Consecuzione fra amministrazione giudiziaria e straordinaria: riflessi sulla prededucibilità

La prededucibilità di un credito è un elemento processuale e rimane confinata entro il perimetro della procedura in cui viene a maturare. Laddove riconosciuta nell’ambito di un’amministrazione giudiziaria ex d.lgs. n. 159/2011, la stessa non trova automatico riconoscimento nell’ambito di una successiva procedura di amministrazione straordinaria – in assenza di espressa dichiarazione del commissario – non essendovi fra di esse consecuzione; ciò in quanto sono differenti le finalità delle due procedure.

La domanda giudiziale L'Istituto di credito ricorrente chiedeva ammettersi al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria, in via di prededuzione, il credito derivante da saldo debitorio acceso dall'amministratore giudiziario che era stato autorizzato ex articolo 56 D.Lgs. 159/2011 al subentro nelle linee di credito in essere con la banca istante. Il predetto credito veniva tuttavia ammesso al rango chirografario, essendo il rapporto ed il credito sorti anteriormente all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria. La Banca proponeva opposizione, rigettata dal Tribunale di Catania, con decreto del 24/01/2020, sulla scorta dei seguenti rilievi: i) il credito azionato dalla Banca non era sorto nel corso della procedura di amministrazione straordinaria; ii) solo l'espressa volontà manifestata dal commissario straordinario di voler subentrare nel contratto attribuisce al contraente in bonis il diritto di essere soddisfatto in prededuzione anche per le prestazioni effettuate prima dell'apertura della procedura concorsuale e, nel caso di specie, non era intervenuta alcuna esplicita dichiarazione in questo senso da parte del commissario straordinario; iii) non è stata inserita nel D.Lgs. 270/1999 alcuna norma di carattere generale che valorizzi l'eventuale utilità che la procedura possa aver tratto da rapporti contrattuali sorti in data antecedente alla sua apertura; iv) la possibilità di riconoscere la prededucibilità al credito sorto in altra precedente procedura volta alla soluzione della crisi di impresa non era nella fattispecie praticabile in quanto l'amministrazione giudiziaria, disciplinata dagli articolo 34 e segg. D.Lgs. 159/2011, mira esclusivamente a consentire una gestione dell'attività imprenditoriale scevra da influenze di organizzazioni criminali; v) le disposizioni del D.Lgs. 159/2011 che fanno riferimento al credito prededucibile sono strutturate per essere applicate nell'ambito del procedimento di prevenzione e non al fuori di esso. Il giudizio di legittimità La Banca impugnava avanti alla Suprema Corte il predetto decreto, articolando quattro motivi di gravame: i) violazione e falsa applicazione dell'articolo 52 D.Lgs. 270/99 e 111, comma 2, L.Fall. per avere il Tribunale errato nell'aver escluso l'applicazione alla procedura di amministrazione straordinaria della disciplina della prededuzione prevista dall'articolo 111 L.Fall., disposizione espressamente richiamata dall'articolo 67, comma 2, D.Lgs. 270/1999; ii) violazione e falsa applicazione degli articolo 54 D.Lgs. 159/2011 e 111 L.Fall., in relazione all'art 360, comma 1 n. 3, c.p.c., sul presupposto che i crediti riconosciuti prededucibili nell'ambito delle misure di prevenzione conservino tale prerogativa anche nella successiva ed eventuale procedura fallimentare; iii) violazione e falsa applicazione dell'articolo 54 D.Lgs. 159/2011 e 111 L.Fall., in relazione all'articolo360, comma 1, c.p.c., sul presupposto che in tema di prededuzione la procedura del “Codice Antimafia” sarebbe retta dalle stesse norme delle procedure concorsuali fallimentari ed affini; iv) violazione e falsa applicazione degli articolo 1, comma 1 bis, d.l. 134/ 2008, 50 e 51, D.Lgs. 270/99, e 111, comma 2, L.Fall., in relazione all'articolo 360, comma 1 n. 3, c.p.c., per avere il Tribunale negato la prededucibilità del credito della banca in ragione della mancata esplicita dichiarazione di subentro nel contratto da parte del commissario straordinario, che afferma non essere all'uopo necessario. La consecuzione fra le procedure quale presupposto per la prededucibilità del credito La Suprema Corte ha ritenuto di accorpare la trattazione dei primi tre motivi di gravame, in quanto tutti sostanzialmente afferenti al tema della consecuzione fra le due procedure in commento. Rilevava la Corte come fosse applicabile nel caso di specie il principio espresso dalla sentenza Cassazione civile, sez. I, 24/12/2024, n. 34266, laddove si affermava che il fenomeno della consecuzione delle procedure non è configurabile, stante la diversità di presupposti, destinatari e finalità, tra procedimento di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011 (amministrazione giudiziaria) e la procedura di amministrazione straordinaria (nella specie, disposta ex D.L. n.347 del 2003). In particolare, appunto, le finalità delle due procedure sono ontologicamente differenti: la prima tende a sottrarre i patrimoni illecitamente accumulati dalla disponibilità dei soggetti interessati dalla misura ed è improntata ad una logica conservativa dei beni, in attesa dell'emanazione del provvedimento ablativo finale disponente confisca, la seconda è destinata a regolamentare l'insolvenza dell'imprenditore di grandi dimensioni. A ciò deve poi aggiungersi che, se è vero che gli articolo 54,56 e 61 D.Lgs. n. 159 del 2011 ricalcano la disciplina contenuta negli articolo 72 e 111 L.Fall. sulla prededuzione e gli effetti del subentro del curatore nei contratti in corso, tuttavia il carattere prededucibile di un credito non ha valenza sostanziale ma è un elemento processuale, con la conseguenza che tale connotazione del credito rimane confinata entro il perimetro della procedura in cui viene a maturare. Col che, in assenza di consecutio – per le ragioni di cui s'è detto – non può esservi riconoscimento automatico della prededuzione riconosciuta nella procedura anteriore. La necessità della dichiarazione del commissario In ordine al quarto motivo, la Suprema Corte pone l'accento sul disposto dell'articolo 1 bis l. 27 ottobre 2008, n. 166 (di conversione, con modificazioni, del d.l. 28 agosto 2008, n. 134), il quale ha affermato in via espressa il principio secondo il quale l'articolo 50 D.Lgs. 270/1999 va interpretato nel senso che il contratto ineseguito o parzialmente eseguito prosegue ope legis e continua ad avere esecuzione sia dopo la dichiarazione d'insolvenza, sia a seguito dell'apertura dell'amministrazione straordinaria; cionondimeno, un subingresso della procedura nel contratto può però configurarsi solamente in presenza di una espressa manifestazione resa dall'organo della procedura (cfr. anche Cass. 3193/2016 ,1195/2018, 19146/2022 e 23889/2023). Tale disciplina si discosta da quella fallimentare (che prevede la sospensione ex lege del rapporto finché il curatore non decida di subentravi o di sciogliersene)  a causa della difforme natura del fallimento e dell'amministrazione straordinaria: strettamente liquidatoria e satisfattiva, nel primo caso; recuperatoria e comunque conservativa nel secondo, da attuarsi attraverso la continuazione dell'attività d'impresa sub specie di prosecuzione finalizzata alla cessione (articolo 27, comma 2, lett. a) e/o di ristrutturazione volta al risanamento (articolo 27, comma 2, lett. b). Nella fattispecie in esame la Corte ha pertanto dato continuità alla pronuncia del Tribunale, che ha escluso la prededuzione avendo accertato che il credito della banca ricorrente era interamente maturato in epoca anteriore all'apertura della procedura concorsuale e che il subentro nel contratto di conto corrente non era stato esplicitamente manifestato dal commissario.

Presidente Terrusi - Relatore Crolla Fatti di causa 1. Il Credito Siciliano (successivamente incorporato in Credito Valtellinese Spa) con domanda presentata in data 19/1/2018 chiese che fosse ammesso allo stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria Tiburtina scarl (di seguito indicata semplicemente Procedura ), in prededuzione, il credito di Euro 3.138.254,99 derivante da saldo debitorio del c/c 9121939 acceso dall'amministratore giudiziario che era stato autorizzato ex articolo 56 D.Lgs. 59/2011 al subentro nelle linee di credito in essere con la banca istante. 2. Il Giudice Delegato, ammise il credito nella misura richiesta ma in chirografo, anziché in prededuzione, essendo il rapporto ed il credito sorti anteriormente all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria. 3. Il Tribunale di Catania, con decreto del 24/01/2020, rigettava l'opposizione. 3.1 Queste le argomentazioni poste a sostegno della decisione del Collegio etneo: i) il credito azionato dalla Banca non era sorto nel corso della procedura di amministrazione straordinaria; ii) solo l'espressa volontà manifestata dal commissario straordinario di voler subentrare nel contratto attribuisce al contraente in bonis il diritto di essere soddisfatto in prededuzione anche per le prestazioni effettuate prima dell'apertura della procedura concorsuale e, nel caso di specie, non era intervenuta alcuna esplicita dichiarazione del commissario straordinario di subentro nel contratto concluso in precedenza dalle parti; iii) non è stata inserita nel D.Lgs. 270/1999 alcuna norma di carattere generale che valorizzi l'eventuale utilità che la procedura possa aver tratto da rapporti contrattuali sorti in data antecedente alla sua apertura; iv) la possibilità di riconoscere la prededucibilità al credito sorto in altra precedente procedura volta alla soluzione della crisi di impresa non era nella fattispecie praticabile in quanto l'amministrazione giudiziaria, disciplinata dagli articolo 34 e segg. D.Lgs. 159/2011, mira non a sollevare l'impresa dallo stato di crisi o di insolvenza ma a consentire una gestione dell'attività imprenditoriale scevra da influenze di organizzazioni criminali; v) le disposizioni del D.Lgs. 159/2011 che fanno riferimento al credito prededucibile sono strutturate per essere applicate nell'ambito del procedimento di prevenzione e non fuori da questo. 4. Credito Valtellinese Spa ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato a quattro motivi, illustrati con memoria; la Procedura non ha svolto difese.   Ragioni della decisione 1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 52 D.Lgs. 270/99 e 111, comma 2, L.Fall. per avere il Tribunale errato nell'aver escluso l'applicazione alla procedura di amministrazione straordinaria della disciplina della prededuzione prevista dall'articolo 111 L.Fall., disposizione espressamente richiamata dall'articolo 67, comma 2, D.Lgs. 270/1999. 1.1 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli articolo 54 D.Lgs. 159/2011 e 111 L.Fall., in relazione all'art 360, comma 1 n. 3, c.p.c., : si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, i crediti riconosciuti prededuttivi nella procedura delle misure di prevenzione conservano tale prerogativa anche nella successiva ed eventuale procedura fallimentare : opinare in senso contrario significherebbe privare di qualsiasi tutela i contraenti dell'impresa assoggettata a misura penale ; l'obiettivo della misura antimafia non è solo quello di sottrarre le imprese al controllo mafioso ma anche quello di conservare la funzionalità, i valori e gli asset proprio come avviene nel concordato con continuità aziendale. 1.2 Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell'articolo 54 D.Lgs. 159/2011 e 111 L.Fall., in relazione all'articolo360, comma 1, c.p.c.: si ascrive al Tribunale di non aver considerato che in tema di prededuzione la procedura del Codice Antimafia è retta dalle stesse norme delle procedure concorsuali fallimentari ed affini sicché vi è un rapporto di contiguità e consecuzione tra i sequestri e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese. 1.3 Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 1, comma 1 bis, D.L. 134/ 2008, 50 e 51, D.Lgs. 270/99, e 111, comma 2, L.Fall., in relazione all'articolo 360, comma 1 n. 3, c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente negato la prededucibilità del credito della banca in ragione della mancata esplicita dichiarazione di subentro nel contratto da parte del commissario straordinario essendo invece tale circostanza irrilevante in ragione della prosecuzione ex lege del rapporto e della necessità di assicurare la tutela del contraente anche in assenza della formale e definitiva scelta degli organi dell'amministrazione straordinaria. 2 I primo, il secondo e il terzo motivo, suscettibili di esame congiunto in quanto investono la questione inerente la consecuzione tra la procedura di amministrazione giudiziaria delle imprese sottoposte alle misure di prevenzione antimafia, ai sensi D.Lgs. 159/2011, e quella di amministrazione straordinaria, sono infondati. 2.1 Al riguardo questa Corte (cfr. Cass, nr. 34266/2024) ha affermato il seguente principio cui va data continuità Il fenomeno della consecuzione delle procedure non è configurabile, stante la diversità di presupposti, destinatari e finalità, tra procedimento di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011 (amministrazione giudiziaria) e la procedura di amministrazione straordinaria (nella specie, disposta ex D.L. n.347 del 2003) . 2.2 Il nucleo argomentativo della pronuncia è il seguente: è vero che le norme 54, 56 e 61 D.Lgs. n. 159 del 2011 ricalcano la disciplina contenuta negli articolo 72 e 111 L.Fall. sulla prededuzione e gli effetti del subentro del curatore nei contratti in corso, tuttavia il carattere prededucibile di un credito non ha valenza sostanziale ma è un elemento processuale, con la conseguenza che tale connotazione del credito rimane confinata entro il perimetro della procedura in cui viene a maturare. Né può parlarsi di consecuzione tra la procedura dell'amministrazione giudiziaria e l'amministrazione straordinaria perché (come correttamente rimarcato dal Tribunale) diverse sono le finalità delle due procedure, la prima tende a sottrarre i patrimoni illecitamente accumulati dalla disponibilità di determinati soggetti a procedura ed è improntata ad una logica conservativa dei beni, in attesa dell'emanazione del provvedimento ablativo finale disponente confisca, la seconda è destinata a regolamentare l'insolvenza dell'imprenditore di grandi dimensioni. 3 Neppure il quarto motivo merita accoglimento. 3.1 Giova ricordare che il D.Lgs. n. 270 del 1999, articolo 50 dispone che 1. Salvo quanto previsto dal comma 4, il commissario straordinario può sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria. 2. Fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione. 3. Dopo che è stata autorizzata l'esecuzione del programma, l'altro contraente può intimare per iscritto al commissario straordinario di far conoscere le proprie determinazioni nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'intimazione, decorso il quale il contratto si intende sciolto. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano: a) ai contratti di lavoro subordinato, in rapporto ai quali restano ferme le disposizioni vigenti; b) se sottoposto ad amministrazione straordinaria è il locatore, ai contratti di locazione di immobili, nei quali il commissario straordinario subentra, salvo patto contrario . La L. 27 ottobre 2008, n. 166, articolo 1-bis (di conversione, con modificazioni, del D.L. 28 agosto 2008, n. 134), ha sancito che La disposizione di cui al D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, articolo 50, comma 2 va interpretata nel senso che l'esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dai contratti di cui al medesimo articolo, che rimane impregiudicata, né comportano, fino all'espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario dal D.Lgs. n. 270 del 1999, articolo 51, commi 1 e 2 . 3.2 Si afferma, quindi, la regola per cui il contratto ineseguito o parzialmente eseguito prosegue ope legis e continua ad avere esecuzione sia dopo la dichiarazione d'insolvenza, sia a seguito dell'apertura dell'amministrazione straordinaria; al commissario viene attribuito il potere di sciogliersi in ogni momento dal contratto, ma, finché una simile facoltà non viene esercitata, quest'ultimo continua dunque ad avere esecuzione: un subingresso della procedura nel contratto può configurarsi, pertanto, solamente in presenza di una espressa manifestazione resa dall'organo della procedura. Risulta di tutta evidenza come una simile disciplina si diversifichi in maniera sensibile da quella fallimentare attualmente in vigore che prevede la sospensione ex lege del rapporto finché il curatore non decida di subentravi o di sciogliersene. Le ragioni di tale diversità di trattamento risiedono nella difforme natura del fallimento e dell'amministrazione straordinaria: strettamente liquidatoria e satisfattiva, nel primo caso; recuperatoria e comunque conservativa nel secondo, da attuarsi attraverso la continuazione dell'attività d'impresa sub specie di prosecuzione finalizzata alla cessione (articolo 27, comma 2, lett. a) e/o di ristrutturazione volta al risanamento (articolo 27, comma 2, lett. b). 3.3 La giurisprudenza di questa Suprema Corte è ferma nel ritenere che la prosecuzione di una precedente somministrazione dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza deve essere accompagnata da un'espressa dichiarazione di subentro da parte del commissario (Cfr. Cass. 3193/2016 ,1195/201819146/2022 e 23889/2023), la sola che consente il pagamento in prededuzione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni eseguite prima dell'apertura della procedura; quelli invece maturati successivamente, vanno pagati in prededuzione ai sensi del D.Lgs. n. 270 del 1999, articolo 52 a tenore del quale i crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione a norma della L.Fall., articolo 111, comma 1, n. 1) anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria . 2.3 Nella fattispecie in esame il Tribunale ha accertato che il credito della banca ricorrente era interamente maturato prima dell'apertura della procedura concorsuale e il subentro nel contratto di conto corrente non era stato esplicitamente manifestato dal commissario. 2.4 La ricorrente non ha contestato tali circostanze, precisando che il credito di Euro 3.138.514,99, derivava dal saldo debitorio al 20/6/2017 e limitandosi ad affermare che le linee di credito erano a disposizione dell'amministrazione straordinaria. In conclusione il ricorso va rigettato. Nulla è da statuire sulle spese non avendo la Procedura svolto difese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'articolo13, comma 1 quater del D.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.