizza la sentenza n. 86 del 2024 indica con chiarezza che l'intento del Giudice delle leggi era quello di introdurre uno strumento “ulteriore” rispetto a quelli già disponibili - e dunque anche rispetto all'attenuante comune prevista dall'articolo 62, n.4) cod. pen. - per adeguare la sanzione al fatto. La Corte costituzionale ha, cioè, ritenuto che, quando il fatto si configura come “estremamente modesto”, gli strumenti codicistici per temperare la sanzione sono insufficienti per garantire la proporzionalità della pena e la sua finalità rieducativa. Tale approdo ermeneutico trova ulteriore conferma nel fatto che la dichiarazione di illegittimità costituzionale riguarda proprio in un caso in cui era stata “già” ritenuta sussistente l'attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4) cod. pen. Tanto premesso deve essere rilevato che i parametri da considerare per applicare l'attenuante speciale sono - in larga misura - sovrapponibili a quelli individuati per applicare l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4) cod. pen.: infatti, mentre per ritenere sussistente l'attenuante di matrice costituzionale è necessario valutare «la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità», in modo del tutto sincrono, per concedere l'attenuante codicistica occorre valutare il «danno patrimoniale di speciale tenuità», ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, «il lucro di speciale tenuità», sempre che «l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità». La omogeneità dei parametri, tuttavia, tenuto conto della ratio della sentenza additiva, non osta alla necessità di una loro “rivalutazione”, ai fini dell'ulteriore abbattimento della sanzione da infliggere in concreto. In conclusione, il collegio afferma che l'attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024 costituisce uno strumento “ulteriore” rispetto a quelli già disponibili - e dunque anche rispetto all'attenuante comune prevista dall'articolo 62, n.4) cod. pen. - per adeguare la sanzione al fatto. Pertanto, quando le caratteristiche della condotta siano tali da far ritenere che si versa in un caso di “offensività minima”, che legittima il riconoscimento dell'attenuante, il fatto che sia già stata riconosciuta l'attenuante comune prevista dall'articolo 62, n. 4) cod. pen. non osta alla rivalutazione delle caratteristiche della condotta e della entità del danno, allo specifico fine di concedere l'ulteriore attenuante. Tanto premesso il Collegio rileva che quando si intenda sostenere la legittimità del riconoscimento della attenuante “costituzionale” unitamente a quella codicistica prevista dall'articolo 62, n. 4) cod. pen. con il ricorso, devono essere indicati specifici argomenti a sostegno della necessità di un rinnovato vaglio, nel merito, della capacità dimostrativa delle prove, diretto (a) alla verifica della sussistenza delle condizioni per riconoscere la lieve entità della condotta; (b) all'applicazione, in concreto, della diminuzione (che è discrezionale in quanto possibile “fino ad un terzo”), ove tali condizioni siano considerate sussistenti. Ebbene, nel caso in esame il ricorrente si limitava a censurare la legittimità del passaggio motivazionale con il quale la sentenza impugnata riteneva non valutabili le condizioni per l'applicazione dell'attenuante “costituzionale” in presenza della concessione dell'attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4), senza indicare in concreto quali fossero le ragioni che potessero sostenere una applicazione congiunta di entrambi i benefici. 2.Il ricorso proposto nell'interesse di G. R. non supera la soglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondato. Il collegio in materia di requisiti necessari per il riconoscimento della legittima difesa, financo nella dimensione putativa, ribadisce che occorre che l'errore scusabile che può determinare il riconoscimento della scriminante deve trovare adeguata giustificazione in una situazione concreta ed obiettiva che, seppure malamente rappresentata o compresa, abbia indotto l'agente a convincersi di essere esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta (Tra le altre: Sez. 1, n. 30608 del 05/07/2024, C., Rv. 286808 - 01). Nel caso di specie la Corte d'appello, nel pieno rispetto delle ricordate linee ermeneutiche riteneva che G. R. non fosse stato mosso dalla necessità di difendere sé o altri da un male ingiusto, anche supposto, ma avesse invece agito al fine di coadiuvare il figlio, con la piena consapevolezza di compiere un'aggressione ingiustificata nei confronti dell'offeso. La Corte di merito, con motivazione che non si presta a censure ha escluso che potesse avere rilievo il fatto che G. R. ignorasse chi fosse l'uomo che tratteneva il congiunto e cosa fosse accaduto all'interno dell'esercizio commerciale (pag. 13 della sentenza impugnata). Si tratta di una valutazione di merito che giustifica l'esclusione della sussistenza della legittima difesa anche sotto il profilo putativo, che non si presta alcuna censura in questa sede, tenuto conto della logicità della motivazione censurata e del fatto che in Cassazione non è possibile procedere ad una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che conduca ad una diversa ricostruzione della condotta attribuita al ricorrente. P.Q.M. Rigetta il ricorso di R. L. che condanna al pagamento delle spese processuali. dichiara inammissibile il ricorso di R. G. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.