Con la sentenza in esame, la Suprema Corte affronta il tema della competenza territoriale nei casi di truffa informatica, in particolare quando la condotta si realizza mediante accredito su carta ricaricabile dotata di IBAN collegata a un conto corrente bancario.
La Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, ha chiarito che, nella truffa contrattuale realizzata tramite pagamento con bonifico bancario o strumenti assimilabili (come una carta Genius collegata a conto), il delitto si perfeziona nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma. Non rileva, invece, il luogo in cui la persona offesa dispone il pagamento, considerata l'assenza di contestualità tra ordine di pagamento e ricezione della somma. Con tale sentenza viene affermato un principio chiave: il pagamento a mezzo carta ricaricabile con IBAN è assimilabile a un bonifico bancario, e il luogo di consumazione è quello in cui si trova il conto corrente di destinazione, fisicamente individuabile, dove il profitto viene effettivamente accreditato e può essere riscosso. Il Collegio, al fine di rendere più agevole l'individuazione del locus commissi delicti in materia, ha enunciato quindi, il seguente principio di diritto: «attraverso il pagamento a mezzo di carta ricaricabile collegata a conto corrente a cui fa riferimento un autonomo IBAN, si realizza un'operazione assimilabile ad un bonifico bancario che si caratterizza per il fatto che il momento dell'ordine di pagamento impartito alla banca da parte della persona offesa non é contestuale a quello della ricezione della somma da parte dell'accipiens, avendo il denaro -oggetto dell'operazione -come destinazione un autonomo conto corrente acceso presso la banca del destinatario in luogo fisico assolutamente individuabile e potendo, il bonifico bancario, essere revocato dall'ordinante nelle more della transazione impedendo al reato di giungere a consumazione». La sentenza sottolinea, inoltre, che quando il pagamento avviene tramite strumenti ricaricabili collegati a conti correnti, non può farsi ricorso ai criteri suppletivi dell'articolo 9 c.p.p. se il luogo di consumazione è individuabile. Questo principio è corroborato da una rassegna di precedenti giurisprudenziali della Suprema Corte, i quali ribadiscono come, in mancanza di elementi oggettivi per individuare il luogo di riscossione, si debba comunque privilegiare il criterio dell'accredito sul conto del beneficiario. Nel caso di specie, la Corte ha quindi, disposto l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con rinvio al Tribunale di Velletri, nel cui circondario ricade la filiale dove era acceso il conto collegato alla carta, individuando così il locus commissi delicti.
Presidente Pellegrino - Relatore Borsellino Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Ravenna il 26 gennaio 2023, che ha dichiarato la responsabilità di B.F. per concorso nel reato di truffa (esclusa l'aggravante di cui all'articolo 61 n. 5 cod. pen.) e con la ritenuta recidiva reiterata, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia (fatto commesso in data (OMISSIS)). Si addebita all'imputato di avere con artifizi e raggiri indotto la persona offesa ad effettuare una procedura di ricarica della carta (OMISSIS) tramite sportello bancomat, così facendosi accreditare la somma complessiva di quasi 3999,00 euro. 2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l'imputato deducendo quanto segue: 2.1. Violazione di legge per incompetenza territoriale ai sensi degli articoli 8,9 e 21, comma 2, cod. proc. pen., cui consegue lo spostamento della competenza verso il Tribunale di Velletri. Detta censura era stata sollevata con il secondo motivo di appello poiché l'imputato risultava titolare di una carta (OMISSIS), collegata a un conto (OMISSIS) attivato a Roma. La difesa deduceva che questo mezzo di pagamento non poteva essere assimilato a qualsivoglia carta ricaricabile, poiché la carta è dotata di Iban e la stessa persona offesa dichiarava di essere andata alla filiale di (OMISSIS) per tentare di bloccare la ricarica. Nel caso di specie, non vi è portabilità come la carta ricaricabile (OMISSIS), trattandosi di una carta (OMISSIS) collegata ad un conto presso una filiale territoriale (filiale n. 30211 con sede in (OMISSIS)); non vi è neppure irreversibilità della ricarica, sicché il reato si perfeziona nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto, tramite la riscossione della somma e quindi il luogo in cui era aperto il conto corrente collegato alla carta (OMISSIS). 2.2. Vizio di motivazione in ordine alla sufficienza della mera titolarità della carta di credito ai fini della riferibilità soggettiva della condotta all'imputato B.F. e violazione dell'articolo 533, comma 1, cod. proc. pen., poiché, come già dedotto con il terzo motivo di appello, l'unico elemento di collegamento tra la condotta incriminata e l'odierno ricorrente è costituito dal fatto che la somma sìa stata versata sulla carta (OMISSIS) intestata al predetto. E' pressoché notorio che i truffatori on line utilizzano strumenti di pagamento intestati a soggetti ignari delle condotte truffaldine ed è questo il caso, poiché le trattative sono state svolte da un soggetto diverso; B.F. aveva contattato l'istituto (OMISSIS) per bloccare la carta e nulla è emerso in ordine ad eventuali contatti tra i due coimputati e tra gli stessi con tale A., titolare della carta su cui è stato effettuato altro versamento da parte della persona offesa nel medesimo contesto spazio-temporale, sicché nessun dato investigativo collega la truffa al B.F.. A ciò si aggiunga che per un fatto commesso con modalità identiche, B.F. è stato assolto con formula piena, poiché il giudice ha affermato che la mera titolarità nell'intestazione della carta di credito abusivamente utilizzata, in assenza di altri elementi, non può che condurre alla pronuncia di assoluzione per non aver commesso il fatto. In questa direzione sembra muoversi la giurisprudenza di merito che in senso analogo ha deciso due casi identici. 2.3. Assenza della motivazione e violazione dell'obbligo di motivazione per omessa pronunzia sul quinto motivo di appello, col quale ci si doleva del fatto che non è stato individuato il contributo che consenta di giustificare il coinvolgimento dell'odierno ricorrente nella truffa ai danni della persona offesa. Ricorda il ricorrente che ai fini della sussistenza del concorso dì persone del reato è necessario dimostrare che ciascuno abbia agito per una finalità unitaria, con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri con la volontà di agire in comune. 2.4. Violazione dell'articolo 99 cod. pen. in relazione all'applicazione dell'aumento di pena e violazione dell'obbligo di motivazione per omessa pronunzia sul motivo di appello n. 11 con cui si era censurata la decisione di riconoscere la recidiva reiterata in ragione del precedente penale essendosi omesso qualsivoglia ragionamento basato sui dati concreti come estrapolagli dal fatto tipico. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente, circostanza che rende superfluo l'esame delle altre censure proposte. 1.1. L'eccezione di incompetenza territoriale, tempestivamente sollevata e ritualmente coltivata dal ricorrente, è stata respinta dal Tribunale e dalla Corte con motivazione analoga; a pagina 9 della sentenza impugnata il Collegio di secondo grado ha evidenziato la portabilità dello strumento di pagamento mediante il quale il soggetto attivo si è arricchito, e l'immediata irreversibilità dell'atto di disposizione con contestuale arricchimento del soggetto beneficiario; a differenza di altri metodi di pagamento, queste peculiarità, a giudizio della Corte territoriale, renderebbero inapplicabili i criteri individuati dalla difesa, in quanto il reato non si consuma con l'accreditamento della somma di denaro sul conto corrente del destinatario, ma il danno si realizza immediatamente per la perdita della somma, e il profitto sì consegue nel luogo in cui si trova la carta su cui la somma viene accreditata. Non essendo possibile individuare il luogo in cui si è realizzato il vantaggio, stante la portabilità dello strumento, la Corte ha fatto ricorso ai criteri suppletivi dì cui all'articolo 9 cod. proc. pen. 1.2. Il ricorrente, ha nuovamente dedotto che, nella fattispecie: -non vi sarebbe portabilità poiché la carta ricaricabile non è una (OMISSIS) o (OMISSIS), carte che non sono collegate ad un conto corrente: invero, la carta in parola (n. (OMISSIS)) risulta collegata ad un conto corrente (n. (OMISSIS) acceso presso la filiale (OMISSIS) di (OMISSIS)), nella titolarità del ricorrente (si parla nel gergo di carta con IBAN ); -non vi sarebbe irreversibilità, poiché, dalla lista movimenti del conto corrente di riferimento a cui la somma era destinata, risulta che il 19/09/2019, la somma in questione veniva accreditata sul conto corrente n. (OMISSIS), senza alcuna riscossione in pari data da parte del destinatario. Il ricorrente assume infine che l'ingresso della somma sul conto di destinazione e l'individuazione del momento di conseguimento del profitto da parte dell'accipiens non corrisponde al momento dell'emissione dell'ordine di pagamento. 1.3. I rilievi difensivi sono, almeno in parte, corretti. Ritiene preliminarmente il Collegio di dover affermare che l'atto dispositivo posto in essere nella fattispecie sia assimilabile ad un bonifico effettuato on line, e questo non tanto perché l'operazione è stata effettuata dalla persona offesa allo sportello della sua banca ( ... sono andato prima all'(OMISSIS) di via (OMISSIS) [a (OMISSIS)]... ) ma soprattutto perché la somma è confluita su un (autonomo) conto corrente. 2. Questa Corte ha già più volte affrontato il tema della individuazione della competenza territoriale in relazione alla truffa contrattuale che si sia consumata con un pagamento avvenuto tramite bonifico on line. 2.1. A tale riguardo, è stato osservato che il delitto di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni on-line, in cui il pagamento da parte della persona offesa sia avvenuto tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si perfeziona nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa (Sez. 2, n. 40796 del 25/09/2024, Colombini, non mass.; Sez. 2, n. 54948 del 16/11/2017, Di Paolantonio, Rv. 271761-01; Sez. F, n. 37400 del 30/08/2016, F., Rv. 268011-01; Sez. 1, n. 36359 del 20/05/2016, Vizcaino, Rv. 268252-01), trovando, invece, applicazione, ai fini della determinazione della competenza territoriale, le regole suppletive di cui all'articolo 9 cod. proc. pen. laddove non sia determinabile il luogo di riscossione (Sez. 2, n. 10570 del 21/02/2023, Di Caterino, Rv. 284424-01; Sez. 2, n. 48027 del 20/10/2016, Vallelonga, Rv. 268369-01). 2.2. Non dissonante si rivela altra pronuncia di questa Corte (Sez. 2, n. 33588 del 13/07/2023, Colusso, Rv. 285143-02) secondo cui l'effettuazione del bonifico non è elemento idoneo a radicare la competenza territoriale, perché non consente di individuare il luogo fisico in cui lo stesso (ndr. : incertezza legata al luogo in cui viene disposto il bonifico non a quello ove lo stesso è destinato) è stato effettuato, atteso che trattasi di attività per così dire dematerializzata, potendo l'operazione essere compiuta in qualsiasi luogo, collegandosi alla rete (in fattispecie, ove non era stato accertato dove fosse stato effettuato il bonifico o meglio se lo stesso fosse stato fisicamente effettuato nella filiale dell'istituto di credito dove la persona offesa era titolare del conto corrente ovvero on line da un qualsiasi altro luogo, con la conseguenza che si è ritenuto che la competenza territoriale rimanesse correttamente determinata con riferimento al luogo certo in cui era stato stipulato il contratto). 2.3. In realtà, la nota comune dì tutte queste pronunce a cui si intende dare continuità è il rimarcare che, con riguardo alle truffe il cui profitto viene conseguito con bonifico bancario, al fine della individuazione della competenza, non deve farsi riferimento al luogo (in uscita) in cui è stato disposto il bonifico, ma in quello in cui il profitto (in entrata) viene accreditato per la successiva riscossione. 3. Nel confermare che il delitto di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni on-line, in cui il pagamento da parte della persona offesa sia avvenuto tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si perfeziona nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa, va tuttavia affermato il seguente ulteriore principio di diritto: Attraverso il pagamento a mezzo di carta ricaricabile collegata a conto corrente a cui fa riferimento un autonomo IBAN, si realizza un'operazione assimilabile ad un bonifico bancario che si caratterizza per il fatto che il momento dell'ordine di pagamento impartito alla banca da parte della persona offesa non è contestuale a quello della ricezione della somma da parte dell'accipiens, avendo il denaro - oggetto dell'operazione - come destinazione un autonomo conto corrente acceso presso la banca del destinatario in luogo fisico assolutamente individuabile e potendo, il bonifico bancario, essere revocato dall'ordinante nelle more della transazione impedendo al reato di giungere a consumazione . 4. Nella fattispecie, risulta così certo il luogo di consumazione della truffa, con conseguente inesistenza di spazi interpretativi per far ricorso al criterio suppletivo di cui all'articolo 9 cod. proc. pen. Pertanto, l'eccezione di incompetenza territoriale deve ritenersi fondata e la competenza a decidere va attribuita al Tribunale di Velletri, nel cui circondario rientra (OMISSIS), luogo di consumazione della truffa. 5. Si impone, di conseguenza, l'annullamento della sentenza impugnata e della sentenza dì primo grado con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Velletri, competente per territorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado pronunciata dal Tribunale di Ravenna in data 26/01/2023, con rinvio per nuovo giudizio avanti al Tribunale di Velletri.