Approvati al Senato tutti gli articoli del disegno di legge sulla separazione delle carriere

Il Senato ha dato il via libera, senza modifiche, agli otto articoli del disegno di legge sulla separazione delle carriere in magistratura. Secondo quanto concordato tra i Capigruppo, le dichiarazioni di voto e il voto finale si terranno il prossimo 22 luglio a Palazzo Madama.

I procedimenti disciplinari nei confronti di giudici e pubblici ministeri non saranno più di competenza del CSM, ma di una nuova Alta Corte, che giudicherà le questioni disciplinari, mentre rimarranno in capo a due distinti organi di autogoverno – uno per i giudici e uno per i PM – le decisioni su assunzioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e conferimento di funzioni. L'Alta Corte sarà composta da 15 membri con un sistema di nomina misto: tre saranno scelti dal Presidente della Repubblica tra professori universitari e avvocati di lunga esperienza; altri tre, con gli stessi requisiti, saranno sorteggiati da un elenco che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione (non è prevista la maggioranza qualificata); sei saranno magistrati giudicanti con almeno vent'anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità, e tre magistrati requirenti, anch'essi con almeno vent'anni di esperienza. Il presidente dell'Alta Corte sarà eletto tra i membri scelti dal Quirinale e quelli sorteggiati dal Parlamento. I giudici resteranno in carica quattro anni, senza possibilità di rinnovo, e non potranno ricoprire incarichi incompatibili con quelli di parlamentare (nazionale e Ue), consigliere regionale, membro del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato e ogni altro ufficio indicato dalla legge. Le decisioni disciplinari potranno essere impugnate davanti alla stessa Alta Corte, in diversa composizione, ma non sarà possibile ricorrere in Cassazione, a differenza di quanto invece ammesso contro le decisioni della sezione disciplinare del Csm e previsto dall'articolo 111 della Costituzione per violazione di legge contro tutti i provvedimenti pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali. Spetterà a una legge ordinaria definire gli illeciti disciplinari, le sanzioni e il funzionamento dei collegi, stabilire le forme del procedimento disciplinare e assicurare che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio. Le reazioni sono contrastanti: il CSM teme l'introduzione di un “giudice speciale” in contrasto con la Costituzione, l'ANM esprime preoccupazione per la possibile politicizzazione dei giudizi su giudici e pm, mentre CNF e Camere penali sono favorevoli, ritenendo che la riforma renderà più efficaci le sanzioni disciplinari.