Il legislatore, mediante d.lgs. 19 giugno 2025, n. 88, che contiene integrazioni e correzioni alla normativa europea sulle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere di cui al d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19, oltre ad aver perfezionato l’impianto definitorio e procedimentale e semplificato i relativi procedimenti, ha introdotto novità di rilievo in tema di scissione domestica mediante scorporo.
Società di persone ed enti non societari Innanzitutto, è stato ampliato l'ambito applicativo della disciplina di cui al d.lgs. n. 19/2023 in materia di operazioni transfrontaliere, estesa ora anche alle società di persone e agli enti non societari. A prescindere dalla presenza di società di capitali tra gli enti partecipanti all'operazione, nonché alle operazioni che coinvolgono società non europee (c.d. operazioni internazionali). Trasformazioni Il correttivo ha modificato l'originaria definizione stabilendo che, a seguito della trasformazione, la società conserva i propri diritti e obblighi, prosegue in tutti i rapporti giuridici, anche processuali, già in essere, muta la legge alla quale è sottoposta, adottando una forma giuridica prevista. Il d.lgs. n. 88/2025, inoltre, modifica l'articolo 2510-bis c.c., prevedendo, al nuovo secondo comma, che la trasformazione effettuata ai sensi del primo comma si considera trasferimento di sede all'estero, senza riguardo al luogo in cui è fissata la sede statutaria della società risultante dall'operazione. Fusioni Con riferimento alle fusioni, il d.lgs. n. 88/2025 prevede, tra l'altro, che il progetto di fusione debba indicare i benefici pubblici ricevuti nei cinque anni precedenti la sua pubblicazione, specificandone l'entità e i soggetti erogatori, nonché i benefici localizzati. Per questi ultimi, il periodo di riferimento è stato esteso da cinque a dieci anni antecedenti alla pubblicazione del progetto. Inoltre, il decreto correttivo stabilisce che, per il rilascio del certificato preliminare debba essere verificata l'esistenza dei seguenti debiti della società italiana incorporanda: a) debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, debiti previdenziali e per premi assicurativi; b) sanzioni amministrative pecuniarie dipendenti da reato, applicati ai sensi della l. 331/2001; c) debiti per la restituzione di benefici pubblici non localizzati; d) debiti per la restituzione di benefici pubblici localizzati, percepiti nei 5 anni anteriori alla data di pubblicazione del progetto, o nei 10 anni anteriori in caso di fusione internazionale; e) debiti aventi a oggetto la restituzione di aiuti di Stato dei quali la Commissione europea ha ordinato il recupero con decisione anteriore alla pubblicazione del progetto. Informazione e consultazione dei lavoratori L'articolo 40 d.lgs. n. 19/2023 è stato completamente riscritto, intervenendo sugli obblighi informativi verso i lavoratori in ordine all'impatto economico e giuridico delle fusioni transfrontaliere. Tali obblighi di informazione e consultazione trovano applicazione nelle società con almeno cinquanta dipendenti, nonché nelle imprese e gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, ovvero quando l'operazione comporta un trasferimento dell'azienda o di un suo ramo e nella società sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori. In questi casi, la società è tenuta ad informare i rappresentanti dei lavoratori con comunicazione da trasmettere almeno 45 giorni prima dalla data fissata per la convocazione dell'assemblea, che deve deliberare sull'operazione transfrontaliera. Inoltre, su richiesta scritta dei rappresentanti dei lavoratori o dei sindacati di categoria, che deve essere comunicata almeno 30 giorni prima della data dell'assemblea, la società è tenuta ad avviare, nei 5 giorni successivi, l'esame congiunto dell'operazione. Quando non è richiesta la relazione degli amministratori, come per la scissione con scorporo mediante la costituzione di una o più nuove società, gli obblighi di informazione e consultazione sono adempiuti in conformità all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Scissione mediante scorporo L'articolo 2506.1, comma 1, c.c. prevede ora che «con la scissione mediante scorporo una società assegna l'intero suo patrimonio o parte di esso a una o più società preesistenti o di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote». Due le novità (per altro attese). L'operazione straordinaria potrà avvenire indifferentemente sia mediante assegnazione di una parte che dell'intero patrimonio della scissa a una o più società beneficiarie, siano esse preesistenti oppure di nuova costituzione. Di conseguenza, è stato obliterato ogni riferimento alla “continuazione dell'attività”, del tutto inconferente qualora la scissione avvenga mediante conferimento dell'intero patrimonio della scissa Ne consegue che all'esito della scissione la società scissa, pur svuotata di cespiti operativi, potrebbe permanere come holding di partecipazioni. Inoltre, non è più richiesta la relazione degli amministratori e degli esperti sul rapporto di cambio qualora la scissione mediante scorporo sia attuata mediante la costituzione di una nuova società. Infine, modificando l'articolo 2506-ter, comma 6, c.c., è stato ulteriormente precisato che «nella scissione mediante scorporo il socio della società scissa che non ha consentito l'operazione non può esercitare il diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502».