«Si deve considerare che la pensione di reversibilità, pur assolvendo una funzione solidaristica, non può essere utilizzata per garantire al coniuge divorziato un tenore di vita superiore a quello goduto in costanza di assegno divorzile. L’assegno riconosciuto deve essere proporzionato e rispettare l’equilibrio tra le posizioni dei soggetti coinvolti».
La sentenza in esame ha affrontato il tema della ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge. A richiesta della parziale riforma della sentenza, la Corte d'Appello di Palermo ha rideterminato la quota del trattamento pensionistico di reversibilità spettante all'ex coniuge in misura inferiore. La ripartizione deve infatti, avvenire tenendo conto della durata del rapporto, non imponendo una ripartizione in base ad un imprescindibile ed esclusivo criterio matematico e, consentendo la valutazione di circostanze ulteriori ed analoghe a quelle da considerare per definire i rapporti patrimoniali fra coniugi divorziati, quali l'assegno di divorzio. Il fatto Primo grado Con sentenza del 2024, il Tribunale aveva disposto la ripartizione del trattamento pensionistico di reversibilità del de cuius nella quota del 35% in favore dell'ex coniuge e del 65% in favore della coniuge superstite. Il Tribunale, nell'operare la ripartizione, aveva valorizzato i rispettivi matrimoni e, tenendo conto dei 16 anni di unione con la ricorrente, aveva ripartito € 400 mensili a titolo di mutuo più la percezione dell'assegno divorzile precedente di € 250 mensili; per la convenuta, invece, la durata complessiva del rapporto (prima e dopo il matrimonio) era di circa 28/30 anni e proseguito sino alla morte, nel 2022 circa, comprendeva il pagamento del canone di locazione di € 800 mensili e la comproprietà di 3 appartamenti per 1/6 di quota. Nel 2024 tale sentenza è stata appellata. Secondo grado Avverso la decisione del Giudice di prime cure, veniva proposto appello. Si lamentava l'erroneità della prima sentenza che aveva determinato una misura del 35% del totale della quota di pensione di reversibilità all'ex coniuge, stante che erano state tralasciate le condizioni economiche delle parti e non era stato dato rilievo all'assegno di divorzio percepito dall'ex coniuge quando l'ex marito era ancora in vita. Quindi, la coniuge chiedeva: la dichiarazione del diritto a percepire il trattamento pensionistico di reversibilità, nella misura in cui la stessa Corte riterrà stabilire e comunque, inferiore al 35%; la conferma, per il resto, della sentenza impugnata. L'ex coniuge concludeva per la non ammissione dei documenti allegati in ricorso, in via preliminare, e nel merito ritenere infondato, in fatto ed in diritto, l'appello proposto e la conferma della sentenza di I grado. Deduzioni dell'appellante Il Tribunale, nel giungere a tale conclusione, a detta dell'appellante, avrebbe omesso di valutare che l'ex coniuge oltre ad essere proprietaria di un appartamento, percepisce un trattamento pensionistico personale di € 2.330 lordi mensili che, sommato all'ulteriore pensione di reversibilità che ammonta a € 1.848,66 e al netto del mutuo mensilmente corrisposto di €400, le consente di godere di un reddito mensile di € 3.433,46 lordi che, al netto del canone di locazione corrisposto di €860 mensili e della rata di finanziamento contratto nel 2021 dal marito per € 308 mensili, le consente comunque di godere di un reddito mensile di € 2.265,46. Ha altresì dedotto che il Giudice di I grado avrebbe riportato solo il dato numerico di € 250 mensili dell'assegno divorzile corrisposto in vita dall'ex coniuge, senza valutare la funzione e lo scopo solidaristico di esso. La ripartizione del trattamento di reversibilità: coniuge divorziato e coniuge superstite La Corte d'Appello di Palermo ha richiamato un orientamento della Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 160903/2012 e n. 10391/2012), sulla ripartizione della pensione di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione che, deve essere effettuata (oltre che sul criterio di durata dei matrimoni) ponderando alcuni elementi che devono essere correlati alla finalità solidaristica che pre-esiste al trattamento di reversibilità. L'articolo 9 della legge sul divorzio (L. 898/1970), nella parte relativa alla pensione di reversibilità fra coniuge ed ex coniuge, prevede che se entrambi vi abbiano diritto, la ripartizione avvenga tenendo conto della durata del rapporto, non imponendo una ripartizione in base ad un imprescindibile ed esclusivo criterio matematico, ma consente la valutazione di circostanze ulteriori ed analoghe a quelle da considerare per definire i rapporti patrimoniali fra coniugi divorziati e quindi, la norma è da considerarsi alla stregua dei “principi” di tipo equitativo. Criteri equitativi Orbene, tali criteri equitativi, sono quelli dell'entità dell'assegno di divorzio riconosciuto all'ex coniuge e delle condizioni economiche del diritto, oltre che alla durata delle convivenze prematrimoniali, fermo restando il divieto di giungere (attraverso la correzione del criterio temporale) al punto di lasciare definitivamente ogni riferimento alla durata dei rapporti matrimoniali e di confondere la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale o individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, in mancanza di indicazioni in tal senso. Menzione di rilievo nella pronuncia in esame è stata quella sulla sent. della Corte Costituzionale n. 419/1999, che ha chiarito che «la pensione di reversibilità realizza la sua funzione solidaristica in una duplice direzione. Nei confronti del coniuge superstite, come forma di ultrattività della solidarietà coniugale, consentendo la prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge deceduto. Nei confronti dell'ex coniuge, il quale avendo diritto a ricevere dal titolare diretto della pensione mezzi necessari per il proprio adeguato sostentamento, vede riconosciuta, per un verso, la continuità di questo sostegno e, per altro verso, la conservazione di un diritto, quello alla reversibilità di un trattamento pensionistico geneticamente collegato al periodo in cui sussisteva il rapporto coniugale. (…) In presenza di più aventi diritto alla pensione di reversibilità, la ripartizione del suo ammontare tra di essi non può avvenire escludendo che si possa tenere conto, quale possibile correttivo, delle finalità e dei particolari requisiti che, in questo caso, sono alla base del diritto di reversibilità. Ciò che il criterio esclusivamente matematico della proporzione con la durata del rapporto matrimoniale non consente di fare». La funzione solidaristica della pensione di reversibilità È da considerarsi principale la funzione solidaristica del trattamento di reversibilità, diretta alla continuazione della funzione di sostegno economico a favore dell'ex coniuge e del convivente, durante la vita del dante causa, con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi. Ebbene, nella ripartizione dell'assegno tra coniuge divorziato e coniuge superstite, il carattere solidaristico esclude che, il criterio della durata legale dei rispettivi matrimoni, comporti automatismi di qualsiasi tipo, dovendo il giudice considerare ulteriori elementi e tra questi, l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge. (Corte di Cass. Sent. n. 23379/2004) Sulla base di ciò, devono essere evitate quantificazioni irragionevoli come quelle simboliche o quelle idonee ad assicurare al coniuge divorziato una condizione migliore rispetto a quella di cui godeva quando l'ex coniuge era in vita. Applicazione dei principi al caso di specie Il primo matrimonio era durato 25 anni (dal 1975 al 2000 fino a deposito della sentenza di divorzio), mentre il secondo 21 anni (dal 2001 al 2022). Una durata, si può dire, omologa che non incide sulla convivenza more uxorio con il coniuge superstite, comunque non del tutto provata. Stando alle asserzioni dell'appellante, la convivenza sarebbe stata avviata nel 1991, fino al 1994 e dal 1994 al 1999 presso l'abitazione dei genitori di lei, anche se risulta che fino al 1999 abbia risieduto nella casa coniugale assegnatale. La Corte ha continuato manifestando perplessità sull'onere probatorio relativamente alla convivenza asserita dal 1991 al 1994 (a differenza dal 1994 al 1999, parzialmente assolta dall'appellante tramite produzione documentale da cui risulta il domicilio), in quanto la teste ha smentito quanto affermato dalla stessa. Per quanto riguarda l'esame delle condizioni economiche, la Corte ha dato atto che l'appellante non ha ricevuto reddito dal 2019 al 2021, risultando solo percettrice del 65% della quota di pensione di reversibilità, cui si sottrae il canone di locazione; l'appellata, invece, risulta percettrice della pensione personale, del 35% della pensione di reversibilità, cui sottrae l'importo mensile del mutuo. Decisione della Corte d'Appello La Corte ha concluso che ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, non può prescindersi dalla valutazione dell'entità dell'assegno di divorzio liquidato dal de cuius (in vita) all'appellata a seguito del divorzio. È anche vero, però, che la Corte di Cassazione ha affermato che l'assegno di divorzio non è un limite legale alla quota di pensione di reversibilità attribuibile all'ex coniuge, ma è comunque necessario garantire una coerenza e omogeneità nella ratio solidaristica assolta dall'assegno divorzile prima e dalla quota di pensione di reversibilità spettante dopo la morte, dopo. Più nel dettaglio la Corte ha enunciato che «si deve considerare che la pensione di reversibilità, pur assolvendo una funzione solidaristica, non può essere utilizzata per garantire al coniuge divorziato un tenore di vita superiore a quello goduto in costanza di assegno divorzile. L'assegno riconosciuto deve essere proporzionato e rispettare l'equilibrio tra le posizioni dei soggetti coinvolti». Quindi, l'appellata percepiva un assegno divorzile pari ad € 250 mensili, mentre il giudice di I grado ha riconosciuto in suo favore il 35% della pensione di reversibilità (circa 848 euro) in conseguenza alla morte dell'ex marito, la beneficiaria si è trovata in una situazione economica migliorata rispetto alla precedente, con l'assegno di reversibilità superiore rispetto a quello di divorzio. Ebbene, la Corte ha proceduto ad una rimodulazione delle percentuali di quote assegnata alla prima coniuge, riducendola al 20% e destinando l'80% alla coniuge superstite, in modo da garantire l'equilibrio sostanziale e una ripartizione proporzionata tra le parti.
Svolgimento del processo 1. Con sentenza n. 5566/2024, resa in data 12 novembre 2024 e pubblicata il 18 novembre 2024, pronunciando sul ricorso ritualmente depositato e notificato da (omissis) nei confronti di (omissis) il Tribunale di (omissis) ha disposto la ripartizione del trattamento pensionistico di reversibilità del de cuius (omissis) dovuto dall'(omissis) nella quota pari al 35% in favore dell'ex coniuge (omissis) e nella restante quota del 65% in favore della coniuge superstite (omissis) ha compensato tra le parti le spese del giudizio. Nell'operare la suddetta ripartizione il Tribunale, in particolare, ha valorizzato rispetto alla ricorrente la durata del matrimonio pari a circa sedici anni (dal 1975 al 1991, anno di omologa della separazione), l'onere di corrispondere una somma pari ad euro 400,00 mensili a titolo di mutuo e la precedente percezione di un assegno divorzile nella misura di euro 250,00 mensili, mentre, a proposito della convenuta (omissis) la durata complessiva del rapporto prematrimoniale e matrimoniale di circa ventotto-trenta anni (iniziato tra gli anni 1991-1994, proseguito nel 2001 con il matrimonio, fino alla morte di (omissis) nel 2022), il pagamento di un canone di locazione di euro 860,00 mensili e la comproprietà di tre appartamenti per la quota di 1/6. 2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato il 23 dicembre 2024, lamentando l'erroneità della sentenza per aver determinato nella misura del 35% del totale la quota della pensione di reversibilità spettante alla sig.ra (omissis) tralasciando di valutare le condizioni economiche delle parti e di dar rilievo all'entità dell'assegno divorzile percepito dall'ex coniuge quando (omissis) era ancora in vita. 3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 18 aprile 2025, si è costituita l'appellata concludendo come in epigrafe. 4. Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello. 5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 9 maggio 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione. Motivi della decisione 6. L'appello è fondato nei limiti e per le motivazioni che seguono. 7. Con l'unico motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato il diritto della (omissis) alla percezione di una quota della pensione di reversibilità del de cuius ed ex coniuge (omissis) nella quota del 35%. Ha infatti dedotto l'appellante che il Tribunale, nel giungere a tale conclusione, avrebbe omesso di valutare che la (omissis) oltre ad essere proprietaria dell'appartamento di via (omissis), percepisce un trattamento pensionistico personale pari ad euro 2.330,00 lordi mensili che, sommato all'ulteriore quota della pensione di reversibilità che ammonta ad euro 1.848,66 e al netto del mutuo mensilmente corrisposto di euro 400,00 le consente di godere di un reddito mensile pari ad euro 3.781,66, diversamente dalla stessa (omissis) la quale non percepisce alcun reddito e gode esclusivamente della quota della pensione di reversibilità di (omissis) pari ad euro 3.433,46 lordi mensili che, al netto del canone di locazione corrisposto pari ad euro 860,00 mensili e della rata di un finanziamento contratto dal marito nel 2021 pari ad euro 308,00 mensili, le consente di godere di un reddito mensile pari ad euro 2.265,46. (omissis) ha, altresì, dedotto che il Giudice di (omissis) cure avrebbe solo riportato il dato numerico di euro 250, 00 mensili dell'assegno divorzile corrisposto in vita dal (omissis) in favore della (omissis) senza tuttavia valutarlo in funzione rafforzativa dello scopo solidaristico dell'istituto. 8. Giova innanzitutto evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità. Ed invero, l'articolo 9, L. n. 898/1970, nella parte in cui prevede che la ripartizione dell'ammontare della pensione di reversibilità fra coniuge ed ex coniuge, se entrambi vi abbiano diritto, avvenga tenendo conto della durata del rapporto, non impone una ripartizione in base ad un imprescindibile ed esclusivo criterio matematico, ma consente, secondo interpretazione conforme a (omissis) una valutazione che tenga conto anche di circostanze ulteriori analoghe a quelle da considerare per definire i rapporti patrimoniali fra i coniugi divorziati: la norma deve interpretarsi nel senso che il giudice del merito ha la possibilità di applicare correttivi di tipo equitativo (Cass. n. 16093/2012 e Cass. 10391/2012, Cass. n. 5060/2006, Cass. n. 28478/2005, Cass. n. 6272/2004). I criteri equitativi, alla luce dell'articolo 5 L. div., sono quelli dell'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge e delle condizioni economiche dei due diritto, oltre che della durata delle rispettive convivenze prematrimoniali (Cass. Ord. n. 16602/2017; Cass. n. 8263/2020), fermo restando il divieto di giungere, attraverso la correzione del criterio temporale, sino al punto di abbandonare totalmente ogni riferimento alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali (Cass. n. 2092/2007), di confondere la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale (Cass. sent., 21/06/2012, n. 10391) o individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, in mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tale senso (Ord., 13/11/2020, n. 25656). A tale ultimo proposito, giova ricordare la pronuncia della Corte Costituzionale n. 419/1999 che ha chiarito che “la pensione di reversibilità realizza la sua funzione solidaristica in una duplice direzione. Nei confronti del coniuge superstite, come forma di ultrattività della solidarietà coniugale, consentendo la prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge deceduto. Nei confronti dell'ex coniuge, il quale, avendo diritto a ricevere dal titolare diretto della pensione mezzi necessari per il proprio adeguato sostentamento, vede riconosciuta, per un verso, la continuità di questo sostegno e, per altro verso, la conservazione di un diritto, quello alla reversibilità di un trattamento pensionistico geneticamente collegato al periodo in cui sussisteva il rapporto coniugale. Si tratta, dunque, di un diritto alla pensione di reversibilità, che non è inerente alla semplice qualità di ex coniuge, ma che ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell'assegno, la cui attribuzione ha trovato fondamento nell'esigenza di assicurare allo stesso ex coniuge mezzi adeguati (L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6)...in presenza di più aventi diritto alla pensione di reversibilità (il coniuge superstite e l'ex coniuge), la ripartizione del suo ammontare tra di essi non può avvenire escludendo che si possa tenere conto, quale possibile correttivo, delle finalità e dei particolari requisiti che, in questo caso, sono alla base del diritto alla reversibilità. Ciò che il criterio esclusivamente matematico della proporzione con la durata del rapporto matrimoniale non consente di fare”. Deve quindi aversi precipuo riguardo alla funzione solidaristica del trattamento di reversibilità, diretta alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi (Cass. n. 16093 del 21 settembre 2012). Il carattere solidaristico della pensione di reversibilità esclude che, nella ripartizione dell'assegno tra coniuge divorziato e coniuge superstite, il criterio della durata legale dei rispettivi matrimoni comporti automatismi di qualsiasi tipo, dovendo il giudice del merito, come anticipato, tener conto di ulteriori elementi, correlati alle finalità che presiedono al detto trattamento, e, tra questi, in primo luogo, dell'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge (Cass. Civ. sez. 1, n. 23379 del 16 dicembre 2004). Devono quindi essere evitate quantificazioni irragionevoli come, da un lato, quelle meramente simboliche e dall'altro, quelle idonee ad assicurare al coniuge divorziato una condizione migliore rispetto a quella di cui godeva quando l'ex coniuge era in vita, circostanza questa che non può dirsi conforme né alla lettera né alla ratio dell'istituto ( Cass. nn. 23300 del 2010 e 12546 del 2011). 9. Ebbene, nel caso di specie occorre prima di tutto rilevare che il primo matrimonio di (omissis) con (omissis) era durato 25 anni (dal 4 gennaio 1975 al 7 gennaio 2000, data di deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili, preceduta dal decreto di omologa della separazione personale del 18 gennaio 1991) e il secondo con (omissis) 21 anni (dal 12 settembre 2001 al 13 gennaio 2022, data del decesso del (omissis), una durata, dunque, pressoché omologa e che non è incisa in misura rilevante dalla convivenza more uxorio con il coniuge superstite, che deve ritenersi non del tutto provata. Invero, stando alle asserzioni dell'odierna appellante, la convivenza sarebbe stata avviata a far data dal 1991, protraendosi fino al 1994 presso il residence (omissis) di (omissis) e dal 1994 al 1999 presso l'abitazione dei genitori di lei, sita in (omissis) del (omissis) n. 94; tuttavia dal certificato di residenza agli atti prodotto dall'appellata risulta che (omissis) abbia risieduto fino al 1999 in via F. Omodei, nella casa coniugale assegnatale, e se rispetto al secondo periodo che va dal 1994 al 1999 l'onere probatorio relativo alla convivenza prematrimoniale può ritenersi parzialmente assolto dall'appellante tramite la produzione di documentazione da cui risulta il domicilio di fatto del (omissis) presso (omissis) del (omissis) negli anni ‘98 e ‘99 (si veda Allegato 2 del fascicolo di parte di I grado), lo stesso non può dirsi della convivenza asseritamente protrattasi dal 1991 al 1994 a (omissis) la quale è stata riferita solo de relato dal teste (omissis) del tutto smentita dalla teste (omissis) la quale nel confermare che lo zio avesse una casa di mare a (omissis) aggiungeva “se non mi sbaglio ci stava da solo in questa casa” e, in ultimo, neppure menzionata dal teste (omissis) il quale nel confermare la residenza del padre presso il residence (omissis) di (omissis) in quel periodo, non faceva alcun riferimento all'odierna appellante. Quanto, poi, all'esame delle condizioni economiche, va dato atto che l'appellante non ha percepito alcun reddito negli anni 2019-2020-2021, come da (omissis) della (omissis) delle (omissis) agli atti e risulta percettrice della sola quota del 65% della pensione di reversibilità di (omissis) pari ad euro 3.433,00 mensili, cui sottrae euro 860,00 mensili a titolo di canone di locazione, con conseguente reddito mensile pari a circa 2.573,00 euro (non potendosi tenere conto dell'ulteriore rata del finanziamento contratto dal marito de cuius nel 2021, in quanto si tratta di documentazione per la prima volta prodotta in appello e non indispensabile ai fini della decisione). Con riguardo all'appellata, invece, dall'analisi della documentazione reddituale agli atti risulta la percezione di un reddito mensile pari a circa 3.348,00 euro, che si compone della pensione personale percepita nella misura di euro 1.900,00 circa e della quota del 35% della pensione di reversibilità pari ad euro 1.848,00, cui sottrae un importo pari ad euro 400,00 mensili a titolo di mutuo. Ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite, non può, infine, prescindersi dalla valutazione dell'entità dell'assegno divorzile, in vita liquidato dal de cuius all'appellata a seguito del divorzio. È vero che, come affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, l'assegno divorzile non costituisce un limite legale alla quota di pensione di reversibilità attribuibile all'ex coniuge, tuttavia, è necessario garantire una coerenza e omogeneità nella ratio solidaristica assolta prima dall'assegno divorzile e, successivamente, dalla quota di pensione di reversibilità spettante dopo la morte del de cuius. In particolare, si deve considerare che la pensione di reversibilità, pur assolvendo a una funzione solidaristica, non può essere utilizzata per garantire al coniuge divorziato un tenore di vita superiore a quello goduto in costanza di assegno divorzile. L'assegno riconosciuto deve quindi essere proporzionato e rispettare l'equilibrio tra le posizioni dei soggetti coinvolti. Nel caso di specie, l'appellata percepiva un assegno divorzile pari ad euro 250,00 mensili, mentre il Giudice di primo grado ha riconosciuto in suo favore una quota del 35% della pensione di reversibilità, corrispondente a circa 1.848,00 euro lordi mensili. Ne deriva che, in conseguenza della morte dell'ex marito, la beneficiaria si trova in una situazione economica notevolmente migliorata rispetto a quella precedente, con un assegno di reversibilità ben superiore all'originario assegno divorzile. Alla luce di quanto sopra, appare pertanto corretto procedere ad una rimodulazione della percentuale della pensione di reversibilità assegnata alla prima coniuge, riducendola al 20% (pari ad euro 1056,50 lordi circa), destinando la restante quota dell'80% alla coniuge superstite (pari ad euro 4.225,60 lordi circa), in modo da garantire un equilibrio sostanziale e una ripartizione proporzionata del beneficio tra le parti. 10. Le spese di lite, visto l'articolo 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellata e liquidate come in parte dispositiva. P.Q.M. La Corte di Appello di Palermo Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, in riforma della sentenza n. 5566/2024, resa dal Tribunale di (omissis) in data 12 novembre 2024, appellata da (omissis) nei confronti di (omissis) ridetermina la quota del trattamento pensionistico di reversibilità spettante all'ex coniuge (omissis) nel 20%; condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.473,00, oltre spese generali, IVA e Cap.