La corresponsione della retribuzione per il lavoro notturno nel settore domestico richiede una specifica previsione nel contratto individuale; in assenza di tale clausola, il lavoratore ha diritto unicamente al trattamento economico previsto per le prestazioni svolte in orario diurno.
La Suprema Corte, con l'ordinanza in analisi, ha ribadito un principio fondamentale in tema di lavoro domestico notturno: la corresponsione della retribuzione specifica per tale prestazione richiede che essa sia espressamente disciplinata dal contratto individuale di lavoro. In assenza di una previsione contrattuale esplicita, al lavoratore spetta esclusivamente la retribuzione ordinaria prevista per le prestazioni diurne. Nel caso esaminato, una lavoratrice impiegata come badante convivente presso una famiglia aveva svolto, nel periodo compreso tra il 2008 e il 2015, mansioni superiori rispetto all’orario contrattualmente stabilito, ottenendo così dalla Corte d’Appello di Trieste il riconoscimento di una retribuzione parametrata a 54 ore settimanali a partire dalla convivenza con l’assistita, oltre all’indennità per mancato preavviso e alla rideterminazione del TFR. Tuttavia, la Corte territoriale aveva escluso il diritto al compenso per il lavoro notturno, rilevando sia l’assenza di una prova sufficiente circa lo svolgimento di tale attività, sia la mancanza di una specifica previsione contrattuale che disciplinasse la prestazione notturna. Successivamente, la lavoratrice ha proposto ricorso (incidentale) dinanzi alla Suprema Corte, lamentando che i giudici di merito avessero omesso di riconoscere il compenso per la presenza in orario notturno e sostenendo l’applicabilità della disciplina collettiva di cui all’articolo 12 del CCNL lavoro domestico. Tuttavia, la Cassazione ha sottolineato che la disposizione collettiva invocata si riferisce esclusivamente al personale assunto per garantire la presenza notturna, mentre nel caso di specie il contratto individuale non richiamava tale norma e la lavoratrice risultava inquadrata come badante convivente incaricata dell’assistenza diurna. I Giudici hanno, dunque, rigettato il ricorso della lavoratrice in quanto la disciplina collettiva richiamata non trova applicazione se non espressamente prevista dal contratto individuale.
Presidente Doronzo - Relatore Michelini Fatti di causa 1. la Corte d'Appello di Trieste, in parziale accoglimento dell'appello proposto dagli eredi di Co.Gi. (deceduto nel 2017) ed in riforma di sentenza del Tribunale di Pordenone, con sentenza n. 12/20 rideterminava in complessivi Euro 20.205,31 lordi (di cui Euro 4.390 a titolo di TFR), oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria, il credito di El.Ja. nei confronti degli appellanti e confermava per il resto l'impugnata sentenza; 2. in sintesi, la Corte di Trieste, sulla controversia riguardante il rapporto di lavoro domestico tra il 2008 e il 2015 tra El.Ja. e la famiglia Co. in Sacile, con mansioni di assistente domiciliare - badante C-Super in favore della moglie inferma del dante causa: - ha ritenuto tempestivo l'appello con sentenza non definitiva n. 30/2019; - ha accertato che la lavoratrice si era trasferita a partire da marzo 2011 presso l'abitazione di parte datoriale e dell'assistita; - ha ritenuto che la lavoratrice avesse effettivamente lavorato da marzo 2011 alla data del licenziamento per un numero di ore superiore a quello contrattualmente stabilito; - ha ritenuto non sufficiente la prova per affermare lo svolgimento di lavoro notturno nel medesimo periodo; - ha ritenuto fondata e provata la richiesta di ottenere una retribuzione, a partire da marzo 2011, parametrata a un monte ore settimanale di 54 ore, oltre mancati riposi non domenicali, dal suddetto momento di accertata convivenza; - ha rideterminato il TFR; - ha ritenuto dovuta l'indennità di mancato preavviso; - è così pervenuta alla condanna (degli eredi) del datore di lavoro al pagamento della somma sopra indicata, in luogo di quella di Euro 58.231,19 riconosciuta in primo grado; 3. per la cassazione della sentenza d'appello ricorrono gli eredi Co. con sei motivi; con successivo ricorso, da qualificarsi perciò ricorso incidentale, ricorre la lavoratrice con due motivi; le parti resistono con controricorso ai ricorsi avversari; la lavoratrice ha depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza; Ragioni della decisione 1. preliminarmente il Collegio osserva che il ricorso della lavoratrice appellata per la cassazione della sentenza non definitiva della Corte d'Appello di Trieste n. 30/2019 è stato dichiarato inammissibile con ordinanza di questa Corte n. 17602/2023; 2. sempre preliminarmente, osserva che l'eccezione di nullità della procura degli eredi Co. formulata nella memoria della lavoratrice è infondata, perché il richiamo a Cass. n. 14338/2017 non è pertinente (detta pronuncia riguarda la firma digitale sull'atto introduttivo del giudizio, e non la procura ad litem); 3. con il primo motivo, parte ricorrente principale deduce (articolo 360, n. 4, c.p.c.) violazione degli articolo 132, n. 4, 112,115 e 116 c.p.c. perché, rispetto a un punto determinante della decisione, manca una reale motivazione rispetto alle risultanze probatorie acquisite; 4. il motivo è inammissibile, perché con esso si prospetta, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, proponendo una propria diversa valutazione, corrispondente ad un mero dissenso motivazionale che non inficia la legittimità della sentenza impugnata, non essendo consentito trasformare il giudizio di cassazione nel terzo grado di merito nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v. Cass. n. 8758/2017, n. 29404/2017, n. 18721/2018, n. 20814/2018, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, n. 15568/2020, S.U. 20867/2020, n. 5987/2021, n. 20553/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023); 5. né è apprezzabile nella motivazione della sentenza impugnata la prospettata nullità; secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza la loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile il controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017; conf. Cass. n. 20921/2019), restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionale richiesto dall'articolo 111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053 e 8054/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019); nel caso di specie, la Corte ha esplicitato adeguatamente il percorso logico-argomentativo che l'ha portata (così come il Tribunale) a ritenere fondata la prova dei fatti a base di alcune rivendicazioni della lavoratrice e infondata quella delle circostanze a base di altre; 6. neppure è integrata la violazione degli articolo 115 e 116 c.p.c., per cui occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli; è, invece, inammissibile la diversa doglianza che il giudice di merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'articolo 116 c.p.c. (Cass. n. 26739/2024, n. 26769/2018); la censura in esame si risolve in una contestazione della valutazione probatoria della Corte territoriale, riservata al giudice di merito e pertanto, qualora congruamente argomentata, insindacabile in sede di legittimità; 7. con il secondo motivo del ricorso principale viene denunciata (articolo 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell'articolo 246 c.p.c., nella parte in cui la Corte distrettuale ha affermato che il dato relativo alle ore settimanali lavorate risultava dalle deposizioni testimoniali, utilizzando una testimonianza de relato in assenza di altri elementi; 8. con il terzo motivo viene dedotta (articolo 360, n. 4, c.p.c.) violazione degli articolo 132, n. 4, 112,115 e 116 c.p.c. perché, rispetto a un punto determinante della decisione, la Corte distrettuale avrebbe omesso la motivazione in merito alla mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate dagli appellanti; 9. con il quarto motivo la sentenza impugnata viene censurata (articolo 360, n. 4, c.p.c.) per violazione e falsa applicazione degli articolo 420,421,437 e 210 c.p.c., lamentando omessa valutazione delle prove testimoniali dedotte dagli appellanti e mancata formulazione del richiesto ordine di esibizione di documento del terzo (corsi frequentati presso CPIA - Centro Provinciale Istruzione Adulti di Pordenone) come da richiesta; 10. i motivi, connessi perché tutti riguardanti l'istruzione probatoria e la valutazione dei suoi esiti, sono inammissibili, oltre che per i profili evidenziati con riferimento al primo motivo, perché (rammentati gli ampi poteri istruttori del giudice del lavoro) spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l'individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l'assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (v., tra le molte, Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021); 11. con il quinto motivo, la sentenza impugnata viene censurata (articolo 360, n. 3, c.p.c.) per violazione e falsa applicazione degli articolo 2697 c.c., 115, 116 c.p.c. nella parte in cui afferma che va riconosciuta l'indennità sostitutiva di mancato preavviso sul presupposto che la circostanza sia provata perché non contestata, non considerando che la contestazione è avvenuta e che il preavviso è stato dato regolarmente, travisando la risultanza probatoria documentale rappresentata dalla comunicazione all'INPS della cessazione del rapporto di lavoro domestico; 12. il motivo non è fondato; 13. in primo luogo, perché non si riscontra nella specie violazione dell'articolo 2697 c.c., deducibile per cassazione soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, come già rilevato, per dedurre la violazione dell'articolo 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove mentre la valutazione delle prove secondo il proprio prudente è esattamente il compito del giudice di merito ai sensi dell'articolo 116 c.p.c.; 14. in secondo luogo, perché nel motivo vengono confusi due piani differenti, ossia le modalità di risoluzione del rapporto, generative del diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, dalla prova del pagamento di essa; e rispetto a questa prova non si tratta di non contestazione, ma di insufficienza, ai fini della prova del pagamento, della comunicazione all'INPS di cessazione del rapporto, che all'evidenza non proviene dalla lavoratrice interessata e non è assimilabile a ricevuta di pagamento o bonifico bancario o assegno o simili; 15. con il sesto motivo viene dedotta (articolo 360, n. 3, c.p.c.) violazione dell'articolo 14 CCNL lavoro domestico, nella parte in cui la Corte di Trieste ha riconosciuto la retribuzione relativa ai mancati riposi settimanali asseritamente non goduti, senza che risultasse provato che fosse stato negato alla lavoratrice il riposo settimanale, né il ragionamento logico giuridico seguito; 16. il motivo è inammissibile, in quanto diretto a non consentita, in sede di legittimità, rivalutazione dei fatti e delle prove il cui esito non è condiviso dalla parte; 17. nella specie, la prova della debenza della voce contrattuale in questione è stata collegata al ritenuto maggiore impegno dopo il trasferimento della lavoratrice presso il domicilio dell'assistita, con motivazione logica e congrua nei limiti del cd. minimo costituzionale; 18. con il primo motivo del proprio ricorso, la lavoratrice lamenta (articolo 360, n. 4, c.p.c.) omesso esame della domanda di compenso per presenza notturna; 19. il motivo è infondato, perché basato su norma contrattuale collettiva palesemente inapplicabile alla fattispecie (anche tenuto conto della descrizione dello svolgimento del rapporto di lavoro fornita dalla lavoratrice stessa), e cioè l'articolo 12 CCNL lavoro domestico, che riguarda il personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna , mentre la lavoratrice odierna ricorrente incidentale svolgeva mansioni di badante convivente assunta per l'assistenza diurna, con eventuale applicazione per il lavoro notturno (ove provato) di altra voce contrattuale; 20. con il secondo motivo, la ricorrente incidentale deduce (articolo 360, n. 5, c.p.c.) omesso esame della circostanza, risultante dalle prove, dello svolgimento di attività di assistenza notturna; 21. il motivo non è accoglibile, perché la valutazione relativa non è stata omessa, ma, al contrario, effettuata con giudizio di carenza della prova sul punto, sicché il motivo si risolve nella richiesta di rivalutazione in fatto delle prove per mero dissenso sulle loro risultanze, in sede di legittimità che non costituisce il terzo grado di merito, come già rilevato; 22. in conclusione, il ricorso principale e il ricorso incidentale devono essere respinti; 23. la soccombenza reciproca determina la compensazione delle spese di lite del presente giudizio; 24. le parti ricorrenti, principale e incidentale, sono tenute al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Spese compensate.