La Cassazione conferma che nel pubblico impiego contrattualizzato lo straordinario va retribuito se svolto con il consenso, anche non formale, del datore. Rilevante la prova testimoniale, irrilevante la mancanza di sistemi automatici.
Fatti di causa: il contenzioso sull'orario di lavoro e le condizioni di impiego Nel giudizio deciso con l'ordinanza n. 19197 del 2025, la Corte di Cassazione si pronuncia su un caso riguardante la retribuibilità del lavoro straordinario prestato da un dipendente a tempo indeterminato di un ente pubblico regionale, inquadrato come operaio specializzato. Il lavoratore, dipendente a tempo indeterminato di un ente pubblico regionale, aveva agito in giudizio chiedendo l'accertamento dell'inadempimento datoriale e la conseguente condanna al pagamento di più voci retributive: la remunerazione per venti minuti al giorno di straordinario tra il 2015 e il 2020, il rimborso delle spese e del tempo impiegato per il tragitto casa-lavoro, e infine un risarcimento per la mancata messa a disposizione di acqua potabile, servizi igienici e locali da adibire a spogliatoio. Il Primo grado e la decisione della Corte d'Appello Il Tribunale adito in primo grado aveva rigettato tutte le richieste, ma la Corte d'Appello aveva riformato parzialmente la sentenza, accogliendo la domanda relativa al lavoro straordinario. In particolare, sulla base di una testimonianza e dei conteggi del consulente tecnico d'ufficio, ha ritenuto dimostrato lo svolgimento costante di venti minuti giornalieri di prestazione eccedente l'orario contrattuale, impartita da superiori che agivano per conto della sede centrale. La Corte ha quindi liquidato la somma dovuta, rigettando però le altre domande del lavoratore, ritenute non sufficientemente documentate o giuridicamente non fondate. Il giudice di secondo grado ha: accertato lo svolgimento dello straordinario sulla base di prova testimoniale e dei conteggi non contestati del CTU; ritenuto non provata la mancata disponibilità di acqua, servizi igienici e rifugi idonei; escluso il diritto all'indennità chilometrica per i tragitti casa-lavoro. L'ente ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi. l'erronea qualificazione del rapporto come contrattualizzato, con applicazione indebita del CCNL privatistico; l'inammissibilità della retribuzione dello straordinario in assenza di preventiva autorizzazione e di sistemi automatici di rilevazione presenze; l'abrogazione normativa dell'indennità di percorrenza chilometrica. Il ricorso per Cassazione Contro tale decisione l'ente ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: violazione della normativa sul pubblico impiego (d.lgs. 165/2001 e articolo 97 Cost.), per avere la Corte territoriale applicato la contrattazione privatistica (CCNL forestali e CIRL), in luogo della disciplina pubblicistica; violazione dell'articolo 3, comma 83, L. 244/2007, che impedirebbe il pagamento dello straordinario in assenza di autorizzazione formale e di strumenti automatici di rilevazione presenze; errata applicazione dell'articolo 6, comma 12, L. 122/2010, in materia di indennità chilometrica, ritenuta abrogata per le pubbliche amministrazioni. Con il primo motivo, ha contestato l'applicazione della contrattazione collettiva privatistica, affermando che, trattandosi di ente pubblico non economico, il rapporto avrebbe dovuto soggiacere alla disciplina pubblicistica del d.lgs. n. 165/2001. Con il secondo motivo, ha sostenuto che lo straordinario non poteva essere retribuito in assenza di autorizzazione espressa e sistemi automatici di rilevazione delle presenze, come previsto dalla normativa vigente. Infine, con il terzo motivo ha lamentato l'errata valutazione delle norme in materia di indennità chilometrica, a suo dire abrogate per le amministrazioni pubbliche. La decisione della Cassazione La Suprema Corte con l'ordinanza n. 19197/2025 ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la pronuncia di merito. Nel dettaglio, ha rigettato tutti i motivi, ritenendo infondati i primi due e inammissibile il terzo. Quanto alla natura del rapporto, i giudici di legittimità hanno confermato che il personale operaio dell'ente è correttamente inquadrato nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori idraulico-forestali e idraulico-agrari. Tale inquadramento è previsto dall'articolo 12 della legge regionale Puglia n. 3 del 2010 e trova conferma anche nella normativa nazionale successiva, che ammette l'applicazione di contratti di diritto privato a personale impiegato in attività tecniche di tipo agricolo e forestale, anche se alle dipendenze di enti pubblici. La Corte, inoltre, ha ricordato che l'ARIF, per effetto dell'articolo 12 L.R. Puglia n. 3/2010, è tenuta ad applicare ai propri operai il CCNL per addetti ai lavori idraulico-forestali e idraulico-agrari. Tale previsione è coerente con la normativa nazionale e con la tradizione legislativa (L. 124/1985, L. 205/1962) che prevede l'assunzione di operai pubblici con contratti di diritto privato. In particolare, il D.L. 120/2021, articolo 7-bis, stabilisce che agli addetti a lavori agricoli e forestali assunti da PA con contratti privatistici si applicano i relativi CCNL, pur nel rispetto dei limiti di spesa pubblica. La disposizione integra il sistema, allineando tali rapporti al modello contrattualizzato del d.lgs. 165/2001. La Corte ha precisato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto alla retribuzione dello straordinario sussiste se vi è una autorizzazione, anche tacita, da parte del datore. Non è necessario che essa sia formale o preventiva, né che sussistano strumenti automatici di rilevazione presenze. Secondo il principio di diritto enunciato, il compenso è dovuto «se il lavoro è eseguito con il consenso, anche implicito, del datore o di chi può conformarne la prestazione, a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto dei vincoli sulla spesa pubblica». Nel caso concreto, tale consenso risultava dalle direttive impartite dai superiori e dalla testimonianza raccolta. La Cassazione ha richiamato numerose pronunce conformi (Cass. nn. 4248, 4984, 4985, 6998 e 6999 del 2025), che attribuiscono rilievo alla volontà del datore di lavoro, ancorché espressa in forma non rituale. La mancata attivazione dei sistemi di rilevazione automatica, richiesta dall'articolo 3, comma 83, legge n. 244/2007, non preclude il riconoscimento del diritto, in quanto detta norma rileva solo ai fini interni di regolarità contabile e responsabilità amministrativa. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto non coglie il decisum. La Corte territoriale, infatti, aveva già rigettato la domanda del lavoratore relativa al rimborso per il tragitto casa-lavoro. Non vi era dunque alcuna statuizione sfavorevole da impugnare sul punto. Conclusioni e principio affermato Con riferimento al lavoro straordinario, la Corte ha ribadito un orientamento ormai consolidato secondo cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, la remunerazione delle prestazioni eccedenti l'orario ordinario richiede l'autorizzazione datoriale, ma questa può risultare anche implicitamente, ad esempio da ordini impartiti da soggetti titolati o da comportamenti concludenti. Non è pertanto indispensabile una formale autorizzazione scritta, né l'attivazione di sistemi automatici di rilevazione delle presenze. La prova dello straordinario può essere fornita anche per testimoni, e la sua retribuzione, se coerente con la volontà datoriale, è dovuta a prescindere dai vincoli di spesa o da eventuali carenze procedurali, che semmai incidono sulla responsabilità amministrativa dei funzionari, ma non pregiudicano il diritto del lavoratore. In questo contesto, la Corte ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'Appello, che aveva accertato, Sulla base della testimonianza raccolta, l'effettivo svolgimento del lavoro straordinario, prestato in esecuzione di ordini riconducibili alla sede centrale dell'ente. Tale circostanza è stata considerata sufficiente a configurare un'autorizzazione implicita, idonea a fondare il diritto alla relativa retribuzione, ai sensi dell'articolo 2126 cod. civ. e dell'articolo 36 Cost. In conclusione, quindi, la Corte rigetta il ricorso, confermando la sentenza impugnata ed enunciando il seguente principio di diritto: «il lavoratore ha diritto al pagamento del lavoro straordinario se eseguito con il consenso, anche implicito, del datore, a prescindere da autorizzazioni formali o sistemi automatici di rilevazione».
Presidente Marotta – Relatore Buconi Fatto 1. No.Ma., dipendente di ARIF Puglia dal 17 maggio 2010 con la qualifica di operaio specializzato inquadrato nel IV livello del CCNL di settore, ha chiesto al Tribunale di Foggia di accertare l'inadempimento della datrice di lavoro e la condanna della stessa al pagamento, per il periodo da febbraio 2015 a giugno 2020, della somma di Euro 21.642,02 a titolo delle ore spese per il tragitto casa-lavoro e viceversa, della retribuzione per 20 minuti di lavoro straordinario per giornata lavorativa, oltre al risarcimento del danno o di indennità per la mancata messa a disposizione di acqua potabile, servizi igienici e rifugio a uso spogliatoio, determinati in Euro 1000,00 per ogni anno di lavoro dal 2015 in poi. 2. Il Tribunale di Foggia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1776/2022, ha rigettato tali domande. 3. No.Ma. ha proposto appello, lamentando l'omessa pronuncia sulle domande di riconoscimento del lavoro straordinario di 20 minuti in più al giorno e di risarcimento dei danni per la mancata messa a disposizione di acqua potabile, servizi igienici e di un adeguato rifugio a uso spogliatoio. 4. La Corte d'Appello di Bari con sentenza n. 976/2024 ha ritenuto fondata la censura riguardante l'omessa pronuncia sulle domande di riconoscimento del lavoro straordinario e di risarcimento danni per la mancata messa a disposizione di acqua potabile, di igienici di un adeguato rifugio a uso spogliatoio ed ha condannato ARIF Puglia al pagamento della somma di Euro 3618,60 a titolo di remunerazione per il lavoro straordinario svolto da febbraio 2015 a giugno 2020, oltre accessori in favore del No.Ma. 5. Il giudice di appello ha rilevato che dalle dichiarazioni del teste escusso era emerso che la direttiva riguardante il prolungamento dell'orario di lavoro era stata impartita dal referente degli operai, che a sua volta aveva ricevuto ordini da Foggia, sulla base delle direttive della sede di Bari. 6. All'esito della prova testimoniale ha pertanto ritenuto dimostrato lo svolgimento, da parte del No.Ma., di 20 minuti di lavoro straordinario per l'intero periodo oggetto di causa, ed ha liquidato la retribuzione per il lavoro straordinario sulla base dei conteggi del CTU, non contestati in modo specifico. 7. Ha rilevato il difetto di allegazione e di prova in ordine all'omessa fornitura di acqua potabile e servizi igienici riguardanti la postazione fissa della Foresta Umbra o i cantieri forestali a cui erano riferite le deduzioni del No.Ma. 8. Ha infine ritenuto infondate le censure mosse dal No.Ma. alle statuizioni di rigetto della domanda di remunerazione delle ore impiegate giornalmente per recarsi da casa al lavoro e viceversa. 9. L'ARIF ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. 10. No.Ma. non ha svolto difese. Diritto 1. Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165/2001 e della legge regionale Puglia n. 3/2010, dell'articolo 3, comma 83, legge n. 244/2007 e dell'articolo 97 Cost. Evidenzia che l'ARIF è un ente pubblico non economico che soggiace alla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 165/2001. Addebita alla Corte territoriale di non avere riconosciuto il carattere pubblicistico del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e di avere erroneamente ritenuto applicabili gli articolo 9 e 50 del CCNL forestali e dell'articolo 12 CIRL, contrastanti con gli articolo 3 e 83 della legge n. 244/2007. 2. Il motivo è infondato, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (ordinanze prese in decisione all'adunanza camerale del 18.6.2024 (da Cass. 23716/2024 a Cass. n. 23894/2024). Si è infatti chiarito che il rapporto di lavoro relativo al personale operaio dell'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF), che ai sensi dell'articolo 12, comma 3, L.R. Puglia n. 3 del 2010, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. In particolare, per quanto qui rileva, per le attività irrigue e forestali, sin dalla sua istituzione, l'ARIF si avvale, a termini della L.R., articolo 12: a) degli operai di ruolo e degli operai e impiegati a tempo indeterminato alle dipendenze della Regione Puglia, già addetti alle attività forestali e irrigue, che transitano alle dipendenze dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 (...) b) degli operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della Regione Puglia per lo svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite all'Agenzia (...) . L'articolo 12, cit., al comma 3, prevedeva che: Al personale operaio dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativoprevidenziale (...). Al restante personale dell'Agenzia, ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento della natura giuridica dell'Agenzia e al comma 4 che: In sede di primo inquadramento nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, gli operai irrigui a tempo indeterminato di cui al comma 2, lettera a), e gli operai irrigui a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), sono inquadrati secondo quanto stabilito nella tabella di equiparazione. Nulla è modificato per gli operai forestali di cui al comma 2, lettera b), rispetto agli inquadramenti già in atto presso la Regione Puglia . Il citato comma 5 dell'articolo 12 cit. ha previsto che Sino alla definizione della dotazione organica, gli operai di ruolo della Regione Puglia transitati alle dipendenze dell'Agenzia ai sensi del comma 2, lettera a), sono inquadrati, a domanda, nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale . Si è inoltre rammentato che l'applicazione della contrattazione collettiva del settore privato agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti delle pubbliche amministrazioni affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed era stato stabilito che Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento (Cass. n. 6193/2023). Tale disciplina si è posta in continuità con le previsioni della legge n. 205 del 1962, che già in precedenza aveva consentito all'amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato (Cass. S.U. nn. 3465/1998 e 24670/2009). A seguito del trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni, anche queste ultime si sono dotate di normative analoghe; rientra tra queste la legge regionale Puglia n. 3 del 2010, istitutiva della Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali , ed in particolare l'articolo 12, comma 3 già citato. Anche a livello nazionale è stata più di recente, e in termini ben più ampi, ribadita la tradizionale possibilità di ricondurre questo settore del lavoro pubblico alla contrattazione collettiva privatistica con l'articolo 7-bis, del D.L. n. 120 del 2021, convertito dalla legge n. 155 del 2021, il quale ha previsto: per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni . Si è dunque evidenziato che tale disposizione, con il riferimento ai vincoli di spesa e integrando la compagine datoriale in ambito sindacale con un rappresentante degli enti pubblici di riferimento, si è fatta carico di allineare il modello, pur nella sua confermata specificità, a quello generale proprio del D.Lgs. n. 165 del 2001. 3. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione dell'articolo 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto inapplicabile l'articolo 83, comma 3, legge n. 244/2007, norma imperativa che prevale su ogni altra norma di carattere contrattuale. Sostiene che in assenza di strumenti di rilevazione automatica delle presenze non poteva essere riconosciuto il pagamento del lavoro straordinario; aggiunge che lo strumento del riposo compensativo permette al lavoratore il recupero di quanto effettivamente maturato lavoratore, e all'Amministrazione di evitare esborsi non consentiti. Evidenzia che lo straordinario non può essere retribuito in assenza di una formale preventiva autorizzazione, o di un'autorizzazione ex post, qualora lo svolgimento della prestazione sia dovuto ad eccezionali ed improcrastinabili esigenze di servizio, presupposti insussistenti nel caso di specie. 4. Il motivo è infondato, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 4248/2025; Cass. n. 4984/2025; Cass. n. 4985/2025; Cass. n. 6998/2025; Cass. n. 6999/2025). Questa Corte ha da tempo affermato che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto presuppone, di necessità, la previa autorizzazione dell'amministrazione, poiché essa implica la valutazione della sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che impongono il ricorso a tali prestazioni e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio (Cass., Sez. L, n. 2509 del 31 gennaio 2017). In tempi più recenti questa Corte in tema di lavoro straordinario nel pubblico impiego privatizzato ha precisato che il disposto dell'articolo 2126 cod. civ. non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedono autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, è stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, dovendosi dare la prevalenza alla necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell'articolo 36 Cost. (Cass., Sez. L, n. 17912 del 28 giugno 2024). Ciò perché, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto, che presuppone la previa autorizzazione dell'amministrazione, spetta al lavoratore anche laddove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l'articolo 2108 cod. civ., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, interpretato alla luce degli articolo 2 e 40 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell'articolo 97 Cost., prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario se debitamente autorizzato e che, dunque, rispetto ai vincoli previsti dalla disciplina collettiva, la presenza dell'autorizzazione è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'articolo 2126 cod. civ. (Cass., Sez. L, n. 23506 del 27 luglio 2022). Dalla giurisprudenza menzionata, emerge come nel pubblico impiego contrattualizzato l'autorizzazione della P.A. sia necessaria perché il dipendente possa essere retribuito per il lavoro straordinario. L'articolo 3, comma 83, della legge n. 244 del 2007 prescrive che Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze . Peraltro si evidenzia che la giurisprudenza è ormai orientata nel senso che, in tema di pubblico impiego privatizzato, il riconoscimento del diritto a prestazioni aggiuntive ai sensi dell'articolo 1 D.L. n. 402 del 2001, conv., con mod., dalla legge n. 1 del 2002 è subordinato al ricorrere dei presupposti dell'autorizzazione regionale, della presenza in capo ai lavoratori di requisiti soggettivi e della determinazione tariffaria; tuttavia, pur in mancanza dei menzionati presupposti, l'attività lavorativa oltre il debito orario comporta il diritto al compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, purché sussista il consenso datoriale che, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'articolo 2126 cod. civ., in relazione all'articolo 2108 cod. civ., a nulla rilevando il superamento dei limiti e delle regole riguardanti la spesa pubblica, che determina, però, la responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione (Cass., Sez. L, n. 18063 del 23 giugno 2023). Ciò è confermato dalla giurisprudenza per la quale, in tema di pubblico impiego privatizzato, il disposto dell'articolo 2126 cod. civ. non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedono autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, è stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, dovendosi dare la prevalenza alla necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell'articolo 36 Cost. (Cass., Sez. L, n. 17912 del 28 giugno 2024). Si è dunque chiarito che il lavoro straordinario va pagato, purché vi sia un consenso del datore di lavoro, anche se prestato in maniera non formalmente corretta. L'eventuale violazione di normativa concernente la regolarità della richiesta o i limiti di spesa pubblica si può tradurre in una responsabilità contabile di chi lo straordinario abbia consentito, ma non in un danno per il lavoratore che la sua prestazione abbia reso. Si è dunque chiarito che l'eventuale mancato rispetto del disposto dell'articolo 3, comma 83, della legge n. 244 del 2007 non assume rilievo, così come la prova del lavoro straordinario poteva ben essere data a mezzo testi. Questa Corte ha dunque affermato i seguenti principi di diritto: In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore ha diritto al pagamento della prestazione resa per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, ove sia eseguita con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro o di chi abbia il potere di conformare la relativa prestazione e, comunque, non insciente o prohibente domino o in modo coerente con la volontà del soggetto preposto, a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto dei limiti e delle regole sulla spesa pubblica, che possono incidere, eventualmente, sulla responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione, atteso che tale consenso è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'articolo 2126 cod. civ., in relazione all'articolo 2108 cod. civ. ; In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il dipendente ha diritto al pagamento della prestazione per lavoro straordinario, ove sia resa con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro o di chi abbia il potere di conformarla e, comunque, non insciente o prohibente domino o in modo coerente con la volontà del soggetto preposto, ben potendo l'esecuzione di detta prestazione essere dimostrata anche tramite testi, a prescindere da quanto previsto dall'articolo 3, comma 83, della legge n. 244 del 2007, in base al quale le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze . Nel caso di specie la Corte territoriale ha rilevato che dalla deposizione del teste escusso era emersa la sussistenza di tale autorizzazione. 5. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 163 comma secondo, nn. 3) e 4) cod. proc. civ. e/o falsa applicazione dell'articolo 6, comma 12 legge n. 122/2010, in relazione all'articolo 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Evidenzia che con l'entrata in vigore dell'articolo 6, comma 12, D.L. n. 78/2010, che trova applicazione nei confronti di tutte le Amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ha abrogato tutte le disposizioni che prevedevano il riconoscimento dell'indennità di percorrenza chilometrica. 6. Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie il decisum. La Corte territoriale ha infatti escluso il diritto del No.Ma. al rimborso dell'indennità chilometrica. 7. Il ricorso va pertanto rigettato. 8. Considerato che il No.Ma. non ha svolto attività difensiva, non va adottata alcuna statuizione sulle spese di lite. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dell'obbligo per la parte ricorrente, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.