La reiterazione delle violenze fisiche e psichiche, protrattesi per più anni, rende la condotta abituale, a nulla rilevando che la persona offesa sia stata in grado di ricostruire nel dettaglio solo gli episodi più significativi.
Scenario della vicenda è la provincia lombarda ove a finire sotto processo è un uomo accusato dalla moglie di averle reso un incubo la vita familiare. Il quadro probatorio, centrato sulle dichiarazioni della donna e confermato da alcuni testimoni, tra i quali i figli della coppia, è ritenuto sufficiente dai giudici di merito per sancire la colpevolezza dell'uomo, il quale viene punito in primo grado con due anni e sei mesi di reclusione, pena poi ridotta in secondo grado ad un anno e otto mesi di reclusione. In Appello, poi, all'uomo, ritenuto autore di accertati maltrattamenti ai danni della consorte, viene concessa la sospensione condizionale della pena, sospensione subordinata però alla partecipazione a specifici percorsi di recupero. Col ricorso in Cassazione, però, il legale che difende l'uomo punta addirittura a mettere in dubbio la concretezza del reato di maltrattamenti in famiglia. Ciò «sotto il profilo oggettivo, per difetto di abitualità – per essere gli episodi vessatori saltuari e distanti tra loro nel tempo – e per mancanza di riscontri alle dichiarazioni testimoniali, e sotto il profilo soggettivo, per mancanza del dolo unitario di maltrattamenti, tenuto anche conto dell'elevato tenore di vita che l'uomo garantiva alla famiglia». A fronte delle obiezioni sollevate dalla difesa, però, i Giudici ribattono richiamando «la deposizione della persona offesa, deposizione che può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'uomo, purché sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità» e caratterizzata dal «riscontro con altri elementi». Ebbene, ragionando in quest'ottica, «la persona offesa è pienamente attendibile» nella vicenda in esame, in quanto «ella ha reso dichiarazioni chiare, precise, dettagliate e confermate da numerosi elementi testimoniali (dichiarazioni dei figli, verbale di arresto, messaggi “WhatsApp”)». Per quanto concerne poi il contenuto dei racconti della donna, quest'ultima ha dichiarato che «il marito la umiliava costantemente durante il rapporto matrimoniale; sovente arrivava ad alzare le mani; quasi quotidianamente la minacciava e la insultava; con cadenza periodica (ogni duetre mesi) le aggressioni divenivano fisiche e veniva colpita con schiaffi e pugni». Anche per la Cassazione il quadro è chiarissimo: «la reiterazione delle violenze fisiche e psichiche, protrattesi per più anni, rende la condotta abituale, a nulla rilevando che la persona offesa sia stata in grado di ricostruire nel dettaglio solo gli episodi più significativi, come l'ultimo in cui il figlio ha strappato le forbici dalle mani del padre, che voleva colpire la moglie». Quanto ai pochi episodi riportati dalla donna, i Giudici annotano che «la sottoposizione a un costante clima di sopraffazione e la reiterazione di vessazioni del medesimo tipo rendono del tutto naturale l'incapacità di distinguere chiaramente, nel ricordo, le une dalle altre e di collocarle esattamente nel tempo, salvo, come detto, per gli episodi più gravi», che, difatti, «sono stati dettagliatamente ricostruiti» dalla moglie. Irrilevante anche il fatto che non vi siano certificati medici a riscontro delle lesioni denunciate dalla donna, in quanto «la condotta maltrattante aveva determinato uno stato di terrore che aveva trattenuto la persona offesa dal ricorrere ai presidi sanitari e alle forze dell'ordine», precisa la Suprema Corte, condividendo quanto sostenuto in Appello. Evidente, infine, l'elemento soggettivo del reato, che «richiede la sola consapevolezza dell'autore di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima», sottolineano i Giudici. Non si può, dunque, mettere in dubbio la condanna dell'uomo, palesemente colpevole di maltrattamenti ai danni della moglie. Infine, la Cassazione respinge anche l'istanza difensiva mirata a vedere riconosciuta l'attenuante del risarcimento del danno, poiché «non è stato, in particolare, dimostrato che il risarcimento del danno» in favore della persona offesa «sia stato integrale ed effettivo, né può essere valorizzato l'esito positivo di un programma di giustizia riparativa in quanto a tale programma non ha partecipato la persona offesa».
Presidente De Amicis Relatore Tondin Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 20/12/2022 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha ritenuto S.N. responsabile del delitto di maltrattamenti aggravato, commesso in danno della moglie, e lo ha condannato alla pena di anni due mesi e sei di reclusione. In parziale riforma, di tale decisione, la Corte di appello di Milano, ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, ha rideterminato la pena nella misura di anni uno e mesi otto di reclusione e ha concesso i benefici della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e della sospensione condizionale della pena, subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'imputato denunciando i motivi di seguito sintetizzati. 2.1. Difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di maltrattamenti sia sotto il profilo oggettivo, per difetto di abitualità -per essere gli episodi vessatori saltuari e distanti tra loro nel tempoe per mancanza di riscontri alle dichiarazioni testimoniali, sia sotto il profilo soggettivo, per mancanza del dolo unitario di maltrattamenti, tenuto anche conto dell'elevato tenore di vita che il ricorrente garantiva alla famiglia. 2.2 Difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena non subordinata allo svolgimento di ulteriori attività e alla mancata applicazione dell'attenuante del risarcimento del danno, tenuto conto che l'imputato ha versato a tale titolo 20.000 euro alla persona offesa. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Considerato in diritto 1. Va preliminarmente rilevato che le conclusioni scritte, del 20/05/2025, sono tardive, in quanto non pervenute entro il quinto giorno antecedente all'udienza, come previsto dall'articolo 23-bis d.l. n. 137 del 2020. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Secondo il costante orientamento di questa Corte, la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da gola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'articolo 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. Le due sentenze di merito, conformi in punto di responsabilità, hanno fatto corretta applicazione di tali principi, ritenendo, con motivazione logica e immune da vizi, e quindi non censurabile in sede di legittimità, che la persona offesa sia pienamente attendibile, in quanto ha reso dichiarazioni chiare, precise, dettagliate e confermate da numerosi elementi testimoniali (dichiarazioni dei figli, verbale di arresto, messaggi whatsapp). La donna ha dichiarato che il marito durante il rapporto matrimoniale la umiliava costantemente, che sovente arrivava ad alzare le mani, che quasi quotidianamente la minacciava e la insultava, che con cadenza periodica (ogni duetre mesi) le aggressioni divenivano fisiche e veniva colpita con schiaffi e pugni. La reiterazione nel tempo delle violenze fisiche e psichiche, protrattesi per più anni, rende la condotta abituale, a nulla rilevando che la persona offesa sia stata in grado di ricostruire nel dettaglio solo gli episodi più significativi, come l'ultimo, del 16/03/2022, in cui il figlio ha strappato le forbici dalle mani del padre, che voleva colpire la madre. Infatti, la sottoposizione a un costante clima di sopraffazione, la reiterazione di vessazioni del medesimo tipo rende del tutto naturale l'incapacità di distinguere chiaramente, nel ricordo, le une dalle altre e di collocarle esattamente nel tempo, salvo, come detto, per gli episodi più gravi, che sono stati dettagliatamente ricostruiti. Né rileva che non vi siano certificati medici a riscontro delle lesioni, in quanto, come correttamente argomentato dalla Corte di appello, la condotta maltrattante aveva determinato uno stato di terrore che aveva trattenuto la persona offesa dal ricorrere ai presidi sanitari e alle forze dell'ordine. Del tutto adeguata, poi, è la valutazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, che richiede la sola consapevolezza dell'autore di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 2.1. L'articolo 165, comma 5, cod. proc. pen. prevede che nel caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 572 cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena sia sempre subordinato alla partecipazione di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. Tale norma, introdotta con l'articolo 6, comma 1, della legge 19 luglio 2019 n. 69, pur avendo natura sostanziale, si applica anche a fatti di maltrattamenti in famiglia perfezionatisi prima dell'entrata in vigore della indicata novella, ma protrattisi - senza significative cesure temporali anche successivamente (Sez. 6, n. 32577 del 16/06/2022, Rv. 283617 01). 2.2. Infondata è anche la doglianza relativa alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'articolo 62 n. 6 cod. pen., di cui non sono stati dimostrati i presupposti; non è stato, in particolare, dimostrato che il risarcimento del danno sia stato integrale ed effettivo. Né può essere valorizzato, ai fini dell'applicazione dell'attenuante, l'esito positivo di un programma di giustizia riparativa in quanto a tale programma non hanno partecipato le persone offese. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.