Abrogazione del delitto di abuso d’ufficio: per la Consulta il Parlamento non ha violato la Costituzione

L’abrogazione del reato di abuso d’ufficio non contrasta con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione; e la Corte Costituzionale non può sindacare la complessiva efficacia del sistema di prevenzione delle condotte abusive dei pubblici agenti risultante da tale abrogazione, sovrapponendo la propria valutazione a quella del legislatore.

Riserva di legge e pronunce con effetti in malam partem La richiesta di dichiarare costituzionalmente illegittimo l'articolo 1, comma 1, lettera b ), della legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha abrogato l' articolo 323 c.p. , allargando il raggio dei comportamenti penalmente irrilevanti dei pubblici funzionari, si scontra con la riserva di legge in materia penale , ex articolo 25 comma 2 Cost. Il principio impedisce alla Corte Costituzionale di creare nuove fattispecie, di estendere quelle esistenti a casi non previsti, di incidere in senso peggiorativo sulla risposta punitiva (sentenza n. 8 del 2022). Discrezionalità politico-criminale ed extrema ratio dell'intervento penale La discrezionalità del legislatore in materia penale deve essere sottoposta a un controllo particolarmente rigoroso da parte della Consulta in relazione alle scelte di incriminazione, in quanto necessariamente limitative dei diritti fondamentali della persona (sentenza n. 46 del 2024). Deve invece essere riconosciuta in termini assai ampi rispetto alle scelte di non punire condotte in precedenza incriminate, pur lesive di interessi meritevoli di tutela, sempre che il legislatore appresti altri strumenti a protezione di tali interessi, alla luce del principio del minimo sacrificio necessario della libertà personale . I vuoti di tutela penale che derivano dall'abolizione del reato sollevano una questione che investe esclusivamente la responsabilità politica del legislatore. La disposizione che abroga l' articolo 323 c.p. non è una norma penale di favore Il principio dell'insindacabilità delle scelte di politica criminale compiute dal legislatore ammette eccezioni, riassunte dalla sentenza n. 37 del 2019, ma il provvedimento contestato non rientra tra queste. In particolare, l'effetto abrogativo non conduce a configurare una norma penale di favore , tale da sottrarre irragionevolmente un determinato sottoinsieme di condotte alla regola della generale rilevanza penale di una più ampia classe di comportamenti, stabilita da una disposizione incriminatrice vigente, sicché non si assiste ad alcuna violazione degli articolo 3 e 97 Cost. Obblighi internazionali e contrasto col diritto penale nazionale La Corte ha ritenuto ammissibili le questioni che i giudici rimettenti avevano formulato con riferimento all' articolo 117, primo comma, Cost. , che subordina l'esercizio della potestà legislativa al rispetto degli obblighi internazionali , tra cui quelli derivanti da convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. Se una convenzione dovesse effettivamente prevedere l'obbligo, per il legislatore nazionale, di prevedere come reato una determinata condotta, la Corte potrebbe dichiarare l'illegittimità della legge che abbia abrogato quel reato, violando l'obbligo assunto dallo Stato in sede internazionale. Come conseguenza della pronuncia della Corte, verrebbe ripristinata la legge in precedenza in vigore. Convenzione di Mérida Sulla base di una interpretazione fedele al testo, la Corte ha escluso che dalla Convenzione di Mérida possa ricavarsi un obbligo internazionale di introdurre il reato di abuso d'ufficio , reato che peraltro non è uniformemente presente in tutti gli ordinamenti penali degli Stati firmatari. La Corte ha altresì escluso l'operatività di una clausola avente a oggetto l'obbligo c.d. di stand still e ha così respinto la richiesta di inferire dalle disposizioni della Convenzione l'esistenza di un divieto internazionale di regresso, volto a impedire agli Stati firmatari un affievolimento delle tutele vigenti al momento della ratifica o successivamente introdotte, da intendere sia come divieto assoluto di abrogare un'incriminazione prevista nell'ordinamento dello Stato firmatario, sia come divieto di abrogare l'incriminazione in assenza di misure compensatorie. Interpretazione della Convenzione e rinvio pregiudiziale alla CGUE Dalla lettura del testo convenzionale si evince che allo Stato è imposto di “adoperarsi” per raggiungere gli obiettivi indicati, senza però alcuna imposizione circa l'adozione di specifici mezzi per la realizzazione degli obiettivi di tutela e senza la fissazione di alcun preciso standard di efficacia dei meccanismi preventivi. Poiché la Corte non nutre alcun dubbio interpretativo sull'assenza di un obbligo di introdurre il reato di abuso di ufficio o di un divieto di abrogare la disposizione incriminatrice eventualmente già prevista nell'ordinamento interno, viene meno il presupposto che giustifica il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea , avente a oggetto l'interpretazione di dette disposizioni. Effetti pratici della pronuncia della Corte Non sussistono più limiti per i giudici di merito ad assumere decisioni di proscioglimento nei giudizi in corso e di revoca delle condanne passate in giudicato, in quanto il fatto dell'abuso d'ufficio non è più previsto dalla legge come reato .