La Cassazione ribadisce il divieto di sequestro “esplorativo” del contenuto di dispositivi informatici

La Suprema Corte ha ribadito l’illegittimità, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, del sequestro “esplorativo” a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l’indicazione degli eventuali criteri di selezione.

La vicenda  Con il primo motivo, i difensori avevano censurato l'inosservanza dell' articolo 253 cod. proc. pen. , in quanto il sequestro disposto avrebbe un'evidente “ vocazione esplorativa ”, come sarebbe dimostrato tanto dall'indiscriminata apprensione di interi dispositivi rinvenuti nella disponibilità dell'indagato, quanto dalla propensione a «ricercare indizi di reati teleologicamente connessi a quelli interessati dalla misura». Con il secondo motivo i difensori avevano eccepito la violazione dell' articolo 275 cod. proc. pen. , in quanto il Pubblico Ministero e il Tribunale non avevano eseguito il vaglio preventivo volto ad assicurare che il vincolo cautelare reale fosse rispettoso dei principi di adeguatezza e proporzionalità e stretta necessarietà. Il sequestro disposto aveva, infatti, attinto indiscriminatamente tutto il materiale informatico e telematico rinvenuto nei dispositivi (smartphone, pc, tablet, USB, Ipad, account di posta elettronica) in uso all'indagato, senza indicazione di alcun criterio di selezione o altra modalità operativa. Il compendio dei beni sequestrati anche al ricorrente sarebbe vastissimo e, dunque, non commisurato alle finalità probatorie.  Infatti, l'ammontare della memoria sequestrata sul Dropbox in uso alla società̀ Heliopolis, di circa 8 tetrabyte, è di circa 52 milioni di pagine di documenti, cui si aggiungono i contenuti di tutti i devices sequestrati.  Il sequestro disposto, dunque, sarebbe sproporzionato, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, rispetto alla specifica finalità probatoria perseguita. Il Pubblico Ministero, indipendentemente da un generico riferimento alla giurisprudenza in tema di proporzionalità, non avrebbe chiarito le ragioni per le quali sia stato necessario disporre un sequestro esteso e onnivoro , senza indicare le parole-chiave e i criteri che avrebbero dovuto presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nei dispositivi. Il Pubblico Ministero, inoltre, avrebbe omesso di indicare il timing delle operazioni di sequestro e di selezione, con restituzione anche della copia dei dati informatici non rilevanti (la c.d. copia mezzo). Con il terzo motivo i difensori avevano eccepito l'inosservanza degli articolo 234 e 253 cod. proc. pen. , interpretati in conformità alla direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla direttiva -2009/136/CE del 25 -novembre 2009 e interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 2 marzo 2021, C-746/18 , Hk. C. Prokurantuur. I principi di garanzia affermati dalla Corte di Giustizia per i dati esterni delle comunicazioni, infatti, non possono che valere anche per il contenuto delle stesse, ove acquisito tramite sequestro di telefoni cellulari e di chat, e questi principi sono di applicazione immediata e diretta.  Questi dati, dunque, non possono essere acquisiti dal pubblico ministero in assenza di una previa autorizzazione di un giudice terzo.  La Corte costituzionale, peraltro, nella sentenza n. 1780 del 2023 ha riconosciuto la natura di corrispondenza e non di mero documento, liberamente acquisibile, delle comunicazioni non più in itinere, ma acquisite dopo la loro ricezione da parte del destinatario. In subordine, i difensori avevano chiesto di sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, affinché chiarisse se l'articolo 15, par. 1, della direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, osti a una normativa nazionale che consente all'organo della pubblica accusa di accedere, senza preventiva autorizzazione di un giudice terzo, imparziale e indipendente, alle comunicazioni elettroniche (telefoniche e telematiche). Con il quarto motivo i difensori avevano dedotto anche la violazione dell' articolo 254, comma 2, cod. proc. pen. , in quanto il decreto di sequestro non recherebbe l'autorizzazione alla polizia giudiziaria ad esaminare la corrispondenza degli indagati. La decisione della Corte La sentenza ha accolto il ricorso sotto diversi profili. Il primo motivo censurava l'inosservanza dell' articolo 253 cod. proc. pen. , in quanto il sequestro disposto avrebbe un'evidente vocazione esplorativa ed è stato ritenuto fondato. La sentenza in esame, infatti, richiama la pronuncia delle Sezioni unite della Corte di Cassazione secondo cui il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti ( Sez. Un., n. 36072 del 19/04/2018 , Botticelli, Rv. 273548 - 01). Tuttavia, la Corte di Cassazione ritiene che il Tribunale del riesame non abbia fatto corretta applicazione di questi consolidati principio di diritto, in quanto «ha motivato in modo solo apparente in ordine alle specifiche finalità probatorie del sequestro disposto», riferendosi alle generalità dei reati contestati nel presente procedimento penale e alla totalità degli imputati. Anche il secondo motivo è stato dichiarato fondato. Con esso i difensori avevano dedotto la violazione dell' articolo 275 cod. proc. pen. , in quanto il Pubblico Ministero e il Tribunale non avevano eseguito il vaglio preventivo volto ad assicurare che il vincolo cautelare reale fosse rispettoso dei principi di adeguatezza e proporzionalità e stretta necessarietà. Osserva la sentenza in commento che il Tribunale del riesame ha motivato «in termini puramente apparenti» anche sulla censura relativa alla proporzionalità del sequestro. Il giudice, in tema di impugnazione delle misure cautelari, sia pure con motivazione sintetica, deve dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta , incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione ( Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015 , Carbonari, Rv. 264938 - 01; Sez. 5, n. 45520 del 15/07/2014 , Musto, Rv. 260765 - 01, in applicazione del principio, in entrambe le pronunce la Corte ha annullato l'ordinanza che aveva confermato il provvedimento cautelare senza preoccuparsi di confutare le specifiche deduzioni formulate in una memoria depositata dal difensore all'udienza camerale fissata per il giudizio di riesame). Nel caso di specie, il Tribunale del riesame aveva rilevato che il motivo dedotto risultava del tutto infondato, potendo l'eseguito sequestro, essere considerato adeguato e proporzionato, quantitativamente e qualitativamente, rispetto alle predette finalità probatorie. Infatti, secondo il Tribunale del riesame, «il numero di reati contestati all'indagato, in uno al fatto che egli risulta ricoprire cariche in ben 28 imprese e che le intercettazioni hanno dato conto del suo coinvolgimento in un rilevantissimo numero di episodi, a loro volta coinvolgenti esponenti politici, giornalisti, professionisti, imprenditori, soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione e rappresentanti del mondo bancario e finanziario, rende del tutto proporzionato il sequestro di una quantità̀ ingente di materiale, anche custodito su de vice e supporti informatici, come opportunamente specificato nel provvedimento gravato». Ha invece affermato la Corte di Cassazione che tale motivazione «elude integralmente il necessario vaglio preventivo di proporzionalità del sequestro». Infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità̀, in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del Pubblico Ministero , al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca , i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la  giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti ( Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024 , Corsico, Rv. 286358 - 03). È illegittimo , per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici , senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione ( Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020 , dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838 - 01, fattispecie relativa a sequestro di un telefono cellulare e di un tablet). Inoltre, il Pubblico Ministero, a parte un generico riferimento alla giurisprudenza in tema di proporzionalità, non ha chiarito le ragioni per le quali sia stato necessario disporre un sequestro esteso e onnivoro , senza indicare le parole-chiave e i criteri che avrebbero dovuto presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nei dispositivi. L'accoglimento di questi motivi di ricorso, in ragione della loro valenza pregiudiziale, ha esonerato la Corte di Cassazione dal delibare le ulteriori censure proposte dal ricorrente. In definitiva, la Corte di cassazione, per effetto di tali rilievi, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, unitamente al decreto di sequestro emesso dal P.M. presso il Tribunale, in ragione delle proprie carenze genetiche. All'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, nonché del decreto di sequestro probatorio, consegue la restituzione al ricorrente dei beni acquisiti, ivi compresa la copia integrale del contenuto dei supporti informatici. La sentenza, infatti, fa buon governo del principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, in tema di sequestro di materiale informatico, hanno affermato che la mera reintegrazione nella disponibilità del titolare del bene fisico oggetto di un sequestro probatorio non elimina il pregiudizio determinato dal vincolo cautelare su diritti fondamentali certamente meritevoli di tutela , quali quello alla riservatezza e al segreto o, comunque, alla «disponibilità esclusiva del patrimonio informativo » ( Sez. Un., n. 40963 del 20/07/2017 , Andreucci, Rv. 270497 - 01), tutelati anche dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali U.E. Conclusioni Finalmente una sentenza rispettosa dei principi di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari reali. Infatti, essa si adegua al principio di diritto, espresso in più occasioni sia dalla giurisprudenza interna sia da quella sovranazionale, secondo cui anche in materia di misure cautelari reali devono essere rispettate sia la adeguatezza sia la proporzionalità della misura applicata . In tale prospettiva, così come è vietata l'acquisizione di un intero archivio di documentazione cartacea di un'azienda ( Sez. 6, n. 43556 del 26/9/2019 , Scarsini, Rv. 277211), altrettanto deve dirsi per l'indiscriminata acquisizione, in difetto di specifiche ragioni, di un dispositivo, quale un personal computer, contenente una messa indistinta di dati informatici ( Sez. 6, n. 24617 del 24/2/2015 , Rizzo, Rv. 264092). Per quanto non possa dirsi di per sé illegittimo, il sequestro del dispositivo in luogo dell'estrazione immediata del suo contenuto, ove sussistano specifiche difficoltà tecniche, nondimeno deve rilevarsi che in casi siffatti il vincolo risulta soltanto strumentale rispetto all'acquisizione mirata di dati in esso contenuti, risultando altrimenti di per sé privo di giustificazione, non potendosi procedere ad un'acquisizione di carattere meramente esplorativo. Ciò comporta che il vincolo deve essere ab origine commisurato, anche sul piano temporale, a quell'esigenza di estrapolazione e che nel contempo deve essere assicurato un canone di selezione in assenza del quale il vincolo risulta nel suo complesso ingiustificato per difetto di proporzionalità. Proprio in tale prospettiva la giurisprudenza aveva già chiarito che «in tema di sequestro di dispositivi informatici o telematici, l'estrazione di copia integrale dei dati in essi contenuti realizza solo una copia-mezzo , che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede » (Sez. 6, n. 34265 del 22/9/2020, Aleotti, Rv. 279949; ma per riferimenti alle modalità operative si rinvia anche a Sez. 6, n. 13165 del 4/3/2020, Scagliarini, Rv. 279143). La Corte di Cassazione si era già pronunciata in una fattispecie in cui il provvedimento genetico era del tutto privo di indicazioni in ordine al tipo di dati acquisibili e al significato probatorio che ci si riprometteva di poterne desumere, per cui il sequestro avrebbe finito per assumere in tale ottica valore meramente esplorativo e non specificamente correlabile alla notizia di reato acquisita e valutata. La sentenza ha rimarcato come l'eseguito sequestro, peraltro conseguente al decreto genetico del P.M., avesse riguardato per intero dispositivi elettronici, contenenti plurimi dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione.  La Corte ha osservato al riguardo che anche in materia di misure reali deve essere rispettato il principio di adeguatezza e proporzionalità ( Cass., Sez. VI,  9.12.2020, n. 6623/2021 ). In conclusione la pronuncia è da condividere pienamente.

Presidente Aprile - Relatore D'Arcangelo Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Trento ha rigettato la richiesta di riesame proposta da Paolo Signoretti avverso il decreto di perquisizione personale, locale e informatica e del contestuale sequestro disposto dal Pubblico Ministero del Tribunale di Trento in data 26 novembre 2024. Paolo Signoretti nel presente procedimento è sottoposto a indagine per i reati di cui agli articolo 416; 416-bis, 319-quater, 326, 346-bis, 353 e 479  cod. pen., e di cui agli articolo 2  e 8 del  D.Lgs. n. 74 del 2000 . 2. Gli avvocati Giovanni Rambaldi e Stefano Mengoni ricorrono avverso questa ordinanza e ne chiedono l'annullamento, deducendo quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, i difensori censurano l'inosservanza dell' articolo 253 cod. proc. pen. , in quanto il sequestro disposto avrebbe un'evidente vocazione esplorativa, come sarebbe dimostrato tanto dall'indiscriminata apprensione di interi dispositivi rinvenuti nella disponibilità dell'indagato, quanto dalla propensione a ricercare indizi di reati teleologicamente connessi a quelli interessati dalla misura , come indicato a pag. 39 del decreto di sequestro. 2.2. Con il secondo motivo i difensori deducono la violazione dell' articolo 275 cod. proc. pen. , in quanto il Pubblico Ministero e il Tribunale non hanno eseguito il vaglio preventivo volto ad assicurare che il vincolo cautelare reale fosse rispettoso dei principi di adeguatezza e proporzionalità e stretta necessarietà. Il sequestro disposto ha, infatti, attinto indiscriminatamente tutto il materiale informatico e telematico rinvenuto nei dispositivi (smartphone, pc, tablet, USB, Ipad, account di posta elettronica) in uso all'indagato, senza indicazione di alcun criterio di selezione o altra modalità operativa. Il compendio dei beni sequestrati anche al ricorrente sarebbe vastissimo e, dunque, non commisurato alle finalità probatorie. L'ammontare della memoria sequestrata sul Dropbox in uso alla società Heliopolis, di circa 8 tetrabyte, è di circa 52 milioni di pagine di documenti, cui si aggiungono i contenuti di tutti i devices sequestrati. Il sequestro disposto, dunque, sarebbe sproporzionato, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, rispetto alla specifica finalità probatoria perseguita. Il Pubblico Ministero, indipendentemente da un generico riferimento alla giurisprudenza in tema di proporzionalità, non avrebbe chiarito le ragioni per le quali sia stato necessario disporre un sequestro esteso e onnivoro , senza indicare le parole-chiave e i criteri che avrebbero dovuto presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nei dispositivi. Il Pubblico Ministero, inoltre, avrebbe omesso di indicare il timing delle operazioni di sequestro e di selezione, con restituzione anche della copia dei dati informatici non rilevanti (la c.d. copia mezzo). 2.3. Con il terzo motivo i difensori eccepiscono l'inosservanza degli  articolo 234  e  253 cod. proc. pen. , interpretati in conformità alla direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009 e interpretata dalla sentenza della  Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 2 marzo 2021, C-746/18 , Hk. C. Prokurantuur. I principi di garanzia-affermati dalla Corte-di giustizia per i dati-esterni delle comunicazioni, infatti, non possono che valere anche per il contenuto delle stesse, ove acquisito tramite sequestro di telefoni cellulari e di chat, e questi principi sono di applicazione immediata e diretta. Questi dati, dunque, non possono essere acquisiti dal pubblico ministero in assenza di una previa autorizzazione di un giudice terzo. La Corte costituzionale, peraltro, nella sentenza n. 1780 del 2023 ha riconosciuto la natura di corrispondenza e non di mero documento, liberamente acquisibile, delle comunicazioni non più in itinere, ma acquisite dopo la loro ricezione da parte del destinatario. In subordine, i difensori chiedono di sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, affinché chiarisca se l'articolo 15, par. 1, della direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, osti a una normativa nazionale che consente all'organo della pubblica accusa di accedere, senza preventiva autorizzazione di un'autorità giudiziaria terza, imparziale e indipendente, alle comunicazioni elettroniche (telefoniche e telematiche). 2.4. Con il quarto motivo i difensori deducono la violazione dell' articolo 254, comma 2, cod. proc. pen. , in quanto il decreto di sequestro non recherebbe l'autorizzazione alla polizia giudiziaria ad esaminare la corrispondenza degli indagati. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. Con il primo motivo, i difensori censurano l'inosservanza dell' articolo 253 cod. proc. pen. , in quanto il sequestro disposto avrebbe un'evidente vocazione esplorativa. 3. Il motivo è fondato. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 01). Il Tribunale del riesame, tuttavia, non ha fatto corretta applicazione di questi consolidati principio dì diritto, in quanto ha motivato in modo solo apparente in ordine alle specifiche finalità probatorie del sequestro disposto, riferendosi alle generalità dei reati contestati nel presente procedimento penale e alla totalità degli imputati. 4. Con il secondo motivo i difensori deducono la violazione dell' articolo 275 cod. proc. pen. , in quanto il Pubblico Ministero e il Tribunale non hanno eseguito il vaglio preventivo volto ad assicurare che il vincolo cautelare reale fosse rispettoso dei principi di adeguatezza e proporzionalità e stretta necessarietà. 5. Il motivo è fondato. Il Tribunale del riesame ha, infatti, motivato in termini puramente apparenti anche sulla censura relativa alla proporzionalità del sequestro. Il giudice, in tema di impugnazione delle misure cautelari, sia pure con motivazione sintetica, deve, dunque, dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione (Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, Carbonari, Rv. 264938 - 01; Sez. 5, n. 45520 del 15/07/2014, Musto, Rv. 260765 - 01, in applicazione del principio, in entrambe le pronunce la Corte ha annullato l'ordinanza che aveva confermato il provvedimento cautelare senza preoccuparsi di confutare le specifiche deduzioni formulate in una memoria depositata dal difensore all'udienza camerale fissata per il giudizio di riesame). Il Tribunale ha rilevato che (Risulta del tutto infondato il secondo motivo, potendo l'eseguito sequestro, essere considerato adeguato e proporzionato, quantitativamente e qualitativamente, rispetto alle predette finalità probatorie. Infatti, il numero di reati contestati all'indagato, in uno al fatto che egli risulta ricoprire cariche in ben 28 imprese e che le intercettazioni hanno dato conto del suo coinvolgimento in un rilevantissimo numero di episodi, a loro volta coinvolgenti esponenti politici, giornalisti, professionisti, imprenditori, soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione e rappresentanti del mondo bancario e finanziario, rende del tutto proporzionato il sequestro di una quantità ingente di materiale, anche custodito su device e supporti informatici, come opportunamente specificato nel provvedimento gravato . Questa motivazione, tuttavia, elude integralmente il necessario vaglio preventivo di proporzionalità del sequestro. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i ¦ criteri di selezione del materiale informatico archiviato -nel dispositivo, la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358 - 03). È illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838 - 01, fattispecie relativa a sequestro di un telefono cellulare e di un tablet). Il Pubblico Ministero, inoltre, indipendentemente da un generico riferimento alla giurisprudenza in tema di proporzionalità, non ha chiarito le ragioni per le quali sia stato necessario disporre un sequestro esteso e onnivoro , senza indicare le parole-chiave e i criteri che avrebbero dovuto presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nei dispositivi. L'accoglimento di questi motivi di ricorso, in ragione della loro valenza pregiudiziale, esime dal delibare le ulteriori censure proposte dal ricorrente. 6. Alla stregua di tali rilievi, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, unitamente al decreto di sequestro emesso dal P.M. presso il Tribunale di Trento in data 26 novembre 2024, in ragione delle proprie carenze genetiche. All'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, nonché del decreto di sequestro probatorio, consegue la restituzione al ricorrente dei beni acquisiti, ivi compresa la copia integrale del contenuto dei supporti informatici. Le Sezioni Unite di questa Corte, in tema di sequestro dì materiale informatico, hanno, infatti, affermato che la mera reintegrazione nella disponibilità del titolare del bene fisico oggetto di un sequestro probatorio non elimina il pregiudizio determinato dal vincolo cautelare su diritti fondamentali certamente meritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza e al segreto o, comunque, alla disponibilità esclusiva del patrimonio informativo (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497 - 01), tutelati anche dall' articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea  e dall'articolo  8  della  Convenzione europea dei diritti dell'uomo . La restituzione conseguente all'annullamento del sequestro probatorio deve, pertanto, avere ad oggetto non solo i supporti -materiali sequestrati; ma anche i dati estrapolati dagli stessi. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e il decreto del 26 novembre 2024 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento e ordina la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.