L’interruzione della prescrizione con atto stragiudiziale

L’articolo, dopo aver illustrato le regole e i principi generali in tema di interruzione della prescrizione civile, si sofferma sulla questione della idoneità dell’atto stragiudiziale ad interrompere la prescrizione, mettendo in luce i presupposti e i limiti sinora individuati dalla giurisprudenza formatasi in materia.

Disciplina della interruzione della prescrizione civile: regole e princìpi Di regola, ogni diritto soggettivo è soggetto a prescrizione. Non si prescrivono soltanto i diritti indisponibili (come ad esempio: i diritti della personalità o quelli derivanti da uno status familiare) o quelli di cui la legge prevede la imprescrittibilità (come, ad esempio, il diritto di proprietà: arg. ex articolo 948, comma 3, c.c.; il diritto di chiedere l'accertamento della nullità di un contratto: articolo 1422 c.c.; il diritto di chiedere l'accertamento della qualità di erede: articolo 533, comma 2, c.c.). La prescrizione può, tuttavia, essere interrotta: in questo caso, da quel momento inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione, senza che si tenga, quindi, conto del periodo di tempo già trascorso. Gli articolo 2944 e 2945 c.c. prevedono ipotesi tassative di atti interruttivi della prescrizione, ossia: (a) la notificazione di un atto con cui si inizia un giudizio (di cognizione, cautelare o esecutivo); (b) la proposizione di una domanda nel corso di un giudizio; (c) ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore; (d) in presenza di una clausola compromissoria o di un compromesso, la notificazione di un atto contenente la dichiarazione dell'intenzione di promuovere un procedimento arbitrale, la domanda arbitrale e la nomina dell'arbitro; (e) il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. La giurisprudenza ha in più occasioni chiarito che, ai fini dell'interruzione della prescrizione attraverso un atto stragiudiziale, tale atto deve contenere due elementi, e cioè: 1) la chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo); (2) l'esplicitazione di una pretesa giuridica e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento o una dichiarazione idonea a manifestare l'inequivoca volontà del titolare di far valere il proprio diritto nei confronti del destinatario indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo debitore il soddisfacimento del proprio diritto (v. ad es. Cass., sez. lav., 28 novembre 2016, n. 24116; Cass. 12 febbraio 2010, n. 3371; Cass. 25 settembre 2009, n. 20656; Cass. 30 novembre 2006, n. 25500; Cass. 12 luglio 2006, n. 15766). La giurisprudenza ha, poi, sottolineato il carattere recettizio dell'atto interruttivo della prescrizione: perché si produca l'effetto interruttivo della prescrizione, infatti, è necessario che il debitore abbia conoscenza (sia pure legale, non necessariamente effettiva) dell'atto, giudiziale o stragiudiziale, compiuto dal titolare del diritto. Sotto tale profilo, anche una domanda giudiziale non ha effetto interruttivo se e fino a quando non venga notificata al convenuto, con la conseguenza che il mero deposito di un ricorso introduttivo di un giudizio presso la cancelleria del giudice adìto non è a tal fine sufficiente, non operando il principio che estende anche sul piano sostanziale la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario (con riguardo alla domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, v. Cass., ord. 15 febbraio 2017, n. 4034; Cass., sez. lav., 19 febbraio 2015, n. 3312; Cass., sez. lav., 24 giugno 2009, n. 14862; Cass., sez. lav., 6 marzo 2003, n. 3373; con riguardo a una domanda proposta con ricorso ex articolo 702-bis c.p.c., v. Cass. 12 settembre 2019, n. 22827). Ambito di applicazione dell'articolo 2943 c.c. Mentre la domanda giudiziale (notificata) è atto che sortisce efficacia interruttiva della prescrizione rispetto a qualsiasi diritto soggetto ad estinguersi per l'inerzia del titolare, l'atto stragiudiziale può avere tale efficacia limitatamente ai diritti cui corrisponde un obbligo di prestazione della controparte (diritto di credito), e non anche rispetto ad altri diritti soggettivi, come i diritti potestativi, fra i quali rientrano quelli volti ad ottenere l'annullamento, l'inefficacia o la risoluzione di un atto ai quali corrisponde in capo al soggetto passivo una posizione di mera soggezione all'iniziativa altrui (Cass., sez. lav., 18 gennaio 2018, n. 1159; Cass., ord. 17 marzo 2017, n. 6974; Cass. ord. 4 settembre 2017, n. 20705; Cass. 27 aprile 2016, n. 8417; Cass., sez. lav., 21 dicembre 2010, n. 25861; Cass. 16 dicembre 2010, n. 25468; Cass. 3 dicembre 2003, n. 18477; App. Roma, sez. lav., 28 luglio 2020, n. 1574), o i diritti reali, fra i quali rientrano le servitù prediali (su cui v. Cass. 5 luglio 2013, n. 16861, secondo cui “l'interruzione del termine ventennale stabilito dall'articolo 1073 c.c., oltre che dal riconoscimento del proprietario del fondo servente, può essere determinata soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale, essendo inidonea, a tal fine, la costituzione in mora o la diffida stragiudiziale, il cui effetto interruttivo è circoscritto ai diritti di obbligazione e non concerne i diritti reali”). Soltanto in materia di compravendita la giurisprudenza sembra aver mutato tale indirizzo, in relazione ai diritti e alle azioni basate sulla garanzia redibitoria per vizi della cosa venduta (Cass., sez. un., 11 luglio 2019, n. 18672, secondo cui costituiscono, ai sensi dell'articolo 2943, comma 4, c.c., idonei atti interruttivi della prescrizione annuale dell'azione di garanzia per vizi, prevista dall'articolo 1495, comma 3, c.c., le manifestazioni stragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all'articolo 1219, comma 1, c.c., con la produzione dell'effetto generale contemplato dall'articolo 2945, comma 1, c.c.). Ma ogni tentativo di generalizzazione della portata di tale revirement sarebbe arbitrario e, comunque, prematuro. Interruzione della prescrizione e successioni a causa di morte È escluso che il diritto di accettare (espressamente o tacitamente) l'eredità che sorge in capo al chiamato all'eredità sia soggetto a cause di interruzione della prescrizione con specifico riferimento ad atti provenienti dal titolare del diritto indicati dall'articolo 2943 c.c.; e alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche quanto al riconoscimento del suddetto diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, ai sensi dell'articolo 2944 c.c., posto che si tratta di un diritto potestativo e quindi la cessazione dello stato di inerzia da parte del titolare del diritto può conseguire solo al compimento dello specifico atto che ne costituisce a un tempo l'esercizio e la piena attuazione, essendo inconferente il formulare intenzioni a (e, correlativamente il ricevere riconoscimenti da) chi non è tenuto ad alcun comportamento, in quanto è destinato a subire gli effetti che quell'atto produce (Cass. 3 marzo 2009, n. 5111; Cass. 5 febbraio 2004, n. 2202). In tema di tutela del legittimario leso o pretermesso, è consolidato il principio secondo cui l'azione di riduzione è di natura personale (in quanto diretta a rivendicare non lo specifico bene posseduto dal beneficiario del testamento o dell'atto di liberalità, bensì a far valere sul valore di detto bene le proprie ragioni successorie dopo l'accertamento della sua qualità), ma non obbligatoria (in quanto non diretta ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione a cui sia connaturale l'istituto della messa in mora), con la conseguenza che alla prescrizione dell'azione di riduzione (il cui termine decorre, nella sola ipotesi di disposizioni testamentarie lesive, dalla data di accettazione dell'eredità da parte del chiamato: Cass., sez. un., 25 ottobre 2004, n. 20644) non risulta applicabile l'articolo 2943, ultimo comma, c.c., che prevede l'idoneità ad interrompere la prescrizione di un atto stragiudiziale soltanto in relazione a diritti di credito (Cass. 22 ottobre 2024, n. 27352; Cass. 25 novembre 1997, n. 11809; Cass.7 agosto 1996, n. 7259).