Figlia ribelle: condannata la madre che adotta un metodo educativo violento

Impossibile, secondo i Giudici, parlare di mero abuso dei mezzi di correzione. Anche perché a fronte della posizione genitoriale, non può giustificare il comportamento violento della madre il carattere aggressivo e ribelle della figlia.

Scenario della vicenda, risalente a quasi sei anni fa, è la provincia abruzzese. A finire sotto processo è una madre, denunciata dalla figlia minorenne e accusata, in sostanza, di avere sottoposto lei e la sorella, tra le mura domestiche, a comportamenti violenti. Consequenziale l’accusa a carico della donna: maltrattamenti in famiglia. Impossibile, secondo la Procura, ridimensionare i fatti e ipotizzare un mero abuso dei mezzi di correzione. Questa visione viene condivisa dai giudici di merito. Così, la donna si ritrova condannata, sia in primo che in secondo grado, per il reato di maltrattamenti in famiglia. Col ricorso in Cassazione, però, la difesa prova a smontare le valutazioni compiute in appello. In questa ottica, l’avvocato sottolinea, innanzitutto, «l’assenza di una concreta individuazione di episodi specifici di maltrattamenti». Non a caso, «sin dalla genesi del procedimento, la denuncia sporta da una delle due figlie, mentre descrive un singolo episodio di lesioni, contiene un racconto evasivo sui fatti precedenti, racconto in cui è solo definita la madre come persona autoritaria, severa, solita ad usare le mani e ad insultarla». Secondo il legale, poi, il racconto fatto dalla ragazza «rispecchia il comportamento comune e naturale di una madre severa, nell’educazione della figlia, a fronte di discutibili comportamenti della minore». Per arricchire il quadro, poi, il legale osserva che diversi testimoni hanno riferito di «discussioni reciproche» tra madre e figlia. In particolare, un’insegnante ha spiegato di avere, all’epoca, «appreso di rapporti conflittuali», una psicologa scolastica ha raccontato «non di atti di violenza subiti dalla ragazza» bensì «di difficoltà della ragazza nelle relazioni all’interno del suo nucleo familiare», un’altra insegnante ha fatto riferimento a «problemi relazionali della ragazza con la madre, problemi dovuti alla sua insofferenza per le regole». Su un altro fronte, poi, il legale pone in evidenza elementi probatori che smentiscono «uno stato di soccombenza della figlia» nei confronti della madre. Difatti, «dal racconto di una amica di famiglia di vecchia data è emerso che la figlia gridava alla madre, la azzittiva, non perdeva occasione per aggredirla, dimostrandole mancanza di rispetto, pretendendo di imporsi». Nello stesso senso, poi, anche quanto riportato da un’insegnante, la quale ha «ricondotto il comportamento della ragazza ad insofferenza al rispetto delle regole, ricorrendo anche a scenate in pubblico per reagire ai “no” della madre». E anche altri testi hanno evidenziato «la tendenza della ragazza a istigare verbalmente e fisicamente la madre e a mancarle di rispetto, nonostante che la donna facesse di tutto per assecondare le figlie», palesemente «viziate». Perfino la stessa ragazza che ha denunciato la madre ha ammesso di «fare una vita agiata» con tante «attività extrascolastiche». A contrastare con una presunta condizione di soccombenza della ragazza ci sono, poi, secondo il legale, «i comportamenti da lei tenuti dopo i presunti maltrattamenti: una volta si è recata a fare funambolismo; un’altra volta, a fronte di un “no”, è uscita comunque con gli amici, rendendosi irreperibile; in un’altra occasione ha usato contro la madre alcune mosse di judo; un’altra volta ancora, a fronte del rifiuto della ragazza di andare a scuola, la madre le ha dato uno schiaffo e per risposta la ragazza ha lanciato una spazzola contro la madre e così l’ha ferita». Infine, «anche il padre della ragazza ha riferito che la figlia reagiva anche fisicamente alla madre alla quale poteva far male, a differenza della donna che non ne aveva la forza». Per chiudere il cerchio, infine, il legale osserva che, come riconosciuto anche in appello, la donna «ha agito con l’intenzione di educare le figlie» e ciò «esclude il dolo unitario del delitto di maltrattamenti in famiglia». Nonostante le obiezioni difensive, però, i magistrati di Cassazione ritengono comunque doveroso confermare la condanna emessa in appello. Nessun dubbio, quindi, sulla colpevolezza della donna, a fronte dei maltrattamenti da lei compiuti ai danni delle figlie. Analizzando nei dettagli la vicenda, i giudici di terzo grado condividono quanto osservato in appello: «quanto alla prova dell’abitualità delle condotte maltrattanti, i comportamenti descritti dalle figlie della donna hanno riguardato il loro vissuto quotidiano, e proprio la reiterazione di quelle condotte nel tempo rende ragionevolmente difficile descriverle nel dettaglio, isolandole dal punto di vista temporale». Palese, comunque, lo scopo della donna: «i maltrattamenti avevano infatti ad oggetto i metodi violenti e aggressivi con la madre intendeva educare le figlie». E questo dettaglio è fondamentale, poiché «integra il delitto di maltrattamenti in famiglia – e non quello di abuso dei mezzi di correzione – la consumazione, da parte del genitore nei confronti del figlio minorenne, di reiterati atti di violenza fisica e morale, anche qualora essi possano ritenersi compatibili con un intento correttivo ed educativo proprio della concezione culturale di cui il genitore è portatore, in quanto l’uso sistematico di violenza fisica e morale, come ordinario trattamento del minore, anche se sorretto da animus corrigendi, configura il reato di maltrattamenti in famiglia», sottolineano i giudici di Cassazione. Difatti, «non sono tollerate dall’ordinamento quelle condotte del genitore che travalichino i limiti dell’uso dei mezzi di correzione, potendosi ritenere tali solo quelli per loro natura a ciò deputati, che tendano cioè alla educazione del figlio, quindi, allo sviluppo armonico della personalità, sensibile ai valori della tolleranza e della pacifica convivenza, senza trasmodare nel ricorso sistematico a mezzi violenti che contraddicono tali fini formativi». In tale ottica, è impensabile «giustificare», nella vicenda oggetto del processo, «un metodo educativo “violento” quale reazione a comportamenti viziati, maleducati o provocatori della figlia minore, ponendo madre e figlia in un rapporto di parità e di reciproche offese», precisano i magistrati di terzo grado. Secondo quanto appurato tra primo e secondo grado, «al fine di contenere le provocazioni della figlia – normali, peraltro, per una ragazza adolescente –, la donna ha adottato un metodo educativo improntato alla sopraffazione fisica». Ma, «stante la posizione del genitore e la sua responsabilità nei confronti della figlia minore», «non viene a giustificare il comportamento della madre il carattere aggressivo e ribelle della figlia», anche tenendo presente che, comunque, «non sono emersi comportamenti violenti della minorenne ai danni della madre, se non come reazione» alle percosse da lei subite per mano della donna. Quanto poi alla presunta mancanza di una situazione di soccombenza della minorenne, «rispetto alla struttura del reato di maltrattamenti in famiglia, non è consentito introdurre un ulteriore elemento costitutivo rappresentato dall’instaurazione di un rapporto di soggezione della persona offesa, proprio perché la norma richiede esclusivamente che siano poste in essere atti idonei a maltrattare e, quindi, a provocare una sofferenza morale o psichica che, tuttavia, non deve necessariamente comportare che la vittima risulti soggiogata dall’autore del reato. Pertanto, è del tutto irrilevante che la persona offesa dimostri una maggiore o minore capacità di resistenza, come pure il mantenimento di un’autonomia decisionale, posto che tali dati attengono essenzialmente ad un profilo strettamente soggettivo che, tuttavia, non inficiano l’idoneità della condotta illecita a determinare uno stato di sofferenza nella persona che la subisce». In ultima battuta, poi, i magistrati di Cassazione ribadiscono che «nel delitto di maltrattamenti in famiglia, il dolo non richiede la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale sia finalizzata, fin dalla loro rappresentazione iniziale, la serie di condotte tale da cagionare le abituali sofferenze fisiche o morali della vittima, essendo, invece, sufficiente la sola consapevolezza dell’autore del reato di persistere in un’attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima. E tale dolo non viene meno là dove le condotte siano state adottate per finalità educative», come nella vicenda in esame, poiché «proprio il ricorso ad un metodo educativo improntato alla sopraffazione e al ricorso alla violenza ha costituto il collante unificante, dal punto di vista del dolo, della condotta maltrattante» compiuta dalla donna.

Presidente Costanzo – Relatore Calvanese Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di L'Aquila riformava parzialmente - quanto alla pena, che riduceva, e al beneficio della sospensione condizionale subordinata a percorsi di recupero, che concedeva - la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara del 17 maggio 2022, che, all'esito dì giudizio abbreviato, aveva condannato P.G. per il reato di maltrattamenti in famiglia, commesso fino all'ottobre 2019 in danno delle due figlie minorenni. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunciando i motivi dì annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'articolo 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 572 cod. pen. e alla configurabilità del reato pur in assenza di una concreta individuazione di episodi specifici. La Corte di appello ha ritenuto irrilevante che le persone offese non abbiano riferito episodi specifici di maltrattamenti, così escludendo che sia necessario fornire la prova dell'abitualità del reato e ricostruire la frequenza e la collocazione temporale degli episodi di violenza. Sin dalla genesi del procedimento, la denuncia sporta da una delle due figlie, mentre descriveva un singolo episodio di lesioni, conteneva un racconto evasivo sui fatti precedenti, nel quale era solo definita la madre come persona autoritaria, severa, solita ad usare le mani e insultarla. Il racconto rispecchiava peraltro il comportamento comune e naturale di una madre severa, nell'educazione della figlia, a fronte di discutibili comportamenti della minore. Né tale lacuna probatoria è stata colmata dal racconto della sorella della teste, che ha riferito di discussioni reciproche e non di maltrattamenti; o dalle dichiarazioni di coloro che la teste aveva indicato come persone alle quali si era confidata (la insegnante rammentava di aver appreso di rapporti conflittuali tra madre e figlia ma non di altro; la psicologa del liceo non ricordava di aver appreso di atti di violenza subiti dalia ragazza, descrivendo piuttosto le difficoltà della stessa nelle relazioni all'interno del suo nucleo familiare; altra insegnante riferiva di aver appreso di problemi relazionali della ragazza con la madre, dovuti all'insofferenza per le regole). 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 572 cod. pen. e alla configurabilità del reato pur in assenza della individuazione di uno specifico evento offensivo. Il reato in esame richiede uno stato di soccombenza della vittima, con esclusione di quei casi in cui le aggressioni e vessazioni siano reciproche. La Corte di appello ha ritenuto invece non necessario lo stato di prostrazione in cui deve versare la vittima. Nel caso in esame è emerso dal racconto di una amica di famiglia di vecchia data che la figlia gridava alla madre, la azzittiva, non perdeva occasione per aggredirla, dimostrandole mancanza di rispetto, pretendendo di imporsi; nel caso stesso senso riferiva l'insegnante, riconducendo il comportamento della ragazza ad insofferenza al rispetto delle regole, ricorrendo anche a scenate in pubblico per reagire ai no della madre (come nel caso dell'acquisto di una nuova vela da surf). Anche altri testi (il padre della ragazza e I. R.) hanno riferito della tendenza della ragazza a istigare verbalmente e fisicamente la madre e di mancarle di rispetto, nonostante che la prima facesse di tutto per assecondare le figlie, che erano a loro avviso viziate. La stessa ragazza ha ammesso di fare una vita agiata e attività extrascolastiche. Contrastano con un atteggiamento di soccombenza i comportamenti tenuti dalla ragazza dopo i presunti maltrattamenti: una volta si recava a fare funambolismo; un'altra volta, a fronte di un no, usciva comunque con gli amici, rendendosi irreperibile; in altra occasione usava contro la madre mosse di judo; nello stesso episodio del 4 ottobre 2019, a fronte di un no della madre, iniziavano a litigare e allorquando la madre aveva preso un calzascarpe la ragazza lo rigirava contro la madre; la mattina successiva, a fronte del rifiuto della ragazza di andare a scuola, la madre le dava uno schiaffo e per risposta la ragazza lanciava una spazzola contro la madre ferendola. Anche il padre della ragazza aveva riferito che la ragazza reagiva anche fisicamente alla madre alla quale poteva far male, a differenza della ricorrente che non ne aveva la forza. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articolo 43 e 572 cod. pen. e alla configurabilità del reato pur in assenza del dolo unitario. La Corte di appello ha ammesso che l'imputata aveva agito con l'intenzione di educare le figlie e soprattutto N. così escludendo la sussistenza del dolo unitario del delitto di maltrattamenti. Considerato in diritto 1. Il ricorso è complessivamente da rigettare, lambendo a tratti anche l'inammissibilità. 2. Il primo motivo avanza precluse censure là dove mira ad una complessiva rilettura del compendio probatorio, perdendo di vista la motivazione della sentenza impugnata. Quanto in particolare alla prova dell'abitualità delle condotte maltrattanti, la ricorrente non considera il passaggio della motivazione (pag. 9) in cui la Corte di appello ha spiegato come i comportamenti maltrattanti descritti dalle figlie della imputata riguardavano il loro vissuto quotidiano e proprio la loro reiterazione nel tempo di quelle condotte rendeva ragionevolmente difficile descriverle nel dettaglio, isolandole dal punto di vista temporale. I maltrattamenti avevano infatti ad oggetto i metodi violenti e aggressivi con cui la ricorrente aveva inteso educare le figlie. Metodi che il ricorso cerca di sminuire o di legittimare nel precluso tentativo di ridimensionare e diversamente interpretare le evidenze processuali. Si è più volte affermato che integra il delitto di maltrattamenti in famiglia - e non quello di abuso dei mezzi di correzione - la consumazione da parte del genitore nei confronti del figlio minore dì reiterati atti di violenza fisica e morale, anche qualora gli stessi possano ritenersi compatibili con un intento correttivo ed educativo proprio della concezione culturale di cui l'agente è portatore (Sez. 6, n. 48272 del 07/10/2009, Rv. 245329), in quanto l'uso sistematico di violenza fisica e morale, come ordinario trattamento del minore affidato, anche se sorretto da animus corrigendi , configura il reato di cui all'articolo 572 cod. pen. (Sez. 3, n. 17810 del 06/11/2018, dep. 2019, Rv. 275701). Pertanto, non sono tollerate dall'ordinamento le condotte del genitore che travalichino i limiti dell'uso dei mezzi di correzione, potendosi ritenere tali solo quelli per loro natura a ciò deputati, che tendano cioè alla educazione del figlio minore, quindi, allo sviluppo armonico della personalità, sensibile ai valori della tolleranza e della pacifica convivenza, senza trasmodare nel ricorso sistematico a mezzi violenti che tali fini formativi contraddicono. In tale prospettiva non può essere accolto l'argomento difensivo che cerca di giustificare il metodo educativo violento quale reazione a comportamenti viziati, maleducati o provocatori della figlia minore, ponendo madre e figlia in un rapporto di parità e di reciproche offese. Quanto alla ricostruzione dei fatti, come anticipato, il ricorso si pone in diretto e precluso confronto con le evidenze processuali, non segnalando peraltro carenze della sentenza impugnata nella valutazione delle censure versate nell'appello. Pertanto, il ricorso al riguardo risulta aspecifico rispetto al ragionamento probatorio che ha portato alla affermazione di responsabilità della ricorrente. La Corte di appello ha infatti esaminato le fonti probatorie indicate dalla ricorrente e affrontato anche, superandole, le criticità sollevate dalla difesa nel gravame, indicando in particolare i riscontri al racconto delle minori, anche sul punto della abitualità delle vessazioni. 3. Quanto precede porta a ritenere infondato il secondo motivo. Il ricorso mira, infatti, a ricondurre i contestati maltrattamenti in un contesto di reciproche offese tra madre e figlia. La censura si affida da un lato una inammissibile rilettura delle evidenze probatorie e dall'altro ad una tesi difensiva infondata. La Corte di appello ha accertato sulla base delle prove esposte nel corpo della motivazione come la ricorrente, al fine di contenere le provocazioni della figlia -peraltro normali per una ragazza adolescente - avesse adottato un metodo educativo improntato alla sopraffazione fisica. Come ha rilevato anche la Corte territoriale, stante la posizione del genitore e la sua responsabilità nei confronti della figlia minore, non veniva a giustificare il comportamento della ricorrente il carattere aggressivo e ribelle della ragazza e comunque non erano emersi comportamenti violenti della minore ai danni della madre, se non come reazione alle percosse inflitte da quest'ultima. Quanto poi alla mancanza di una situazione di soccombenza , si è già affermato in sede di legittimità che, rispetto alla struttura del reato di cui all'articolo 572 cod. pen., non è consentito introdurre un ulteriore elemento costitutivo rappresentato dall'instaurazione di un rapporto di soggezione della persona offesa, proprio perché la norma richiede esclusivamente che siano poste in essere atti idonei a maltrattare e, quindi, a provocare una sofferenza morale o psichica che, tuttavia, non deve necessariamente comportare che la vittima risulti soggiogata dall'autore del reato. È del tutto irrilevante, pertanto, che la persona offesa dimostri una maggiore o minore capacità di resistenza, come pure il mantenimento di un'autonomia decisionale, posto che tali dati attengono essenzialmente ad un profilo strettamente soggettivo che, tuttavia, non inficiano l'idoneità della condotta illecita a determinare uno stato di sofferenza nella persona che la subisce (Sez. 6, n. 809 del 17/10/2022, dep. 2023, Rv. 284107). 4. Infondato è anche l'ultimo motivo. Nel delitto di maltrattamenti in famiglia, il dolo non richiede la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale sia finalizzata, fin dalla loro rappresentazione iniziale, la serie di condotte tale da cagionare le abituali sofferenze fisiche o morali della vittima, essendo, invece, sufficiente la sola consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima (Sez. 1, n. 13013 del 28/01/2020, Rv. 279326). Tale dolo, nel caso di specie, non viene meno là dove le condotte siano state adottate per finalità educative. Proprio il ricorso ad un metodo educativo improntato alla sopraffazione e al ricorso alla violenza veniva a costituire il collante unificante, dal punto di vista del dolo, della condotta maltrattante. 5. Per queste considerazioni il ricorso deve essere rigettato con le conseguenti statuizioni. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna ila ricorrente al pagamento delle spese processuali Dispone, a norma dell'articolo 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.