La norma incriminatrice di cui all'articolo 570-bis c.p. si riferisce non solo all'assegno di mantenimento, ma, più in generale, agli obblighi di natura economica in materia di affido dei figli, che, con l'assegno, condividono la natura di mezzi di contribuzione al mantenimento, quindi anche alle spese straordinarie.
La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, affronta il tema della responsabilità penale connessa all'inadempimento degli obblighi di mantenimento dei figli minori, così come disciplinato dall'articolo 570-bis c.p. La sentenza in commento trae origine dal ricorso per cassazione proposto dalla parte civile, avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, la quale aveva assolto l'imputato dall'accusa di violazione degli obblighi di mantenimento verso i figli minori, ex articolo 570-bis c.p., ritenendo che l'inadempimento fosse solo parziale e non sufficiente a integrare il reato. La contestazione riguardava il mancato pagamento, dal marzo 2020, sia dell'assegno di mantenimento sia delle spese straordinarie per i figli, con versamenti effettuati solo in parte e in alcuni casi dalla madre dell'imputato. La Corte di Cassazione ha quindi, colto l'occasione per ribadire dei principi chiave in materia. Il Collegio, preliminarmente, sottolinea la rilevanza penale del mancato pagamento delle spese straordinarie nel delitto di cui all'articolo 570-bis c.p., tracciando un collegamento diretto tra la disciplina civilistica e quella penale. Nel richiamare la pacifica giurisprudenza, specifica che la violazione degli obblighi di mantenimento non si esaurisce nell'omesso pagamento dell'assegno periodico stabilito in sede civile, ma comprende anche le spese straordinarie previste dal titolo giudiziario o da un accordo tra i coniugi. Tali spese sono destinate a soddisfare i bisogni ordinari dei figli, «certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, nonché le spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare che risultino indispensabili per l'interesse dei figli» (Cass. pen., Sez. VI, n. 19715/2025). La lettera dell'articolo 570-bis c.p. infatti, «punisce il coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli», ricomprendendo espressamente anche gli obblighi economici diversi dall'assegno mensile, come appunto le spese straordinarie. La loro funzione è infatti, distinta rispetto all'assegno di mantenimento: mentre quest'ultimo copre le esigenze ordinarie e prevedibili dei figli, le spese straordinarie riguardano contributi per spese imprevedibili e rilevanti, ma indispensabili nell'interesse dei figli (es. sanitarie, scolastiche, sportive, ecc.), oppure spese certe che si ripetono a intervalli discontinui. L'obbligo di contribuzione a tali spese non è un duplicato del mantenimento ordinario, ma integra il dovere di garantire ai figli un tenore di vita adeguato alle risorse e alle condizioni della famiglia, come imposto dall'articolo 147 c.c. Infine, la Suprema Corte si concentra sulle conseguenze civili dell'inadempimento. Pur riconoscendo che la Corte di appello aveva assolto l'imputato per il carattere circoscritto e parziale degli inadempimenti, la Cassazione censura tale valutazione, osservando che la protrazione nel tempo e la reiterazione degli omessi pagamenti (inclusi quelli coperti da terzi, come la madre dell'imputato) escludono una valutazione di corretto adempimento complessivo. In particolare, la sentenza richiama la distinzione tra incapacità oggettiva e colpa dell'obbligato: solo la persistente e incolpevole indisponibilità di mezzi, debitamente provata, può scriminare l'inadempimento. La mera disoccupazione o difficoltà economica, se non adeguatamente documentate e non derivanti da cause indipendenti dalla volontà dell'obbligato, non escludono la responsabilità. Il Collegio quindi, alla luce delle suddette valutazioni, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, rinviando al giudice civile per la liquidazione dei danni e delle spese.
Presidente Aprile - Relatrice Giordano Ritenuto in fatto 1. M.V., parte civile nel procedimento penale a carico di L.D., imputato del reato di cui all'articolo 570-bis cod. pen. commesso dal marzo 2020 all'attualità, chiede l'annullamento della sentenza del 16 ottobre 2024 della Corte di appello di Roma che, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste. La ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale (articolo 570-bis cod. pen.), nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che “l'inadempimento parziale” dell'obbligo di mantenimento posto a carico del L.D. non fosse idoneo a configurare la condotta materiale del reato. Evidenzia che il Tribunale, sulla base dell'accertato inadempimento - per alcune mensilità totale, per altre effettivamente parziale - aveva ritenuto sussistente il reato, anche con riferimento all'elemento psicologico e, per la gravità dei fatti, non solo aveva irrogato all'imputato una pena elevata ma aveva denegato anche l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Per effetto dell'assoluzione sono state invalidate le statuizioni della sentenza di primo grado in favore della parte civile, che la ricorrente chiede di confermare con la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali. Evidenzia, altresì, il mancato adempimento non solo delle spese di mantenimento poste a carico dell'imputato ma anche delle spese straordinarie che la parte civile aveva sostenuto per la cura dei figli minori. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. 2. Il Tribunale ordinario di Roma, in sede di separazione, con provvedimento dell'11 febbraio 2019 aveva posto a carico di L.D. un assegno di mantenimento dei due figli minori di 500 euro mensili, oltre al pagamento delle spese straordinarie, in misura del 50%. Non è controverso che, dopo pochi mesi, l'imputato aveva omesso il versamento dell'assegno di mantenimento, versamento che, a partire dalla fine del 2019, veniva eseguito dalla madre, per conto dell'imputato. Nella contestazione si dà atto che l'omissione si è protratta dal mese di marzo 2020 fino all'attualità, condotta omissiva che, secondo la stessa tesi difensiva svolta con la memoria prodotta nel giudizio di appello, si è protratta fino all'emissione della sentenza di primo grado (intervenuta il 23 giugno 2022) avendo l'imputato versato regolarmente gli assegni successivi. Il Tribunale di Roma, in primo grado, aveva condannato l'imputato a pena ritenuta di giustizia valorizzando a suo carico il mancato totale adempimento della prestazione impostagli poiché, a partire dal 2019, aveva omesso il versamento dell'importo dovuto, corrisposto solo in parte, e non aveva corrisposto le spese straordinarie. 3. La Corte di appello di Roma ha, invece, assolto l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste perché “i parziali inadempimenti, temporalmente circoscritti e verificatisi in un quadro di complessivo corretto adempimento (la prova dei bonifici effettuati dalla madre dell'imputato, per conto di quest'ultimo giungono fino all'attualità), quanto agli obblighi di corresponsione ordinari non presentano quelle caratteristiche segnalate dalla giurisprudenza della Suprema Corte e, dunque, non risultano provati sul piano del disvalore penale”. Quanto alle spese straordinarie, invece, ha ritenuto che “l'assenza di documentazione relativa all'entità e alla causale delle stesse non consentiva di valutare se le stesse rientrassero nell'ambito di quelle obbligatorie o quelle che richiedevano un previo concerto, sicché la prova non può dirsi raggiunta, quanto ai relativi inadempimenti, con grado di certezza”. La Corte di appello, nel sintetizzare le risultanze di prova, ha evidenziato che la madre dell'imputato, per conto di questi, aveva versato alla nuora una somma pari a 2.550,00 euro, per l'anno 2020, così per l'anno 2021 (euro 5.600,00) e nell'anno 2022 gli importi dei mesi da gennaio a marzo, nulla per le spese straordinarie ascendenti a euro 1.489,00. Ha, inoltre, rilevato che l'imputato aveva allegato difficoltà economiche, conseguenti alla perdita del lavoro, a seguito dell'applicazione della misura del divieto di dimora nel procedimento penale in cui rispondeva dei reati di maltrattamenti e stalking, in danno dell'odierna parte civile. 4. La giurisprudenza di questa Corte, con riferimento al reato di cui all'articolo 570-bis cod. pen., ha affermato che il reato in esame è integrato dalla mancata corresponsione delle somme stabilite in sede civile, non essendo necessario verificare se, per tale via, si sia prodotta o meno la mancanza dei mezzi di sussistenza, in quanto l'inadempimento costituisce, di per sé, oggetto del precetto penalmente rilevante (Sez. 6, n. 15909 del 17/02/2025, B., Rv. 287943). Sotto altro aspetto, ha precisato che la condotta incriminata dall'articolo 570-bis cod. pen. non è integrata da qualsiasi forma di inadempimento civilistico, ma necessita di un inadempimento serio e sufficientemente protratto, o destinato a protrarsi, per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla entità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire (Sez. 6, n. 47158 del 20/10/2022, M., Rv. 284023). Il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570-bis cod. pen. è integrato, altresì, in caso di separazione o scioglimento del matrimonio, dal mancato pagamento delle spese straordinarie, previste nel titolo giudiziario o in un accordo tra coniugi, destinate a soddisfare bisogni dei figli prevedibili nel loro ripetersi ad intervalli di tempo più o meno ampi, nonché delle spese imprevedibili che risultano indispensabili per l'interesse dei predetti, riferendosi la norma incriminatrice di cui all'articolo 570-bis cod. pen. non solo all'assegno, ma, più in generale, agli obblighi di natura economica in materia di affido dei figli, che, con l'assegno, condividono la natura di mezzi di contribuzione al mantenimento (Sez. 6, n. 19715 del 04/04/2025, C., Rv. 288086). 5. Rispetto alla ricostruzione fattuale ed alla valutazione puntuale delle prove compiuta dal Tribunale, la Corte è pervenuta all'assoluzione dell'imputato ritenendo che l'inadempimento è stato solo parziale e, dunque, non suscettibile di integrare l'inadempimento serio e sufficientemente protratto nel tempo tale da incidere sui mezzi economici che il soggetto deve fornire. La Corte di appello, tuttavia, non ha fatto coerente applicazione, con riferimento alla fattispecie concreta, dei principi che si traggono dalla giurisprudenza innanzi richiamata che ai fini della valutazione dell'inadempimento, e, quindi, della configurabilità di un adempimento parziale idoneo a scriminare la condotta, assegna rilevanza alla natura, alla fonte e alla funzione dell'obbligo di mantenimento in quanto prestazione destinata ad assolvere l'obbligo di cura che incombe ai genitori rispetto ai figli minori e, perciò, incapaci di produrre un reddito e mantenersi. L'oggettività giuridica del reato di cui all'articolo 570-bis cod. pen. è stata prevalentemente individuata nella peculiare natura del diritto di credito stabilito in favore dell'ex-coniuge, quale residuo vincolo di solidarietà familiare, nonché in favore dei figli. Anche in caso di separazione o divorzio continua, infatti, a trovare applicazione l'articolo 147 cod. civ. che obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'analisi dei bonifici effettuati dalla madre dell'imputato, per conto di questi, consente di rilevare che nel mese di dicembre 2019 fu eseguito un versamento di 1.250, euro; solo nel mese di gennaio 2020 la madre dell'imputato eseguì un bonifico dell'importo di euro 500, mentre nei mesi di aprile, giugno e luglio non furono eseguiti versamenti e nei mesi di febbraio, marzo, maggio e agosto versamenti ridotti (dell'importo di 100, 200, 300 e 350 euro). Anche nell'anno 2021 furono eseguiti bonifici dell'importo di 350 euro nei mesi da aprile a giugno e nulla era stato versato nei mesi precedenti, a fronte di regolari versamenti nei mesi da luglio a dicembre, mentre nell'anno 2022 non risultano versamenti nei mesi da gennaio a settembre. La motivazione della Corte di appello, sulla scorta di tali evidenze, è erronea nella individuazione del carattere parziale dell'adempimento che deve essere valutato alla stregua della natura del credito, destinato al mantenimento dei figli minori e ad assolvere a funzioni alimentari e di stretta necessità, del numero dei beneficiari – nel caso si trattava di due minori e dell'importo stabilito, che appariva ragguagliato alle strette necessità di sopravvivenza. L'inadempimento non può, pertanto, definirsi temporalmente circoscritto e verificatosi in un quadro di complessivo corretto adempimento: ostano a tale conclusione la protrazione nel tempo per mesi (non rileva se in sequenza temporale), il mancato reiterato versamento e la parzialità degli importi versati. Il denunciato vizio di violazione di legge emerge con carattere di evidenza alla stregua della motivazione della sentenza impugnata e specifica, a tal riguardo, è la censura sollevata con il ricorso che, pertanto, non si connota di genericità, come sostenuto dal difensore dell'imputato all'odierna udienza. 5. Anche con riferimento al mancato pagamento delle spese straordinarie le conclusioni della Corte di appello sono erronee. Ad avviso del Collegio, infatti, i principi elaborati in materia di spese straordinarie, in sede civile, ben possono trasporsi anche in sede penale con la conseguenza che il reato di cui all'articolo 570-bis cod. pen. è integrato dal mancato pagamento delle spese straordinarie, che trovano la loro fonte nel titolo giudiziario o in un accordo convenzionale tra i coniugi, in quanto spese destinate a soddisfare bisogni ordinari dei figli, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, nonché le spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare che risultino indispensabili per l'interesse dei figli. La formulazione letterale della fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 570-bis cod. pen. (che «punisce il coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli»), rinvia, infatti, non solo all'assegno (cioè alla previsione di una corresponsione periodica) ma, più in generale, agli obblighi di natura economica in materia di affido dei figli che, come le descritte spese straordinarie, con l'assegno, condividono la natura di mezzi di contribuzione al mantenimento. L'articolo 147 cod. civ. impone, infatti, ai genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in modo da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero di separazione. L'obbligo di contribuire alle spese straordinarie non costituisce – per la descritta funzione di tali contributi - un mero duplicato di quello fissato con l'assegno di mantenimento ma è finalizzato a regolare la misura della partecipazione del genitore anche alle spese, di natura varia, relative ai figli in quanto corrispondono a spese, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, ma indispensabili nell'interesse dei figli ovvero a spese certe nel loro costante e prevedibile ripetersi, contributi che sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento. L'inadempimento degli obblighi di natura economica, è dunque, riconducibile, senza violare la tipicità della condotta incriminatrice di cui all'articolo 570-bis cod. pen., anche al mancato pagamento delle spese straordinarie previste dal titolo giudiziario o consensuale, senza che, in questa sede, assumano rilevanza problematiche inerenti al rimborso o all'esercizio di un'azione di accertamento, che rilevano in sede civile, sempre che sia provato l'omesso versamento della quota dovuta e la tipologia delle spese straordinarie che il coniuge ha sostenuto. 6. E', infine, generica la motivazione con la quale la Corte di merito ha fatto riferimento alla impossibilità dell'adempimento verificatosi a partire dal momento in cui l'imputato, sottoposto a misura coercitiva per altro reato, aveva perso il lavoro. La misura del divieto di dimora applicata all'imputato non è equiparabile alla custodia in carcere che, a determinate condizioni, funge da scriminante dall'inadempimento perché si risolve nella oggettiva impossibilità di adempimento. L'imputato, infatti, per età e condizioni personali aveva la possibilità di trovare altra attività lavorativa e non ha dimostrato di non esservi riuscito, per fatti da lui indipendenti, potendosi ritenere scriminata solo l'incapacità economica dell'obbligato assoluta che integri una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato formale di disoccupazione dell'obbligato (Sez. 6, n. 49979 del 09/10/2019, G., Rv. 277626). 7. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio agli effetti civili al giudice civile competente in grado di appello che regolerà anche le spese di questo grado di giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.