Il Senato ha dato il via libera, senza modifiche, agli otto articoli del disegno di legge sulla separazione delle carriere in magistratura. Secondo quanto concordato tra i Capigruppo, le dichiarazioni di voto e il voto finale si terranno il prossimo 22 luglio a Palazzo Madama.
I procedimenti disciplinari nei confronti di giudici e pubblici ministeri non saranno più di competenza del CSM, ma di una nuova Alta Corte, che giudicherà le questioni disciplinari, mentre rimarranno in capo a due distinti organi di autogoverno – uno per i giudici e uno per i PM – le decisioni su assunzioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e conferimento di funzioni. L'Alta Corte sarà composta da 15 membri con un sistema di nomina misto: tre saranno scelti dal Presidente della Repubblica tra professori universitari e avvocati di lunga esperienza; altri tre, con gli stessi requisiti, saranno sorteggiati da un elenco che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione (non è prevista la maggioranza qualificata); sei saranno magistrati giudicanti con almeno vent'anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità, e tre magistrati requirenti, anch'essi con almeno vent'anni di esperienza. Il presidente dell'Alta Corte sarà eletto tra i membri scelti dal Quirinale e quelli sorteggiati dal Parlamento. I giudici resteranno in carica quattro anni, senza possibilità di rinnovo, e non potranno ricoprire incarichi incompatibili con quelli di parlamentare (nazionale e Ue), consigliere regionale, membro del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato e ogni altro ufficio indicato dalla legge. Le decisioni disciplinari potranno essere impugnate davanti alla stessa Alta Corte, in diversa composizione, ma non sarà possibile ricorrere in Cassazione, a differenza di quanto invece ammesso contro le decisioni della sezione disciplinare del Csm e previsto dall'articolo 111 della Costituzione per violazione di legge contro tutti i provvedimenti pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali. Spetterà a una legge ordinaria definire gli illeciti disciplinari, le sanzioni e il funzionamento dei collegi, stabilire le forme del procedimento disciplinare e assicurare che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio. Le reazioni sono contrastanti: il CSM teme l'introduzione di un “giudice speciale” in contrasto con la Costituzione, l'ANM esprime preoccupazione per la possibile politicizzazione dei giudizi su giudici e pm, mentre CNF e Camere penali sono favorevoli, ritenendo che la riforma renderà più efficaci le sanzioni disciplinari.