Con la sentenza in esame, la Cassazione affronta il tema della continuazione tra reati omogenei, specificamente in relazione a due episodi di evasione commessi nel medesimo giorno a breve distanza di tempo e caratterizzati dallo stato di tossicodipendenza del ricorrente.
Sul punto, i Giudici ribadiscono che, affinché possa essere riconosciuta la continuazione ai sensi dell'articolo 81 c.p., occorre un'effettiva unicità del disegno criminoso, che deve essere valutata attraverso un concreto esame dei tempi, delle modalità delle violazioni e degli elementi soggettivi che le legano, non essendo sufficiente la mera contiguità temporale tra i fatti né lo stato di tossicodipendenza del reo. Il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale, infatti, è giustificato dall'esistenza di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, così da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose. Il giudice deve pertanto fondare la propria decisione su elementi oggettivi e indiziari che consentano di risalire dal dato fattuale all'aspetto psichico della programmazione criminale. Tra gli indici rivelatori della preordinazione unitaria la giurisprudenza indica: la ridotta distanza cronologica tra i fatti; le concrete modalità delle condotte dalle previsioni incriminatrici; l'omogeneità del bene tutelato; le condizioni di tempo e di luogo delle singole violazioni. Tuttavia, anche la presenza di questi elementi non porta automaticamente al riconoscimento della continuazione: ciò che occorre è che si abbia una «visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale - seppure con una riserva di “adattamento” alle eventualità del caso - come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato». Quanto allo stato di tossicodipendenza, la Corte sottolinea come, pur rilevante ai fini probatori e richiamato dall'articolo 671 c.p.p., non comporti di per sé il riconoscimento della continuazione in assenza di ulteriori elementi specifici. La scelta legislativa di inserire il riferimento alla condizione di tossicodipendenza nel corpo dell'articolo 671 c.p.p., infatti, «non esprime la volontà di una modifica delle caratteristiche dell'istituto, ma opera esclusivamente sul terreno probatorio, come fattore di possibile riconoscimento dell'ideazione comune»: ragione per la quale, laddove gli altri indicatori - come quello del lasso temporale o il diverso momento di ideazione della violazione - esprimano una manifesta valenza contraria, è corretto ritenere che il dato della tossicodipendenza non possa di per sé consentire l'applicazione della norma di favore. Nel caso di specie, il Tribunale ha quindi correttamente escluso la continuazione, nonostante la ravvicinata commissione dei due reati, lo stato di tossicodipendenza e l'omogeneità delle condotte, ritenendo che la seconda evasione sia la conseguenza di una diversa e rinnovata ideazione, sopravvenuta e successiva al già avvenuto accertamento della prima.
Presidente Santalucia – Relatore Monaco Ritenuto in diritto 1. Il Tribunale di Fermo, con ordinanza del 25 novembre 2024, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di P.G. di riconoscere la continuazione tra i reati oggetto di due distinte sentenze, emesse nei procedimenti n. 74-2017 e 274-2017, divenute rispettivamente irrevocabili il 5 marzo 2024 e l'8 marzo 2024, con le quali è stato condannato in relazione al reato di cui all'articolo 385 cod. pen., commesso lo stesso giorno, il 27 dicembre 2016, ma in due diversi orari della medesima mattina. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, ha mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli articolo 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. evidenziando che il giudice avrebbe del tutto omesso di considerare il contesto spazio-temporale nel quale si sono svolti i fatti e che questi erano l'esecuzione di un medesimo programma, ciò appunto considerato il brevissimo lasso temporale intercorso tra le due violazioni, neanche mezz'ora. 3. In data 23 gennaio 2025 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. Valentina Manuali chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli articolo 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. evidenziando che il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che si tratta di due violazioni della medesima norma, due evasioni, che sono state commesse a distanza di solo mezz'ora e che sono anche caratterizzate dallo stato di tossicodipendenza del ricorrente. La doglianza è infondata. 2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato, ai sensi dell'articolo 81 comma secondo cod. pen. il giudice di merito è tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate - a individuare l'esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere. In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale è giustificato dall'esistenza di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose. Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che. abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente, consentono l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 284420 - 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 - 01). La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili indici rivelatori della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta; c) l'omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l'apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di detti elementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 - 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 - 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 - 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 - 01). L'unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01 e giurisprudenza in precedenza indicata). La nozione di continuazione, d'altro canto, non può neanche ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di disegno , porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa. Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso - come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 - 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P., Rv.246838 – 01. La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla natura indiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitaria programmazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta. In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono una particolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale' tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 - 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, Di Cicco, Rv. 258543 – 01). Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con un finalismo del tutto generico - come in ipotesi l'obiettivo dell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione al crimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni di vita - posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto quale norma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confronti dell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale. Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, è indicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome o comunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiesto dalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia. 2.2. In una valutazione complessiva al fine di verificare l'esistenza del medesimo disegno criminoso può assumere rilievo lo stato di tossicodipendenza del condannato all'epoca di commissione dei reati. Tale situazione, d'altro canto, seppure il giudice sia tenuto a motivare sul punto qualora la difesa abbia adempiuto all'onere di allegazione, non determina l'automatico riconoscimento della continuazione (cfr. Sez. 1, n. 30909 del 22/2/2022, Iacobbe, n.m.; Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Stante, Rv. 278187 - 01; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420 - 01; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 - 01, quanto all'onere di allegazione cfr. Sez. 1, n. 881 del 29/09/2015, dep. 2016, Filippone, Rv. 265716 - 01). La scelta legislativa di inserire il riferimento alla condizione di tossicodipendenza nel corpo dell'articolo 671 cod. proc. pen., infatti, non esprime la volontà di una modifica delle caratteristiche dell'istituto (restando il presupposto della continuazione quello descritto nel corpo dell'articolo 81 cod.pen.) ma opera esclusivamente sul terreno probatorio, come fattore di possibile riconoscimento dell'ideazione comune. Ragione questa per la quale, laddove gli altri indicatori - come quello del lasso temporale o il diverso momento di ideazione della violazione - esprimano una manifesta valenza contraria, è corretto ritenere che il dato della tossicodipendenza non possa di per sé consentire l'applicazione della norma di favore. 2.3. Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione, seppure in termini sintetici, ha dato conto di avere adeguatamente valutato tutti gli elementi e la motivazione sul punto risulta conforme ai principi indicati. Pure a fronte dello stato di tossicodipendenza, dell'omogeneità delle condotte e della sola mezz'ora di distanza tra la commissione dei due reati, infatti, il Tribunale ha fatto coerente riferimento al principio che l'unicità del disegno criminoso non si identifica con un modo di vita, una generale inclinazione a commettere reati ed è anche distinta dall'esistenza di un generico programma, e ha quindi dato sufficiente conto delle ragioni per cui non ha ritenuto di applicare l'istituto di cui all'articolo 81 cod. pen. Ciò anche considerato che - in assenza di ulteriori elementi e specifici elementi di prova, tale non potendo essere il solo stato di tossicodipendenza - il fatto che tra una violazione e l'altra vi sia stato l'intervento dei Carabinieri impone di ritenere che la seconda evasione, seppure commessa dopo solo mezz'ora, sia la conseguenza di una diversa e rinnovata ideazione, sopravvenuta e successiva al già avvenuto accertamento della prima. 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempienti di cui all'articolo 28 reg. e sec. cod. proc. pen. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'articolo 52 d.lgs 196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.