«È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 581, comma 1-quater, c.p.p., nella parte in cui richiede al difensore di ufficio dell'imputato giudicato in assenza il deposito a pena di inammissibilità, unitamente all'atto di impugnazione, dello specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza».
Con l'introduzione del nuovo articolo 581, comma 1 quater, c.p.p. il legislatore ha inteso perseguire un preciso obiettivo: «evitare la pendenza di regiudicande che non siano espressione di una scelta dell'imputato consapevole, ponderata e rinnovata». Per queste ragioni, l'onere del difensore d'ufficio di munirsi di specifico mandato a impugnare viene ritenuto conforme ai principi di cui agli articolo 24,27 e 111 Cost. Secondo la Suprema Corte, l'imputato, una volta regolarmente informato dell'esistenza del procedimento, non è certamente tenuto a parteciparvi, ma deve comunque adempiere a un “minimo onere collaborativo”: mantenendo un rapporto comunicativo con il difensore e rinnovando la propria volontà di proseguire il giudizio. Un onere “non irragionevole” Nella sentenza in commento la Cassazione esclude che il mandato a impugnare rilasciato al difensore d'ufficio, dopo l'emissione della sentenza, possa definirsi un onere irragionevole. La norma, infatti, intende garantire all'imputato assente l'effettiva conoscenza del giudizio di impugnazione, così da scongiurare il rischio di un'eventuale restituzione nel termine per impugnare ovvero di una successiva rescissione del giudicato. Trattasi certamente di un dovere per l'imputato, ma soprattutto del difensore nella ricerca di quest'ultimo, che si inserisce in una fase processuale parecchio delicata, allorché pendono i termini per il deposito del mezzo di gravame. Secondo la Cassazione, la circostanza che il codice abbia espressamente ampliato il termine per proporre impugnazione di quindici giorni, nonché l'introduzione di una nuova e specifica ipotesi di restituzione in termine ex articolo 175, comma 2 c.p.p., costituiscono elementi che riequilibrano e compensano tale nuova incombenza. Le asimmetrie tra il potere di impugnazione del P.M. Allo stesso modo, secondo la Corte non sembra ravvisabile alcuna illegittima disparità di trattamento tra il diritto d'impugnazione del difensore d'ufficio dell'imputato assente con quello del pubblico ministero in caso di sentenza di assoluzione. Richiamando le stesse pronunce della Corte Costituzionale, si è sancito come il principio di “parità delle armi” tra Pubblica Accusa e difesa non impone un'indiscriminata simmetria dei rispettivi poteri e facoltà processuali. Ciò risulterebbe giustificato dalla posizione istituzionale e alla stessa funzione affidata al P.M.; del resto l'esercizio dell'azione penale, e del relativo potere impugnatorio, resta una prerogativa esclusiva della Pubblica Accusa che rimane svincolata da qualsivoglia rapporto di rappresentanza. L'impugnazione della parte civile Secondo la Cassazione nemmeno con i poteri di impugnazione della costituita parte civile, e delle altre parti private, possono rilevarsi iniqui regimi di inammissibilità dell'atto di gravame. A fondamento di tale assunto vi è proprio lo strumento che consente al difensore del soggetto danneggiato di divenire, per l'appunto, un soggetto processuale: la procura speciale. Trattasi di un mandato che conferisce al procuratore la facoltà di compiere ogni atto difensivo ad eccezione di quelli per cui la legge impone una diretta partecipazione del soggetto rappresentato. Pertanto, «il difensore della parte civile, dunque, esercita la facoltà di impugnazione in quanto procuratore speciale della parte assistita, sicché non è corretto porre sullo stesso piano la sua posizione e quella del difensore dell'imputato, che non è titolare di un potere del tutto autonomo da quello del proprio assistito». Gravame proposto dal difensore di fiducia Un'ulteriore asimmetria apparente viene individuata nel potere del difensore di fiducia a proporre il relativo mezzo di grave nell'interesse dell'imputato assente senza doversi munire di specifico mandato a impugnare. La Cassazione, motivando in modo dichiaratamente presuntivo, ritiene che la sussistenza di un mandato fiduciario presupponga, di per sé, l'effettività di un rapporto professionale. Da ciò conseguirebbe che il difensore ritualmente nominato informerà il proprio assistito, in modo continuativo, sugli sviluppi salienti del processo, rendendo plausibile che l'imputato sia pienamente consapevole delle strategie difensive adottate in suo favore. Criticità Indipendentemente da ogni valutazione sulla disparità di trattamento tra il difensore di ufficio e le altre parti processuali, la Cassazione non nasconde il chiaro intento legislativo che si cela dietro l'introduzione del comma 1 quater all'articolo 581 c.p.p.; ossia «evitare l'inutile celebrazione di giudizi di impugnazione e limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori». Occorre, allora, chiedersi se la nomina del difensore di fiducia sia realmente idonea a scongiurare il rischio di “celebrare inutili giudizi di impugnazione”. E allo stesso modo, la rituale nomina da parte dell'imputato può davvero elevarsi alla presunzione della conoscenza del procedimento? Non pare cogliere nel segno il riferimento all'articolo 420 bis, comma 2, c.p.p., quasi a lasciare intendere che la nomina difensiva fiduciaria possa elevarsi ad elemento comprovante la conoscenza del procedimento dell'imputato e la sua conseguente declaratoria di assenza. Del resto, proprio la stessa Suprema Corte ha sancito che «la nomina di un difensore di fiducia effettuata nella fase delle indagini preliminari con elezione di domicilio presso lo stesso, appare non idonea a dimostrare la volontaria sottrazione alla fase del processo e, quindi, la legittimità della dichiarazione di assenza nel caso in cui sia seguita la rinuncia al mandato e la nomina di un difensore di ufficio che non risulti avere instaurato alcun rapporto con l'imputato». (Cass. Pen., Sez. sez. II, ud. 5 febbraio 2025 (dep. 10 marzo 2025), sent. n. 9603). In questi termini continua ad apparire irragionevole la disparità di trattamento tra il difensore di ufficio dell'imputato giudicato in assenza con quella del difensore di fiducia.
Presidente Casa - Relatore Toriello Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Modena ha condannato S.D. alla pena di € 10.000 di multa, ritenendolo responsabile del reato di cui all'articolo 14, comma 5 ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché, destinatario dell'ordine di allontanamento emesso dal Questore di Parma il 7 giugno 2021, notificatogli in pari data, continuava a permanere illegalmente nel territorio italiano. Nella sentenza si dà atto che il S.D. era stato sottoposto a controllo in Modena il 18 giugno 2021, a seguito della denuncia per furto sporta dal titolare di un esercizio commerciale; i verbalizzanti, tramite controllo al terminale, avevano accertato che il Questore di Parma aveva emesso a carico del S.D. un ordine di allontanamento dal territorio italiano; si riteneva, dunque, «provato lo status di clandestinità dello straniero e la sua permanenza irregolare nel territorio, in violazione delle norme sul testo unico sull'immigrazione». 2. Il difensore di ufficio dell'imputato, Avv. Ottavia Chiara Lardizzone, ha presentato tempestivo ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza, pur non essendo munita di specifico mandato ad impugnare rilasciatole dal S.D.. Rappresenta la «impossibilità oggettiva» di contattare il proprio assistito, con il quale non ha mai avuto alcun contatto, e chiede preliminarmente sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'articolo 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., per contrasto con gli articolo 3,24 e 111 Cost., nella parte in cui impone esclusivamente al difensore di ufficio di depositare specifica procura speciale ad impugnare, a detrimento del principio di uguaglianza (non essendovi motivo, ai fini che qui rilevano, di distinguere il difensore di ufficio da quello di fiducia), del diritto di difesa (precluso dall'imposizione di un vincolo irragionevole, che frustra la difesa tecnica, con svilimento della funzione pubblica del difensore) e del diritto ad un processo equo e paritario tra le parti (per l'irreperibile assistito da un difensore di ufficio è impossibile far valere i propri diritti e le proprie ragioni nel giudizio di impugnazione). Deduce, altresì, la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, che ha condannato l'imputato pur non essendo mai stato acquisito agli atti il provvedimento questorile la cui violazione si contesta al S.D.: l'ipotesi accusatoria è stata riscontrata dalla sola deposizione del verbalizzante, che ha tuttavia unicamente riferito di aver constatato, dalla consultazione dei terminali, che nei confronti del S.D. era stato emesso il provvedimento indicato nel capo d'imputazione; non è stato, dunque, acquisito alcun elemento che consenta di verificare se il provvedimento sia stato tradotto in una lingua comprensibile al cittadino extracomunitario e sia stato ritualmente notificato allo stesso; manca, dunque, l'elemento costitutivo del reato per il quale è intervenuta condanna. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto accogliersi il ricorso ed annullarsi con rinvio la sentenza impugnata, poiché la condanna del S.D. è intervenuta a seguito della sola escussione del verbalizzante, senza che l'ordine di allontanamento della cui violazione si discute sia stato esaminato dal giudice o acquisito agli atti. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Risulta dagli atti che in data 18 giugno 2021 è stato redatto nei confronti del S.D. verbale di conoscenza del presente procedimento e di identificazione: in quella occasione egli nominava quale difensore di fiducia l'Avv. Elisa Furia, eleggendo domicilio presso il suo studio legale; il 4 aprile 2023 l'Avv. Furia depositava rinuncia al mandato, non essendo riuscita a stabilire un contatto con il S.D.; il 5 aprile 2023 l'autorità giudiziaria procedente nominava difensore di ufficio del S.D. l'Avv. Ottavia Chiara Lardizzone; all'udienza del 12 dicembre 2023, il Giudice di pace dava atto che il S.D. aveva ricevuto a mani proprie, in data 7 novembre 2023, la notifica del decreto di citazione a giudizio e del verbale della prima udienza dibattimentale, rinviata proprio a cagione del difetto di notifica all'imputato; il S.D. veniva, dunque, giudicato in assenza; avverso la sentenza di condanna emessa a suo carico presentava ricorso per cassazione il difensore di ufficio, rappresentando di non esser riuscito a contattare il proprio assistito e di non essere, dunque, munito dello specifico mandato ad impugnare. 2. L'articolo 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'articolo 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevedeva, nella sua originaria formulazione, che «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio». A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 2, comma 1, lett. o), legge 9 agosto 2024, n. 114, la necessità di uno specifico mandato ad impugnare è stata mantenuta solo nel caso di impugnazione proposta dal difensore di ufficio dell'imputato assente: il nuovo testo della disposizione prescrive, infatti, che «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore di ufficio è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio». L'articolo 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. si pone in stretta correlazione con la nuova e più rigorosa disciplina dell'assenza, e con essa condivide l'intento di ridurre il rischio di celebrare processi a carico di soggetti involontariamente inconsapevoli, assicurando il diretto coinvolgimento dell'imputato giudicato in assenza che risulti assistito da un difensore di ufficio, chiamato oggi a rilasciare uno specifico mandato per impugnare, inequivocabile indice della sua sicura conoscenza non solo della pendenza del processo, ma anche dell'instaurando giudizio di impugnazione. La proposizione del gravame viene, dunque, a saldarsi con un elemento dal quale inferire con certezza la volontà di impugnare dell'imputato giudicato in assenza, onde prevenire situazioni suscettibili di dar luogo a processi nei quali l'impugnante rimanga del tutto ignaro della pendenza del giudizio di impugnazione, con il concreto rischio che questo sia celebrato inutilmente. La ratio della norma è identica in ogni giudizio di impugnazione, sicché sarebbe senz'altro irrazionale ritenere che per il giudizio di legittimità valga un regime meno rigoroso rispetto a quello previsto per l'appello; la già univoca giurisprudenza di questa Corte ha, dunque, ritenuto l'articolo 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. senz'altro applicabile anche al ricorso per cassazione: «In tema di impugnazioni, il disposto di cui all'articolo 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'articolo 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, laddove impone all'imputato assente, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, di conferire al difensore uno specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, è applicabile anche al giudizio di cassazione, trattandosi di disposizione funzionale a garantire all'imputato la sicura conoscenza dell'incedere della progressione processuale» (Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano, Rv. 285525 - 01; in termini cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 6264 del 10/01/2024, Hassan, Rv. 285984 - 01, e Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep. 2024, Marini, Rv. 285891 - 01). 3. Il difensore introduce dubbi di legittimità costituzionale e convenzionale dell'appena descritta disciplina, che, tuttavia, appaiono manifestamente infondati, per le ragioni già esaustivamente illustrate, tra le altre, da Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900 - 01, che ha statuito che «E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 581 cod. proc. pen., introdotti dall'articolo 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli articolo 24,27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all'atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell'imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge». Come già si è ragionevolmente osservato in questo ed in plurimi altri recenti arresti di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Ben Khalifa, Rv. 285324 - 01; Sez. 4, n. 44630 del 10/10/2023, Fulli, n.m.; Sez. 1, n. 31745 del 24/04/2024, Samty, n.m.; Sez. 1, n. 34720 del 28/06/2024, Di Girolamo, n.m.; Sez. 4, n. 13592 del 22/01/2025, Romagnoli, n.m.), l'asserito contrasto dell'articolo 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. con i principi costituzionali implica una indimostrata restrizione della facoltà d'impugnazione che deriverebbe dal chiedere all'imputato, assente per sua scelta al processo che lo ha riguardato, di cui pure era stato posto a conoscenza, di rinnovare la propria volontà di instaurare un ulteriore grado di giudizio, con possibili conseguenze negative per lui, quanto meno sotto il profilo della possibile condanna a ulteriori spese. L'onere non è irragionevole rispetto all'esigenza di consentire all'imputato la certa conoscenza della celebrazione del giudizio di appello o di legittimità e, dunque, la possibilità di parteciparvi con piena consapevolezza: la volontà del legislatore della riforma è stata dichiaratamente quella di scongiurare la possibilità che, all'esito del giudizio di impugnazione, l'imputato assente possa dolersi di non essere stato messo concretamente a conoscenza della sua celebrazione, così ottenendo la restituzione nel termine per impugnare ovvero la rescissione del giudicato; l'avere prescritto che, a pena di inammissibilità, l'atto di impugnazione presentato dal difensore di ufficio dell'imputato giudicato in assenza debba essere corredato dello specifico mandato ad impugnare vale a garantire il diritto dell'interessato a conoscere l'effettivo e valido svolgimento del processo in un grado superiore, scongiurando il rischio che il giudizio di impugnazione possa essere posto nel nulla per essersi svolto ad insaputa dell'imputato già dichiarato assente nel precedente grado. Le novità legislative sono state, peraltro, riequilibrate e compensate dalla modifica contestualmente apportata dalla riforma alla disciplina del computo del termine per impugnare (cfr. l'articolo 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che allunga di quindici giorni i termini per proporre impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza) e dall'introduzione di una ipotesi, rinnovata nei presupposti, di restituzione nel termine di cui all'articolo 175, comma 2, cod. proc. pen. («L'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall'articolo 420 bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa»). Il nuovo assetto è, dunque, ispirato dall'esigenza di assicurare una maggiore efficienza dei meccanismi impugnatori, mediante un più razionale e utile impiego delle risorse giudiziarie, nonché dalla necessità di salvaguardare il principio di lealtà processuale e di leale collaborazione delle parti, considerato che i giudizi di impugnazione vengono celebrati a richiesta di un impugnante. Si è, peraltro, osservato che il difensore è titolare di un potere di impugnazione concorrente con quello dell'imputato, anche se la sua efficacia è sottoposta ad una sorta di condizione risolutiva dato che, in ipotesi di volontà contraria dell'imputato, prevale la determinazione di quest'ultimo: il quale, così come, in generale, «può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione allo stesso atto, sia intervenuto un provvedimento del giudice» (articolo 99, comma 2, cod. proc. pen.), in materia di impugnazione «nei modi previsti per la rinuncia, può togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore» (articolo 571, comma 4, cod. proc. pen.). Il parallelismo esistente tra la facoltà di impugnazione spettante all'imputato e quella riconosciuta al suo difensore non consente, però, di affermare che si tratti due distinti poteri spettanti ciascuno a differenti soggetti del processo. Il potere di impugnazione resta, infatti, personale ed unico, nel senso che dello stesso è titolare il solo imputato in quanto parte necessaria del processo, mentre il legislatore può disciplinare altre possibili forme di manifestazione di quel potere, riconoscendone ad altri soggetti la facoltà di esercizio, come accade appunto per il difensore in ragione di una forma di rappresentanza legale: ricostruzione che appare coerente anche con il principio generale per cui è la legge processuale a stabilire quali sono i casi in cui «al difensore competono le facoltà e i diritti che la (stessa) legge riconosce all'imputato», giusta la disposizione contenuta nell'articolo 99, comma 1, cod. proc. pen. La validità di tali considerazioni non è inficiata dalla circostanza che l'articolo 613, comma 1, cod. proc. pen. preveda - a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103 - che l'atto di ricorso debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione: sul punto si è, invero, chiarito che è necessario continuare a tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione (che spetta all'imputato) e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (in questo senso Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01). Alla luce di queste considerazioni, le prospettate questioni di legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente infondate. L'articolo 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., non comportando una limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma regolando le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà spettante al suo difensore, non si pone direttamente in contrasto né con il principio costituzionale della inviolabilità del diritto di difesa, di cui all'articolo 24 Cost., né con il correlato principio della presunzione di non colpevolezza operante fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, di cui all'articolo 27, secondo comma Cost., e non attenta al diritto costituzionale ad impugnare ogni sentenza, nei limiti riconosciuti dall'articolo Ili, settimo comma, Cost. La scelta del legislatore della riforma dì limitare l'esercizio della facoltà di impugnazione da parte del difensore di ufficio dell'imputato assente nel giudizio ai soli casi in cui lo stesso imputato, con una scelta ponderata e consapevole, abbia legittimato quell'esercizio con il rilascio di un apposito mandato conferito al patrocinatore, appare tutt'altro che arbitraria o irragionevole; se è vero che la Corte costituzionale ha sottolineato l'esigenza di riconoscere alla persona giudicata in assenza gli stessi poteri di impugnazione il cui esercizio le sarebbe stato consentito «qualora fosse stata presente» (cosi Corte cost., sent. n. 317 del 2009), occorre tenere a mente che il giudizio in assenza è consentito solamente laddove il giudice abbia acquisito la certezza che l'imputato abbia «avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo» a suo carico, sicché la sua assenza «è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole» (articolo 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.): negare l'ammissibilità dell'atto di impugnazione presentato dal difensore di ufficio dell'imputato assente privo di apposito mandato ad impugnare non comporta la lesione del principio di uguaglianza né si traduce in una soluzione normativa irragionevole, proprio perché il precedente grado di giudizio in tanto si è potuto svolgere in assenza in quanto l'imputato ne aveva accettato consapevolmente e volontariamente gli effetti, il che, nell'ottica del legislatore della riforma, pone a carico dell'imputato l'onere di attivarsi per proporre personalmente o a mezzo del proprio difensore il gravame avverso al provvedimento per lui sfavorevole. Non pare configurabile alcuna censurabile asimmetria tra il potere d'impugnazione del difensore di ufficio dell'imputato assente e quello riconosciuto, senza alcuna limitazione, al pubblico ministero rispetto ad una sentenza di assoluzione, per un verso perché la ragionevolezza della distinzione risiede nella particolare situazione processuale dell'imputato giudicato in assenza (dal quale, come si è ampiamente detto, il legislatore ritiene necessario acquisire un concreto elemento che riveli la sua consapevolezza dell'attivazione del grado di impugnazione), per altro verso perché la Corte costituzionale ha ribadito che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non fruisce, di per sé, di riconoscimento costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 274 e n. 242 del 2009, n. 298 del 2008, n. 26 del 2007, n. 288 del 1997, n. 280 del 1995; ordinanze n. 316 del 2002 e n. 421 del 2001); si consideri, inoltre, che la Corte costituzionale ha avuto modo di sottolineare che «nel processo penale, il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato», potendo una disparità di trattamento «risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia» (cfr. sent. n. 34 del 2020), sicché la asimmetria «strutturale» tra i due antagonisti principali del processo penale impedisce di ritenere che il principio di parità debba (e possa) indefettibilmente tradursi, nella cornice di ogni singolo segmento dell'iter processuale, in un'assoluta simmetria di poteri e facoltà. Né appare configurabile una irragionevole disparità di trattamento rispetto al difensore della parte civile e delle altre parti private, che conserva il diritto ad impugnare sulla base di una procura rilasciata anche prima della emissione della sentenza impugnanda: ed invero, la parte civile e le altre parti private diverse dall'imputato possono stare in giudizio non sulla base di un mero mandato difensivo, ma in quanto rappresentate dal loro difensore cui sia stata conferita una apposita procura speciale, sicché il difensore e procuratore speciale può compiere, in luogo della parte rappresentata e nell'interesse della stessa, ogni atto del procedimento che non sia dalla legge espressamente riservato alla medesima parte, giusta la previsione dell'articolo 122 cod. proc. pen., che, nel regolare gli effetti della procura speciale rilasciata dalla parte civile al proprio difensore, attribuisce al procuratore, a norma dell'articolo 76 comma 1, cod. proc. pen., una più ampia legitimatio ad processum, ossia la capacità di essere soggetto del rapporto processuale (cfr. Sez. U, n. 44712 del 27/10/2004, Mazzarella, Rv. 229179 - 01); il difensore della parte civile, dunque, esercita la facoltà di impugnazione in quanto procuratore speciale della parte assistita, sicché non è corretto porre sullo stesso piano la sua posizione e quella del difensore dell'imputato, che non è titolare di un potere del tutto autonomo da quello del proprio assistito; di tanto vi è riscontro nel consolidato orientamento interpretativo formulato dalla giurisprudenza di legittimità che, nel sostenere il principio secondo il quale il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, ha puntualizzato che la rinuncia all'impugnazione non è solo espressione di una attività concernente l'aspetto strettamente tecnico del diritto di difesa, e come tale rientrante nella discrezionalità professionale del difensore, ma costituisce un atto abdicativo di un diritto ormai già automaticamente sorto in capo al soggetto (imputato, indagato o altra parte privata) che ne è l'unico titolare, anche se l'impugnazione venne proposta non da lui personalmente ma, sempre però per suo conto e nel suo esclusivo interesse, dal difensore (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244 - 01). 4. Quanto, infine, alla denunciata irragionevole disparità di trattamento tra il difensore di ufficio dell'imputato giudicato in assenza e il difensore di fiducia dell'imputato giudicato in assenza, si osserva che la diversità di disciplina è giustificata dal differente rapporto che di regola viene ad instaurarsi tra il difensore e l'imputato: l'esistenza di un mandato fiduciario fa infatti presumere l'effettività del rapporto professionale, inducendo a ritenere che il difensore fornisca con continuità al proprio assistito le informazioni sui principali snodi del processo che lo riguarda, sicché è ragionevole ritenere che l'imputato sia ben consapevole delle scelte difensive compiute nel suo interesse dal difensore; si tratta, peraltro, di una presunzione che trova inequivocabile conforto nel dato normativo (basti citare l'articolo 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., a mente del quale «Il giudice procede in assenza dell'imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto [..] della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante») e nella giurisprudenza di questa Corte, che, a proposito della valutazione della legittimità delle dichiarazioni di assenza degli imputati effettuate dai giudici di merito, tende a distinguere i casi nei quali l'imputato è difeso da un difensore di fiducia rispetto ai casi in cui è difeso da un difensore di ufficio, tendenzialmente attribuendo alla nomina fiduciaria - salvi casi particolari, quale, ad esempio, l'intervenuta rinuncia al mandato da parte del difensore - una presunzione di conoscenza del processo da parte dell'imputato. Il nuovo assetto normativo è del tutto coerente con l'obiettivo perseguito dal legislatore della riforma, che, come si è detto, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo sancito dall'articolo 111 Cost., ha voluto evitare la pendenza di regiudicande nei confronti di imputati ignari del processo, caducando le impugnazioni che non siano espressione di una scelta dell'Imputato consapevole, ponderata e rinnovata in limine impugnationis, così da evitare l'inutile celebrazione di giudizi di impugnazione e da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori: l'esperienza giudiziaria ha, invero, fatto emergere, ante riforma, un numero davvero cospicuo di processi di impugnazione celebrati in assenza degli imputati su mero impulso dei difensori di ufficio, senza un reale contatto con i propri assistiti, spesso riaperti a seguito dell'accoglimento di istanze di restituzione nel termine o di rescissione del giudicato. Il sistema delineato dal legislatore, e la descritta presunzione che lo ha ispirato, non determinano alcuna irragionevole disparità di trattamento a detrimento del difensore di ufficio: ed invero, qualora quella presunzione si riveli nel caso concreto errata, il difensore di ufficio si farà rilasciare dal suo assistito, con il quale è evidentemente riuscito a mettersi in contatto, lo specifico mandato a impugnare; qualora, come nel caso di specie, quella presunzione si riveli corretta (come si è visto, il difensore ha evidenziato la «impossibilità oggettiva» di contattare il proprio assistito in vista della presentazione del ricorso per cassazione), si versa esattamente nella situazione che il legislatore della riforma ha inteso impedire, ossia la presentazione di una impugnazione nell'interesse di un soggetto che non ne è a conoscenza, con il rischio di impiegare a vuoto o comunque di disperdere preziose energie processuali - a detrimento dei principi sanciti dall'articolo 111 Cost. - per la celebrazione di un giudizio il cui esito potrebbe poi essere travolto dai rimedi straordinari approntati dal codice. Deve, dunque, escludersi, che le nuove disposizioni producano un ingiustificato ovvero un non ragionevolmente giustificato squilibrio nei rapporti tra le parti del processo penale: la norma tacciata d'incostituzionalità persegue il legittimo scopo di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza del fatto che l'imputato è a conoscenza della sentenza emessa nei suoi confronti, di modo che si possa esser certi che il gravame è espressione del personale interesse dell'imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo; essa non comporta alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante all'imputato, disciplinando esclusivamente le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché non collide né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna; la posizione dell'imputato assente assistito da un difensore di ufficio è stata adeguatamente salvaguardata, avendo il legislatore della riforma previsto, proprio al fine dì bilanciare quanto previsto con l'articolo 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione dell'ambito di applicazione dell'istituto della restituzione nel termine. Si tratta, a ben vedere, di un sistema che individua in maniera ragionevole il punto di equilibrio tra i vari interessi in gioco e salvaguarda nei limiti imposti dalle reciproche interazioni i principi sanciti dagli articolo 24,27 e 111 Cost., richiedendo all'imputato che è stato ritualmente informato dell'esistenza di un procedimento penale nei suoi confronti (come, nel caso di specie, il S.D., che ha ricevuto a mani proprie la notifica del decreto di citazione a giudizio) un minimo onere collaborativo, pretendendosi non che egli partecipi personalmente al processo, ma, semplicemente, che instauri e mantenga un rapporto comunicativo con il proprio difensore, munendolo dello specifico mandato ad impugnare la sentenza emessa a suo carico. Deve, conclusivamente, essere affermato che «E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli articolo 3,24,27 e 111 Cost., dell'articolo 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., così come modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. o), legge 9 agosto 2024, n. 114, nella parte in cui richiede al difensore di ufficio dell'Imputato giudicato in assenza il deposito a pena di inammissibilità, unitamente all'atto di impugnazione, dello specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, poiché la norma non collide né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge, e non introduce una irragionevole disparità di trattamento tra il difensore di ufficio e quello di fiducia dell'imputato giudicato in assenza». 5. Il secondo motivo non è valutabile in ragione della inammissibilità dell'atto di ricorso, difforme dal modello legale prescritto dall'articolo 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Si ritiene che, alla luce della particolare questione sollevata dal ricorrente, non siano ravvisabili a carico dello stesso profili di colpa tali da giustificare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.