Pensione per animali: il gestore non risponde in caso di morte imprevedibile del cane

Nel rapporto tra proprietario e gestore di una pensione per animali, qualificato come deposito atipico ex articolo 1766 c.c., il depositario risponde solo se non dimostra di aver adottato la diligenza del buon padre di famiglia e che il danno non sia dovuto a causa a sé non imputabile, restando esclusa la responsabilità contrattuale quando l’evento, come la morte dell’animale per patologia improvvisa, risulti imprevedibile e inevitabile.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, è intervenuta sulla responsabilità civile nella custodia di animali in ambito contrattuale, ribadendo che il rapporto tra proprietario e gestore di una pensione per animali si configura come contratto di deposito atipico ai sensi dell'articolo 1766 c.c. e ss. Tale ricostruzione comporta che il depositario sia tenuto a osservare la diligenza del buon padre di famiglia nell'adempimento delle obbligazioni assunte e che, in caso di danno, su di lui gravi l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cure necessarie e che l'inadempimento sia riconducibile a una causa a sé non imputabile, secondo quanto previsto dall'articolo 1218 c.c. La Suprema Corte ha valorizzato l'orientamento giurisprudenziale che considera gli animali d'affezione oggetto di specifiche obbligazioni di custodia, richiamando i principi già affermati anche per le strutture ricettive che accolgono animali. Viene così ribadito che la responsabilità del depositario non si configura qualora risulti provato che tutte le cautele e le attenzioni richieste sono state adottate e che l'evento dannoso sia indipendente da qualsiasi omissione a lui imputabile. Nel caso di specie, i Giudici hanno riconosciuto che il decesso del cane, affidato a una pensione, era stato causato da una torsione gastroplenica completa, evento patologico improvviso e rapido contro cui «nulla poteva evitare la convenuta», escludendo quindi ogni profilo di responsabilità contrattuale e dichiarando, di conseguenza, inammissibile il ricorso.

Presidente Travaglino - Relatore Ambrosi Fatti di causa 1. Con atto di citazione del 12 luglio 2019, De.Si. conveniva dinanzi il Tribunale di Ivrea Ka.Za., in proprio ed in qualità di titolare della Pensione per animali denominata Casa Orlando , chiedendo la declaratoria di risoluzione del contratto concluso con la predetta per grave inadempimento contrattuale di quest'ultima, per non aver la stessa adeguatamente custodito, sorvegliato ed assistito il proprio cane, deceduto presso la pensione, a causa di una torsione gastroplenica in data 15 agosto 2018; chiedeva, inoltre, la condanna alla restituzione del corrispettivo pagato, oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subìto quantificato nella misura complessiva di Euro 16.903,80 (di cui Euro 1.903,80 a titolo di danno patrimoniale e Euro 15.000,00 a titolo di danno non patrimoniale). Costituitasi la convenuta, il Tribunale di Ivrea, espletate le prove testimoniali ed acquisita la consulenza tecnica di indagine sulla morte dell'animale con sentenza n. 320/2022, rigettava la domanda. 2. Avverso la decisione di prime cure ha proposto gravame De.Si., in proprio e nella spiegata qualità dinanzi la Corte d'Appello di Torino; si è costituita la appellata che ha chiesto il rigetto del gravame. La Corte d'Appello di Torino, con l'ordinanza n. 893/2022, qui impugnata, ha dichiarato inammissibile l'appello ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c. Per quanto ancora qui di interesse, la Corte d'Appello ha valorizzato le statuizioni del Tribunale, sia in termini di qualificazione del rapporto quale contratto di custodia provvisto di ulteriori obbligazioni sia in termini di buon governo degli articoli 1768 e 1218 c.c. applicabili al caso di specie; in particolare, correttamente, statuendo che la convenuta ha adeguatamente assicurato il ricovero e le cure all'animale Dago, il quale è deceduto nelle ore notturne a causa dell'improvvisa insorgenza della torsione dello stomaco di cui la convenuta non poteva avvedersi in forza della rapidità tra l'insorgenza dei sintomi e il verificarsi dell'evento fatale […] e concludendo per l'inammissibilità dell'impugnazione. 3. Avverso la pronuncia d'appello De.Si. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi di ricorso, impugnando con ulteriori tre motivi di ricorso la sentenza del Tribunale; seppure intimata, Ka.Za. non ha ritenuto di svolgere proprie difese nel presente giudizio di legittimità. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis.1, cod. proc. civ. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso avverso la pronuncia d'appello, la ricorrente lamenta la Illegittimità dell'ordinanza ex articolo 348 bis c.p.c. resa in data 15 dicembre 2022 dalla Corte d'Appello di Torino e comunicata in data 21 dicembre 2022, nell'ambito del giudizio avente r.g. n. 893/2022 per violazione dell'articolo 348 ter, primo comma, c.p.c. Omesso riferimento a precedenti conformi. Motivazione assente e/o contraddittoria. Omesso riferimento a elementi di fatto. ; in particolare, formula tre distinte censure: in primo luogo, la pronuncia impugnata sarebbe priva di specifici riferimenti giurisprudenziali rispetto alla fattispecie esaminata; in secondo luogo, sarebbe viziata poiché apparente, risultando essere la mera pedissequa riproposizione del ragionamento seguito dal Giudice di prime cure ed infine, l'ordinanza de qua sarebbe priva di qualsivoglia atto/elemento di causa e del richiamo agli elementi di fatto . 2. Con il secondo motivo anch'esso proposto avverso la pronuncia d'appello, la ricorrente denuncia la Illegittimità dell'ordinanza ex articolo 348 bis c.p.c. resa in data 15 dicembre 2022 dalla Corte d'Appello di Torino per violazione della disciplina di riferimento ; sostiene la ricorrente che il richiamo confermativo operato dal giudice di appello, concernente la correttezza della sentenza del Tribunale nel non aver fatto riferimento alla necessità che gli operatori che hanno visto il cane nello spazio temporale ore 18-23 dovessero essere dotati di particolari conoscenze di settore, giacché costoro avevano riferito di comportamenti del cane del tutto incompatibili con la torsione gastroplenica descritta dalla CTU, sarebbe avvenuto illecitamente e contravvenendo alle disposizioni previste dall'articolo 348 ter c.p.c. in quanto l'argomento richiamato non sarebbe stato oggetto di una specifica pronuncia del Tribunale con ciò contravvenendo al divieto di nova in appello. 2.1. Il primo e il secondo motivi di ricorso che, stante l'evidente nesso di connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili sotto ciascuno dei profili prospettati. Con ciascuno di essi, la ricorrente, seppure formalmente denunci, per un verso, l'apparenza della motivazione e per l'altro, la violazione della disciplina di riferimento in ordine alla fattispecie esaminata (che, per inciso, paiono mezzi tra loro in contraddizione in quanto per un verso si denuncia l'apparenza della motivazione e, per l'altro, la violazione di legge della disciplina di riferimento), nella sostanza, richiede una rivisitazione di fatti e circostanze, già definitivamente accertati in sede di merito e una diversa interpretazione dell'oggetto del contendere, inammissibile in sede di legittimità, omettendo altresì di considerare che tanto l'accertamento dei fatti, quanto l'apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la Corte torinese ha ben analizzato le circostanze fattuali e correttamente condiviso la qualificazione giuridica del rapporto dedotto quale contratto di deposito atipico sulla base delle deposizioni testimoniali e delle produzioni documentali; pertanto, i motivi di ricorso attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal giudice di merito, debitamente motivato e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). Va aggiunto che il richiamo testuale alle argomentazioni del Giudice di prime cure operato dalla Corte torinese conferma come la sentenza di primo grado avesse certamente trattato e tenuto in considerazione quell'aspetto della vicenda e che dunque non si è resa colpevole di alcuna omissione e ciò ha fatto motivando in modo succinto ma adeguato la propria pronuncia, rispettando esattamente i canoni dell'articolo 348 ter c.p.c. vigenti ratione temporis. 3. Il terzo motivo viene proposto avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea ai sensi degli articolo 348 ter, commi 3 e 4 e 360, primo comma, n. 3, c.p.c. e la ricorrente lamenta la illegittimità e/o invalidità e/o nullità e/o inefficacia della sentenza n. 320/2022 - Tribunale di Ivrea per violazione e/o falsa applicazione degli articolo 1766 e 1768 c.c. ed in particolare, per aver erroneamente ricondotto l'accordo intercorso tra le parti nel novero di quelli atipici, privi di una specifica regolamentazione normativa, disciplinati, di volta in volta, sulla base delle specifiche esigenze delle parti, applicando dei criteri di valutazione della diligenza in capo al depositario meno rigidi rispetto a quanto espressamente stabilito dagli articolo 1766 e 1768 c.c. . In sintesi, parte ricorrente ritiene che il contratto stipulato tra le parti fosse da inquadrare stricto sensu nella categoria del contratto di deposito, ciò che avrebbe dovuto generare un maggior onere di diligenza nella custodia della cosa, tale da doversi richiedere l'obbligo di assicurare il benessere dell'animale; insiste nel rilevare plurimi profili di inadempimento in capo alla controparte e specificamente: il non aver assicurato che la stessa Ka.Za. o la sua stretta collaboratrice, Ce.Fe., si prendessero personalmente cura dell'animale; il non aver inviato diuturne immagini fotografiche dell'animale; l'aver mancato di essere presente durante la notte per soccorrere prontamente il cane. 4. il quarto motivo viene anch'esso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea ai sensi degli articolo 348 ter, commi 3 e 4 e 360, primo comma, n. 3, c.p.c. e la ricorrente denuncia la illegittimità e/o invalidità e/o nullità e/o inefficacia della sentenza n. 320/2022 - Tribunale di Ivrea per violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2729 c.c. ; in particolare assume la ricorrente che l'affermazione in sentenza, che solleva da responsabilità la struttura di ricovero in quanto l'evento decesso sarebbe avvenuto in piena notte e in un lasso di tempo troppo breve dalla comparsa dei sintomi all'exitus, sarebbe stata assunta in contrasto con le norme che disciplinano il governo delle prove e degli indizi. 5. Infine, con il quinto motivo proposto avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea ai sensi degli articolo 348 ter, commi 3 e 4 e 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente lamenta la Illegittimità e/o invalidità e/o nullità e/o inefficacia della sentenza di prime cure, n. 320/2022 - Tribunale di Ivrea, per violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1218 c.c.; sul piano probatorio, la ricorrente lamenta che, avendo dedotto l'inadempimento nello svolgimento del contratto de quo e adempiuto al proprio onere di allegazione e prova, del tutto privo di riscontro sarebbe restato l'avverso onere di dimostrazione della mancanza di colpa nella causazione dei danni alla cosa in custodia, imputabili ad agenti esterni e alla custode non riconducibili. 5.1. Parimenti inammissibili risultano, il terzo, quarto e quinto motivi di ricorso, sopra sinteticamente riassunti, tutti rivolti avverso la sentenza di prime cure e che possono essere congiuntamente scrutinati stante l'evidente vincolo di connessione. 5.1.1. In via generale, giova osservare che la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni affermato la possibile riconduzione dell'animale d'affezione al regime di bene giuridico eventuale oggetto di contratto (cfr. di recente, la ampia ricostruzione compiuta da Cass. Sez. 2, 25/09/2018, in tema di compravendita di un animale da compagnia che, a sua volta, in quanto cosa mobile in senso giuridico, può essere qualificato anche come bene di consumo ai sensi dell'articolo 128 del D.Lgs. n. 206 del 2005; cfr. altresì Cass. Sez. 3, n. 16637/2008 e Cass. Sez. 3, n. 5664/2010 in tema di responsabilità di un centro ippico per danni cagionati a terzi da cavalli in deposito e anche, in tema di danni provocati dal cavallo all'utilizzatore, v. Cass. Sez. 3, 28/04/2010 n. 10189; nonché per i danni causati da un toro alla persona del vettore durante il trasporto, v. Cass. Sez. 3, 11/12/2012 n. 22632; infine, cfr. Cass. Sez. U, 11/11/2008 n. 26972 in tema di non ammissibilità del risarcimento ex articolo 2043 c.c. del pregiudizio sofferto per la perdita di un animale; nello stesso senso, v. Cass. Sez. 3, 27/06/2007 n. 14846). 5.1.2. Correttamente alla luce dei richiamati indirizzi, la sentenza oggetto di impugnazione ha affermato che la fattispecie in esame fosse riconducibile ad un contratto atipico inquadrabile nella disciplina di cui al contratto di deposito ai sensi dell'articolo 1766 c.c. e ss., con onere per il depositario di provare di aver usato la diligenza del buon padre di famiglia nell'esecuzione della prestazione e che l'inadempimento fosse derivato da causa a lui non imputabile secondo la regola generale prescritta dall'articolo 1218 c.c. Il Tribunale ha ritenuto, nel caso specifico, assolto l'onere probatorio gravante sulla parte della convenuta, titolare della pensione per cani, di aver diligentemente espletato la propria obbligazione di cura e sorveglianza dell'animale nonché di aver provato che il perimento del medesimo non gli era imputabile come attestato dalla esauriente istruttoria compiuta che ne aveva confermato il decesso causato dalla insorgenza, repentina, della patologia che lo aveva colpito. 5.1.3. Pertanto, non sussiste la censura di nullità della pronuncia, che rileva a seguito della riformulazione dell'articolo360 n. 5 c.p.c. solo se risultino intrinsecamente illogiche e tra loro inconciliabili le ragioni poste a base del decisum; neppure sussistono le violazioni di legge evocate con riferimento alla decisione impugnata, giacché quel che viene in discussione è unicamente il modo in cui il giudice di merito, cui competeva farlo, ha valutato le risultanze istruttorie e documentali acquisite agli atti e ha ritenuto con un corretto corredo argomentativo che la convenuta avesse assolto l'onere probatorio ai sensi dell'articolo 2697 c.c. Nello specifico, come sopra accennato, il provvedimento qui impugnato ha inquadrato il contratto intercorso tra le parti come contratto di deposito atipico attesa la peculiarità del bene affidato (cane) e affermato che le cause del decesso dell'animale, ricoverato adeguatamente in un box della struttura pensione canina cui era stato affidato, era stata causata da una torsione gastroplenica completa , patologia insorta rapidamente e improvvisamente, contro cui nulla poteva evitare la convenuta a causa della rapidità con cui si verifica il fenomeno, che dopo i primi sintomi di malessere dell'animale provoca rapidamente il decesso e escludendo qualsiasi comportamento della convenuta contra ius, essendosi al contrario accertato il perito e diligente trattamento dell'animale per quanto di competenza della convenuta, senza alcun compimento di un atto omissivo a cui fosse tenuta in forza dell'ordinamento giuridico (pagg. 6 e 7 della sentenza di prime cure). Si è trattato, dunque, di una valutazione di merito, come tale di stretta competenza del giudice di primo grado, che in riferimento al contenuto delle allegazioni della stessa parte attrice, rende adeguatamente motivata. 6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Alcuna disposizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità in quanto la controparte non ha ritenuto di svolgere proprie difese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'articolo 13 del D.P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'articolo 13 del D.P.R. n. 115/2002.