L’errore della parte che deposita la domanda di mediazione presso un organismo incompetente viene sanzionato con l’improcedibilità.
Il Tribunale di Aosta interviene chiaramente a delineare il punto: la domanda di mediazione va depositata presso l’organismo territorialmente competente; esso, secondo quanto prevede l’articolo 4 comma 1 D.lgs. 28/2010, è «il luogo del giudice territorialmente competente per la controversia». Trattavasi, nella fattispecie affrontata dalla curia aostana, di un’opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari e finanziari, dunque ricadente nell’area della c.d. mediazione obbligatoria ex articolo 5 D.lgs. 28/2010. All’esito della prima udienza, il Giudice disponeva sulla provvisoria esecuzione del decreto opposto e, rilevando che prima del giudizio non era stato svolto il tentativo obbligatorio di mediazione, assegnava un termine per l’instaurazione della procedura conciliativa. Parte opposta depositava, alla successiva udienza, il verbale dell’incontro di mediazione tenutosi in videoconferenza, in assenza di parte chiamata, e «nel testo delle note di udienza riportava l’immagine dell’elenco (di alcune) delle asserite sedi secondarie dell’Organismo di mediazione adito ivi compresa quella di Aosta». Rilevava, inoltre, l’ingiungente che, come richiesto nella comunicazione di avvio, il chiamato avrebbe dovuto depositare l’adesione specificando se avesse voluto partecipare in presenza ad Aosta, nell’indirizzo che sarebbe stato comunicato, o in modalità telematica. Parte opponente, a sua volta, depositava in giudizio una PEC in cui evidenziava di essersi recata al primo incontro all’indirizzo dell’Organismo aostano risultante dal Registro ministeriale, non trovandovi tuttavia né una sede, né un campanello, né buca delle lettere, né altro. Eccepiva dunque, l’invalidità della mediazione per l’incompetenza territoriale dell’organismo attivato, sia rispetto alla sede presso la quale avrebbe dovuto tenersi, a distanza, il primo incontro di mediazione, sia rispetto ad altra sede dell’organismo che non facesse parte del circondario del Tribunale di Aosta, in quanto all’indirizzo di Aosta non era presente alcuna sede dell’organismo adito dalla controparte. Il Giudice, esaminate le produzioni documentali delle parti, ha ritenuto che quanto depositato dall’istante-opposto non fosse sufficiente a dimostrare «né l’esistenza della pretesa sede secondaria dell’organismo di mediazione adito, né tantomeno il deposito presso la suddetta sede della domanda di mediazione». Inoltre, a chiare lettere, il Tribunale aostano rilevava come, seppure l’organismo territorialmente competente potesse avvalersi di sedi secondarie per svolgere la procedura, la domanda di mediazione avrebbe dovuto comunque essere presentata presso la sede (secondaria) territorialmente competente. Ciò nella fattispecie non sarebbe accaduto, a prescindere dal fatto che gli incontri si fossero svolti in modalità telematica (cfr. Tribunale Grosseto, 04/06/2025, n. 458, secondo cui la possibilità di partecipare al procedimento di mediazione anche per via telematica deve ritenersi comunque rimessa alla volontà di chi è chiamato e non strumentalmente utilizzabile da chi introduce il procedimento per derogare al disposto dell’articolo 4, trattandosi infatti di mera modalità di svolgimento dell’incontro che non può incidere, vanificandola, sulla regola di competenza, che deve essere dunque osservata a prescindere dal fatto che l’incontro innanzi al mediatore possa svolgersi in videoconferenza; in senso analogo, Tribunale di Lecce, 03/04/2025, n. 1080). Salvo dunque, che le parti avessero consensualmente consentito di derogare, dichiarandolo espressamente a verbale e così accettando espressamente la competenza territoriale dell’organismo (incompetente) attivato, sanando ex post l’errore, in ogni altro caso e secondo la regola generale la domanda di mediazione obbligatoria, presentata dinanzi a un organismo privo di competenza territoriale, comporta la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale (conforme cfr. Tribunale di Messina 5.2.25 n. 194). Al deposito della domanda presso organismo incompetente viene infatti equiparato, secondo il Tribunale di Aosta, l’omesso deposito della stessa. Particolare attenzione va dunque, posta al deposito delle domande di mediazione, in applicazione delle disposizioni sulla competenza territoriale, oltre che su quelle dell’individuazione dell’oggetto e delle ragioni della domanda, per un regolare svolgimento della procedura, che diversamente nel successivo giudizio potrebbero sfociare in pesanti declaratorie di improcedibilità.
Giudice De Luca Svolgimento del processo (omissis) e (omissis) hanno agito in opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. ../2022 del 19/12/2022 eccependo: i) l'inesistenza del credito, avendo parte opposta prodotto soltanto una bozza del contratto di credito al consumo posto a fondamento del monitorio; ii) la carenza di titolarità del credito, mancando la prova che il credito azionato rientra tra quelli che parte opposta ha acquistato mediante cessione di crediti in blocco da (omissis) srl, che a sua volta avrebbe acquistato nell'ambito di un'analoga operazione da (omissis) spa; iii) la prescrizione del credito e degli interessi, nonché l'inesigibilità degli interessi anatocistici. In data 24/05/2023 (omissis) si costituiva chiedendo la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'altrui opposizione. In via subordinata domandava la condanna degli opponenti alla restituzione dell'indebito o, in subordine, per ingiustificato arricchimento per avere goduto del capitale erogato. All'esito della prima udienza, con provvedimento del 20/06/2023 il giudice respingeva l'istanza ex articolo 648 c.p.c. e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, assegnava termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione. All'udienza del 12/12/2023 il gop a tal fine delegato con provvedimento del 26/10/2023 fissava l'udienza del 15/02/2024 dinanzi al magistrato togato per la decisione delle contestazioni sollevate dall'opponente in ordine alla regolarità della procedura di mediazione; l'opponente deduceva, tra l'altro, che il procedimento era stato promosso avanti ad organismo di mediazione territorialmente incompetente sia rispetto alla sede di (omissis) presso la quale avrebbe dovuto tenersi, a distanza, il primo incontro di mediazione sia rispetto ad altra sede dell'organismo che non facesse parte del circondario del Tribunale di Aosta, in quanto all'indirizzo di Aosta, via .. n. .. non era presente alcuna sede dell'organismo adito dalla controparte. L'udienza si svolgeva dinanzi a questo giudice, al quale il presente fascicolo è stato assegnato a seguito della presa di funzioni presso l'intestato Tribunale, avvenuta in data 22.01.2024 ai sensi del D.M. del 22.01.2024, e conseguente attribuzione del ruolo. Con provvedimento del 30/09/2024, considerata l'applicazione al presente procedimento delle disposizioni anteriormente vigenti al D.Lgs. n. 149/2022, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 06/03/2025. In data 22/03/2025 la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Motivi della decisione Preliminare, nell'ordine logico, è lo scrutinio dell'eccezione di improcedibilità tempestivamente sollevata da (omissis) e (omissis) Il rilievo è fondato. Come noto ai sensi dell'articolo 5, c. 1, D.Lgs. n. 28/2010 chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di contratti bancari e finanziari, ipotesi ricorrente nel caso di specie, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione, che, in queste ipotesi, costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, come previsto dal comma 2 della norma sopra citata. L'articolo 4 del medesimo decreto prevede poi che la domanda di mediazione sia presentata mediante deposito presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia . Detta disposizione pone una chiara ed espressa corrispondenza tra la sede dell'organismo di mediazione ed il foro del giudice competente; detta disposizione normativa risulta del tutto coerente con la finalità deflattiva della previsione di obbligatorietà del procedimento preventivo di mediazione, anche considerato che nel sistema normativo come sopra delineato il foro generale delle persone fisiche previsto dall'articolo 18 c.p.c. garantisce al convenuto l'effettiva partecipazione (al processo conciliativo prima e all'eventuale causa poi) senza oneri eccessivi (v. Tribunale Caltanissetta, 13/10/2021, n. 568, che inoltre osserva come l'instaurazione del procedimento di mediazione in luogo diverso da quello come sopra previsto anziché favorire l'incontro preventivo delle parti onde addivenire ad un accordo transattivo, può costituire un concreto ostacolo alla suddetta finalità, vanificando così sin dall'origine l'effettivo scopo della mediazione ). Va poi osservato che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Cass. civ., SSUU, 18/09/2020, n. 19596/20). All'omessa instaurazione della procedura è equiparabile la proposizione della stessa davanti a organismo incompetente. Ne discende che il preventivo esperimento della mediazione presso la sede di un organismo in luogo diverso da quello del giudizio, non produce effetti e non è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda (cfr., sia pure pronunciatasi in controversia di diversa natura, Cass. civ., Sez. 6 - 3, 02/09/2015, n. 17480), se non su accordo delle parti in deroga alla competenza territoriale. In mancanza di un siffatto accordo, in caso di domanda di mediazione obbligatoria presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo privo di competenza territoriale, va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale (cfr. ex multis Tribunale di Messina, 05/02/2025, n. 194). Nella specie, non vi è prova che la domanda di mediazione sia stata depositata presso la competente sede territoriale del (omissis) Parte opposta ha depositato in data 11/12/2023 (e poi in data 09/02/2023) il verbale dell'incontro di mediazione del 28/09/2023 tenutosi in videoconferenza e nel testo delle relative note d'udienza ha riportato l'immagine dell'elenco (di alcune) delle asserite sedi secondarie dell'organismo di mediazione adito, ivi compresa quella di Aosta in via (omissis) nonché il collegamento ipertestuale alla pagina del sito del Ministero della Giustizia. Quanto sopra non è tuttavia sufficiente a provare né l'esistenza della pretesa sede secondaria dell'organismo di mediazione adito né tantomeno il deposito presso suddetta sede della domanda di mediazione. L'immagine di cui agli atti di parte opposta non ha infatti valore probatorio, anche considerato che il suo contenuto non trova conferma nel relativo collegamento ipertestuale (il collegamento ipertestuale non porta alla pagina 14/14 corrispondente allo screen di parte opposta né ad un elenco in cui risulti una sede in Aosta) e che, comunque, all'indirizzo ivi riportato, dove avrebbe dovuto esserci la sede secondaria del (omissis) si trova, invece, l'ingresso di un'autorimessa interrata (v. le foto depositate in data 04/12/2023 dall'opponente, che con pec al (omissis) in data 03/08/2023 ha segnalato: mi sono recato all'indirizzo iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, e cioè ad Aosta in via .. n. .. e non vi ho rinvenuto alcuna sede del Vostro Organismo di Mediazione né alcuna indicazione della effettiva presenza di una Vostra sede (buca da lettere, campanello, cartello o altro). A quell'indirizzo si trova l'accesso ad un garage interrato! ; v. anche pec del 21/08/2023 e del 21/09/2023, tutte depositate in data 04/12/2023 dall'opponente e richiamate nel verbale di mediazione depositato da parte opposta). Lo stato dei luoghi di cui sopra non è contestato dalla controparte, né l'inesistenza di una vera e propria sede dell'organismo all'indirizzo di cui sopra trova smentita dalla documentazione in atti (v. doc. 7 di parte opponente, recante la pec del 24/08/2023 con cui (omissis) ha così risposto all'opponente: l'organismo (omissis) in virtù di accordo ex art 7 del D.M. 180/2010, ha stipulato una convenzione con l'organismo (omissis) regolarmente comunicata al ministero, che gli consente di gestire le mediazioni sia in presenza che in modalità telematica. Come comunicato nella nostra convocazione, lei ci deve far sapere, compilando l'apposito modulo di adesione, se gradisce partecipare in presenza nella sede di Aosta di (omissis) che le comunicherà l'indirizzo, o in modalità telematica, per poterci consentire di organizzare al meglio l'incontro ); anzi, dall'allegato al verbale di mediazione depositato dall'opposta risulta che la convocazione delle parti è stata spedita da (omissis) il costituisce elemento probante, piuttosto, che la domanda di mediazione è stata depositata presso la sede di (omissis) come sostenuto dall'opponente. Del resto, neppure può trarsi alcun riferimento utile per l'individuazione del luogo di deposito dalla domanda di mediazione, in quanto quest'ultima non è stata prodotta in atti. Né sono dirimenti le argomentazioni di parte opposta, che fa riferimento ad una convenzione ex articolo 7 DM 180/2010 tra (omissis) e (omissis) in quanto, innanzitutto, di tale convenzione non vi è traccia nella documentazioni in atti e in ogni caso, seppure l'articolo 7 DM 180/2010 prevede che l'organismo di mediazione territorialmente competente possa avvalersi di sedi secondarie attraverso accordi con altri organismi di mediazione, la domanda deve comunque in questo caso essere presentata presso la sede secondaria territorialmente competente, ipotesi non ravvisabile nella fattispecie alla luce di tutto quanto sopra esposto, e ciò a prescindere dal fatto che gli incontri si siano svolti in via telematica (v. Tribunale Grosseto, 04/06/2025, n. 458, il quale osserva che la possibilità di partecipare al procedimento di mediazione anche per via telematica deve ritenersi comunque rimessa alla volontà di chi è chiamato e non strumentalmente utilizzabile da chi introduce il procedimento per derogare al disposto dell'articolo 4, trattandosi infatti di mera modalità di svolgimento dell'incontro che non può incidere, vanificandola, sulla regola di competenza, che deve essere dunque osservata a prescindere dal fatto che l'incontro innanzi al mediatore possa svolgersi in videoconferenza; in senso analogo, Tribunale di Lecce, 03/04/2025, n. 1080). Il logico corollario di tali premesse è il mancato esperimento del tentativo di mediazione da parte del creditore opposto a ciò onerato (Cass. SS. UU 19596/2020), il che determina l'applicazione dell'articolo 5-bis del D.Lgs. n. 28/2010, che stabilisce l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e la conseguente revoca del decreto opposto. Il decreto ingiuntivo va dunque revocato e va dichiarata l'improcedibilità della domanda. La fondatezza di tale questione assorbente rende superfluo l'esame del merito della causa. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 ad € 26.000,00). Il compenso come sopra determinato va aumentato del 30% ex articolo 4, c. 1 bis, DM 55/14 per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT. Non si riconosce l'aumento del compenso ex articolo 4, c. 2, DM 55/14, considerata l'identità della posizione processuale dei soggetti rappresentati (Cass. civ., sez. II - 06/06/2022, n. 18047). P.Q.M. definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: 1. Dichiara improcedibile l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. ../2022 del 19/12/2022 emesso dal Tribunale di Aosta nei confronti di (omissis) e (omissis) 2. Condanna (omissis)al pagamento in favore di e (omissis) delle spese di lite che liquida in € 6.600,10 per compenso, oltre € 145,50 per esborsi, oltre spese accessorie, iva e cpa come per legge.