Criterio premiale per la parità di genere negli appalti pubblici: l’interpretazione del MIT

Il tema della parità di genere nell’accesso ai contratti pubblici sta progressivamente assumendo un ruolo centrale nella disciplina degli appalti, nel quadro di una più ampia strategia di promozione dei diritti fondamentali e dell’inclusione sociale.

Con il Parere n. 3636 del 23 giugno 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha fornito una lettura sistematica e estensiva delle norme che prevedono criteri premiali per le imprese che adottano politiche di parità di genere, chiarendone l'ambito applicativo con riferimento alle gare per forniture, accanto a quelle per lavori e servizi. Il parere si inserisce in un contesto normativo articolato, che include il d.lgs.198/2006 (Codice delle Pari Opportunità), il nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 e i relativi allegati tecnici. In questa sede si intende ricostruire il quadro regolatorio di riferimento, evidenziare i punti qualificanti del parere ministeriale e valutarne le implicazioni operative per stazioni appaltanti e operatori economici. Il quesito posto al MIT: parità di genere anche nelle gare di forniture? Il quesito oggetto del parere n. 3636 verte sull'applicabilità del criterio premiale previsto dall'articolo 108, comma 7, d.lgs. 36/2023, che prevede: «Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità [...]». Il dubbio interpretativo nasce in ragione della differente formulazione dell'articolo 57, comma 2-bis, e dell'Allegato II.3, che, nel delineare gli strumenti premiali per la promozione dell'inclusione e della parità di genere, li riferiscono espressamente agli appalti di lavori, ai servizi e alle forniture con posa in opera, ma non menzionano le forniture “pure”. Da ciò il quesito: i criteri premiali pro-parità si applicano anche agli appalti di forniture semplici, oppure sono limitati, come sembrerebbe dai riferimenti appena citati, alle sole commesse complesse? Il MIT, nella risposta al quesito, opta per una interpretazione estensiva della disposizione di cui all'articolo 108, comma 7. Segnatamente, secondo il Ministero, tale norma ha natura generale e trasversale, applicandosi a tutte le procedure di gara in cui sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), indipendentemente dalla tipologia dell'appalto, siano essi lavori, servizi o forniture. Il passaggio centrale del parere afferma che: «Questo è un precetto di carattere generale, che non specifica l'ambito oggettivo di applicazione in termini di tipologia di appalto (lavori, servizi, forniture), lasciando intendere una applicabilità estensiva a tutte le procedure in cui vi sia valutazione dell'offerta con criteri di aggiudicazione diversi dal solo prezzo» Il MIT, dunque, valorizza, in particolare, la ratio sistematica della disposizione: incentivare la responsabilità sociale d'impresa attraverso il riconoscimento premiale della certificazione di parità di genere, introdotta dall'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità. Tale certificazione attesta le misure adottate dalle imprese in relazione a: opportunità di crescita e carriera; parità salariale a parità di mansioni; conciliazione dei tempi di vita e lavoro; tutela della maternità.   In quanto espressione di un obiettivo strategico di interesse pubblico, la valorizzazione della parità di genere non può essere limitata solo ad alcuni settori contrattuali, ma deve trovare applicazione trasversale ogniqualvolta la stazione appaltante sia chiamata a valutare elementi qualitativi dell'offerta. Il chiarimento ministeriale è da porsi in un più ampio disegno normativo che mira a orientare gli appalti pubblici verso obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e parità di trattamento. Accanto all'articolo 108, meritano richiamo: l'articolo 57, che impone l'inserimento di clausole sociali obbligatorie nei bandi per lavori e servizi non intellettuali e nelle concessioni, a garanzia della stabilità occupazionale, della parità generazionale e della parità di genere; l'Allegato II.3, che prevede strumenti premiali per il raggiungimento degli obiettivi di inclusione e sostenibilità, favorendo la valorizzazione delle imprese virtuose anche mediante criteri di valutazione e meccanismi di punteggio; l'articolo 108, commi 4-7, che definiscono i criteri di valutazione dell'OEPV, precisando che la stazione appaltante deve valorizzare criteri “di impatto economico, sociale e ambientale”, con espressa menzione del punteggio premiale per la certificazione di parità.   Nel disegno complessivo emerge una chiara tendenza alla centralità dei criteri ESG (environmental, social, governance) nella valutazione delle offerte, in linea con le politiche europee e con la programmazione del PNRR. Per le stazioni appaltanti, si tratta di un obbligo di previsione: in tutte le procedure di affidamento in cui si adotta il criterio dell'OEPV – anche per le forniture “semplici” – occorre prevedere un maggior punteggio per le imprese con certificazione di parità. Dall'altra parte, per gli operatori economici, si apre la possibilità di valorizzare politiche di parità già adottate o da implementare, ottenendo vantaggi competitivi in sede di gara, anche mediante autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 46-bis d.lgs. 198/2006. In chiave sistemica, il parere rafforza la funzione degli appalti come strumento di promozione dell'eguaglianza sostanziale, contribuendo alla realizzazione dei principi costituzionali di uguaglianza, pari dignità e non discriminazione (articolo 3 e 37 Cost.).